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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9542 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott. NG MA Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. NI AS Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29356/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARIA Parte_1 P.IVA_1 LA e dell'avv. CASCIO CETTI CINZIA, elettivamente domiciliata in Milano, VIA LAMARMORA N. 40 presso i suddetti difensori ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI Controparte_1 C.F._1 SIMONPIETRO elettivamente domiciliato tramite PEC Email_1 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dall'Avv. PIETRO GABRIELE ROVEDA e dall'Avv. C.F._3 ROBERTO REDAELLI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano via G. Donizetti 2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione dei convenuti come formulate nei rispettivi atti difensivi, così statuire, per le causali di cui in atti: In via principale condannare il sig. in solido con il sig. e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 nella qualità indicata in atti a risarcire a in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, i danni per i fatti descritti in atti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In via subordinata pagina 1 di 33 condannare il sig. nella qualità indicata in atti a risarcire a in Controparte_1 Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, i danni per i fatti descritti in atti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei sig.ri Controparte_1 Parte_3 e e testi sui capitoli di prova di cui infra.
[...] Parte_2 I SULLE TRATTATIVE TRA E LA FAMIGLIA BONGIORNI CHE HANNO Pt_1 Contr PRECEDUTO LA STIPULA DEL CONTRATTO TRA E Pt_1
1) Vero che nel mese di luglio 2019 ha avviato trattative per la gestione del proprio Pt_1 flagship store in Milano, via San Marco n. 1 individuando (tra le diverse realtà imprenditoriali contattate) nella famiglia ( e il soggetto cui affidare la CP_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 gestione del proprio negozio;
2) vero che le trattative di cui al capitolo che precede sono state condotte tra , nella persona Pt_1 del dott. e del dott. e i sig.ri e Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_2
rispettivamente padre e zio di
[...] Controparte_1
3) vero che nel corso delle trattative di cui ai capitoli che precedono, la famiglia ( CP_1 CP_1 e ha rassicurato circa le proprie capacità nonché Pt_2 Parte_3 Pt_1 conoscenze del mercato garantendo il raggiungimento di risultati (in termine di vendite) importanti a fronte dei quali si sarebbe dovuta impegnare a non aprire altro flagship store a Milano;
Pt_1
4) vero che in forza delle intese nel frattempo raggiunte con circa la gestione del flagship Pt_1 store di quest'ultima sito in Milano, via San Marco n. 1, è stata costituita dalla famiglia CP_1 ( e in data 3 febbraio 2020 come da visura CP_1 Pt_2 Parte_3 CP_3 prodotta sub doc. 1 che si rammostra;
I SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DI RO DI QUANTO PREVISTO NEL Contr CONTRATTO CON , NELLO SPECIFICO: II SULLA CONSEGNA DA PARTE DI RO DEI LOCALI (DA POCO Contr RISTRUTTURATI), DEGLI ARREDI E DEGLI ULTERIORI BENI A , SUGLI INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SUL FATTO CHE IL NEGOZIO DI CUI È CAUSA È L'UNICO Controparte_4 III vero che nei mesi di febbraio/marzo 2020 ha eseguito, a proprie spese, i lavori di Pt_1 ristrutturazione dei locali siti in Milano alla via San Marco 1 indicati nella relazione prodotta sub doc. 30 e nella CILA prodotta sub doc. 3 che si rammostrano, rivestendo il pavimento e le pareti dei citati locali in lamina con lastre di grande formato a effetto pietra e installando illuminazione a led di ultima generazione;
IV vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra, ha consegnato a i locali siti in Milano alla via San Marco 1 ristrutturati e Pt_1 dotati, a spese di , di impianto di condizionamento e 5 cucine da esposizione con la relativa Pt_1 oggettistica e di arredi, come da verbale di intervento prodotto sub doc. 31, che si rammostra e da mail del 17 settembre 2020 e foto delle 5 cucine prodotte sub doc. 6 che si rammostrano;
V vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra, ha consegnato a per i locali siti in Milano alla via San Marco 1, a spese Pt_1
pagina 2 di 33 di , il tavolo riunioni, i contenitori per i campioni dei materiali e 5 monitor di ultima
Pt_1 generazione per proiezioni in vetrina e all'interno dei locali;
VI vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra, ha fornito a , a spese di , il software per la gestione
Pt_1
Pt_1 dell'attività di progettazione di interni, formazione ordini ed invio degli stessi ordini a;
Pt_1 9) vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra e durante la vigenza dello stesso contratto, ha consegnato a , a spese di
Pt_1
, i listini di vendita;
Pt_1 10) vero che ha risolto i problemi relativi all'impianto di condizionamento di cui ai docc. Pt_1 6 e 11 fascicolo che si rammostrano e che durante i predetti interventi di Controparte_1
il negozio di Milano via San Marco n. 1 è rimasto aperto al pubblico;
Pt_1 11) vero che dalla vigenza (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra il negozio sito in Milano alla via San Marco 1 è l'unico Flagship Store RO nel comune di Milano.
SULLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI
vero che durante la Design Week Ottobre 2020 ha organizzato, a proprie spese, Pt_1 presso il negozio di Milano in via San Marco n. 1 incontri su appuntamento con giornalisti, architetti e designer per presentare il negozio e i prodotti come da inviti e foto prodotte sub doc. 32 e che si rammostrano;
vero che durante la Design Week Settembre 2021 ha organizzato, a proprie spese, Pt_1 presso il negozio di Milano sito in via San Marco n. 1 incontri ad invito con architetti, giornalisti e designer nonché un evento suddiviso in quattro serate dal titolo “Kitchen design for human wellbeing” coinvolgendo designer quali , e AN & HO come da Controparte_5 Persona_3 invito prodotto sub doc. 8 e da presentazioni prodotte sub doc. 33 che si rammostrano;
vero che durante la Design Week Giugno 2022 RO ha organizzato, a proprie spese, presso il negozio di Milano sito in via San Marco n. 1 incontri ad invito con architetti, giornalisti e designer allestendo uno spazio di fronte al negozio di oltre 200 mq. e organizzando in tale spazio ogni sera eventi con ospiti come e discorsi di designer internazionali, coinvolgendo Parte_4 aziende di food e beverage del territorio friulano, come da presentazioni e foto prodotte sub doc. 34 che si rammostrano;
SULLE INIZIATIVE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE
vero che durante la Design Week Ottobre 2020 ha acquistato, a proprie spese, Pt_1 un'intera pagina del Corriere della Sera per pubblicizzare il negozio sito in Milano alla via San Marco n. 1 come da pagina del Corriere della Sera prodotta sub doc. 9 che si rammostra;
16) vero che ha organizzato durante le Design Week 2020-2021-2022, a proprie spese, Pt_1 campagne pubblicitarie sui canali social (Facebook e Instagram) geolocalizzate in un raggio adiacente al negozio di Milano alla via San Marco n. 1 come da screenshot delle campagne di Social ADV dalle quali si evince che sono state effettuate campagne promozionali relative al negozio su Facebook e Instagram prodotte sub doc. 35;
17) vero che ha pubblicizzato, a proprie spese, il negozio di Milano via San Marco n. 1 sul Pt_1 portale dedicato agli eventi del Fuorisalone e della Brera Design Week;
SULL'ATTIVITA' FORMATIVA
vero che il sig. ai tempi direttore commerciale , e la sig.ra Testimone_1 Pt_1 [...]
, dipendente , hanno tenuto, a spese di , da giugno 2020 a settembre Tes_2 Pt_1 Pt_1 Contr 2020 incontri presso il negozio di Milano sito in via San Marco 1 per la formazione del personale pagina 3 di 33 presente nel citato negozio sui listini tecnici e sull'utilizzo del software di progettazione Pt_1 cucine Metron;
vero che nei mesi di novembre 2021 e giugno 2022 il sig. ai tempi direttore Testimone_1 commerciale , ha tenuto, a spese di , incontri presso il negozio di Milano via Pt_1 Pt_1 Contr San Marco n. 1 per illustrare al personale i nuovi prodotti e i listini tecnici;
vero che a decorrere da marzo 2021 , a proprie spese, ha messo a disposizione di Pt_1 Contr
presso il negozio di Milano via San Marco n. 1 per due interi giorni alla settimana una propria Contr collaboratrice, la sig.ra per supportare il personale presente nel citato negozio sia Parte_5 nell'attività di marketing che per assistenza in generale;
vero che per tutta la vigenza del contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra, ha Pt_1 Contr Contr messo a disposizione di il proprio team service interno per tutte le richieste del personale di sulla fattibilità tecnica dei progetti e gestione degli ordini.
SULLA SOSTITUZIONE DELLE CUCINE
vero che ha allestito ad agosto 2021 presso il negozio di Milano via San Marco n. Pt_1 1 il mobile “vetrina Rialto”; Contr
vero che tra aprile e maggio 2022 , concordando con la data di esecuzione dei Pt_1 lavori, ha effettuato la sostituzione delle seguenti cucine: Elementi al posto di CP_6 Contr
al posto di Look nel seminterrato;
Ola al posto di Vision;
aggiornamento di Link con il nuovo piano lavoro RI e nuovi elettrodomestici;
24) vero che per la sostituzione delle cucine di cui al capitolo che precede nonché per l'allestimento, a spese di , del negozio di Milano via San Marco n. 1 in vista del Salone del Mobile del Pt_1 giugno 2022, il personale adibito da all'esecuzione dei lavori (e cioè i signori Pt_1 Tes_3 e ha lavorato anche nelle giornate di sabato e domenica;
[...] Parte_6 Contr 25) vero che secondo le indicazioni di e le intese con , il negozio di Milano, via San Pt_1 Marco n. 1 durante le giornate in cui sarebbero stati effettuati i lavori di sostituzione delle cucine di cui al capitolo che precede e allestimento del negozio di Milano via San Marco n. 1 in vista del salone del mobile di cui al capitolo che precede, doveva restare aperto al pubblico.
SULLA CONSEGNA DELLA MERCE ORDINATA Contr
vero che ha consegnato a tutti i materiali di cui ai docc. 9 e 10 fascicolo Pt_1 avversario che si rammostra;
I SULLE CONTESTAZIONI MOSSE DA ALLA FAMIGLIA Pt_1 Parte_3 II vero che nel mese di dicembre 2020 la famiglia ( e CP_1 CP_1 Pt_2 Parte_3
ha chiesto a la riduzione della fee prevista nel contratto prodotto sub doc. 4
[...] Pt_1 che si rammostra per l'anno 2020, riduzione che è stata concessa da come da lettera
Pt_1 prodotta sub doc. 5 che si rammostra;
Contr Contr III vero che ha redatto, su richiesta di che si lamentava del fatto che non
Pt_1 ottemperava agli obblighi di promozione previsti nel contratto di cui è causa, il proprio piano marketing relativo al citato contratto nei primi mesi del 2021 e che tale piano è stato contestato da
Pt_1 alla famiglia ( e in diversi incontri che si sono tenuti CP_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 nei primi mesi del 2021; IV vero che nel corso dell'incontro che si è tenuto in data 10 febbraio 2021 tra il sig. Testimone_1 Contr per conto di e i sig.ri e per conto di ,
Pt_1 CP_1 Pt_2 Parte_3
ha contestato a quest'ultimi che non venivano ottemperati gli obblighi di promozione Pt_1
pagina 4 di 33 Contr previsti in contratto a carico di e che nel negozio di Milano in via San Marco n. 1 si registravano vendite che facevano presagire risultati ben al di sotto dei budget minimi previsti in contratto;
V vero che nel corso dell'incontro che si è tenuto in data 25 marzo 2021 presso la sede di
[...] in Lodi, tra il sig. e il sig. per conto di e i CP_7 Testimone_1 Testimone_4 Pt_1 Contr sig.ri e per conto di , i primi hanno ribadito le contestazioni CP_1 Pt_2 Parte_3 di cui al capitolo che precede;
31) vero che nel corso degli incontri di cui ai capitoli che precedono (cap. 29 e 30) ha Pt_1 prospettato ai sig.ri e come soluzione la cessazione della CP_1 Pt_2 Parte_3 collaborazione alla quale i predetti si sono opposti affermando che vi erano molti ordini di acquisto di cucine già predisposti ma da formalizzare;
32) vero che nel corso delle conversazioni telefoniche del 16 marzo 2021 e del 1° aprile 2021 tra il sig. Contr per e il sig. per , quest'ultimo ha ribadito la volontà Testimone_1 Pt_1 Controparte_1 di portare avanti il contratto di cui è causa prospettando future evoluzioni positive di vendite di cucina a marchio;
Pt_1
33) vero che nel corso dell'incontro tenutosi in data 14 aprile 2021 tra il sig. per Testimone_1 Contr
e i sig.ri e per conto di , questi ultimi hanno Pt_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 ribadito la loro volontà di portare avanti il contratto di cui è causa prospettando future evoluzioni positive di vendite di cucina a marchio;
Pt_1
34) vero che in data 21 febbraio 2022 il sig. per conto di ha respinto la Testimone_1 Pt_1 Contr richiesta di del 27 gennaio 2022 di riduzione delle fee evidenziando alla famiglia CP_1 ( e che tal richiesta contrastava con le rassicurazioni in CP_1 Pt_2 Parte_3 precedenza ricevute circa le vendite nel negozio di cui è causa e con l'andamento del mercato;
35) vero che nel primo semestre 2022 ha ripetutamente sollecitato ai sig.ri Pt_1 CP_1 e il pagamento della fee prevista in contratto per l'anno 2022; Pt_2 Parte_3
36) vero che nel corso di una conversazione telefonica del 5 luglio 2022 , ribadendo la sua Pt_1 Contr insoddisfazione per le vendite realizzate da nel negozio di Milano via San Marco 1, ha sollecitato al sig. il pagamento della fee prevista nel contratto prodotto sub doc. 4 che si Parte_2 rammostra per l'anno 2022 e quest'ultimo ha affermato che la fee non era stata pagata in quanto non aveva inviato la fattura;
Pt_1 37) vero che nel corso dell'incontro che si è tenuto a luglio 2022 tra il dott. e il dott. Persona_1
per conto di e i sig.ri e per conto Persona_4 Pt_1 CP_1 Parte_3 Parte_2 Contr di , ha ribadito a questi ultimi le proprie perplessità circa i risultati realizzati da Pt_1 Contr
nel negozio di Milano in via San Marco n. 1, in considerazione del mancato pagamento da parte Contr di della fee prevista per l'anno 2022 (che ha sollecitato) e degli scarsi risultati in termini di Contr vendite nel frattempo realizzati da nel citato negozio;
38) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo che precede i sig.ri e CP_1 Parte_3 pretendevano la chiusura del negozio sito in Milano via San Marco n. 1 senza Parte_2 nulla corrispondere a;
Pt_1 I SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INTIMATA DA
Pt_1 Contr II vero che ha venduto a nell'anno 2021 prodotti come previsti
Pt_1
Pt_1 nel contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra per Euro 267.043,99 come da dettaglio fatture e fatture prodotte sub doc. 36 e che si rammostrano;
Contr III vero che ha venduto a nell'anno 2022 prodotti come previsti
Pt_1
Pt_1 nel contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra per Euro 372.799,65 come da dettaglio fatture e fatture prodotte sub doc. 37 che si rammostrano;
pagina 5 di 33 Contr IV vero che a meta dicembre 2022 ha cessato l'attività prevista nel contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra chiudendo il negozio di Milano via San Marco 1; I SULLA CONSEGNA DEI LOCALI II vero che le foto prodotte sub doc. 40 e il video depositato previa autorizzazione dell'intestato Tribunale presso la cancelleria su dispositivo di archiviazione USB sub doc. 41 che si rammostrano sono state scattate (le foto) e realizzato (il video) in occasione della consegna dei locali di Milano via Contr San Marco 1, effettuata da a favore di in data 26 gennaio 2023 a seguito della Pt_1 risoluzione del contratto intimata da;
Pt_1 I SULL'ILLECITO SVUOTAMENTO DELLE CASSE SOCIALI CONCERTATO DALLA FAMIGLIA BONGIORNI NEL NOVEMBRE 2022
43) Vero che i sig.ri e ricevuta su iniziativa di in CP_1 Parte_3 Parte_2 Pt_1 data 17 novembre 2022 la notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto prodotti sub doc. 23 che si rammostrano, hanno concordato di accendere un nuovo conto corrente presso CP_8 intestato ad e di trasferire presso il predetto conto corrente la liquidità superiore a Controparte_1 Contr Euro 80.000 che era presente nel conto corrente di già in essere presso;
CP_8
44) vero che il trasferimento di liquidità per un importo superiore a Euro 80.000 dal conto corrente Contr bancario di a quello intestato ad entrambi accesi presso e di cui al Controparte_1 CP_8 capitolo che precede è stato effettuato nel mese di novembre 2022;
45) vero che nel mese di dicembre 2022 i sig.ri e hanno CP_1 Parte_3 Parte_2 Contr concordato di accendere un nuovo conto corrente di e che tale nuovo conto corrente è stato acceso in data 21 dicembre 2022 presso Credit Agricole Italia SpA;
46) vero che i sig.ri e hanno trasferito sul predetto conto corrente CP_1 Parte_3 Parte_2 acceso preso Credit Agricole Italia SpA la provvista giacente sul conto corrente acceso a nome
[...] presso e di cui ai capitoli che precedono;
CP_1 CP_8 Si chiede che il Tribunale voglia ordinare a in persona del rappresentante legale pro tempore CP_8 l'esibizione in giudizio di copia della disposizione di bonifico effettuato da in CP_3 persona del rappresentante legale pro tempore a favore del sig. successivamente al Controparte_1 17 novembre 2022. I SUI BILANCI DI BBM II Vero che i sig.ri e hanno concordato le modalità di CP_1 Parte_3 Parte_2 Contr redazione dei bilanci di relativi agli esercizi 2020 e 2021 prodotti sub docc. 27 e 28 che si rammostrano;
I SUI DANNI Contr II Vero che ha consegnato a la merce di cui agli ordini, documenti di trasporto Pt_1 e fatture prodotte sub doc. 46 unitamente a un prospetto riepilogativo che si rammostrano e che CP_3 è debitrice di per tale fornitura dell'importo di Euro 36.318,79;
[...] Pt_1 Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli sopra indicati
• Dott. Cod Fisc domiciliato presso la sede legale di Persona_4 C.F._4
sita in Majano (Udine) viale Rino Snaidero Cavaliere del lavoro, 15; Parte_1
• Sig. Cod Fisc. , residente in [...] C.F._5
Altaneto 14;
• Sig. : Cod. Fisc. , residente in [...], corso CP_9 C.F._6 Novara 62;
• Sig.ra Cod Fisc residente in [...]. CP_10 C.F._7
pagina 6 di 33 si oppone altresì all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, anche a prova Pt_1 contraria, per le ragioni indicate in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniali contenuti nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. depositata nell'interesse del Sig. Controparte_1 Pt_1 chiedere essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi:
• Dott. Cod Fisc domiciliato presso la sede legale di Persona_4 C.F._4
sita in Majano (Udine) viale Rino Snaidero Cavaliere del lavoro, 15; Parte_1
• sig. Cod Fisc. , residente in [...] C.F._5 Altaneto 14;
• sig. : Cod. Fisc. , residente in [...], corso CP_9 C.F._6
Novara 62;
• sig.ra Cod Fisc residente in [...]. CP_10 C.F._7
Per parte convenuta e Parte_3 Parte_2
I signori e ut supra rappresentati, domiciliati e difesi, rifiutato Parte_2 Parte_3 fin d'ora il contraddittorio sulle domande nuove, modificate e tardive eventualmente proposte da controparte, insistono per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, statuizione e accertamento del caso, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni anche istruttorie proposte da
[...] nei confronti dei signori e per carenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di per Parte_1 avere proposto un'azione temeraria del tutto infondata, nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, con carenza di legittimazione passiva dei convenuti e conseguentemente condannare l'attrice al risarcimento dei danni in favore dei signori e in Pt_2 Parte_3 misura da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa, comunque non inferiore a euro 150.000,00 e/o, se del caso, in via equitativa;
In ogni caso:
- porre a carico di le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri Parte_1 accessori del presente giudizio e del procedimento monitorio, comprensive del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese;
In via istruttoria:
- respingersi le prove testimoniali dedotte da per inammissibilità, per irrilevanza, per Pt_1 genericità, perché tese a provare per testi circostanza da provare documentalmente;
- nel denegato e non creduto caso di ammissione - anche parziale - dei capitoli di prova dedotti da
, si indicano a prova contraria su detti capitoli i seguenti testimoni: Pt_1
1) signor c/o Via Leonardo Da Vinci, 15, 26854 Pieve Testimone_5 Controparte_7 Fissiraga LO;
2) signora , c/o Via Leonardo Da Vinci, 15, 26854 Pieve Testimone_6 Controparte_7 Fissiraga pagina 7 di 33 Per parte convenuta
Controparte_1 La difesa del convenuto sig. dichiarando preliminarmente di non accettare il
Controparte_1 contraddittorio su domande nuove ed eccezioni svolte dalle controparti processuali, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Previo accertamento, dichiarare che il signor non ha eseguito alcun indebito prelievo
Controparte_1 Contr e/o svuotamento delle casse sociali e che l'importo di € 67.930,00 trasferito dal conto corrente a Contr quello di è stato integralmente restituito a ed utilizzato per la gestione
Controparte_1 Contr societaria di;
Per l'effetto rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. in quanto
Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e/o per carenza di legittimazione passiva;
In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 96 c.p.c. di per aver Parte_1 azionato un giudizio temerario nei confronti del signor e per l'effetto condannare
Controparte_1 l'odierna attrice al risarcimento dei danni in favore dell'odierno convenuto che si quantificano in una somma non inferiore ad € 100.000,00, ovvero in quell'altra maggiore e o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa con vittoria spese, compensi professionali e oneri accessori.
* * * In via istruttoria chiede disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che la dottoressa presenziava alla riunione del luglio 2019 a Maiano in Testimone_7 qualità di commercialista della facendo rilevare al dott. CP_3 Persona_1 Amministratore della che l'azienda che rappresentava era presente all'estero dove Parte_1 svolgeva attività di vendita, mentre la sua presenza nel mercato delle cucine in Italia era ininfluente (Dott.ssa ; Tes_7
2) vero che a seguito della mancata attività di partnership da parte di nei confronti di Parte_1
il dott. amministratore di e la dott.ssa CP_3 Controparte_1 CP_3 [...] chiedevano sin dall'anno 2021 la riduzione delle fee al concedente (Dott.ssa ; Tes_7 Tes_7
3) vero che l'assenza del partner nell'attività di partnership con Parte_1 CP_3 contribuiva alle mancate vendite da parte del concessionario (Dott.ssa – Sig. ); Tes_7 CP_9
4) vero che l'opzione contabile fiscale riferita al riporto delle perdite di esercizio emerse negli esercizi 2020-2021 della è indicata come “sterilizzazione delle perdite di esercizio” ai sensi CP_3 del decreto-legge numero 23/2020 convertito con legge 40/2020 prorogata dal decreto-legge 228/2021 convertito con legge 15/2022 (Dott.ssa ; Tes_7
5) vero che la sterilizzazione delle perdite d'esercizio è stata prevista dal legislatore il quale, in conseguenza del periodo pandemico, ha concesso la facoltà di disapplicare temporaneamente la normativa codicistica dettata per la riduzione del capitale sociale causato dalle perdite d'esercizio ai sensi degli articoli 2482 bis e 2482 ter del codice civile (Dott.ssa ; Tes_7
6) vero che l'opzione contabile e fiscale di sterilizzazione delle perdite d'esercizio ai sensi di legge è stata posta in essere da per la gestione e il riporto nuovo delle perdite emerse negli CP_3 esercizi 2020 e 2021 (Dott.ssa ; Tes_7
7) vero che la normativa varata durante il periodo pandemico dal legislatore consente alle società la sterilizzazione delle perdite dell'esercizio, disponendo che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 non sia relativa all'esercizio immediatamente successivo, ma al quinto esercizio successivo (Dott.ssa ; Tes_7
pagina 8 di 33 8) vero che l'opzione contabile fiscale riferita al riporto delle perdite d'esercizio emerse negli esercizi 2020-2021 di indicata come “sterilizzazione delle perdite d'esercizio” si evince CP_3 espressamente nelle note integrative della e nei relativi verbali dell'assemblea dei soci CP_3 con cui si approvano i relativi bilanci 2020- 2021-2022 (Dott.ssa Tes_7
9) Vero che contestualmente alla riconsegna delle chiavi del Flagship Store di Milano e all'interruzione del contratto di partnership, è stata posta in liquidazione sin dal mese di febbraio 2023 CP_3 (Dott.ssa ; Tes_7
10) vero che a seguito della messa in liquidazione nel mese di febbraio 2023, assolto CP_3 al pagamento di tutti debiti previdenziali e tributari (Dott.ssa ; Tes_7 Contr
11) vero che il prelievo effettuato dal Dott. di € 67.930,00 dal conto a quello Controparte_1 Contr del sig. è stato integralmente ridepositato sul conto dallo stesso Controparte_1
[...] per assolvere alle obbligazioni contrattuali della (Dott.ssa ; CP_1 CP_3 Tes_7
12) vero che Dottor ha personalmente provveduto al versamento di € 45.000,00 dal Controparte_1 proprio c/c al fine di ridurre il debito di c/c della (dott.ssa + doc.to…….; CP_3 Tes_7
13) Vero che il Dottor ha estinto con propri fondi personali il residuo fido di c/c Controparte_1 della in essere presso Credit Agricole per € 75.000,00 accendendo un finanziamento CP_3 personale per pari somma (Dott.ssa + doc.to Tes_7 Contr
14) vero che il dottor e il dottor garantivano ad per e Persona_1 Tes_1 Controparte_1 alla dott.ssa durante le trattative tese alla sottoscrizione del contratto di partnership, che Tes_7 sarebbero state fatte confluire presso il flagship store di Milano le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport conosciute da , e che anche che dall'estero sarebbe stato indicato il Pt_1 flagship store quale punto di riferimento per le vendite in Italia (Dott.ssa ; Pt_1 Tes_7 Contr
15) vero che durante il periodo in cui era stato concesso in gestione a il flagship store di Milano, gli operatori di portavano presso lo showroom i propri clienti in visione, procedendo Pt_1 successivamente alle vendite presso i rispettivi punti vendita (Dott.ssa Sig. ); Tes_7 CP_9
16) Vero che ha omesso di privilegiare la sede della struttura di Milano via San Marco 1 Pt_1 durante il rapporto contrattuale con ( , Dott.ssa ; CP_3 CP_9 Tes_7
17) vero che ha omesso di dare corso a iniziative promozionali e pubblicitarie in favore del Pt_1 proprio flagship Store ubicato in Milano via San Marco 1 al di fuori della settimana del design, tenendo presente che si era in periodo di restrizioni (si esibisca al teste il ns doc. 7); ( ) Tes_8 CP_9
18) vero che ha proceduto con ritardo ad evadere gli ordini di acquisto delle cucine trasmessi Pt_1 da per (si rammostri al teste il ns doc.to 10); (NZ) CP_9 CP_3
19) vero che ha omesso di procedere al turn over e alla rotazione delle cucine presenti nel Pt_1 flagship store condotto dallo store manager di;
(NZ) Controparte_11
20) vero che la mancata rotazione delle cucine presenti nel flagship store condotto da CP_3 viola l'articolo 5 del contratto sottoscritto tra le parti che prevede l'obbligo in capo a di Pt_1 eseguire un adeguato livello di rotazione delle cucine da esposizione;
(Dott.ssa Tes_7
21) vero che la prima rotazione delle cucine presenti nel flagship store condotto da è stato CP_3 eseguito per la prima volta da solo nel mese di maggio del 2022; ( ) Pt_1 CP_9
22) vero che da maggio 2020 sino al mese di dicembre del 2022 è stata eseguita la rotazione di sole tre cucine delle cinque in esposizione;
(NZ)
23) vero che ha omesso di mantenere all'interno del proprio sito espositivo condotto da Pt_1 [...]
un proprio esponente aziendale che si doveva occupare di svolgere formazione del personale CP_3 del distributore e intrattenere contatti e negoziazione con potenziali rivenditori retail, progettisti, costruttori, developers e operatori contract;
( ) Tes_8 CP_9
pagina 9 di 33 24) vero che il sig. si rapportava con i sig.ri e con la sig.ra CP_9 Testimone_1 Tes_9 dell'ufficio tecnico-consegne di rappresentandogli il mancato rispetto da parte di dei Pt_1 Pt_1 termini concordati per l'evasione degli ordini di acquisto sottoscritti dai clienti e/o per la consegna degli accessori mancanti e/o risultati difettosi (si rammostri al teste il ns doc. 10); (NZ)
25) vero che trasmetteva a con propria Mail 17 dicembre 2020 (si sottoponga al CP_3 Pt_1 teste il ns documento 7) le contestazioni afferenti le problematiche riscontrate al flagship store, i mancati interventi alle cucine presenti nello showroom e la mancata attività della sui social Pt_1 media per pubblicizzare il sito di Milano Via San Marco 1; (NZ)
26) vero che la per tramite del signor confermava la presenza dei problemi Pt_1 Testimone_1 Contr segnalati da nella propria mail 17.12.2020 (si sottoponga al teste il ns. doc. 7 mail ) CP_3 riferendo che avrebbe provveduto al più presto alla risoluzione dei problemi lamentati Pt_1 ( ); CP_9
27) vero che il contratto di concessione di vendita delle cucine veniva sottoscritto tra Pt_1 [...]
e il 21 maggio 2020 e che al mese di luglio del 2020 tutte le problematiche riscontrate CP_3 Pt_1 al flag ship Store rimanevano irrisolte;
( Pt_1 Testimone_10
28) vero che dal mese di luglio 2020 , store manager di contestava CP_9 CP_3 formalmente a i problemi presenti nel flagship store tra cui il mancato funzionamento del Pt_1 condizionamento, dei filtri e dello scarico della condensa, i problemi all'impianto elettrico delle cucine (si esibisca al teste il ns doc. 6); ( Testimone_10
29) vero che i filtri dell'impianto di condizionamento si presentavano alla data del 6 luglio 2020, due mesi dopo la consegna dell'immobile, completamente ostruiti e inidonei sotto il profilo igienico- sanitario;
( Testimone_10
30) vero che il tecnico frigorista dell'azienda Meregalli inviato da per la sistemazione Pt_1 dell'impianto di climatizzazione evidenziava al sig. le carenti condizioni igienico CP_9 sanitarie della macchina di condizionamento e dei filtri del tutto insoddisfacenti e inadatti all'uso convenuto;
Testimone_10
31) vero che il signor , store manager di comunicava al signor CP_9 CP_3 [...]
la carenza delle condizioni igienico sanitarie della macchina di condizionamento e dei filtri, Tes_1 dopo l'intervento del frigorista dell'azienda Meregalli inviato da;
( Pt_1 Testimone_10
32) vero che al mese di luglio 2020 aveva omesso di consegnare le certificazioni Pt_1 dell'impianto elettrico del sistema antincendio e dell'impianto di climatizzazione a e CP_3 aveva omesso di consegnare il piano di sicurezza con la pianta delle uscite (si sottoponga al teste il ns documento 6 - Mail 3 luglio 2020); ( ) CP_9
33) vero che la clientela del flagship store in uso a alla fine del mese di giugno Pt_1 CP_3 2020, evidenziava con dispiacere l'impossibilità potersi trattenere all'interno della struttura stante una temperatura di circa 30°(si rammostri al teste il ns documento 6 - Mail 29 giugno 2020 ); Parte_7 (Boschi/NZ) 34) vero che un mese dopo l'apertura, il 22 luglio 2020, , store manager di CP_9 CP_3 comunicava a il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata, la mancata Pt_1 sostituzione della griglia dell'aria condizionata degli uffici entrati, la mancata sostituzione della centralina e dei sensori di allarme, la mancata sostituzione dei piani isola cucina link e Visione, la mancata sostituzione delle lavastoviglie Whirlpool della cucina la mancata sostituzione CP_6 dell'anta pensile vetrina cucina Frame, la mancata installazione della antina del mobile stampante installato, le mancanze dei profili di protezione degli spigoli del soffitto inclinato, la mancanza dei documenti relativi al piano di sicurezza, la mancanza dei documenti relativi ai permessi per la pagina 10 di 33 videosorveglianza e le certificazioni relative, la mancanza dei dispositivi di sicurezza antincendio, la mancanza degli espositori con i relativi dei prodotti esposti(si rammostri al teste il ns. documento 6 – Mail del 22.07.2020); ( ) Parte_7 CP_9 35) vero che nelle riunioni tenutasi da luglio a dicembre 2020 , store manager di CP_9 [...]
e il dott. comunicavano a nelle persone dei sigg.ri e CP_3 Controparte_1 Pt_1 Testimone_1 la necessità che svolgesse attività di pubblicità sui social media Instagram e Parte_8 Pt_1 Facebook che era stata garantita da e che trovava completa disapplicazione su tali media;
Pt_1
/ CP_9 Tes_8
36) vero che durante i primi due mesi di apertura da giugno a fine luglio 2020 il flagship store era inadatto alle visite dei clienti, atteso che giornalmente vi era la presenza di operai e tecnici di Pt_1 che cercavano di risolvere le problematiche agli impianti di illuminazione, al sistema di antifurto, al sistema di ventilazione e di ricircolo dell'aria, alla porta d'ingresso, alla fuoriuscita di acqua dall'impianto di climatizzazione e dal controsoffitto, problematiche che rendevano necessaria la chiusura della struttura per il lasso temporale delle riparazioni;
( Testimone_10
37) vero che a far data dal mese di ottobre 2020 sino a tutto il mese di marzo 2021 le tubazioni fognarie poste sopra l'ufficio direzionale in uso a utilizzato da all'interno del CP_3 Parte_7 flagship store, rilasciavano reflui all'interno della struttura stessa che rendevano necessario, con cadenza quindicinale-mensile, l'intervento di maestranze specializzate per la pulizia e la successiva sanificazione;
( Testimone_10
38) vero che il signor , store manager di dal mese di ottobre 2020 sino a CP_9 CP_3 marzo 2021, si recava personalmente presso il flagship store a seguito dei continui rilasci di reflui delle fognature poste sopra la struttura del suo ufficio direzionale, nelle giornate di lunedì, con cadenza quindicinale/mensile, e provvedeva personalmente alla pulizia e alla sanificazione delle scrivanie, dei pc e della pavimentazione, dandone pronto avviso ad ogni occasione al signor di Testimone_1 ; ( ) Pt_1 CP_9
39) vero che al mese di settembre 2021 l'impianto di aria condizionata del flagship store era ancora malfunzionante e inutilizzato (si era mostri al teste nostro documento 11); ( Testimone_10
40) vero che nel corso del 2021 il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione creava anche scarico di condensa dal controsoffitto del flagship store e per evitare lo sversamento di acqua nel flagship store stesso l'impianto doveva rimanere spento (si rammostri al teste il nostro documento 11);
Testimone_10
41) vero che al mese di gennaio 2023 era stata omessa da parte di la sostituzione dello Pt_1 specchio rotto del pannello luminoso da sostituire;
(NZ/Folpini)
42) vero che al mese di gennaio 2023 le masse filtranti dell'impianto di climatizzazione reso funzionante solo nel corso del mese di settembre del 2021 erano ancora in attesa di sostituzione;
(NZ)
43) vero che i lavori per la sistemazione e/o rotazione delle cucine nel corso dei mesi di aprile-maggio 2022 si protraevano presso il flagship store per circa quattro settimane, rendendo impossibile accedere al flagship store stesso;
( / / CP_9 Tes_11 Pt_5 44) vero che le lavorazioni svolte da per l'aggiornamento del flagship store e la rotazione Pt_1 delle cucine esposizioni venivano eseguite per quattro settimane nei periodi di di pre-salone del mobile 2022; (NZ / IQ / AL / BI / Pt_5 45) vero che , store manager di ha segnalato a che le cucine Ola, CP_9 CP_3 Pt_1 Contr Link e presenti nel flagship store si presentavano solo parzialmente installate, erano incomplete e pagina 11 di 33 la clientela interessata al loro acquisto poteva esaminarle incomplete;
(IQ / / / CP_9 Tes_3
Pt_6
46) vero che al mese di dicembre del 2022 aveva omesso di risolvere il problema all'impianto Pt_1 di illuminazione di una nuova cucina installata a maggio 2022 che derivava dal malfunzionamento Tes_1 della linea elettrica del punto vendita;
(NZ / / Pt_5
47) vero che dal mese di maggio del 2022 al mese di dicembre 2022 aveva omesso di indicare Pt_1 a il tecnico incaricato di risolvere il problema all'impianto di illuminazione di una nuova CP_3 cucina installata a maggio 2022 nel sito di vendita;
(NZ)
48) vero che al mese di dicembre 2022 gli interventi richiesti da , store manager di CP_9 [...]
di sistemazione e/o sostituzione del pannello luminoso danneggiato a seguito delle infiltrazioni CP_3 di acqua dall'impianto di climatizzazione lamentate nel 2021, e la sostituzione della porta in cristallo specchiato adiacente agli uffici danneggiata dal mese di febbraio 2022 da personale , erano Pt_1 ancora in attesa di essere eseguiti da (si rammostri al teste il ns documento 13); ( / Pt_1 CP_9 Tes_1
/ Pt_5 49) vero che gli interventi eseguiti alle cucine presenti nel flagship store dalle maestranze sigg.ri Tes_3 e inviati da si protraevano per più giorni rendendo inutilizzabile la
[...] Parte_6 Pt_1 struttura, e gli stessi montatori comunicavano a che i pezzi loro consegnati erano incompleti o Pt_1 parzialmente mancanti;
(NZ / / Tes_3 Pt_6
50) vero che aveva omesso di organizzare eventi per il pubblico presso il flagship store, salvo Pt_1 uno o due per i soli potenziali clienti a conoscenza dello showroom e dei rivenditori;
Pt_1
51) vero che all'evento organizzato da con presso il flagship store mancava la Pt_1 CP_12 cucina che era stata pubblicizzata e i tecnici comunicavano che tre articoli dei quattro CP_12 richiesti da erano inidonei all'evento e quelli da utilizzare con la cucina per la diretta con lo CP_13 chef per lo show-cooking erano difformi da quelli necessari;
(NZ)
52) vero che le richieste di store manager di di poter ricevere il materiale CP_9 CP_3 in italiano da parte dei contract , di poter coinvolgere i partecipanti attivi loro partner, di poter Pt_1 modificare la struttura del flagship store con pareti materiche, resine e altri materiali venivano lasciate senza seguito da parte di e le comunicazioni fatte ai sigg.ri e in tal senso agli Pt_1 Tes_1 Pt_8 incontri rimanevano senza riscontro ( ); CP_9
53) vero che per tramite del signor responsabile social e piano CP_3 Testimone_12 Contr marketing per , redigeva il piano marketing che veniva presentato al signor sin dal Testimone_1 2020; ( / ) Tes_8 CP_9
54) vero che ometteva di avallare il piano marketing redatto e presentato da Pt_1 CP_3 nonostante fosse completo nei suoi contenuti;
( / CP_9 Tes_8
55) vero che le richieste di di poter ricevere da i link per accedere ai social CP_3 Pt_1 Snaidero e consentire al responsabile marketing e social di accedere a immagini e Testimone_12 documenti per poter pubblicizzare il flagship store rimanevano senza riscontro;
( / Tes_8
) CP_9
56) vero che il piano marketing consegnato da a rimaneva per tutta la durata del CP_3 Pt_1 contratto senza riscontro da parte di , che ometteva di comunicare come procedere ad Pt_1 eventuali integrazioni e modifiche al fine di renderlo operativo;
( / ) Tes_8 CP_9
57) vero che il dottor e per contattavano Controparte_1 CP_9 CP_3 telefonicamente più volte il sig. al fine di poter esaminare il piano marketing e renderlo Testimone_1 operativo;
( , CP_9 Tes_8
pagina 12 di 33 58) vero che il signor si negava al telefono con il dottor e con il sig. Testimone_1 Controparte_1
in merito all'esame del piano marketing, mandando risposta con sms di essere CP_9 impegnato e che avrebbe chiamato più tardi;
(NZ) 59) vero che le richieste di di poter ricevere da un loro piano marketing da CP_3 Pt_1 poter elaborare e/o condividere, rimanevano senza riscontro per tutta la durata contrattuale;
/ ) Tes_8 CP_9
60) vero che le richieste di di poter utilizzare i social Snaidero con i propri marchi CP_3 apposti, rimanevano senza positivo riscontro da parte della;
( / ) Pt_1 Tes_8 CP_9
61) vero che i clienti che contattavano il sito internet venivano veicolati presso il rivenditore Pt_1
denominato “Misura “ubicato in Milano, via Edmondo De Amicis 12 (si rammostri al teste il Pt_1 ns Doc. 9); / / / ) CP_9 Tes_13 Tes_14 Tes_15
62) vero che il cliente contattava che lo veicolava al rivenditore showroom di Persona_5 Pt_1 Milano, via Edmondo De Amicis (si rammostri al teste il ns Doc. 9); (NZ / ) Tes_15
63) vero che la signora contattava nel mese di luglio 2021 per il preventivo di una Tes_16 Pt_1 cucina e tale contatto rimaneva in capo senza essere trasmesso a (si rammostri Pt_1 CP_3 al teste il ns Doc. 9); (NZ)
64) vero che la signora contattava nel mese di marzo 2021 e veniva veicolata Tes_14 Pt_1 dal flagship store gestito da al diverso punto vendita “Misura casa” ubicato in Milano via CP_3 Edmondo De Amicis(si rammostri al teste il ns Doc. 9); (NZ / Tes_14
65) vero che comunicava alla signora che presso il punto vendita “Misura Pt_1 Tes_14 casa” avrebbero risolto il problema da lei riscontrato alla cucina e avrebbe trovato personale professionale e cortese (si rammostri al teste il ns Doc. 9); (NZ / Tes_14
66) vero che la signora decideva di rivolgersi a che risolveva le Tes_14 CP_3 problematiche riscontrate alla cucina Snaidero installata;
(NZ / Tes_14
67) vero che la signora comunicava a il comportamento tenuto da Tes_14 CP_3 Contr
nei confronti di e segnalava che screditava (NZ / Pt_1 Pt_1 CP_3
Tes_14 68) vero che le richieste di informazioni della signora venivano prese in carico da Tes_13 Pt_1 e veicolate al rivenditore ubicato in Milano via Edmondo de Amicis (si rammostri al teste il ns Doc. 9);
) CP_9 Tes_13 69) vero che procedeva alla risoluzione delle problematiche con il cliente CP_3 Persona_6
di GI (CH) il quale lamentava per mesi i disservizi di;
(NZ)
[...] Pt_1 70) vero che le problematiche lamentate dal cliente signor di GI (CH) aventi ad Persona_6 oggetto i disservizi di venivano risolte da nella fase finale della consegna Pt_1 CP_3 Contr tramite montatori esterni di nel mese di giugno 2023, in base alla disponibilità del cliente e tenuto Contr conto che i pezzi venivano consegnati da a nel mese di aprile 2023; ( / Pt_1 Testimone_17
) Testimone_18 71) vero che i disservizi di nella gestione del cliente procuravano a Pt_1 Persona_6 [...]
ritardi negli incassi dei lavori eseguiti;
(NZ) CP_3
72) vero che le problematiche causate da al cliente portavano a una richiesta Pt_1 Persona_6 di riduzione del prezzo a da parte del cliente stesso sul prezzo di acquisto e di fornitura CP_3 dell'apparato cucina;
(NZ)
73) vero che le problematiche sorte nel mese di luglio 2022 al cliente venivano risolte Persona_6 e ultimate nel mese di giugno 2023 per tramite di maestranze della con costi a carico di CP_3
pagina 13 di 33 quest'ultima che derivavano da due tratte A.R. a GI con maestranze e automezzi a carico della Contr sola;
( / / ); Testimone_17 Testimone_18 CP_9
74) vero che le lamentele dei clienti a erano da imputare ai ritardi nelle consegne di parti CP_3 degli arredi e/o nella fornitura di materiali di completamento delle cucine da parte di;
Pt_1 (NZ)
75) vero che contestava a che per tutto il 2020 il servizio digitale di pubblicità CP_3 Pt_1 di era rimasto senza possibilità di essere utilizzato, atteso che l'indirizzo dell'account Pt_1 Instagram ufficiale era stato indicato in modo erroneo (NZ); Parte_9
76) vero che al mese di dicembre 2020 i social hanno inesistenti;
( / Pt_1 CP_9 Tes_8 Contr
77) vero che il responsabile social e piano marketing della , chiedeva al Testimone_12 signor di poter avere gli account di al fine di poterli sviluppare; Tes_1 Parte_9 ( / ) Tes_8 CP_9
78) vero che ometteva di consegnare al signor per gli Pt_1 Testimone_12 CP_3 account di rendendo impossibile il loro sviluppo;
( / ) Pt_1 Parte_9 Tes_8 CP_9
79) vero che ha omesso per tutto il rapporto contrattuale intercorso con di Pt_1 CP_3 Contr esaminare il piano marketing propostole dalla , di confrontarsi con il proprio partner per condividere i dettagli integrativi rendendo impossibile redigere il piano marketing “micro” necessario per l'espletamento della attività di marketing locale;
( / CP_9 Tes_8
80) vero che ometteva di consentire al signor responsabile social e piano Pt_1 Testimone_12 marketing di di utilizzare i canali digitali del brand per le attività di marketing CP_3 Pt_1 funzionali al flagship store utilizzato da ( / ) CP_3 Tes_8 CP_9
81) vero che ometteva di riscontrare le richieste formulategli da Pt_1 Testimone_12 responsabile social piano marketing di tese al reperimento di materiale fotografico e CP_3 video, alla condivisione del piano editoriale istituzionale e alla condivisione del calendario eventi;
/ ) Tes_8 CP_9 82) vero che il mancato utilizzo dei canali digitali del brand da parte di ha inciso Pt_1 CP_3 nelle attività di marketing e nel riscontro oggettivo dei risultati che da essi sarebbero derivate;
/ ) Tes_8 CP_9
* * * Testi: Dott.ssa via Villani, n. 2, 26900 Lodi;
Testimone_7 Sig. , C, so Novara 62, 27029, EV (PV); CP_9
Sig.ra , presso Pugni Malagò s.a.s. via Vergiate 3,20151 Milano;
Tes_14
Sig.ra , via Bressana 26, 24047, IO (BG) Tes_13 Sig. via Bressana 26, 24047, IO (BG) Testimone_12
Sig.ra , Via Giuseppe Govone 94, 20100 Milano;
Tes_11
Sig.ra via Dei Cedri 21/B 20077 Melegnano (MI) Tes_19
Sig.ra via Adige 10, 21100 Varese Parte_5 Sig. , Via Traversetolo, n. 15, Majano (UD); Testimone_3 Sig. , via Acquedotto, San Vito di Fagagna (UD); Parte_6
-Sig. , Via Villa Jemoli 12, 27100 Pavia;
Testimone_18
-Sig. Via Pinerolo 7, 27100 Pavia;
Testimone_17 Sig. . Persona_5
* * *
pagina 14 di 33 Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'attrice, riportandosi integralmente a quanto dedotto sul punto nella propria memoria ex art 171 ter c.p.c. n.
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, chiede di essere autorizzata alla prova contraria con i testimoni già indicati nella propria memoria 171 Ter n. 2 e con il seguente teste. Testi a prova contraria, oltre a quelli già indicati nella memoria 171 Ter n. 2:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e allegando che: CP_1 Parte_2 Parte_3
- nel mese di luglio 2019 (che produceva e vendeva in tutto il mondo cucine componibili con Pt_1 marchio ), intendendo avviare un proprio flagship store nella città di Milano aveva concluso Pt_1 con un contratto con il quale quest'ultima le aveva concesso in sublocazione gli spazi di CP_14
Milano via San Marco n. 1 che avrebbe adibito a proprio flag ship store;
Pt_1
- contestualmente aveva avviato trattative per la gestione del proprio flagship store Pt_1 individuando nella famiglia il soggetto cui affidare la gestione del proprio negozio;
le CP_1 trattative erano state condotte tra , nella persona del dott. e del dott. Pt_1 Persona_1 [...]
e i sig.ri e rispettivamente padre e zio di Per_2 Parte_3 Parte_2 [...]
CP_1
- nel corso delle citate trattative la famiglia che vantava una consolidata esperienza nel CP_1 settore della vendita di arredamenti, aveva rassicurato circa le proprie capacità nonché Pt_1 conoscenze del mercato garantendo il raggiungimento di risultati (in termine di vendite) importanti a fronte dei quali si sarebbe dovuta impegnare a non aprire altro flagship store a Milano;
Pt_1
Contr
- in data 03 febbraio 2020 la famiglia aveva costituito il cui core business era CP_1 rappresentato dalla vendita di cucine a marchio nel citato negozio;
Pt_1
Contr
- all'atto della costituzione risultava amministrata dal sig. quale Presidente del Controparte_1
CdA nonché dai sig.ri e quali consiglieri;
soci erano Parte_3 Parte_2 [...]
(95% c.s.) e (5% c.s.); CP_1 Persona_7
- nel frattempo, , non solo aveva avviato i lavori di ristrutturazione del negozio affrontando Pt_1
CP_ ingenti costi, ma aveva anche ottenuto da l'autorizzazione ad ammettere la famiglia CP_1
Contr (alias ) all'uso del negozio;
- in data 20 maggio 2020 era stato sottoscritto il contratto di concessione di vendita in forza del quale pagina 15 di 33 Contr
aveva affidato a la promozione e la vendita di cucine a marchio da realizzarsi Pt_1 Pt_1 presso il predetto negozio;
Contr
- si era obbligata, “... a riconoscere alla Concedente – in aggiunta al corrispettivo tempo per tempo dovuto per l'acquisto di prodotti contrattuali – una fee per la generalità dei servizi accessori prestati sulla base del contratto, così determinata:
(a) Euro 30.000 (oltre IVA) dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2020;
(b) Euro 90.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;
(c) Euro 95.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022;
(d) Euro 100.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;
(e) Euro 110.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
(f) Euro 120.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.
9. La fee di cui al comma 9 verrà pagata nei seguenti termini:
a) Quanto a quella prevista al punto (a):
i. Euro 15.000 (oltre IVA) entro il 30 settembre 2020;
ii. Euro 15.000 (oltre IVA) entro il 31 dicembre 2020;
b) Quanto a quella prevista ai punti (b), (c), (d), (e) ed (f), in dodici rate mensili anticipate, entro il giorno dieci di ciascun mese.” Contr
- in aggiunta, al successivo art. 6 erano stati previsti dei budget minimi di vendita che si era obbligata a realizzare, ed individuati nell'ALL. C del contratto, così indicati: Contr a) anno 2020: nessuno (su richiesta di ed a dispetto della prima formulazione);
b) biennio 2021 – 2022 (complessivamente considerato) di cui Euro 350.000 (2021) ed Euro 450.000 euro (2022);
c) anno 2023: Euro 650.000;
d) anno 2024: Euro 650.000;
e) anno 2025: Euro 650.000;
- sia l'obbligo di corresponsione delle fee, quanto l'obbligo di raggiungere i citati budget di vendita erano stati salvaguardati da clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 9;
- aveva perfettamente adempiuto gli obblighi previsti a suo carico nel contratto ed infatti: Pt_1
Contr a) aveva messo a disposizione di il negozio - che aveva appositamente e recentemente ristrutturato a proprie spese - in perfette condizioni e dotato di 5 cucine da esposizione con la relativa pagina 16 di 33 oggettistica e di arredi come da mail del 17 settembre 2020;
b) la ristrutturazione nonché l'allestimento del negozio erano stati effettuati (con costi a carico di
) con l'obiettivo di creare uno spazio di elevato prestigio utilizzando materiali di qualità ed Pt_1 elevato impatto estetico Contr c) aveva fornito a il software per la gestione dell'attività di progettazione di interni, formazione ordini ed invio degli stessi ordini a;
Pt_1
Contr d) aveva consegnato a i listini di vendita;
e) aveva sempre considerato il negozio quale unico Flagship Store nel comune di Milano non aprendone di nuovi;
f) aveva privilegiato il negozio per l'organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni aventi rilievo nazionale sostenendone i costi;
g) aveva segnalato il Flagship Store in quanto tale nelle proprie iniziative promozionali e pubblicitarie che riguardavano (anche) la città di Milano;
Contr h) aveva svolto attività formativa nei confronti del personale di;
i) aveva provveduto alla sostituzione delle cucine risolvendo qualunque problema nel frattempo sorto;
Contr l) aveva consegnato le cucine ordinate da secondo gli accordi;
Contr m) aveva fornito ai “Prodotti contrattuali” venduti da la garanzia prevista nel contratto de quo;
Contr
- da parte di , l'esecuzione del contratto era stata invece caratterizzata da uno scarso rendimento, con volumi di vendite realizzate sempre ben al di sotto degli impegni assunti.
- aveva quindi prospettato suo malgrado ai convenuti come soluzione la cessazione della Pt_1 collaborazione, alla quale i convenuti si erano però opposti evidenziando anche nel corso delle conversazioni telefoniche avvenute in data 16 marzo 2021 e 1 aprile 2021 tra il Sig. per Testimone_1
Contr
, ed il sig. per la volontà di continuare a portare avanti il rapporto, Pt_1 Controparte_1 prospettando future evoluzioni positive e migliorative in termini di vendite;
- in data 27 gennaio 2022 il sig. aveva scritto a premettendo che “... ad Controparte_1 Pt_1 ormai quasi due anni dall'inizio di questa avventura insieme, ed al di là di qualche incomprensione intercorsa ad inizio 2021, riteniamo di poter dire che il rapporto si sia consolidato e si sia sviluppato nel reciproco rispetto e con comune impegno ...” e chiedendo un'ulteriore riduzione della fee prevista a favore di , adducendo che “ ... gli obiettivi perseguiti con la nostra iniziativa sono stati Pt_1 gravemente minati dalla grave situazione pandemica che purtroppo si è prolungata nel tempo ...”;
pagina 17 di 33 - aveva risposto con la comunicazione del 21 febbraio 2022 negando la richiesta;
Pt_1
Contr
- da tale momento i rapporti si erano compromessi e , nonostante i ripetuti solleciti, aveva anche omesso di versare l'importo dovuto a titolo di fee per l'anno 2022 (fissato in euro 95.000 oltre IVA);
- in data 28 settembre 2022 parte attrice aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento della fee non pagata e pari a Euro 66.925 (IVA inclusa) ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo;
- ad ottobre 2022 i convenuti avevano iniziato a formulare a infondate quanto pretestuose Pt_1 contestazioni gran parte delle quali facevano riferimento ad asseriti fatti degli anni precedenti (2020-
2021); Contr
- si trattava delle stesse contestazioni su cui aveva fondato l'opposizione avverso il citato decreto;
- la cessazione dell'attività da parte dei convenuti per motivi pretestuosi e la conseguente chiusura del negozio a ridosso del periodo natalizio, unitamente al mancato pagamento della fee per l'intero anno
2022 (ad esclusione dell'importo di Euro 20.000 versato poco prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) nonché il mancato raggiungimento dei budget minimi di vendita avevano costretto ad intimare la risoluzione del contratto;
Pt_1
Contr
- a seguito della risoluzione del contratto intimata da , con comunicazione del 21 Pt_1 dicembre 2022 aveva mutato atteggiamento comunicando che il negozio sarebbe stato aperto fino al 30 dicembre 2022 con riapertura al 7 gennaio 2023 e ciò fino alla consegna dei locali;
- la possibilità per di soddisfare il proprio credito come portato dal titolo esecutivo citato era Pt_1 stata impedita da atto illecito compiuto dai convenuti e a danno di . era difatti venuta Pt_1 Pt_1
Contr a conoscenza del fatto che i convenuti al momento in cui aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto, avevano distratto la sostanziale totalità degli importi (superiori a Euro 80.000) che a tale data Contr Cont erano presenti sul conto corrente di presso , provvedendo a versarli su un nuovo conto Cont corrente appositamente acceso (dopo la notifica del precetto) sempre presso ma intestato al sig. Contr
Motivo per cui, al momento del pignoramento, il conto di era sostanzialmente Controparte_1 svuotato;
Contr
- successivamente i convenuti avevano acceso un nuovo conto corrente intestato a presso altra banca ove era stata trasferita la provvista giacente sul conto corrente intestato al sig. Controparte_1
Contr
- inoltre la società era stata di lì a poco messa in liquidazione;
pagina 18 di 33 - ulteriore prova che i convenuti fossero nella vigenza del contratto concluso con Pt_1 disinteressati delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti era emerso anche in seguito Contr all'esame di bilanci di .
Con la citazione parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire, per le causali di cui in narrativa: in via principale condannare il sig. in solido con il sig. e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 nella qualità sopra indicata a risarcire a in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, i danni per i fatti sopra descritti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In via subordinata condannare il sig. nella qualità sopra indicata a risarcire a in Controparte_1 Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, i danni per i fatti sopra descritti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In via istruttoria Cont Cont ordinare a la produzione in giudizio di copia della disposizione di bonifico effettuato da a favore del sig. a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte di . Controparte_1 Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
1).1 Si sono costituiti e contestando la ricostruzione in fatto e Parte_2 Parte_3 diritto operata dalla società attrice e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni anche istruttorie proposte da Parte_1 nei confronti dei signori e per carenza di
[...] Parte_2 Parte_3 legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di per avere Parte_1 proposto un'azione temeraria del tutto infondata, nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie
pagina 19 di 33 contestazioni, con carenza di legittimazione passiva dei convenuti e conseguentemente condannare
l'attrice al risarcimento dei danni in favore dei signori e in misura da Pt_2 Parte_3 quantificarsi e liquidarsi in corso di causa, comunque non inferiore a euro 150.000,00 e/o, se del caso, in via equitativa;
In ogni caso:
- porre a carico di le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del Parte_1 presente giudizio e del procedimento monitorio, comprensive del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese;
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre, di formulare capitoli di prova e di citare testimoni nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..”.
1).2 Si è altresì costituito contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla Controparte_1 società attrice e rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Milano, Giudice designato, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, voglia così giudicare:
Previo accertamento, dichiarare che il signor non ha eseguito alcun indebito Controparte_1 prelievo e/o svuotamento delle casse sociali e che l'importo di € 67.930,00 trasferito dal conto Cont Cont corrente a quello di è stato integralmente restituito a ed utilizzato per la Controparte_1
Cont gestione societaria di;
Per l'effetto rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e/o per carenza di legittimazione passiva;
In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 96 c.p.c. di Parte_1 per aver azionato un giudizio temerario nei confronti del signor e per l'effetto Controparte_1 condannare l'odierna attrice al risarcimento dei danni in favore dell'odierno convenuto che si quantificano in una somma non inferiore ad € 100.000,00, ovvero in quell'altra maggiore e o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa
con vittoria spese, compensi professionali e oneri accessori.”.
1).3 Effettuate le verifiche preliminari ex at. 171 bis c.p.c. il giudice fissava udienza ex art. 183 c.p.c. per il 5 marzo 2024 rispetto alla quale dovevano decorrere i termini ex art. 171 ter c.p.c.. Alla prima pagina 20 di 33 udienza il giudice tentava la conciliazione della lite senza esito. Quindi il giudice istruttore fissava udienza di rimessione della causa al collegio concedendo i termini ex art. 189 c.p.c..
2) Occorre preliminarmente osservare come la presente causa, alla luce della ricostruzione in diritto operata dalla società attrice, contenga un unico petitum ma richiami congiuntamente due istituti differenti ossia la responsabilità degli amministratori ex artt. 2394 e 2395 c.c..
Ciò lo si desume agevolmente dalla stessa giurisprudenza richiamata negli atti dalla società attrice (si veda in particolare le pagine da 20 e seguenti della citazione dove vengono richiamati entrambi gli istituti).
Peraltro, si rammenta che la disciplina della responsabilità degli amministratori di s.r.l. ricalca pedissequamente quella delle s.p.a., ed infatti i commi sesto e settimo dell'articolo 2476 sono conformi ai dettami degli articoli 2394 e 2395 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori nelle s.p.a..
Oltretutto, il richiamo alle due diverse fattispecie non risulta incompatibile, avendo i due istituti presupposti differenti e quindi si ritiene possano essere azionate congiuntamente.
Quindi il Tribunale affronterà le domande attoree separando le due cause petendi e affrontandole in maniera autonoma.
2).1 Sulla responsabilità dei convenuti ex art. 2476 comma sesto c.c..
L'articolo 2476 comma sesto c.c. (che ricalca, come detto, l'art. 2394 c.c.) prevede testualmente che:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
Presupposto di applicabilità di tale comma è, innanzitutto, la violazione dei doveri dell'amministratore di corretta gestione del patrimonio sociale, e quindi, in sostanza, la salvaguardia della garanzia patrimoniale generica della società ex art. 2740 c.c..
Condizione dell'azione, tuttavia, è costituita dall'insolvenza della società debitrice, che però non deve essere posto in nesso causale con la violazione degli obblighi degli amministratori, nel senso che non è necessario che vi sia un nesso di causalità tra scorretta gestione e insolvenza.
L'insolvenza, infatti, costituisce esclusivamente la condizione dell'azione, ossia l'allegazione (e la pagina 21 di 33 prova) da parte del creditore della impossibilità per la società debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni.
Il danno è, tuttavia, indiretto, con ciò differenziandosi l'azione de qua con quella disciplinata dal comma settimo, che invece concerne il danno diretto subito dai creditori da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, occorre rammentare che quando la società debitrice si trovi in stato di liquidazione, il liquidatore ha lo specifico dovere di verificare la possibilità per la società in liquidazione di pagare in tutto o in parte i creditori, rispettando le cause legittime di prelazione e il principio della par condicio creditorum (si veda, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 che ha condivisibilmente ribadito il seguente principio di diritto: “Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare,
l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando
l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione.
Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum").
Pertanto il danno che può vantare il creditore ex art. 2494 c.c. non è semplicemente il credito vantato bensì la differenza tra quanto ricevuto e quello che avrebbe ricevuto se l'amministratore:
a) non avesse proseguito nell'attività aggravando il patrimonio sociale contraendo ulteriori debiti (c.d. defalcazione), con ciò abbassando la percentuale di recupero del credito a danno dei creditori sorti nel periodo anteriore al momento di insolvenza della società oppure b) non avesse violato le norme in materia di pagamento ai creditori muniti di cause legittime di prelazione o comunque in violazione della par condicio creditorum.
Deve oltretutto essere osservato come con l'introduzione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.) sia stato ormai codificato il preciso obbligo per l'amministratore di attivarsi pagina 22 di 33 tempestivamente per prevenire situazioni di crisi nonché di munirsi, a tal fine, di idonei assetti adeguati.
In particolare l'articolo 3 del C.C.I.I. prevede quanto segue:
“1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi
e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4.Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.”
L'esistenza di uno specifico obbligo di legge per gli amministratori di attivarsi tempestivamente ai fini della preservazione della garanzia patrimoniale della società consente, peraltro, di ritenere – anche ai pagina 23 di 33 fini del riparto dell'onere della prova – la applicabilità in tal caso della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni ex art. 1218 c.c., trattandosi di obbligazione ex lege a carico degli amministratori delle società (sulla applicabilità dell'art. 1218 c.c. alle obbligazioni ex lege si vedano Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 4738 del 15/02/2023 in tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale e obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto;
Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 7327 del 11/05/2012 sulla responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito;
Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 20099 del 25/07/2019 in tema di diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie).
Così sinteticamente ricostruiti i lineamenti della disciplina applicabile all'azione sociale dei creditori, ritiene il Tribunale come la domanda di avente come presupposto l'art. 2476 Parte_1 comma sesto c.c. sia infondata.
Sul punto, occorre sin da subito osservare come la domanda formulata nei confronti di Parte_2
e risulti infondata in quanto la società attrice non ha provato né
[...] Parte_3 sufficientemente allegato l'esistenza a carico dei citati convenuti di una situazione di amministrazione di fatto.
In primo luogo, tutta la fase delle trattative prima della costituzione della risultano Controparte_3 irrilevanti, in quanto alcuna posizione di amministratore è possibile individuare.
Nella fase di esecuzione dell'accordo, invece, e sono stati Parte_2 Parte_3 amministratori di diritto soltanto per pochi mesi (il contratto è stato stipulato in data 20 maggio 2020 tra e mentre i suddetti convenuti sono rimasti amministratori di diritto fino Controparte_3 Pt_1 al 28 ottobre 2020) e nel periodo in questione alcun addebito risulta essere stato sollevato nei loro confronti.
Rispetto al periodo successivo alla cessazione della carica, alcun fatto risulta essere stato allegato tale da configurare una interferenza di gestione da parte dei citati convenuti in modo da concretizzare i presupposti della figura dell'amministratore di fatto.
Come correttamente osservato dalla giurisprudenza, la figura dell'amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed pagina 24 di 33 occasionale. Lo svolgimento delle predette funzioni è ravvisabile nell'assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo d'investitura e, in linea più generale, dal condizionamento esercitato da quest'ultimo sulle scelte operative. Non è quindi sufficiente che il soggetto al quale venga ascritta la qualifica di amministratore di fatto sia intervenuto in alcune operazioni gestorie, ma è necessario che il ruolo dallo stesso rivestito nella società, pur prescindendo da un'investitura formale, sia assimilabile a quello di un amministratore di diritto. È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali, ad esempio, la gestione di rapporti con i clienti e fornitori, la direzione del personale,
l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.
Nel caso di specie, a parte qualche sporadica circostanza di incontri tra i rappresentanti di e i Pt_1 convenuti, non sussiste alcuna prova, nemmeno indiziaria, che possa condurre questo Tribunale a riconoscere l'esistenza in capo a e di ingerenza sistematica Parte_2 Parte_3 nella gestione di Controparte_3
Pertanto, la domanda nei confronti di e deve essere respinta Parte_2 Parte_3 per insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo a questi ultimi rispetto alle domande formulate dalla società attrice.
Rispetto, invece, alla posizione di la domanda risarcitoria formulata dalla società Controparte_1 attrice deve essere respinta in quanto manca del tutto l'allegazione dei presupposti del danno come sopra individuati.
Parte attrice si è infatti limitata a chiedere i danni da perdita del lucro cessante derivante dall'inadempimento del contratto tout court, mentre, come detto, il danno ex art. 2476 comma sesto è danno da defalcazione.
Parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che senza la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'esistenza di una situazione di insolvenza e in violazione degli obblighi ex lege di salvaguardia della situazione patrimoniale della società la stessa avrebbe potuto ottenere in tutto o in parte le somme dovute in esecuzione del contratto.
Manca, in questo caso, la necessaria allegazione dei presupposti fattuali dell'azione ex art. 2394 c.c. con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per come formulata.
2).2 Sulla domanda ex art. 2476 comma settimo c.c..
pagina 25 di 33 L'articolo 2476 comma settimo c.c. prevede testualmente che: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.
Trattasi della azione diretta del terzo che si senta direttamente danneggiato dagli amministratori a causa di loro comportamenti dolosi o colposi.
Stante la mancanza di un vincolo contrattuale tra l'amministratore ed il socio od il terzo che esercitano l'azione, si ritiene che l'ipotesi di responsabilità delineata dall'art. 2476 comma 7 c.c. abbia natura extracontrattuale, con conseguente onere probatorio interamente posto a carico del danneggiato (si veda, da ultimo, Cass. 13.3.2023, n. 7272, nonché, Tribunale di Venezia, 10.10.2024, n. 2792).
E tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito sono, infatti, granitiche nell'affermare che “la responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art 2395 cc (in caso di amministratore di spa) o ex art 2476 VII comma c.c (in caso di amministratore di srl) verso i soci o i terzi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, richiede la allegazione e prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, la allegazione di un danno “direttamente” incidente su socio o sul terzo (e non dunque di mero” danno riflesso”) e la allegazione del nesso di causalità tale per cui il suddetto danno sia esso stesso conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art 1223 cc. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall'art 2056 cc)” (Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, n. 1234 del 2021).
Pertanto, i presupposti alla base della responsabilità diretta si sostanziano nel compimento di un atto illecito doloso o colposo da parte dell'amministratore, nella causazione di un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo e, infine, nel nesso di causalità tra illecito e danno.
Ai fini del configurarsi della condotta disciplinata dall'art. 2476 comma 7 c.c., quindi, rilevano le violazioni degli obblighi gravanti sugli amministratori attuate nell'esercizio o in occasione dello svolgimento del loro incarico “direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi” (Cass. 13.3.2023, n. 7272), “e non riversabili sulla società” (Trib. Napoli,
Sezione Imprese, n. 8483 del 2023).
La giurisprudenza tende, quindi, unanimemente ad escludere che il mero inadempimento contrattuale da parte della società possa essere ascritto all'alveo delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c..
Sul punto, risulta particolarmente esaustiva la pronuncia recentemente resa dal Tribunale di Napoli, che pagina 26 di 33 ha chiarito come “con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, (…) la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui ai citati artt. 2476, VII co., o 2395 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Invero, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2476, VII co., c.c., atteso che tale responsabilità - di natura extracontrattuale - postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio
"direttamente", che esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. E così anche di recente la
Suprema Corte ha ribadito che a fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi (…) (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/02/2020, n.
3452; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794; così anche Cass. n. 21517/16). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 6870/2010) in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395, c.c., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 c.c. (v. anche Cass., n. 8458/14). È stato altresì precisato che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica, di per sé, la responsabilità per danni dell'amministratore nei confronti dell'altro contraente (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130), appunto perché il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass., n. 3216/1994). In altri termini, la responsabilità risarcitoria, di cui all'azione ex art. 2395 c.c. o art. 2476, VII co., c.c., richiede una condotta illecita connotata da
pagina 27 di 33 dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa.” (Trib. Napoli, Sezione Imprese, n. 8483 del 2023; in senso conforme, si vedano anche Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 7272 del 2023, Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 6896 del 2023, Trib. Palermo, Sez.
Imprese, n. 2066 del 2022, Trib. Roma, Sez. Imprese, n. 466/2018).
In altre parole, se il mero inadempimento contrattuale può dare luogo alla responsabilità c.d. sociale degli amministratori, affinché si configuri la c.d. responsabilità diretta degli stessi, occorre un quid pluris.
Sulla scorta di tale assunto, la giurisprudenza ha qualificato come “atti dolosi o colposi degli amministratori”, ad esempio, la sottrazione ingiustificata alla società delle risorse finanziarie necessarie per adempiere ad un mutuo, con conseguente impossibilità per il terzo assegnatario di immobili costruiti dalla società di stipulare gli atti di assegnazione entro il termine contrattualmente stabilito a causa dell'espropriazione della banca mutuante (cfr. Trib. Venezia, Sez. Imprese, del 22.12.2022), “la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio od il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Imprese, n. 7421 del 2022, richiamata da Trib. Milano, Sez. Imprese, del 20.02.2024), la comunicazione di informazioni consapevolmente distorte e di rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società, con conseguente occultamento dello stato di grave difficoltà economica e della relativa esposizione debitoria al fine di ottenere un finanziamento con la consapevolezza di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento (cfr. Trib. Bologna, Sez.
Imprese, n. 699 del 2021), la dolosa programmazione dell'inadempimento degli impegni assunti con la banca sulla base del contratto di anticipazione su crediti commerciali attraverso il dirottamento dei pagamenti dei clienti su altro conto corrente bancario in seguito alla ricezione dell'accredito del finanziamento (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 808 del 2022), la truffa perpetrata ai danni di una società di locazione finanziaria in concorso con gli utilizzatori e realizzata attraverso la consegna di documentazione contabile falsa relativa alla solvibilità delle future imprese utilizzatrici, con conseguente acquisto, da parte della società di locazione finanziaria, di beni strumentali rivelatisi inesistenti e quindi mai consegnati alle imprese utilizzatrici, con cui l'amministratore divideva i proventi della vendita dei beni (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, 9973 del 2021), o, ancora, la cessione pagina 28 di 33 ad un istituto di credito, da parte dell'amministratore unico di una s.r.l., di due fatture per crediti vantati nei confronti di una società terza, con successiva comunicazione, in violazione delle regole di buona fede e correttezza, al debitore ceduto (e non all'istituto di credito) l'avvenuto storno, con conseguente venir meno del credito (Trib. Bologna, Sez, Imprese, n. 2680 del 2019).
Quanto all'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2476 co. 7 c.c. e sostanziantesi nella causazione di un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo, deve ritenersi che l'avverbio “direttamente” sia funzionale a circoscrivere la portata della responsabilità de qua ai soli danni diretti, escludendo che i c.d. “danni riflessi” – ossia i danni subiti dal socio o dal terzo in conseguenza del danno cagionato dall'amministratore alla società – rientrino nel perimetro della norma. In particolare, la giurisprudenza
è pacifica nell'affermare che “l'avverbio “direttamente” contenuto nel solo art. 2395 cc e nel 2476, comma settimo, c.c. rende palese il discrimen rispetto all'azione ex art. 2394 e 2476, comma sesto, che non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità dell'amministratore (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo abbia determinato nella sfera giuridica dell'istante. Conseguentemente, se il danno allegato (…) costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, deve concludersi che si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 e 2476, comma settimo, c.c., in quanto tali norme richiedono che il danno debba avere investito direttamente il patrimonio dell'attore così che esula dall'ambito del danno risarcibile qualsiasi pregiudizio che sia il mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale (cfr. Trib. Napoli, Sez. Imprese, n. 3310 del 2023).
Infine, il nesso di causalità che lega gli atti dolosi o colposi dell'amministratore al danno direttamente prodottosi nella sfera giuridica del socio o del terzo deve essere valutato alla luce dell'ordinario criterio del “più probabile che non” (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 7421 del 2022, richiamata da Trib.
Milano, Sez. Imprese, del 20.02.2024).
Tanto premesso, la domanda è infondata nei confronti di e per Parte_3 Parte_2 le medesime ragioni di cui al punto 2).1 ossia l'inesistenza di qualsivoglia elemento per ritenere gli stessi responsabili quali amministratori di diritto durante il breve periodo di coincidenza con l'esecuzione del contratto stipulato tra e nonché l'assenza di prova della Pt_1 Controparte_3 loro qualità di amministratori di fatto nel periodo successivo alla cessazione dalla carica di amministratori.
pagina 29 di 33 Rispetto, invece, ad il Tribunale ritiene la domanda parzialmente fondata per i Controparte_1 motivi che seguono.
Sono pacifici in causa in quanto non contestati le seguenti circostanze:
- in data 28 settembre 2022 aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento Pt_1 della fee non pagata e pari a Euro 66.925,00 ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
Contr
- il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato a in data 17 novembre 2022 unitamente ad atto di precetto per il complessivo importo di euro 71.161,69, oltre interessi;
- non avendo ottenuto il pagamento spontaneo, ha tentato pignoramento mobiliare presso la Pt_1
Contr sede legale di , con esito negativo e successivamente, ha notificato atto di pignoramento presso Contr terzi sottoponendo a vincolo tutte le somme dovute a da che ha comunicato di aver CP_8 messo a disposizione di giustizia il solo importo di euro 4.758,38;
- la relativa procedura esecutiva R.G.E. 53/2023 innanzi al Tribunale di Lodi si era pertanto conclusa con ordinanza del 09 febbraio 2023 (che si produce sub doc. 25) con la quale erano state assegnate somme sufficienti per rimborsare solo le spese legali liquidate per tale procedura;
Contr
- al momento in cui ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto, risulta essere stata distratta la sostanziale totalità degli importi (superiori a Euro 80.000) che a tale data erano presenti sul conto Contr Cont corrente di presso , provvedendo a versarli su un nuovo conto corrente appositamente Cont acceso, dopo la notifica del precetto sempre presso ma intestato al convenuto Controparte_1
Sul punto, la difesa di ha così replicato: Controparte_1
riferisce che il sig. avrebbe svuotato le casse sociali trasferendo importi Pt_1 Controparte_1
Cont superiori a € 80.000,00 presenti sul conto corrente acceso presso su un conto personale del sig.
Controparte_1
E che tali somme sarebbero poi state trasferite su un altro conto corrente.
Premesso che nessuno illecito svuotamento delle casse sociali è stato operato dal signor
[...]
appare documentalmente provato che in data 25 novembre 2022 sia stata operato un CP_1
Cont trasferimento fondi di € 67.930,00 dal conto acceso presso Banco BPM al conto
[...] sempre presso Banco BPM (Doc. 16). CP_1
pagina 30 di 33 Se realmente l'odierno convenuto avesse voluto svuotare le casse sociali, non avrebbe di certo aperto un conto corrente presso lo stesso Istituto di Credito solo ed esclusivamente per garantire il corretto espletamento delle esigenze lavorative della propria società.
Infatti da tale conto il signor ha poi eseguito pagamenti per complessivi € 87.492,65 Controparte_1 in favore di CP_3
A tal proposito basta prendere visione di tutti i singoli ordini di bonifico eseguiti dal conto corrente Cont (Doc. 17) in favore di per dimostrare come nessun indebito svuotamento delle Controparte_1 casse sociali a favore dell'allora presidente del consiglio di amministrazione sia stato eseguito.
Anzi appare documentalmente provato che il signor ha messo mano al portafogli Controparte_1 personalmente e, in data 12 aprile 2023, ha provveduto a versare in favore della Credit Agricole la considerevole somma di € 45.000,00 prelevandola nuovamente dai propri fondi personali.
Con ciò documentando non solo la totale assenza di indebito svuotamento delle casse sociali che controparte vorrebbe far credere ma, al contrario, certificando l'indebitamento personale dell'amministratore che, pur avendo operato con estrema trasparenza e correttezza, ha messo mano addirittura alle proprie risorse personali per far fronte a un debito aziendale.
Il signor ha quindi semmai preservato l'integrità del patrimonio sociale.” (cfr. Controparte_1 pagine 22 e 23 della comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il Tribunale come la scelta di sia illegittima e configuri i presupposti della Controparte_1 responsabilità da danno diretto dell'amministratore ex art. 2476 comma settimo c.c..
ha notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il precetto in data 17 Pt_1 novembre 2022.
Come è noto, la legge prevede un termine dilatorio di dieci giorni per consentire al debitore di pagare spontaneamente (cfr. 480 c.p.c.).
In data 25 novembre 2022, e quindi a due giorni dalla scadenza del termine previsto prima dell'inizio dell'esecuzione, ha spostato le liquidità contenute nel conto corrente della società in Controparte_1 un altro conto corrente intestato a proprio nome.
Ritiene il Tribunale come sia irrilevante che le somme siano poi state utilizzate per pagare altri debitori.
In alcun caso può essere ritenuto legittimo che, in pendenza del termine concesso al debitore per pagare spontaneamente, lo stesso distragga le somme per impedire al creditore procedente di iniziare l'esecuzione con il primo atto previsto dall'ordinamento, ossia il pignoramento.
pagina 31 di 33 L'ordinamento giuridico fornisce al debitore gli strumenti idonei per paralizzare in maniera legittima la fase esecutiva: l'articolo 649 c.p.c. in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
l'opposizione a precetto;
l'opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, il Codice della Crisi prevede tutta una serie di strumenti volti a proteggere la società dalle azioni individuali (ad esempio, le misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII).
Il Tribunale, invece, non può ritenere ammissibile il comportamento del debitore che, per farsi sostanzialmente giustizia da solo, sottragga volontariamente e consapevolmente i fondi al fine di impedire al creditore che abbia già notificato il titolo esecutivo e il precetto, di iniziare l'esecuzione.
Tale comportamento dannoso deve considerarsi "non iure", cioè inferto in assenza di una causa giustificativa, e “contra ius”, nel senso che il fatto lede certamente una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.
Il danno inoltre è diretto in quanto prodotto direttamente nel patrimonio della società attrice, poiché
l'opera di sottrazione della liquidità è avvenuta in diretta conseguenza della ricezione della notifica del titolo e del precetto.
Rispetto alla quantificazione del danno, lo stesso è liquidato in € 42.050,64 in conformità alla ricostruzione attorea (cfr. pagina 24 della conclusionale).
Risulta infatti corretto comprendere nel debito di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo anche le spese che il creditore ha dovuto sostenere per la fase di esecuzione.
Con la conseguenza che essendo la somma distratta pari ad € 67.930,00 e detratta la ulteriore somma ricevuta pari ad € 30.392,41 di cui però una parte è stata imputata a spese legali per euro 4.513,05, ne deriva quale danno la differenza tra € 67.930,00 ed € 25.879,36 (pari alla differenza tra € 30.392,41 e euro 4.513,05) e quindi per un totale di € 42.050,64.
Conseguentemente il Tribunale liquida il danno diretto provocato da a Controparte_1 [...] in € 42.050,64. La citata somma deve essere rivalutata alla data della presente sentenza, pari Parte_1 ad € 43.312,12, cui si aggiungono euro € 3.973,38 per interessi compensativi;
sulla sola somma capitale di euro € 43.312,12 decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Nessun altro danno può essere riconosciuto alla società attrice in quanto le restanti voci di danno risultano derivanti dal mero inadempimento contrattuale di peraltro contestato da Controparte_3 quest'ultima in un giudizio non ancora concluso in via definitiva.
pagina 32 di 33 3) Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si quantificano in € 11.268,00 per
[...] compensi (causa valore da 52.001,00 a 260.000,00: fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva €
1.628,00; fase istruttoria € 2.835,00; fase decisionale € 4.253,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Condanna, invece, a rifondere a le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima pari a complessivi € 6.713,00 (scaglione da 26.001,00 ad € 52.000,00, con riferimento alla somma effettivamente dovuta, cfr. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023: fase di studio €
1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria € 903,00; fase decisionale € 2.905,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna a risarcire a la somma rivalutata di € 43.312,12, Controparte_1 Parte_1 oltre euro € 3.973,38 per interessi compensativi e, sulla sola somma capitale di euro € 43.312,12, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna a rifondere a e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite sostenute per il presente giudizio che si quantificano in € 11.268,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
4. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima pari a complessivi € 6.713,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 6 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI AS NG MA
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Dott. NG MA Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice Dott. NI AS Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29356/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARIA Parte_1 P.IVA_1 LA e dell'avv. CASCIO CETTI CINZIA, elettivamente domiciliata in Milano, VIA LAMARMORA N. 40 presso i suddetti difensori ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI Controparte_1 C.F._1 SIMONPIETRO elettivamente domiciliato tramite PEC Email_1 (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dall'Avv. PIETRO GABRIELE ROVEDA e dall'Avv. C.F._3 ROBERTO REDAELLI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano via G. Donizetti 2 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione dei convenuti come formulate nei rispettivi atti difensivi, così statuire, per le causali di cui in atti: In via principale condannare il sig. in solido con il sig. e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 nella qualità indicata in atti a risarcire a in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, i danni per i fatti descritti in atti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In via subordinata pagina 1 di 33 condannare il sig. nella qualità indicata in atti a risarcire a in Controparte_1 Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, i danni per i fatti descritti in atti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei sig.ri Controparte_1 Parte_3 e e testi sui capitoli di prova di cui infra.
[...] Parte_2 I SULLE TRATTATIVE TRA E LA FAMIGLIA BONGIORNI CHE HANNO Pt_1 Contr PRECEDUTO LA STIPULA DEL CONTRATTO TRA E Pt_1
1) Vero che nel mese di luglio 2019 ha avviato trattative per la gestione del proprio Pt_1 flagship store in Milano, via San Marco n. 1 individuando (tra le diverse realtà imprenditoriali contattate) nella famiglia ( e il soggetto cui affidare la CP_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 gestione del proprio negozio;
2) vero che le trattative di cui al capitolo che precede sono state condotte tra , nella persona Pt_1 del dott. e del dott. e i sig.ri e Persona_1 Persona_2 Parte_3 Parte_2
rispettivamente padre e zio di
[...] Controparte_1
3) vero che nel corso delle trattative di cui ai capitoli che precedono, la famiglia ( CP_1 CP_1 e ha rassicurato circa le proprie capacità nonché Pt_2 Parte_3 Pt_1 conoscenze del mercato garantendo il raggiungimento di risultati (in termine di vendite) importanti a fronte dei quali si sarebbe dovuta impegnare a non aprire altro flagship store a Milano;
Pt_1
4) vero che in forza delle intese nel frattempo raggiunte con circa la gestione del flagship Pt_1 store di quest'ultima sito in Milano, via San Marco n. 1, è stata costituita dalla famiglia CP_1 ( e in data 3 febbraio 2020 come da visura CP_1 Pt_2 Parte_3 CP_3 prodotta sub doc. 1 che si rammostra;
I SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DI RO DI QUANTO PREVISTO NEL Contr CONTRATTO CON , NELLO SPECIFICO: II SULLA CONSEGNA DA PARTE DI RO DEI LOCALI (DA POCO Contr RISTRUTTURATI), DEGLI ARREDI E DEGLI ULTERIORI BENI A , SUGLI INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SUL FATTO CHE IL NEGOZIO DI CUI È CAUSA È L'UNICO Controparte_4 III vero che nei mesi di febbraio/marzo 2020 ha eseguito, a proprie spese, i lavori di Pt_1 ristrutturazione dei locali siti in Milano alla via San Marco 1 indicati nella relazione prodotta sub doc. 30 e nella CILA prodotta sub doc. 3 che si rammostrano, rivestendo il pavimento e le pareti dei citati locali in lamina con lastre di grande formato a effetto pietra e installando illuminazione a led di ultima generazione;
IV vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra, ha consegnato a i locali siti in Milano alla via San Marco 1 ristrutturati e Pt_1 dotati, a spese di , di impianto di condizionamento e 5 cucine da esposizione con la relativa Pt_1 oggettistica e di arredi, come da verbale di intervento prodotto sub doc. 31, che si rammostra e da mail del 17 settembre 2020 e foto delle 5 cucine prodotte sub doc. 6 che si rammostrano;
V vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra, ha consegnato a per i locali siti in Milano alla via San Marco 1, a spese Pt_1
pagina 2 di 33 di , il tavolo riunioni, i contenitori per i campioni dei materiali e 5 monitor di ultima
Pt_1 generazione per proiezioni in vetrina e all'interno dei locali;
VI vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra, ha fornito a , a spese di , il software per la gestione
Pt_1
Pt_1 dell'attività di progettazione di interni, formazione ordini ed invio degli stessi ordini a;
Pt_1 9) vero che all'atto dell'entrata in vigore (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si Contr rammostra e durante la vigenza dello stesso contratto, ha consegnato a , a spese di
Pt_1
, i listini di vendita;
Pt_1 10) vero che ha risolto i problemi relativi all'impianto di condizionamento di cui ai docc. Pt_1 6 e 11 fascicolo che si rammostrano e che durante i predetti interventi di Controparte_1
il negozio di Milano via San Marco n. 1 è rimasto aperto al pubblico;
Pt_1 11) vero che dalla vigenza (21 maggio 2020) del contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra il negozio sito in Milano alla via San Marco 1 è l'unico Flagship Store RO nel comune di Milano.
SULLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI
vero che durante la Design Week Ottobre 2020 ha organizzato, a proprie spese, Pt_1 presso il negozio di Milano in via San Marco n. 1 incontri su appuntamento con giornalisti, architetti e designer per presentare il negozio e i prodotti come da inviti e foto prodotte sub doc. 32 e che si rammostrano;
vero che durante la Design Week Settembre 2021 ha organizzato, a proprie spese, Pt_1 presso il negozio di Milano sito in via San Marco n. 1 incontri ad invito con architetti, giornalisti e designer nonché un evento suddiviso in quattro serate dal titolo “Kitchen design for human wellbeing” coinvolgendo designer quali , e AN & HO come da Controparte_5 Persona_3 invito prodotto sub doc. 8 e da presentazioni prodotte sub doc. 33 che si rammostrano;
vero che durante la Design Week Giugno 2022 RO ha organizzato, a proprie spese, presso il negozio di Milano sito in via San Marco n. 1 incontri ad invito con architetti, giornalisti e designer allestendo uno spazio di fronte al negozio di oltre 200 mq. e organizzando in tale spazio ogni sera eventi con ospiti come e discorsi di designer internazionali, coinvolgendo Parte_4 aziende di food e beverage del territorio friulano, come da presentazioni e foto prodotte sub doc. 34 che si rammostrano;
SULLE INIZIATIVE PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE
vero che durante la Design Week Ottobre 2020 ha acquistato, a proprie spese, Pt_1 un'intera pagina del Corriere della Sera per pubblicizzare il negozio sito in Milano alla via San Marco n. 1 come da pagina del Corriere della Sera prodotta sub doc. 9 che si rammostra;
16) vero che ha organizzato durante le Design Week 2020-2021-2022, a proprie spese, Pt_1 campagne pubblicitarie sui canali social (Facebook e Instagram) geolocalizzate in un raggio adiacente al negozio di Milano alla via San Marco n. 1 come da screenshot delle campagne di Social ADV dalle quali si evince che sono state effettuate campagne promozionali relative al negozio su Facebook e Instagram prodotte sub doc. 35;
17) vero che ha pubblicizzato, a proprie spese, il negozio di Milano via San Marco n. 1 sul Pt_1 portale dedicato agli eventi del Fuorisalone e della Brera Design Week;
SULL'ATTIVITA' FORMATIVA
vero che il sig. ai tempi direttore commerciale , e la sig.ra Testimone_1 Pt_1 [...]
, dipendente , hanno tenuto, a spese di , da giugno 2020 a settembre Tes_2 Pt_1 Pt_1 Contr 2020 incontri presso il negozio di Milano sito in via San Marco 1 per la formazione del personale pagina 3 di 33 presente nel citato negozio sui listini tecnici e sull'utilizzo del software di progettazione Pt_1 cucine Metron;
vero che nei mesi di novembre 2021 e giugno 2022 il sig. ai tempi direttore Testimone_1 commerciale , ha tenuto, a spese di , incontri presso il negozio di Milano via Pt_1 Pt_1 Contr San Marco n. 1 per illustrare al personale i nuovi prodotti e i listini tecnici;
vero che a decorrere da marzo 2021 , a proprie spese, ha messo a disposizione di Pt_1 Contr
presso il negozio di Milano via San Marco n. 1 per due interi giorni alla settimana una propria Contr collaboratrice, la sig.ra per supportare il personale presente nel citato negozio sia Parte_5 nell'attività di marketing che per assistenza in generale;
vero che per tutta la vigenza del contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra, ha Pt_1 Contr Contr messo a disposizione di il proprio team service interno per tutte le richieste del personale di sulla fattibilità tecnica dei progetti e gestione degli ordini.
SULLA SOSTITUZIONE DELLE CUCINE
vero che ha allestito ad agosto 2021 presso il negozio di Milano via San Marco n. Pt_1 1 il mobile “vetrina Rialto”; Contr
vero che tra aprile e maggio 2022 , concordando con la data di esecuzione dei Pt_1 lavori, ha effettuato la sostituzione delle seguenti cucine: Elementi al posto di CP_6 Contr
al posto di Look nel seminterrato;
Ola al posto di Vision;
aggiornamento di Link con il nuovo piano lavoro RI e nuovi elettrodomestici;
24) vero che per la sostituzione delle cucine di cui al capitolo che precede nonché per l'allestimento, a spese di , del negozio di Milano via San Marco n. 1 in vista del Salone del Mobile del Pt_1 giugno 2022, il personale adibito da all'esecuzione dei lavori (e cioè i signori Pt_1 Tes_3 e ha lavorato anche nelle giornate di sabato e domenica;
[...] Parte_6 Contr 25) vero che secondo le indicazioni di e le intese con , il negozio di Milano, via San Pt_1 Marco n. 1 durante le giornate in cui sarebbero stati effettuati i lavori di sostituzione delle cucine di cui al capitolo che precede e allestimento del negozio di Milano via San Marco n. 1 in vista del salone del mobile di cui al capitolo che precede, doveva restare aperto al pubblico.
SULLA CONSEGNA DELLA MERCE ORDINATA Contr
vero che ha consegnato a tutti i materiali di cui ai docc. 9 e 10 fascicolo Pt_1 avversario che si rammostra;
I SULLE CONTESTAZIONI MOSSE DA ALLA FAMIGLIA Pt_1 Parte_3 II vero che nel mese di dicembre 2020 la famiglia ( e CP_1 CP_1 Pt_2 Parte_3
ha chiesto a la riduzione della fee prevista nel contratto prodotto sub doc. 4
[...] Pt_1 che si rammostra per l'anno 2020, riduzione che è stata concessa da come da lettera
Pt_1 prodotta sub doc. 5 che si rammostra;
Contr Contr III vero che ha redatto, su richiesta di che si lamentava del fatto che non
Pt_1 ottemperava agli obblighi di promozione previsti nel contratto di cui è causa, il proprio piano marketing relativo al citato contratto nei primi mesi del 2021 e che tale piano è stato contestato da
Pt_1 alla famiglia ( e in diversi incontri che si sono tenuti CP_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 nei primi mesi del 2021; IV vero che nel corso dell'incontro che si è tenuto in data 10 febbraio 2021 tra il sig. Testimone_1 Contr per conto di e i sig.ri e per conto di ,
Pt_1 CP_1 Pt_2 Parte_3
ha contestato a quest'ultimi che non venivano ottemperati gli obblighi di promozione Pt_1
pagina 4 di 33 Contr previsti in contratto a carico di e che nel negozio di Milano in via San Marco n. 1 si registravano vendite che facevano presagire risultati ben al di sotto dei budget minimi previsti in contratto;
V vero che nel corso dell'incontro che si è tenuto in data 25 marzo 2021 presso la sede di
[...] in Lodi, tra il sig. e il sig. per conto di e i CP_7 Testimone_1 Testimone_4 Pt_1 Contr sig.ri e per conto di , i primi hanno ribadito le contestazioni CP_1 Pt_2 Parte_3 di cui al capitolo che precede;
31) vero che nel corso degli incontri di cui ai capitoli che precedono (cap. 29 e 30) ha Pt_1 prospettato ai sig.ri e come soluzione la cessazione della CP_1 Pt_2 Parte_3 collaborazione alla quale i predetti si sono opposti affermando che vi erano molti ordini di acquisto di cucine già predisposti ma da formalizzare;
32) vero che nel corso delle conversazioni telefoniche del 16 marzo 2021 e del 1° aprile 2021 tra il sig. Contr per e il sig. per , quest'ultimo ha ribadito la volontà Testimone_1 Pt_1 Controparte_1 di portare avanti il contratto di cui è causa prospettando future evoluzioni positive di vendite di cucina a marchio;
Pt_1
33) vero che nel corso dell'incontro tenutosi in data 14 aprile 2021 tra il sig. per Testimone_1 Contr
e i sig.ri e per conto di , questi ultimi hanno Pt_1 CP_1 Pt_2 Parte_3 ribadito la loro volontà di portare avanti il contratto di cui è causa prospettando future evoluzioni positive di vendite di cucina a marchio;
Pt_1
34) vero che in data 21 febbraio 2022 il sig. per conto di ha respinto la Testimone_1 Pt_1 Contr richiesta di del 27 gennaio 2022 di riduzione delle fee evidenziando alla famiglia CP_1 ( e che tal richiesta contrastava con le rassicurazioni in CP_1 Pt_2 Parte_3 precedenza ricevute circa le vendite nel negozio di cui è causa e con l'andamento del mercato;
35) vero che nel primo semestre 2022 ha ripetutamente sollecitato ai sig.ri Pt_1 CP_1 e il pagamento della fee prevista in contratto per l'anno 2022; Pt_2 Parte_3
36) vero che nel corso di una conversazione telefonica del 5 luglio 2022 , ribadendo la sua Pt_1 Contr insoddisfazione per le vendite realizzate da nel negozio di Milano via San Marco 1, ha sollecitato al sig. il pagamento della fee prevista nel contratto prodotto sub doc. 4 che si Parte_2 rammostra per l'anno 2022 e quest'ultimo ha affermato che la fee non era stata pagata in quanto non aveva inviato la fattura;
Pt_1 37) vero che nel corso dell'incontro che si è tenuto a luglio 2022 tra il dott. e il dott. Persona_1
per conto di e i sig.ri e per conto Persona_4 Pt_1 CP_1 Parte_3 Parte_2 Contr di , ha ribadito a questi ultimi le proprie perplessità circa i risultati realizzati da Pt_1 Contr
nel negozio di Milano in via San Marco n. 1, in considerazione del mancato pagamento da parte Contr di della fee prevista per l'anno 2022 (che ha sollecitato) e degli scarsi risultati in termini di Contr vendite nel frattempo realizzati da nel citato negozio;
38) vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo che precede i sig.ri e CP_1 Parte_3 pretendevano la chiusura del negozio sito in Milano via San Marco n. 1 senza Parte_2 nulla corrispondere a;
Pt_1 I SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO INTIMATA DA
Pt_1 Contr II vero che ha venduto a nell'anno 2021 prodotti come previsti
Pt_1
Pt_1 nel contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra per Euro 267.043,99 come da dettaglio fatture e fatture prodotte sub doc. 36 e che si rammostrano;
Contr III vero che ha venduto a nell'anno 2022 prodotti come previsti
Pt_1
Pt_1 nel contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra per Euro 372.799,65 come da dettaglio fatture e fatture prodotte sub doc. 37 che si rammostrano;
pagina 5 di 33 Contr IV vero che a meta dicembre 2022 ha cessato l'attività prevista nel contratto prodotto sub doc. 4 che si rammostra chiudendo il negozio di Milano via San Marco 1; I SULLA CONSEGNA DEI LOCALI II vero che le foto prodotte sub doc. 40 e il video depositato previa autorizzazione dell'intestato Tribunale presso la cancelleria su dispositivo di archiviazione USB sub doc. 41 che si rammostrano sono state scattate (le foto) e realizzato (il video) in occasione della consegna dei locali di Milano via Contr San Marco 1, effettuata da a favore di in data 26 gennaio 2023 a seguito della Pt_1 risoluzione del contratto intimata da;
Pt_1 I SULL'ILLECITO SVUOTAMENTO DELLE CASSE SOCIALI CONCERTATO DALLA FAMIGLIA BONGIORNI NEL NOVEMBRE 2022
43) Vero che i sig.ri e ricevuta su iniziativa di in CP_1 Parte_3 Parte_2 Pt_1 data 17 novembre 2022 la notifica del decreto ingiuntivo e del pedissequo atto di precetto prodotti sub doc. 23 che si rammostrano, hanno concordato di accendere un nuovo conto corrente presso CP_8 intestato ad e di trasferire presso il predetto conto corrente la liquidità superiore a Controparte_1 Contr Euro 80.000 che era presente nel conto corrente di già in essere presso;
CP_8
44) vero che il trasferimento di liquidità per un importo superiore a Euro 80.000 dal conto corrente Contr bancario di a quello intestato ad entrambi accesi presso e di cui al Controparte_1 CP_8 capitolo che precede è stato effettuato nel mese di novembre 2022;
45) vero che nel mese di dicembre 2022 i sig.ri e hanno CP_1 Parte_3 Parte_2 Contr concordato di accendere un nuovo conto corrente di e che tale nuovo conto corrente è stato acceso in data 21 dicembre 2022 presso Credit Agricole Italia SpA;
46) vero che i sig.ri e hanno trasferito sul predetto conto corrente CP_1 Parte_3 Parte_2 acceso preso Credit Agricole Italia SpA la provvista giacente sul conto corrente acceso a nome
[...] presso e di cui ai capitoli che precedono;
CP_1 CP_8 Si chiede che il Tribunale voglia ordinare a in persona del rappresentante legale pro tempore CP_8 l'esibizione in giudizio di copia della disposizione di bonifico effettuato da in CP_3 persona del rappresentante legale pro tempore a favore del sig. successivamente al Controparte_1 17 novembre 2022. I SUI BILANCI DI BBM II Vero che i sig.ri e hanno concordato le modalità di CP_1 Parte_3 Parte_2 Contr redazione dei bilanci di relativi agli esercizi 2020 e 2021 prodotti sub docc. 27 e 28 che si rammostrano;
I SUI DANNI Contr II Vero che ha consegnato a la merce di cui agli ordini, documenti di trasporto Pt_1 e fatture prodotte sub doc. 46 unitamente a un prospetto riepilogativo che si rammostrano e che CP_3 è debitrice di per tale fornitura dell'importo di Euro 36.318,79;
[...] Pt_1 Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli sopra indicati
• Dott. Cod Fisc domiciliato presso la sede legale di Persona_4 C.F._4
sita in Majano (Udine) viale Rino Snaidero Cavaliere del lavoro, 15; Parte_1
• Sig. Cod Fisc. , residente in [...] C.F._5
Altaneto 14;
• Sig. : Cod. Fisc. , residente in [...], corso CP_9 C.F._6 Novara 62;
• Sig.ra Cod Fisc residente in [...]. CP_10 C.F._7
pagina 6 di 33 si oppone altresì all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie, anche a prova Pt_1 contraria, per le ragioni indicate in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniali contenuti nella memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. depositata nell'interesse del Sig. Controparte_1 Pt_1 chiedere essere ammessa a prova contraria con i seguenti testi:
• Dott. Cod Fisc domiciliato presso la sede legale di Persona_4 C.F._4
sita in Majano (Udine) viale Rino Snaidero Cavaliere del lavoro, 15; Parte_1
• sig. Cod Fisc. , residente in [...] C.F._5 Altaneto 14;
• sig. : Cod. Fisc. , residente in [...], corso CP_9 C.F._6
Novara 62;
• sig.ra Cod Fisc residente in [...]. CP_10 C.F._7
Per parte convenuta e Parte_3 Parte_2
I signori e ut supra rappresentati, domiciliati e difesi, rifiutato Parte_2 Parte_3 fin d'ora il contraddittorio sulle domande nuove, modificate e tardive eventualmente proposte da controparte, insistono per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI piaccia all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria, statuizione e accertamento del caso, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni anche istruttorie proposte da
[...] nei confronti dei signori e per carenza di Parte_1 Parte_2 Parte_3 legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di per Parte_1 avere proposto un'azione temeraria del tutto infondata, nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie contestazioni, con carenza di legittimazione passiva dei convenuti e conseguentemente condannare l'attrice al risarcimento dei danni in favore dei signori e in Pt_2 Parte_3 misura da quantificarsi e liquidarsi in corso di causa, comunque non inferiore a euro 150.000,00 e/o, se del caso, in via equitativa;
In ogni caso:
- porre a carico di le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri Parte_1 accessori del presente giudizio e del procedimento monitorio, comprensive del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese;
In via istruttoria:
- respingersi le prove testimoniali dedotte da per inammissibilità, per irrilevanza, per Pt_1 genericità, perché tese a provare per testi circostanza da provare documentalmente;
- nel denegato e non creduto caso di ammissione - anche parziale - dei capitoli di prova dedotti da
, si indicano a prova contraria su detti capitoli i seguenti testimoni: Pt_1
1) signor c/o Via Leonardo Da Vinci, 15, 26854 Pieve Testimone_5 Controparte_7 Fissiraga LO;
2) signora , c/o Via Leonardo Da Vinci, 15, 26854 Pieve Testimone_6 Controparte_7 Fissiraga pagina 7 di 33 Per parte convenuta
Controparte_1 La difesa del convenuto sig. dichiarando preliminarmente di non accettare il
Controparte_1 contraddittorio su domande nuove ed eccezioni svolte dalle controparti processuali, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Previo accertamento, dichiarare che il signor non ha eseguito alcun indebito prelievo
Controparte_1 Contr e/o svuotamento delle casse sociali e che l'importo di € 67.930,00 trasferito dal conto corrente a Contr quello di è stato integralmente restituito a ed utilizzato per la gestione
Controparte_1 Contr societaria di;
Per l'effetto rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. in quanto
Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e/o per carenza di legittimazione passiva;
In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 96 c.p.c. di per aver Parte_1 azionato un giudizio temerario nei confronti del signor e per l'effetto condannare
Controparte_1 l'odierna attrice al risarcimento dei danni in favore dell'odierno convenuto che si quantificano in una somma non inferiore ad € 100.000,00, ovvero in quell'altra maggiore e o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa con vittoria spese, compensi professionali e oneri accessori.
* * * In via istruttoria chiede disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che la dottoressa presenziava alla riunione del luglio 2019 a Maiano in Testimone_7 qualità di commercialista della facendo rilevare al dott. CP_3 Persona_1 Amministratore della che l'azienda che rappresentava era presente all'estero dove Parte_1 svolgeva attività di vendita, mentre la sua presenza nel mercato delle cucine in Italia era ininfluente (Dott.ssa ; Tes_7
2) vero che a seguito della mancata attività di partnership da parte di nei confronti di Parte_1
il dott. amministratore di e la dott.ssa CP_3 Controparte_1 CP_3 [...] chiedevano sin dall'anno 2021 la riduzione delle fee al concedente (Dott.ssa ; Tes_7 Tes_7
3) vero che l'assenza del partner nell'attività di partnership con Parte_1 CP_3 contribuiva alle mancate vendite da parte del concessionario (Dott.ssa – Sig. ); Tes_7 CP_9
4) vero che l'opzione contabile fiscale riferita al riporto delle perdite di esercizio emerse negli esercizi 2020-2021 della è indicata come “sterilizzazione delle perdite di esercizio” ai sensi CP_3 del decreto-legge numero 23/2020 convertito con legge 40/2020 prorogata dal decreto-legge 228/2021 convertito con legge 15/2022 (Dott.ssa ; Tes_7
5) vero che la sterilizzazione delle perdite d'esercizio è stata prevista dal legislatore il quale, in conseguenza del periodo pandemico, ha concesso la facoltà di disapplicare temporaneamente la normativa codicistica dettata per la riduzione del capitale sociale causato dalle perdite d'esercizio ai sensi degli articoli 2482 bis e 2482 ter del codice civile (Dott.ssa ; Tes_7
6) vero che l'opzione contabile e fiscale di sterilizzazione delle perdite d'esercizio ai sensi di legge è stata posta in essere da per la gestione e il riporto nuovo delle perdite emerse negli CP_3 esercizi 2020 e 2021 (Dott.ssa ; Tes_7
7) vero che la normativa varata durante il periodo pandemico dal legislatore consente alle società la sterilizzazione delle perdite dell'esercizio, disponendo che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 non sia relativa all'esercizio immediatamente successivo, ma al quinto esercizio successivo (Dott.ssa ; Tes_7
pagina 8 di 33 8) vero che l'opzione contabile fiscale riferita al riporto delle perdite d'esercizio emerse negli esercizi 2020-2021 di indicata come “sterilizzazione delle perdite d'esercizio” si evince CP_3 espressamente nelle note integrative della e nei relativi verbali dell'assemblea dei soci CP_3 con cui si approvano i relativi bilanci 2020- 2021-2022 (Dott.ssa Tes_7
9) Vero che contestualmente alla riconsegna delle chiavi del Flagship Store di Milano e all'interruzione del contratto di partnership, è stata posta in liquidazione sin dal mese di febbraio 2023 CP_3 (Dott.ssa ; Tes_7
10) vero che a seguito della messa in liquidazione nel mese di febbraio 2023, assolto CP_3 al pagamento di tutti debiti previdenziali e tributari (Dott.ssa ; Tes_7 Contr
11) vero che il prelievo effettuato dal Dott. di € 67.930,00 dal conto a quello Controparte_1 Contr del sig. è stato integralmente ridepositato sul conto dallo stesso Controparte_1
[...] per assolvere alle obbligazioni contrattuali della (Dott.ssa ; CP_1 CP_3 Tes_7
12) vero che Dottor ha personalmente provveduto al versamento di € 45.000,00 dal Controparte_1 proprio c/c al fine di ridurre il debito di c/c della (dott.ssa + doc.to…….; CP_3 Tes_7
13) Vero che il Dottor ha estinto con propri fondi personali il residuo fido di c/c Controparte_1 della in essere presso Credit Agricole per € 75.000,00 accendendo un finanziamento CP_3 personale per pari somma (Dott.ssa + doc.to Tes_7 Contr
14) vero che il dottor e il dottor garantivano ad per e Persona_1 Tes_1 Controparte_1 alla dott.ssa durante le trattative tese alla sottoscrizione del contratto di partnership, che Tes_7 sarebbero state fatte confluire presso il flagship store di Milano le personalità del mondo dello spettacolo e dello sport conosciute da , e che anche che dall'estero sarebbe stato indicato il Pt_1 flagship store quale punto di riferimento per le vendite in Italia (Dott.ssa ; Pt_1 Tes_7 Contr
15) vero che durante il periodo in cui era stato concesso in gestione a il flagship store di Milano, gli operatori di portavano presso lo showroom i propri clienti in visione, procedendo Pt_1 successivamente alle vendite presso i rispettivi punti vendita (Dott.ssa Sig. ); Tes_7 CP_9
16) Vero che ha omesso di privilegiare la sede della struttura di Milano via San Marco 1 Pt_1 durante il rapporto contrattuale con ( , Dott.ssa ; CP_3 CP_9 Tes_7
17) vero che ha omesso di dare corso a iniziative promozionali e pubblicitarie in favore del Pt_1 proprio flagship Store ubicato in Milano via San Marco 1 al di fuori della settimana del design, tenendo presente che si era in periodo di restrizioni (si esibisca al teste il ns doc. 7); ( ) Tes_8 CP_9
18) vero che ha proceduto con ritardo ad evadere gli ordini di acquisto delle cucine trasmessi Pt_1 da per (si rammostri al teste il ns doc.to 10); (NZ) CP_9 CP_3
19) vero che ha omesso di procedere al turn over e alla rotazione delle cucine presenti nel Pt_1 flagship store condotto dallo store manager di;
(NZ) Controparte_11
20) vero che la mancata rotazione delle cucine presenti nel flagship store condotto da CP_3 viola l'articolo 5 del contratto sottoscritto tra le parti che prevede l'obbligo in capo a di Pt_1 eseguire un adeguato livello di rotazione delle cucine da esposizione;
(Dott.ssa Tes_7
21) vero che la prima rotazione delle cucine presenti nel flagship store condotto da è stato CP_3 eseguito per la prima volta da solo nel mese di maggio del 2022; ( ) Pt_1 CP_9
22) vero che da maggio 2020 sino al mese di dicembre del 2022 è stata eseguita la rotazione di sole tre cucine delle cinque in esposizione;
(NZ)
23) vero che ha omesso di mantenere all'interno del proprio sito espositivo condotto da Pt_1 [...]
un proprio esponente aziendale che si doveva occupare di svolgere formazione del personale CP_3 del distributore e intrattenere contatti e negoziazione con potenziali rivenditori retail, progettisti, costruttori, developers e operatori contract;
( ) Tes_8 CP_9
pagina 9 di 33 24) vero che il sig. si rapportava con i sig.ri e con la sig.ra CP_9 Testimone_1 Tes_9 dell'ufficio tecnico-consegne di rappresentandogli il mancato rispetto da parte di dei Pt_1 Pt_1 termini concordati per l'evasione degli ordini di acquisto sottoscritti dai clienti e/o per la consegna degli accessori mancanti e/o risultati difettosi (si rammostri al teste il ns doc. 10); (NZ)
25) vero che trasmetteva a con propria Mail 17 dicembre 2020 (si sottoponga al CP_3 Pt_1 teste il ns documento 7) le contestazioni afferenti le problematiche riscontrate al flagship store, i mancati interventi alle cucine presenti nello showroom e la mancata attività della sui social Pt_1 media per pubblicizzare il sito di Milano Via San Marco 1; (NZ)
26) vero che la per tramite del signor confermava la presenza dei problemi Pt_1 Testimone_1 Contr segnalati da nella propria mail 17.12.2020 (si sottoponga al teste il ns. doc. 7 mail ) CP_3 riferendo che avrebbe provveduto al più presto alla risoluzione dei problemi lamentati Pt_1 ( ); CP_9
27) vero che il contratto di concessione di vendita delle cucine veniva sottoscritto tra Pt_1 [...]
e il 21 maggio 2020 e che al mese di luglio del 2020 tutte le problematiche riscontrate CP_3 Pt_1 al flag ship Store rimanevano irrisolte;
( Pt_1 Testimone_10
28) vero che dal mese di luglio 2020 , store manager di contestava CP_9 CP_3 formalmente a i problemi presenti nel flagship store tra cui il mancato funzionamento del Pt_1 condizionamento, dei filtri e dello scarico della condensa, i problemi all'impianto elettrico delle cucine (si esibisca al teste il ns doc. 6); ( Testimone_10
29) vero che i filtri dell'impianto di condizionamento si presentavano alla data del 6 luglio 2020, due mesi dopo la consegna dell'immobile, completamente ostruiti e inidonei sotto il profilo igienico- sanitario;
( Testimone_10
30) vero che il tecnico frigorista dell'azienda Meregalli inviato da per la sistemazione Pt_1 dell'impianto di climatizzazione evidenziava al sig. le carenti condizioni igienico CP_9 sanitarie della macchina di condizionamento e dei filtri del tutto insoddisfacenti e inadatti all'uso convenuto;
Testimone_10
31) vero che il signor , store manager di comunicava al signor CP_9 CP_3 [...]
la carenza delle condizioni igienico sanitarie della macchina di condizionamento e dei filtri, Tes_1 dopo l'intervento del frigorista dell'azienda Meregalli inviato da;
( Pt_1 Testimone_10
32) vero che al mese di luglio 2020 aveva omesso di consegnare le certificazioni Pt_1 dell'impianto elettrico del sistema antincendio e dell'impianto di climatizzazione a e CP_3 aveva omesso di consegnare il piano di sicurezza con la pianta delle uscite (si sottoponga al teste il ns documento 6 - Mail 3 luglio 2020); ( ) CP_9
33) vero che la clientela del flagship store in uso a alla fine del mese di giugno Pt_1 CP_3 2020, evidenziava con dispiacere l'impossibilità potersi trattenere all'interno della struttura stante una temperatura di circa 30°(si rammostri al teste il ns documento 6 - Mail 29 giugno 2020 ); Parte_7 (Boschi/NZ) 34) vero che un mese dopo l'apertura, il 22 luglio 2020, , store manager di CP_9 CP_3 comunicava a il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata, la mancata Pt_1 sostituzione della griglia dell'aria condizionata degli uffici entrati, la mancata sostituzione della centralina e dei sensori di allarme, la mancata sostituzione dei piani isola cucina link e Visione, la mancata sostituzione delle lavastoviglie Whirlpool della cucina la mancata sostituzione CP_6 dell'anta pensile vetrina cucina Frame, la mancata installazione della antina del mobile stampante installato, le mancanze dei profili di protezione degli spigoli del soffitto inclinato, la mancanza dei documenti relativi al piano di sicurezza, la mancanza dei documenti relativi ai permessi per la pagina 10 di 33 videosorveglianza e le certificazioni relative, la mancanza dei dispositivi di sicurezza antincendio, la mancanza degli espositori con i relativi dei prodotti esposti(si rammostri al teste il ns. documento 6 – Mail del 22.07.2020); ( ) Parte_7 CP_9 35) vero che nelle riunioni tenutasi da luglio a dicembre 2020 , store manager di CP_9 [...]
e il dott. comunicavano a nelle persone dei sigg.ri e CP_3 Controparte_1 Pt_1 Testimone_1 la necessità che svolgesse attività di pubblicità sui social media Instagram e Parte_8 Pt_1 Facebook che era stata garantita da e che trovava completa disapplicazione su tali media;
Pt_1
/ CP_9 Tes_8
36) vero che durante i primi due mesi di apertura da giugno a fine luglio 2020 il flagship store era inadatto alle visite dei clienti, atteso che giornalmente vi era la presenza di operai e tecnici di Pt_1 che cercavano di risolvere le problematiche agli impianti di illuminazione, al sistema di antifurto, al sistema di ventilazione e di ricircolo dell'aria, alla porta d'ingresso, alla fuoriuscita di acqua dall'impianto di climatizzazione e dal controsoffitto, problematiche che rendevano necessaria la chiusura della struttura per il lasso temporale delle riparazioni;
( Testimone_10
37) vero che a far data dal mese di ottobre 2020 sino a tutto il mese di marzo 2021 le tubazioni fognarie poste sopra l'ufficio direzionale in uso a utilizzato da all'interno del CP_3 Parte_7 flagship store, rilasciavano reflui all'interno della struttura stessa che rendevano necessario, con cadenza quindicinale-mensile, l'intervento di maestranze specializzate per la pulizia e la successiva sanificazione;
( Testimone_10
38) vero che il signor , store manager di dal mese di ottobre 2020 sino a CP_9 CP_3 marzo 2021, si recava personalmente presso il flagship store a seguito dei continui rilasci di reflui delle fognature poste sopra la struttura del suo ufficio direzionale, nelle giornate di lunedì, con cadenza quindicinale/mensile, e provvedeva personalmente alla pulizia e alla sanificazione delle scrivanie, dei pc e della pavimentazione, dandone pronto avviso ad ogni occasione al signor di Testimone_1 ; ( ) Pt_1 CP_9
39) vero che al mese di settembre 2021 l'impianto di aria condizionata del flagship store era ancora malfunzionante e inutilizzato (si era mostri al teste nostro documento 11); ( Testimone_10
40) vero che nel corso del 2021 il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione creava anche scarico di condensa dal controsoffitto del flagship store e per evitare lo sversamento di acqua nel flagship store stesso l'impianto doveva rimanere spento (si rammostri al teste il nostro documento 11);
Testimone_10
41) vero che al mese di gennaio 2023 era stata omessa da parte di la sostituzione dello Pt_1 specchio rotto del pannello luminoso da sostituire;
(NZ/Folpini)
42) vero che al mese di gennaio 2023 le masse filtranti dell'impianto di climatizzazione reso funzionante solo nel corso del mese di settembre del 2021 erano ancora in attesa di sostituzione;
(NZ)
43) vero che i lavori per la sistemazione e/o rotazione delle cucine nel corso dei mesi di aprile-maggio 2022 si protraevano presso il flagship store per circa quattro settimane, rendendo impossibile accedere al flagship store stesso;
( / / CP_9 Tes_11 Pt_5 44) vero che le lavorazioni svolte da per l'aggiornamento del flagship store e la rotazione Pt_1 delle cucine esposizioni venivano eseguite per quattro settimane nei periodi di di pre-salone del mobile 2022; (NZ / IQ / AL / BI / Pt_5 45) vero che , store manager di ha segnalato a che le cucine Ola, CP_9 CP_3 Pt_1 Contr Link e presenti nel flagship store si presentavano solo parzialmente installate, erano incomplete e pagina 11 di 33 la clientela interessata al loro acquisto poteva esaminarle incomplete;
(IQ / / / CP_9 Tes_3
Pt_6
46) vero che al mese di dicembre del 2022 aveva omesso di risolvere il problema all'impianto Pt_1 di illuminazione di una nuova cucina installata a maggio 2022 che derivava dal malfunzionamento Tes_1 della linea elettrica del punto vendita;
(NZ / / Pt_5
47) vero che dal mese di maggio del 2022 al mese di dicembre 2022 aveva omesso di indicare Pt_1 a il tecnico incaricato di risolvere il problema all'impianto di illuminazione di una nuova CP_3 cucina installata a maggio 2022 nel sito di vendita;
(NZ)
48) vero che al mese di dicembre 2022 gli interventi richiesti da , store manager di CP_9 [...]
di sistemazione e/o sostituzione del pannello luminoso danneggiato a seguito delle infiltrazioni CP_3 di acqua dall'impianto di climatizzazione lamentate nel 2021, e la sostituzione della porta in cristallo specchiato adiacente agli uffici danneggiata dal mese di febbraio 2022 da personale , erano Pt_1 ancora in attesa di essere eseguiti da (si rammostri al teste il ns documento 13); ( / Pt_1 CP_9 Tes_1
/ Pt_5 49) vero che gli interventi eseguiti alle cucine presenti nel flagship store dalle maestranze sigg.ri Tes_3 e inviati da si protraevano per più giorni rendendo inutilizzabile la
[...] Parte_6 Pt_1 struttura, e gli stessi montatori comunicavano a che i pezzi loro consegnati erano incompleti o Pt_1 parzialmente mancanti;
(NZ / / Tes_3 Pt_6
50) vero che aveva omesso di organizzare eventi per il pubblico presso il flagship store, salvo Pt_1 uno o due per i soli potenziali clienti a conoscenza dello showroom e dei rivenditori;
Pt_1
51) vero che all'evento organizzato da con presso il flagship store mancava la Pt_1 CP_12 cucina che era stata pubblicizzata e i tecnici comunicavano che tre articoli dei quattro CP_12 richiesti da erano inidonei all'evento e quelli da utilizzare con la cucina per la diretta con lo CP_13 chef per lo show-cooking erano difformi da quelli necessari;
(NZ)
52) vero che le richieste di store manager di di poter ricevere il materiale CP_9 CP_3 in italiano da parte dei contract , di poter coinvolgere i partecipanti attivi loro partner, di poter Pt_1 modificare la struttura del flagship store con pareti materiche, resine e altri materiali venivano lasciate senza seguito da parte di e le comunicazioni fatte ai sigg.ri e in tal senso agli Pt_1 Tes_1 Pt_8 incontri rimanevano senza riscontro ( ); CP_9
53) vero che per tramite del signor responsabile social e piano CP_3 Testimone_12 Contr marketing per , redigeva il piano marketing che veniva presentato al signor sin dal Testimone_1 2020; ( / ) Tes_8 CP_9
54) vero che ometteva di avallare il piano marketing redatto e presentato da Pt_1 CP_3 nonostante fosse completo nei suoi contenuti;
( / CP_9 Tes_8
55) vero che le richieste di di poter ricevere da i link per accedere ai social CP_3 Pt_1 Snaidero e consentire al responsabile marketing e social di accedere a immagini e Testimone_12 documenti per poter pubblicizzare il flagship store rimanevano senza riscontro;
( / Tes_8
) CP_9
56) vero che il piano marketing consegnato da a rimaneva per tutta la durata del CP_3 Pt_1 contratto senza riscontro da parte di , che ometteva di comunicare come procedere ad Pt_1 eventuali integrazioni e modifiche al fine di renderlo operativo;
( / ) Tes_8 CP_9
57) vero che il dottor e per contattavano Controparte_1 CP_9 CP_3 telefonicamente più volte il sig. al fine di poter esaminare il piano marketing e renderlo Testimone_1 operativo;
( , CP_9 Tes_8
pagina 12 di 33 58) vero che il signor si negava al telefono con il dottor e con il sig. Testimone_1 Controparte_1
in merito all'esame del piano marketing, mandando risposta con sms di essere CP_9 impegnato e che avrebbe chiamato più tardi;
(NZ) 59) vero che le richieste di di poter ricevere da un loro piano marketing da CP_3 Pt_1 poter elaborare e/o condividere, rimanevano senza riscontro per tutta la durata contrattuale;
/ ) Tes_8 CP_9
60) vero che le richieste di di poter utilizzare i social Snaidero con i propri marchi CP_3 apposti, rimanevano senza positivo riscontro da parte della;
( / ) Pt_1 Tes_8 CP_9
61) vero che i clienti che contattavano il sito internet venivano veicolati presso il rivenditore Pt_1
denominato “Misura “ubicato in Milano, via Edmondo De Amicis 12 (si rammostri al teste il Pt_1 ns Doc. 9); / / / ) CP_9 Tes_13 Tes_14 Tes_15
62) vero che il cliente contattava che lo veicolava al rivenditore showroom di Persona_5 Pt_1 Milano, via Edmondo De Amicis (si rammostri al teste il ns Doc. 9); (NZ / ) Tes_15
63) vero che la signora contattava nel mese di luglio 2021 per il preventivo di una Tes_16 Pt_1 cucina e tale contatto rimaneva in capo senza essere trasmesso a (si rammostri Pt_1 CP_3 al teste il ns Doc. 9); (NZ)
64) vero che la signora contattava nel mese di marzo 2021 e veniva veicolata Tes_14 Pt_1 dal flagship store gestito da al diverso punto vendita “Misura casa” ubicato in Milano via CP_3 Edmondo De Amicis(si rammostri al teste il ns Doc. 9); (NZ / Tes_14
65) vero che comunicava alla signora che presso il punto vendita “Misura Pt_1 Tes_14 casa” avrebbero risolto il problema da lei riscontrato alla cucina e avrebbe trovato personale professionale e cortese (si rammostri al teste il ns Doc. 9); (NZ / Tes_14
66) vero che la signora decideva di rivolgersi a che risolveva le Tes_14 CP_3 problematiche riscontrate alla cucina Snaidero installata;
(NZ / Tes_14
67) vero che la signora comunicava a il comportamento tenuto da Tes_14 CP_3 Contr
nei confronti di e segnalava che screditava (NZ / Pt_1 Pt_1 CP_3
Tes_14 68) vero che le richieste di informazioni della signora venivano prese in carico da Tes_13 Pt_1 e veicolate al rivenditore ubicato in Milano via Edmondo de Amicis (si rammostri al teste il ns Doc. 9);
) CP_9 Tes_13 69) vero che procedeva alla risoluzione delle problematiche con il cliente CP_3 Persona_6
di GI (CH) il quale lamentava per mesi i disservizi di;
(NZ)
[...] Pt_1 70) vero che le problematiche lamentate dal cliente signor di GI (CH) aventi ad Persona_6 oggetto i disservizi di venivano risolte da nella fase finale della consegna Pt_1 CP_3 Contr tramite montatori esterni di nel mese di giugno 2023, in base alla disponibilità del cliente e tenuto Contr conto che i pezzi venivano consegnati da a nel mese di aprile 2023; ( / Pt_1 Testimone_17
) Testimone_18 71) vero che i disservizi di nella gestione del cliente procuravano a Pt_1 Persona_6 [...]
ritardi negli incassi dei lavori eseguiti;
(NZ) CP_3
72) vero che le problematiche causate da al cliente portavano a una richiesta Pt_1 Persona_6 di riduzione del prezzo a da parte del cliente stesso sul prezzo di acquisto e di fornitura CP_3 dell'apparato cucina;
(NZ)
73) vero che le problematiche sorte nel mese di luglio 2022 al cliente venivano risolte Persona_6 e ultimate nel mese di giugno 2023 per tramite di maestranze della con costi a carico di CP_3
pagina 13 di 33 quest'ultima che derivavano da due tratte A.R. a GI con maestranze e automezzi a carico della Contr sola;
( / / ); Testimone_17 Testimone_18 CP_9
74) vero che le lamentele dei clienti a erano da imputare ai ritardi nelle consegne di parti CP_3 degli arredi e/o nella fornitura di materiali di completamento delle cucine da parte di;
Pt_1 (NZ)
75) vero che contestava a che per tutto il 2020 il servizio digitale di pubblicità CP_3 Pt_1 di era rimasto senza possibilità di essere utilizzato, atteso che l'indirizzo dell'account Pt_1 Instagram ufficiale era stato indicato in modo erroneo (NZ); Parte_9
76) vero che al mese di dicembre 2020 i social hanno inesistenti;
( / Pt_1 CP_9 Tes_8 Contr
77) vero che il responsabile social e piano marketing della , chiedeva al Testimone_12 signor di poter avere gli account di al fine di poterli sviluppare; Tes_1 Parte_9 ( / ) Tes_8 CP_9
78) vero che ometteva di consegnare al signor per gli Pt_1 Testimone_12 CP_3 account di rendendo impossibile il loro sviluppo;
( / ) Pt_1 Parte_9 Tes_8 CP_9
79) vero che ha omesso per tutto il rapporto contrattuale intercorso con di Pt_1 CP_3 Contr esaminare il piano marketing propostole dalla , di confrontarsi con il proprio partner per condividere i dettagli integrativi rendendo impossibile redigere il piano marketing “micro” necessario per l'espletamento della attività di marketing locale;
( / CP_9 Tes_8
80) vero che ometteva di consentire al signor responsabile social e piano Pt_1 Testimone_12 marketing di di utilizzare i canali digitali del brand per le attività di marketing CP_3 Pt_1 funzionali al flagship store utilizzato da ( / ) CP_3 Tes_8 CP_9
81) vero che ometteva di riscontrare le richieste formulategli da Pt_1 Testimone_12 responsabile social piano marketing di tese al reperimento di materiale fotografico e CP_3 video, alla condivisione del piano editoriale istituzionale e alla condivisione del calendario eventi;
/ ) Tes_8 CP_9 82) vero che il mancato utilizzo dei canali digitali del brand da parte di ha inciso Pt_1 CP_3 nelle attività di marketing e nel riscontro oggettivo dei risultati che da essi sarebbero derivate;
/ ) Tes_8 CP_9
* * * Testi: Dott.ssa via Villani, n. 2, 26900 Lodi;
Testimone_7 Sig. , C, so Novara 62, 27029, EV (PV); CP_9
Sig.ra , presso Pugni Malagò s.a.s. via Vergiate 3,20151 Milano;
Tes_14
Sig.ra , via Bressana 26, 24047, IO (BG) Tes_13 Sig. via Bressana 26, 24047, IO (BG) Testimone_12
Sig.ra , Via Giuseppe Govone 94, 20100 Milano;
Tes_11
Sig.ra via Dei Cedri 21/B 20077 Melegnano (MI) Tes_19
Sig.ra via Adige 10, 21100 Varese Parte_5 Sig. , Via Traversetolo, n. 15, Majano (UD); Testimone_3 Sig. , via Acquedotto, San Vito di Fagagna (UD); Parte_6
-Sig. , Via Villa Jemoli 12, 27100 Pavia;
Testimone_18
-Sig. Via Pinerolo 7, 27100 Pavia;
Testimone_17 Sig. . Persona_5
* * *
pagina 14 di 33 Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'attrice, riportandosi integralmente a quanto dedotto sul punto nella propria memoria ex art 171 ter c.p.c. n.
3. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari, chiede di essere autorizzata alla prova contraria con i testimoni già indicati nella propria memoria 171 Ter n. 2 e con il seguente teste. Testi a prova contraria, oltre a quelli già indicati nella memoria 171 Ter n. 2:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e allegando che: CP_1 Parte_2 Parte_3
- nel mese di luglio 2019 (che produceva e vendeva in tutto il mondo cucine componibili con Pt_1 marchio ), intendendo avviare un proprio flagship store nella città di Milano aveva concluso Pt_1 con un contratto con il quale quest'ultima le aveva concesso in sublocazione gli spazi di CP_14
Milano via San Marco n. 1 che avrebbe adibito a proprio flag ship store;
Pt_1
- contestualmente aveva avviato trattative per la gestione del proprio flagship store Pt_1 individuando nella famiglia il soggetto cui affidare la gestione del proprio negozio;
le CP_1 trattative erano state condotte tra , nella persona del dott. e del dott. Pt_1 Persona_1 [...]
e i sig.ri e rispettivamente padre e zio di Per_2 Parte_3 Parte_2 [...]
CP_1
- nel corso delle citate trattative la famiglia che vantava una consolidata esperienza nel CP_1 settore della vendita di arredamenti, aveva rassicurato circa le proprie capacità nonché Pt_1 conoscenze del mercato garantendo il raggiungimento di risultati (in termine di vendite) importanti a fronte dei quali si sarebbe dovuta impegnare a non aprire altro flagship store a Milano;
Pt_1
Contr
- in data 03 febbraio 2020 la famiglia aveva costituito il cui core business era CP_1 rappresentato dalla vendita di cucine a marchio nel citato negozio;
Pt_1
Contr
- all'atto della costituzione risultava amministrata dal sig. quale Presidente del Controparte_1
CdA nonché dai sig.ri e quali consiglieri;
soci erano Parte_3 Parte_2 [...]
(95% c.s.) e (5% c.s.); CP_1 Persona_7
- nel frattempo, , non solo aveva avviato i lavori di ristrutturazione del negozio affrontando Pt_1
CP_ ingenti costi, ma aveva anche ottenuto da l'autorizzazione ad ammettere la famiglia CP_1
Contr (alias ) all'uso del negozio;
- in data 20 maggio 2020 era stato sottoscritto il contratto di concessione di vendita in forza del quale pagina 15 di 33 Contr
aveva affidato a la promozione e la vendita di cucine a marchio da realizzarsi Pt_1 Pt_1 presso il predetto negozio;
Contr
- si era obbligata, “... a riconoscere alla Concedente – in aggiunta al corrispettivo tempo per tempo dovuto per l'acquisto di prodotti contrattuali – una fee per la generalità dei servizi accessori prestati sulla base del contratto, così determinata:
(a) Euro 30.000 (oltre IVA) dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2020;
(b) Euro 90.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021;
(c) Euro 95.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022;
(d) Euro 100.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023;
(e) Euro 110.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024;
(f) Euro 120.000 (oltre IVA) per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.
9. La fee di cui al comma 9 verrà pagata nei seguenti termini:
a) Quanto a quella prevista al punto (a):
i. Euro 15.000 (oltre IVA) entro il 30 settembre 2020;
ii. Euro 15.000 (oltre IVA) entro il 31 dicembre 2020;
b) Quanto a quella prevista ai punti (b), (c), (d), (e) ed (f), in dodici rate mensili anticipate, entro il giorno dieci di ciascun mese.” Contr
- in aggiunta, al successivo art. 6 erano stati previsti dei budget minimi di vendita che si era obbligata a realizzare, ed individuati nell'ALL. C del contratto, così indicati: Contr a) anno 2020: nessuno (su richiesta di ed a dispetto della prima formulazione);
b) biennio 2021 – 2022 (complessivamente considerato) di cui Euro 350.000 (2021) ed Euro 450.000 euro (2022);
c) anno 2023: Euro 650.000;
d) anno 2024: Euro 650.000;
e) anno 2025: Euro 650.000;
- sia l'obbligo di corresponsione delle fee, quanto l'obbligo di raggiungere i citati budget di vendita erano stati salvaguardati da clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 9;
- aveva perfettamente adempiuto gli obblighi previsti a suo carico nel contratto ed infatti: Pt_1
Contr a) aveva messo a disposizione di il negozio - che aveva appositamente e recentemente ristrutturato a proprie spese - in perfette condizioni e dotato di 5 cucine da esposizione con la relativa pagina 16 di 33 oggettistica e di arredi come da mail del 17 settembre 2020;
b) la ristrutturazione nonché l'allestimento del negozio erano stati effettuati (con costi a carico di
) con l'obiettivo di creare uno spazio di elevato prestigio utilizzando materiali di qualità ed Pt_1 elevato impatto estetico Contr c) aveva fornito a il software per la gestione dell'attività di progettazione di interni, formazione ordini ed invio degli stessi ordini a;
Pt_1
Contr d) aveva consegnato a i listini di vendita;
e) aveva sempre considerato il negozio quale unico Flagship Store nel comune di Milano non aprendone di nuovi;
f) aveva privilegiato il negozio per l'organizzazione di eventi, mostre, manifestazioni aventi rilievo nazionale sostenendone i costi;
g) aveva segnalato il Flagship Store in quanto tale nelle proprie iniziative promozionali e pubblicitarie che riguardavano (anche) la città di Milano;
Contr h) aveva svolto attività formativa nei confronti del personale di;
i) aveva provveduto alla sostituzione delle cucine risolvendo qualunque problema nel frattempo sorto;
Contr l) aveva consegnato le cucine ordinate da secondo gli accordi;
Contr m) aveva fornito ai “Prodotti contrattuali” venduti da la garanzia prevista nel contratto de quo;
Contr
- da parte di , l'esecuzione del contratto era stata invece caratterizzata da uno scarso rendimento, con volumi di vendite realizzate sempre ben al di sotto degli impegni assunti.
- aveva quindi prospettato suo malgrado ai convenuti come soluzione la cessazione della Pt_1 collaborazione, alla quale i convenuti si erano però opposti evidenziando anche nel corso delle conversazioni telefoniche avvenute in data 16 marzo 2021 e 1 aprile 2021 tra il Sig. per Testimone_1
Contr
, ed il sig. per la volontà di continuare a portare avanti il rapporto, Pt_1 Controparte_1 prospettando future evoluzioni positive e migliorative in termini di vendite;
- in data 27 gennaio 2022 il sig. aveva scritto a premettendo che “... ad Controparte_1 Pt_1 ormai quasi due anni dall'inizio di questa avventura insieme, ed al di là di qualche incomprensione intercorsa ad inizio 2021, riteniamo di poter dire che il rapporto si sia consolidato e si sia sviluppato nel reciproco rispetto e con comune impegno ...” e chiedendo un'ulteriore riduzione della fee prevista a favore di , adducendo che “ ... gli obiettivi perseguiti con la nostra iniziativa sono stati Pt_1 gravemente minati dalla grave situazione pandemica che purtroppo si è prolungata nel tempo ...”;
pagina 17 di 33 - aveva risposto con la comunicazione del 21 febbraio 2022 negando la richiesta;
Pt_1
Contr
- da tale momento i rapporti si erano compromessi e , nonostante i ripetuti solleciti, aveva anche omesso di versare l'importo dovuto a titolo di fee per l'anno 2022 (fissato in euro 95.000 oltre IVA);
- in data 28 settembre 2022 parte attrice aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento della fee non pagata e pari a Euro 66.925 (IVA inclusa) ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo;
- ad ottobre 2022 i convenuti avevano iniziato a formulare a infondate quanto pretestuose Pt_1 contestazioni gran parte delle quali facevano riferimento ad asseriti fatti degli anni precedenti (2020-
2021); Contr
- si trattava delle stesse contestazioni su cui aveva fondato l'opposizione avverso il citato decreto;
- la cessazione dell'attività da parte dei convenuti per motivi pretestuosi e la conseguente chiusura del negozio a ridosso del periodo natalizio, unitamente al mancato pagamento della fee per l'intero anno
2022 (ad esclusione dell'importo di Euro 20.000 versato poco prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) nonché il mancato raggiungimento dei budget minimi di vendita avevano costretto ad intimare la risoluzione del contratto;
Pt_1
Contr
- a seguito della risoluzione del contratto intimata da , con comunicazione del 21 Pt_1 dicembre 2022 aveva mutato atteggiamento comunicando che il negozio sarebbe stato aperto fino al 30 dicembre 2022 con riapertura al 7 gennaio 2023 e ciò fino alla consegna dei locali;
- la possibilità per di soddisfare il proprio credito come portato dal titolo esecutivo citato era Pt_1 stata impedita da atto illecito compiuto dai convenuti e a danno di . era difatti venuta Pt_1 Pt_1
Contr a conoscenza del fatto che i convenuti al momento in cui aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto, avevano distratto la sostanziale totalità degli importi (superiori a Euro 80.000) che a tale data Contr Cont erano presenti sul conto corrente di presso , provvedendo a versarli su un nuovo conto Cont corrente appositamente acceso (dopo la notifica del precetto) sempre presso ma intestato al sig. Contr
Motivo per cui, al momento del pignoramento, il conto di era sostanzialmente Controparte_1 svuotato;
Contr
- successivamente i convenuti avevano acceso un nuovo conto corrente intestato a presso altra banca ove era stata trasferita la provvista giacente sul conto corrente intestato al sig. Controparte_1
Contr
- inoltre la società era stata di lì a poco messa in liquidazione;
pagina 18 di 33 - ulteriore prova che i convenuti fossero nella vigenza del contratto concluso con Pt_1 disinteressati delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti era emerso anche in seguito Contr all'esame di bilanci di .
Con la citazione parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così statuire, per le causali di cui in narrativa: in via principale condannare il sig. in solido con il sig. e Controparte_1 Parte_3 Parte_2 nella qualità sopra indicata a risarcire a in persona del rappresentante legale Parte_1 pro tempore, i danni per i fatti sopra descritti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In via subordinata condannare il sig. nella qualità sopra indicata a risarcire a in Controparte_1 Parte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, i danni per i fatti sopra descritti indicati in una somma non inferiore a Euro 150.000,00 ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
In via istruttoria Cont Cont ordinare a la produzione in giudizio di copia della disposizione di bonifico effettuato da a favore del sig. a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte di . Controparte_1 Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
1).1 Si sono costituiti e contestando la ricostruzione in fatto e Parte_2 Parte_3 diritto operata dalla società attrice e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni anche istruttorie proposte da Parte_1 nei confronti dei signori e per carenza di
[...] Parte_2 Parte_3 legittimazione passiva e/o in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di per avere Parte_1 proposto un'azione temeraria del tutto infondata, nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie
pagina 19 di 33 contestazioni, con carenza di legittimazione passiva dei convenuti e conseguentemente condannare
l'attrice al risarcimento dei danni in favore dei signori e in misura da Pt_2 Parte_3 quantificarsi e liquidarsi in corso di causa, comunque non inferiore a euro 150.000,00 e/o, se del caso, in via equitativa;
In ogni caso:
- porre a carico di le spese, i compensi professionali e tutti gli oneri accessori del Parte_1 presente giudizio e del procedimento monitorio, comprensive del 4% CPA, 22% IVA ed il 15% per il rimborso forfettario delle spese;
In via istruttoria:
- con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre, di formulare capitoli di prova e di citare testimoni nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c..”.
1).2 Si è altresì costituito contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla Controparte_1 società attrice e rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Milano, Giudice designato, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, voglia così giudicare:
Previo accertamento, dichiarare che il signor non ha eseguito alcun indebito Controparte_1 prelievo e/o svuotamento delle casse sociali e che l'importo di € 67.930,00 trasferito dal conto Cont Cont corrente a quello di è stato integralmente restituito a ed utilizzato per la Controparte_1
Cont gestione societaria di;
Per l'effetto rigettare le domande tutte svolte nei confronti del sig. in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto e/o per carenza di legittimazione passiva;
In ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità ex articolo 96 c.p.c. di Parte_1 per aver azionato un giudizio temerario nei confronti del signor e per l'effetto Controparte_1 condannare l'odierna attrice al risarcimento dei danni in favore dell'odierno convenuto che si quantificano in una somma non inferiore ad € 100.000,00, ovvero in quell'altra maggiore e o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa
con vittoria spese, compensi professionali e oneri accessori.”.
1).3 Effettuate le verifiche preliminari ex at. 171 bis c.p.c. il giudice fissava udienza ex art. 183 c.p.c. per il 5 marzo 2024 rispetto alla quale dovevano decorrere i termini ex art. 171 ter c.p.c.. Alla prima pagina 20 di 33 udienza il giudice tentava la conciliazione della lite senza esito. Quindi il giudice istruttore fissava udienza di rimessione della causa al collegio concedendo i termini ex art. 189 c.p.c..
2) Occorre preliminarmente osservare come la presente causa, alla luce della ricostruzione in diritto operata dalla società attrice, contenga un unico petitum ma richiami congiuntamente due istituti differenti ossia la responsabilità degli amministratori ex artt. 2394 e 2395 c.c..
Ciò lo si desume agevolmente dalla stessa giurisprudenza richiamata negli atti dalla società attrice (si veda in particolare le pagine da 20 e seguenti della citazione dove vengono richiamati entrambi gli istituti).
Peraltro, si rammenta che la disciplina della responsabilità degli amministratori di s.r.l. ricalca pedissequamente quella delle s.p.a., ed infatti i commi sesto e settimo dell'articolo 2476 sono conformi ai dettami degli articoli 2394 e 2395 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori nelle s.p.a..
Oltretutto, il richiamo alle due diverse fattispecie non risulta incompatibile, avendo i due istituti presupposti differenti e quindi si ritiene possano essere azionate congiuntamente.
Quindi il Tribunale affronterà le domande attoree separando le due cause petendi e affrontandole in maniera autonoma.
2).1 Sulla responsabilità dei convenuti ex art. 2476 comma sesto c.c..
L'articolo 2476 comma sesto c.c. (che ricalca, come detto, l'art. 2394 c.c.) prevede testualmente che:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”.
Presupposto di applicabilità di tale comma è, innanzitutto, la violazione dei doveri dell'amministratore di corretta gestione del patrimonio sociale, e quindi, in sostanza, la salvaguardia della garanzia patrimoniale generica della società ex art. 2740 c.c..
Condizione dell'azione, tuttavia, è costituita dall'insolvenza della società debitrice, che però non deve essere posto in nesso causale con la violazione degli obblighi degli amministratori, nel senso che non è necessario che vi sia un nesso di causalità tra scorretta gestione e insolvenza.
L'insolvenza, infatti, costituisce esclusivamente la condizione dell'azione, ossia l'allegazione (e la pagina 21 di 33 prova) da parte del creditore della impossibilità per la società debitrice di adempiere alle proprie obbligazioni.
Il danno è, tuttavia, indiretto, con ciò differenziandosi l'azione de qua con quella disciplinata dal comma settimo, che invece concerne il danno diretto subito dai creditori da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, occorre rammentare che quando la società debitrice si trovi in stato di liquidazione, il liquidatore ha lo specifico dovere di verificare la possibilità per la società in liquidazione di pagare in tutto o in parte i creditori, rispettando le cause legittime di prelazione e il principio della par condicio creditorum (si veda, da ultimo, Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 521 del 15/01/2020 che ha condivisibilmente ribadito il seguente principio di diritto: “Il liquidatore di società di capitali ha il dovere di procedere a un'ordinata liquidazione del patrimonio sociale, pagando i debiti secondo il principio della "par condicio creditorum", pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione. Egli ha, in particolare,
l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali e di riparare eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci e graduando
l'insieme dei debiti sociali, dopo averli verificati, in base ai privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali deve avvenire prima di quello dei crediti non garantiti da cause di prelazione.
Ne consegue che il danno da risarcire al creditore che sia stato soddisfatto in percentuale inferiore a quella di altri creditori di pari grado equivale all'importo che egli avrebbe avuto diritto di ricevere ove il liquidatore avesse correttamente applicato il principio della "par condicio creditorum").
Pertanto il danno che può vantare il creditore ex art. 2494 c.c. non è semplicemente il credito vantato bensì la differenza tra quanto ricevuto e quello che avrebbe ricevuto se l'amministratore:
a) non avesse proseguito nell'attività aggravando il patrimonio sociale contraendo ulteriori debiti (c.d. defalcazione), con ciò abbassando la percentuale di recupero del credito a danno dei creditori sorti nel periodo anteriore al momento di insolvenza della società oppure b) non avesse violato le norme in materia di pagamento ai creditori muniti di cause legittime di prelazione o comunque in violazione della par condicio creditorum.
Deve oltretutto essere osservato come con l'introduzione del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.) sia stato ormai codificato il preciso obbligo per l'amministratore di attivarsi pagina 22 di 33 tempestivamente per prevenire situazioni di crisi nonché di munirsi, a tal fine, di idonei assetti adeguati.
In particolare l'articolo 3 del C.C.I.I. prevede quanto segue:
“1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi
e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
4.Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.”
L'esistenza di uno specifico obbligo di legge per gli amministratori di attivarsi tempestivamente ai fini della preservazione della garanzia patrimoniale della società consente, peraltro, di ritenere – anche ai pagina 23 di 33 fini del riparto dell'onere della prova – la applicabilità in tal caso della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni ex art. 1218 c.c., trattandosi di obbligazione ex lege a carico degli amministratori delle società (sulla applicabilità dell'art. 1218 c.c. alle obbligazioni ex lege si vedano Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 4738 del 15/02/2023 in tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale e obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto;
Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 7327 del 11/05/2012 sulla responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito;
Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 20099 del 25/07/2019 in tema di diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie).
Così sinteticamente ricostruiti i lineamenti della disciplina applicabile all'azione sociale dei creditori, ritiene il Tribunale come la domanda di avente come presupposto l'art. 2476 Parte_1 comma sesto c.c. sia infondata.
Sul punto, occorre sin da subito osservare come la domanda formulata nei confronti di Parte_2
e risulti infondata in quanto la società attrice non ha provato né
[...] Parte_3 sufficientemente allegato l'esistenza a carico dei citati convenuti di una situazione di amministrazione di fatto.
In primo luogo, tutta la fase delle trattative prima della costituzione della risultano Controparte_3 irrilevanti, in quanto alcuna posizione di amministratore è possibile individuare.
Nella fase di esecuzione dell'accordo, invece, e sono stati Parte_2 Parte_3 amministratori di diritto soltanto per pochi mesi (il contratto è stato stipulato in data 20 maggio 2020 tra e mentre i suddetti convenuti sono rimasti amministratori di diritto fino Controparte_3 Pt_1 al 28 ottobre 2020) e nel periodo in questione alcun addebito risulta essere stato sollevato nei loro confronti.
Rispetto al periodo successivo alla cessazione della carica, alcun fatto risulta essere stato allegato tale da configurare una interferenza di gestione da parte dei citati convenuti in modo da concretizzare i presupposti della figura dell'amministratore di fatto.
Come correttamente osservato dalla giurisprudenza, la figura dell'amministratore di fatto ricorre allorché un soggetto si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed pagina 24 di 33 occasionale. Lo svolgimento delle predette funzioni è ravvisabile nell'assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo d'investitura e, in linea più generale, dal condizionamento esercitato da quest'ultimo sulle scelte operative. Non è quindi sufficiente che il soggetto al quale venga ascritta la qualifica di amministratore di fatto sia intervenuto in alcune operazioni gestorie, ma è necessario che il ruolo dallo stesso rivestito nella società, pur prescindendo da un'investitura formale, sia assimilabile a quello di un amministratore di diritto. È quindi necessario dimostrare che l'amministratore di fatto svolga, in via sistematica e continua, le attività tipiche dell'amministratore, quali, ad esempio, la gestione di rapporti con i clienti e fornitori, la direzione del personale,
l'assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative e organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente.
Nel caso di specie, a parte qualche sporadica circostanza di incontri tra i rappresentanti di e i Pt_1 convenuti, non sussiste alcuna prova, nemmeno indiziaria, che possa condurre questo Tribunale a riconoscere l'esistenza in capo a e di ingerenza sistematica Parte_2 Parte_3 nella gestione di Controparte_3
Pertanto, la domanda nei confronti di e deve essere respinta Parte_2 Parte_3 per insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo a questi ultimi rispetto alle domande formulate dalla società attrice.
Rispetto, invece, alla posizione di la domanda risarcitoria formulata dalla società Controparte_1 attrice deve essere respinta in quanto manca del tutto l'allegazione dei presupposti del danno come sopra individuati.
Parte attrice si è infatti limitata a chiedere i danni da perdita del lucro cessante derivante dall'inadempimento del contratto tout court, mentre, come detto, il danno ex art. 2476 comma sesto è danno da defalcazione.
Parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare che senza la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante l'esistenza di una situazione di insolvenza e in violazione degli obblighi ex lege di salvaguardia della situazione patrimoniale della società la stessa avrebbe potuto ottenere in tutto o in parte le somme dovute in esecuzione del contratto.
Manca, in questo caso, la necessaria allegazione dei presupposti fattuali dell'azione ex art. 2394 c.c. con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per come formulata.
2).2 Sulla domanda ex art. 2476 comma settimo c.c..
pagina 25 di 33 L'articolo 2476 comma settimo c.c. prevede testualmente che: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.
Trattasi della azione diretta del terzo che si senta direttamente danneggiato dagli amministratori a causa di loro comportamenti dolosi o colposi.
Stante la mancanza di un vincolo contrattuale tra l'amministratore ed il socio od il terzo che esercitano l'azione, si ritiene che l'ipotesi di responsabilità delineata dall'art. 2476 comma 7 c.c. abbia natura extracontrattuale, con conseguente onere probatorio interamente posto a carico del danneggiato (si veda, da ultimo, Cass. 13.3.2023, n. 7272, nonché, Tribunale di Venezia, 10.10.2024, n. 2792).
E tanto la giurisprudenza di legittimità quanto quella di merito sono, infatti, granitiche nell'affermare che “la responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art 2395 cc (in caso di amministratore di spa) o ex art 2476 VII comma c.c (in caso di amministratore di srl) verso i soci o i terzi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, richiede la allegazione e prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, la allegazione di un danno “direttamente” incidente su socio o sul terzo (e non dunque di mero” danno riflesso”) e la allegazione del nesso di causalità tale per cui il suddetto danno sia esso stesso conseguenza “immediata e diretta” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v. art 1223 cc. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall'art 2056 cc)” (Tribunale di Venezia, Sez. Imprese, n. 1234 del 2021).
Pertanto, i presupposti alla base della responsabilità diretta si sostanziano nel compimento di un atto illecito doloso o colposo da parte dell'amministratore, nella causazione di un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo e, infine, nel nesso di causalità tra illecito e danno.
Ai fini del configurarsi della condotta disciplinata dall'art. 2476 comma 7 c.c., quindi, rilevano le violazioni degli obblighi gravanti sugli amministratori attuate nell'esercizio o in occasione dello svolgimento del loro incarico “direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi” (Cass. 13.3.2023, n. 7272), “e non riversabili sulla società” (Trib. Napoli,
Sezione Imprese, n. 8483 del 2023).
La giurisprudenza tende, quindi, unanimemente ad escludere che il mero inadempimento contrattuale da parte della società possa essere ascritto all'alveo delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 2476 comma 7 c.c..
Sul punto, risulta particolarmente esaustiva la pronuncia recentemente resa dal Tribunale di Napoli, che pagina 26 di 33 ha chiarito come “con riferimento all'azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, (…) la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui ai citati artt. 2476, VII co., o 2395 c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all'amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.
Invero, l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c. o dell'art. 2476, VII co., c.c., atteso che tale responsabilità - di natura extracontrattuale - postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio
"direttamente", che esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità. E così anche di recente la
Suprema Corte ha ribadito che a fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi (…) (cfr. Cassazione civile sez. I - 12/02/2020, n.
3452; Cass. Civ., Sez. I, 8 settembre 2015, n. 17794; così anche Cass. n. 21517/16). In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 6870/2010) in tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395, c.c., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 c.c. (v. anche Cass., n. 8458/14). È stato altresì precisato che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica, di per sé, la responsabilità per danni dell'amministratore nei confronti dell'altro contraente (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130), appunto perché il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass., n. 3216/1994). In altri termini, la responsabilità risarcitoria, di cui all'azione ex art. 2395 c.c. o art. 2476, VII co., c.c., richiede una condotta illecita connotata da
pagina 27 di 33 dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa.” (Trib. Napoli, Sezione Imprese, n. 8483 del 2023; in senso conforme, si vedano anche Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 7272 del 2023, Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 6896 del 2023, Trib. Palermo, Sez.
Imprese, n. 2066 del 2022, Trib. Roma, Sez. Imprese, n. 466/2018).
In altre parole, se il mero inadempimento contrattuale può dare luogo alla responsabilità c.d. sociale degli amministratori, affinché si configuri la c.d. responsabilità diretta degli stessi, occorre un quid pluris.
Sulla scorta di tale assunto, la giurisprudenza ha qualificato come “atti dolosi o colposi degli amministratori”, ad esempio, la sottrazione ingiustificata alla società delle risorse finanziarie necessarie per adempiere ad un mutuo, con conseguente impossibilità per il terzo assegnatario di immobili costruiti dalla società di stipulare gli atti di assegnazione entro il termine contrattualmente stabilito a causa dell'espropriazione della banca mutuante (cfr. Trib. Venezia, Sez. Imprese, del 22.12.2022), “la propalazione di informazioni false o incomplete o comunque decettive in ordine alla situazione economico patrimoniale della società stessa, informazioni in base alle quali il socio od il terzo abbiano determinato proprie scelte di investimento (o disinvestimento) relative alla società stessa, quali acquisti di partecipazioni da altri soci, vendite di partecipazioni, sottoscrizioni di aumenti di capitale” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Imprese, n. 7421 del 2022, richiamata da Trib. Milano, Sez. Imprese, del 20.02.2024), la comunicazione di informazioni consapevolmente distorte e di rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società, con conseguente occultamento dello stato di grave difficoltà economica e della relativa esposizione debitoria al fine di ottenere un finanziamento con la consapevolezza di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento (cfr. Trib. Bologna, Sez.
Imprese, n. 699 del 2021), la dolosa programmazione dell'inadempimento degli impegni assunti con la banca sulla base del contratto di anticipazione su crediti commerciali attraverso il dirottamento dei pagamenti dei clienti su altro conto corrente bancario in seguito alla ricezione dell'accredito del finanziamento (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 808 del 2022), la truffa perpetrata ai danni di una società di locazione finanziaria in concorso con gli utilizzatori e realizzata attraverso la consegna di documentazione contabile falsa relativa alla solvibilità delle future imprese utilizzatrici, con conseguente acquisto, da parte della società di locazione finanziaria, di beni strumentali rivelatisi inesistenti e quindi mai consegnati alle imprese utilizzatrici, con cui l'amministratore divideva i proventi della vendita dei beni (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, 9973 del 2021), o, ancora, la cessione pagina 28 di 33 ad un istituto di credito, da parte dell'amministratore unico di una s.r.l., di due fatture per crediti vantati nei confronti di una società terza, con successiva comunicazione, in violazione delle regole di buona fede e correttezza, al debitore ceduto (e non all'istituto di credito) l'avvenuto storno, con conseguente venir meno del credito (Trib. Bologna, Sez, Imprese, n. 2680 del 2019).
Quanto all'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2476 co. 7 c.c. e sostanziantesi nella causazione di un danno diretto al patrimonio del socio o del terzo, deve ritenersi che l'avverbio “direttamente” sia funzionale a circoscrivere la portata della responsabilità de qua ai soli danni diretti, escludendo che i c.d. “danni riflessi” – ossia i danni subiti dal socio o dal terzo in conseguenza del danno cagionato dall'amministratore alla società – rientrino nel perimetro della norma. In particolare, la giurisprudenza
è pacifica nell'affermare che “l'avverbio “direttamente” contenuto nel solo art. 2395 cc e nel 2476, comma settimo, c.c. rende palese il discrimen rispetto all'azione ex art. 2394 e 2476, comma sesto, che non va individuato nei presupposti stabiliti dalla legge per il sorgere di tali forme di responsabilità dell'amministratore (che consistono pur sempre nella violazione, dolosa o colposa, dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo), bensì nelle conseguenze che il comportamento illegittimo abbia determinato nella sfera giuridica dell'istante. Conseguentemente, se il danno allegato (…) costituisce solo il riflesso di quello cagionato al patrimonio sociale, deve concludersi che si è al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 2395 e 2476, comma settimo, c.c., in quanto tali norme richiedono che il danno debba avere investito direttamente il patrimonio dell'attore così che esula dall'ambito del danno risarcibile qualsiasi pregiudizio che sia il mero riflesso del depauperamento del patrimonio sociale (cfr. Trib. Napoli, Sez. Imprese, n. 3310 del 2023).
Infine, il nesso di causalità che lega gli atti dolosi o colposi dell'amministratore al danno direttamente prodottosi nella sfera giuridica del socio o del terzo deve essere valutato alla luce dell'ordinario criterio del “più probabile che non” (cfr. Trib. Milano, Sez. Imprese, n. 7421 del 2022, richiamata da Trib.
Milano, Sez. Imprese, del 20.02.2024).
Tanto premesso, la domanda è infondata nei confronti di e per Parte_3 Parte_2 le medesime ragioni di cui al punto 2).1 ossia l'inesistenza di qualsivoglia elemento per ritenere gli stessi responsabili quali amministratori di diritto durante il breve periodo di coincidenza con l'esecuzione del contratto stipulato tra e nonché l'assenza di prova della Pt_1 Controparte_3 loro qualità di amministratori di fatto nel periodo successivo alla cessazione dalla carica di amministratori.
pagina 29 di 33 Rispetto, invece, ad il Tribunale ritiene la domanda parzialmente fondata per i Controparte_1 motivi che seguono.
Sono pacifici in causa in quanto non contestati le seguenti circostanze:
- in data 28 settembre 2022 aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento Pt_1 della fee non pagata e pari a Euro 66.925,00 ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
Contr
- il decreto ingiuntivo risulta essere stato notificato a in data 17 novembre 2022 unitamente ad atto di precetto per il complessivo importo di euro 71.161,69, oltre interessi;
- non avendo ottenuto il pagamento spontaneo, ha tentato pignoramento mobiliare presso la Pt_1
Contr sede legale di , con esito negativo e successivamente, ha notificato atto di pignoramento presso Contr terzi sottoponendo a vincolo tutte le somme dovute a da che ha comunicato di aver CP_8 messo a disposizione di giustizia il solo importo di euro 4.758,38;
- la relativa procedura esecutiva R.G.E. 53/2023 innanzi al Tribunale di Lodi si era pertanto conclusa con ordinanza del 09 febbraio 2023 (che si produce sub doc. 25) con la quale erano state assegnate somme sufficienti per rimborsare solo le spese legali liquidate per tale procedura;
Contr
- al momento in cui ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto, risulta essere stata distratta la sostanziale totalità degli importi (superiori a Euro 80.000) che a tale data erano presenti sul conto Contr Cont corrente di presso , provvedendo a versarli su un nuovo conto corrente appositamente Cont acceso, dopo la notifica del precetto sempre presso ma intestato al convenuto Controparte_1
Sul punto, la difesa di ha così replicato: Controparte_1
riferisce che il sig. avrebbe svuotato le casse sociali trasferendo importi Pt_1 Controparte_1
Cont superiori a € 80.000,00 presenti sul conto corrente acceso presso su un conto personale del sig.
Controparte_1
E che tali somme sarebbero poi state trasferite su un altro conto corrente.
Premesso che nessuno illecito svuotamento delle casse sociali è stato operato dal signor
[...]
appare documentalmente provato che in data 25 novembre 2022 sia stata operato un CP_1
Cont trasferimento fondi di € 67.930,00 dal conto acceso presso Banco BPM al conto
[...] sempre presso Banco BPM (Doc. 16). CP_1
pagina 30 di 33 Se realmente l'odierno convenuto avesse voluto svuotare le casse sociali, non avrebbe di certo aperto un conto corrente presso lo stesso Istituto di Credito solo ed esclusivamente per garantire il corretto espletamento delle esigenze lavorative della propria società.
Infatti da tale conto il signor ha poi eseguito pagamenti per complessivi € 87.492,65 Controparte_1 in favore di CP_3
A tal proposito basta prendere visione di tutti i singoli ordini di bonifico eseguiti dal conto corrente Cont (Doc. 17) in favore di per dimostrare come nessun indebito svuotamento delle Controparte_1 casse sociali a favore dell'allora presidente del consiglio di amministrazione sia stato eseguito.
Anzi appare documentalmente provato che il signor ha messo mano al portafogli Controparte_1 personalmente e, in data 12 aprile 2023, ha provveduto a versare in favore della Credit Agricole la considerevole somma di € 45.000,00 prelevandola nuovamente dai propri fondi personali.
Con ciò documentando non solo la totale assenza di indebito svuotamento delle casse sociali che controparte vorrebbe far credere ma, al contrario, certificando l'indebitamento personale dell'amministratore che, pur avendo operato con estrema trasparenza e correttezza, ha messo mano addirittura alle proprie risorse personali per far fronte a un debito aziendale.
Il signor ha quindi semmai preservato l'integrità del patrimonio sociale.” (cfr. Controparte_1 pagine 22 e 23 della comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il Tribunale come la scelta di sia illegittima e configuri i presupposti della Controparte_1 responsabilità da danno diretto dell'amministratore ex art. 2476 comma settimo c.c..
ha notificato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e il precetto in data 17 Pt_1 novembre 2022.
Come è noto, la legge prevede un termine dilatorio di dieci giorni per consentire al debitore di pagare spontaneamente (cfr. 480 c.p.c.).
In data 25 novembre 2022, e quindi a due giorni dalla scadenza del termine previsto prima dell'inizio dell'esecuzione, ha spostato le liquidità contenute nel conto corrente della società in Controparte_1 un altro conto corrente intestato a proprio nome.
Ritiene il Tribunale come sia irrilevante che le somme siano poi state utilizzate per pagare altri debitori.
In alcun caso può essere ritenuto legittimo che, in pendenza del termine concesso al debitore per pagare spontaneamente, lo stesso distragga le somme per impedire al creditore procedente di iniziare l'esecuzione con il primo atto previsto dall'ordinamento, ossia il pignoramento.
pagina 31 di 33 L'ordinamento giuridico fornisce al debitore gli strumenti idonei per paralizzare in maniera legittima la fase esecutiva: l'articolo 649 c.p.c. in tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
l'opposizione a precetto;
l'opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, il Codice della Crisi prevede tutta una serie di strumenti volti a proteggere la società dalle azioni individuali (ad esempio, le misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII).
Il Tribunale, invece, non può ritenere ammissibile il comportamento del debitore che, per farsi sostanzialmente giustizia da solo, sottragga volontariamente e consapevolmente i fondi al fine di impedire al creditore che abbia già notificato il titolo esecutivo e il precetto, di iniziare l'esecuzione.
Tale comportamento dannoso deve considerarsi "non iure", cioè inferto in assenza di una causa giustificativa, e “contra ius”, nel senso che il fatto lede certamente una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.
Il danno inoltre è diretto in quanto prodotto direttamente nel patrimonio della società attrice, poiché
l'opera di sottrazione della liquidità è avvenuta in diretta conseguenza della ricezione della notifica del titolo e del precetto.
Rispetto alla quantificazione del danno, lo stesso è liquidato in € 42.050,64 in conformità alla ricostruzione attorea (cfr. pagina 24 della conclusionale).
Risulta infatti corretto comprendere nel debito di cui al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo anche le spese che il creditore ha dovuto sostenere per la fase di esecuzione.
Con la conseguenza che essendo la somma distratta pari ad € 67.930,00 e detratta la ulteriore somma ricevuta pari ad € 30.392,41 di cui però una parte è stata imputata a spese legali per euro 4.513,05, ne deriva quale danno la differenza tra € 67.930,00 ed € 25.879,36 (pari alla differenza tra € 30.392,41 e euro 4.513,05) e quindi per un totale di € 42.050,64.
Conseguentemente il Tribunale liquida il danno diretto provocato da a Controparte_1 [...] in € 42.050,64. La citata somma deve essere rivalutata alla data della presente sentenza, pari Parte_1 ad € 43.312,12, cui si aggiungono euro € 3.973,38 per interessi compensativi;
sulla sola somma capitale di euro € 43.312,12 decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Nessun altro danno può essere riconosciuto alla società attrice in quanto le restanti voci di danno risultano derivanti dal mero inadempimento contrattuale di peraltro contestato da Controparte_3 quest'ultima in un giudizio non ancora concluso in via definitiva.
pagina 32 di 33 3) Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si quantificano in € 11.268,00 per
[...] compensi (causa valore da 52.001,00 a 260.000,00: fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva €
1.628,00; fase istruttoria € 2.835,00; fase decisionale € 4.253,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Condanna, invece, a rifondere a le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima pari a complessivi € 6.713,00 (scaglione da 26.001,00 ad € 52.000,00, con riferimento alla somma effettivamente dovuta, cfr. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023: fase di studio €
1.701,00; fase introduttiva € 1.204,00; fase istruttoria € 903,00; fase decisionale € 2.905,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. condanna a risarcire a la somma rivalutata di € 43.312,12, Controparte_1 Parte_1 oltre euro € 3.973,38 per interessi compensativi e, sulla sola somma capitale di euro € 43.312,12, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2. respinge ogni altra domanda;
3. condanna a rifondere a e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3 lite sostenute per il presente giudizio che si quantificano in € 11.268,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge;
4. condanna a rifondere a le spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1 quest'ultima pari a complessivi € 6.713,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano, 6 novembre 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
NI AS NG MA
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