Articolo 6 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 maggio 1981
Art. 6. (Attuazione degli interventi).

I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.
La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.
In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.
In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.
Entrata in vigore il 19 maggio 1981
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