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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 16.1.2025 e 20.1.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 593/2024
da: (c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Mazara del Vallo Via Largo delle Sirene n. 3 presso lo studio legale dall'Avvocato
Francesco Truglio (C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da procura alle C.F._2
liti allegata al ricorso;
ricorrente
Contro
: ; Controparte_1 [...]
; Controparte_2
resistenti
rappresentati e difesi dal funzionario delegato dott. ROZZA STEFANO
IN PUNTO: bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015
Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo CP_1
determinato, stipulati negli a.s. da 2018/2019 al 2022/2023. In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto che il - agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a CP_1
termine e lavoratori a tempo indeterminato - non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00,
vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine richiamando anche la recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE. Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente richiesta di condanna del . CP_1
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha eccepito la prescrizione quinquennale e chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione al 21.01.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
- 2 - Tribunale di Treviso
P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì
il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
- 3 - Tribunale di Treviso
accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00
annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo
di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato –
fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui
- 4 - Tribunale di Treviso
formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con
i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno
dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa
supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento
della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si
manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su
un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti
di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere
richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio
binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento
per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di
ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno
didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e
persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così,
non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co.
121 l. n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione
- 5 - Tribunale di Treviso
professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal
ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la
già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via
interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti”. Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della
- 6 - Tribunale di Treviso
difesa del – la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al
solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis
c.p.c. la Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non
di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
- 7 - Tribunale di Treviso
in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724
del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di
ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che
siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
***
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli a.s. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di CP_1
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ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici.
La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».
Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo,
con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr.,
nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso (come dichiarato dalla difesa del in CP_1
udienza) e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta.
- 9 - Tribunale di Treviso
Risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, atteso che il ricorso è stato notificato in data 8.5.2024, sicché, in assenza di diffide o altri CP_1
atti interruttivi anteriori a detta notificazione e tenendosi conto che il dies a quo del termine prescrizionale va fatto coincidere con il momento a partire dal quale è possibile esercitare il diritto,
deve ritenersi prescritto il credito alla prestazione formativa relativo all'a.s. 2018/2019.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
Euro 500 annui per gli a.s. da 2019/2020 a 2021/2022, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
- 10 - Tribunale di Treviso
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente (c.f. Parte_1
) ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. C.F._1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere CP_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Treviso, 28.01.2025
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi
lette le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 16.1.2025 e 20.1.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 593/2024
da: (c.f. ) nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Mazara del Vallo Via Largo delle Sirene n. 3 presso lo studio legale dall'Avvocato
Francesco Truglio (C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da procura alle C.F._2
liti allegata al ricorso;
ricorrente
Contro
: ; Controparte_1 [...]
; Controparte_2
resistenti
rappresentati e difesi dal funzionario delegato dott. ROZZA STEFANO
IN PUNTO: bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015
Tribunale di Treviso
Con ricorso depositato in data 10.04.2024, parte ricorrente ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente in virtù di una serie di contratti a tempo CP_1
determinato, stipulati negli a.s. da 2018/2019 al 2022/2023. In esecuzione di questi contratti, ha sostenuto che il - agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a CP_1
termine e lavoratori a tempo indeterminato - non avrebbe accordato la somma annua di euro 500,00,
vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107 del 2015. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità della disparità di trattamento tra docenti in ruolo e docenti assunti con contratti a termine richiamando anche la recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia UE. Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente richiesta di condanna del . CP_1
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha eccepito la prescrizione quinquennale e chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di discussione al 21.01.2025, poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della
- 2 - Tribunale di Treviso
P.A. resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì
il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o CP_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
- 3 - Tribunale di Treviso
accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00
annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo
di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di
supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato –
fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata - siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui
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formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con
i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno
dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa
supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di
aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento
della P.A. […] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si
manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di
formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su
un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti
di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere
richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio
binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento
per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di
ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno
didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e
persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così,
non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co.
121 l. n. 107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione
- 5 - Tribunale di Treviso
professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal
ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la
già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via
interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti”. Sulla base di tale premessa – che confuta il principale presupposto dell'argomentare della
- 6 - Tribunale di Treviso
difesa del – la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al
solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di
effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis
c.p.c. la Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non
di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di
una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento
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in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724
del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1,
comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di
ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che
siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione
equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto
conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal
valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la
natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla
data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
***
Nel caso in esame è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con un contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli a.s. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022. Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di CP_1
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ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici.
La tesi non persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate».
Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo,
con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr.,
nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente è attualmente assegnataria di un contratto di insegnamento anche per l'anno scolastico in corso (come dichiarato dalla difesa del in CP_1
udienza) e, conseguentemente, il rapporto di lavoro è in corso con l'amministrazione convenuta.
- 9 - Tribunale di Treviso
Risulta parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal
, atteso che il ricorso è stato notificato in data 8.5.2024, sicché, in assenza di diffide o altri CP_1
atti interruttivi anteriori a detta notificazione e tenendosi conto che il dies a quo del termine prescrizionale va fatto coincidere con il momento a partire dal quale è possibile esercitare il diritto,
deve ritenersi prescritto il credito alla prestazione formativa relativo all'a.s. 2018/2019.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
Euro 500 annui per gli a.s. da 2019/2020 a 2021/2022, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
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Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente (c.f. Parte_1
) ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. C.F._1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere CP_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Treviso, 28.01.2025
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
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