Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 26/01/2026, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01488/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13030 del 2025, proposto da Enalt Società Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Antonio Pugliese, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana 6;
per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal GSE S.p.a. in relazione alla completa documentazione di rendicontazione finale presentata in data 10.06.2025 (Pratica AGRS0000005114) e per la nomina di un commissario ad acta al quale attribuire il potere di espletare l'istruttoria finale e di adottare il provvedimento espresso di liquidazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visto l’atto depositato in data 14 gennaio 2026, con cui la parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Enalt Società Agricola a r.l. ricorre avverso il silenzio inadempimento del Gestore dei servizi energetici a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal decreto 25 marzo 2022 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini dell’erogazione del contributo ivi previsto.
2. Tale decreto stabilisce, all’art. 10, comma 6, che “ L’erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa ”.
3. Nel caso in esame la società ricorrente ha completato la produzione documentale in data 10 giugno 2025 e, tuttavia, l’Amministrazione non ha provveduto entro la scadenza del predetto termine di novanta giorni (avvenuta in data 8 settembre 2025) né a seguito della presentazione dei solleciti dell’interessata.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) e il Gestore dei servizi energetici.
5. Il GSE ha depositato il provvedimento di erogazione del contributo, adottato il 12 dicembre 2025, e memoria difensiva, in cui chiede che il ricorso sia dichiarato improcedibile per carenza di interesse e che le spese di lite vengano compensate.
6. Ha fatto seguito lo scritto difensivo della società ricorrente, che chiede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese di giudizio sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
7. Alla camera di consiglio del 20 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
8. Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione presuppone la sussistenza in capo al privato di una posizione giuridica sostanziale di interesse legittimo, che necessiti di tutela a causa del mancato esercizio di un potere pubblico in un contesto procedimentale caratterizzato da doverosità del provvedere entro un dato termine (Cons. Stato, sez. IV, n. 5125/2019).
9. Nel caso in esame non è in questione un puro e semplice diritto di credito del beneficiario, in quanto l’erogazione dell’importo concesso avviene all’esito dell’esercizio da parte del GSE dei poteri di verifica e controllo sulla documentazione di rendicontazione presentata dal soggetto ammesso al contributo. Tali poteri devono essere esercitati dal Gestore entro il termine di novanta giorni e sono connotati da discrezionalità tecnica, derivandone che l’interessato è titolare di una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo.
10. Si osserva che “ la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (Cons. Stato, sez. VI, n. 314/2025).
11. Nel caso in esame, l’attività successiva dell’amministrazione si è concretizzata nel provvedimento in data 12 dicembre 2025, che ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, per cui è ravvisabile la cessazione della materia del contendere.
12. Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale e, pertanto, di verificare quale sarebbe stato l’esito ipotetico del giudizio nonché di dover esplicitare quali “gravi ed eccezionali ragioni” possano eventualmente giustificare la compensazione delle stesse (Cons. Stato, sez. III, n. 5390/2021).
13. Il merito la cui astratta fondatezza deve essere valutata ai fini della decisione sulla soccombenza virtuale è rappresentato dalla dedotta mancata erogazione del contributo previa verifica documentale - a fronte della rendicontazione prodotta dalla società ricorrente - nel termine di novanta giorni stabilito dal decreto ministeriale.
14. Ciò posto, l’inerzia dell’amministrazione ha reso necessaria l’instaurazione del presente giudizio. Il provvedimento di erogazione del contributo è stato adottato dal Gestore in data 12 dicembre 2025, ovverosia a distanza di 95 giorni dalla scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale e di 185 giorni dalla presentazione completa dei documenti richiesti. Atteso che “ il ‘fattore-tempo’ assume un “valore ordinamentale fondamentale” (…) quale componente determinante per la vita e l’attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l’incertezza o la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide sulla libertà di iniziativa privata ex art. 41 Cost. ” (Cons. Stato, commissione speciale, parere n. 929/2016; CGARS, parere n. 467/2016), la domanda avanzata dalla società ricorrente è astrattamente fondata.
15. Le spese di giudizio sono liquidate in dispositivo e seguono il criterio della soccombenza virtuale tra il GSE e la parte ricorrente, mentre devono essere compensate tra quest’ultima e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel rispetto del principio di causalità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Gestore dei servizi energetici al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori di legge, mentre le compensa nei rapporti con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA LO, Presidente FF
RI AL, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | FA LO |
IL SEGRETARIO