Articolo 1 della Legge 21 giugno 1964, n. 461
Articolo 2
Versione
19 luglio 1964
Art. 1.
In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967 e di lire 250.000.000 nell'esercizio finanziario 1968.
Entrata in vigore il 19 luglio 1964