CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 109/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in proprio, ai sensi Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Monti Iblei n.55
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Bartolomeo Falcone, giusta procura, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Piazza Duca D'Aosta n. 10;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“PIACCIA ALL'INTESTATA CORTE DI APPELLO
pagina 1 di 11 preliminarmente si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi degli art. 351, 2 co e 283
c.p.c. per manifesta fondatezza dell'appello avendo dimostrato e provato in modo chiaro ed immediato
l'esistenza del diritto al compenso avendo svolto un'attività stragiudiziale in costanza di mandato da parte della come si evince nella parte motiva. reietta ogni contraria istanza, eccezione Parte_2
e difesa.
Ritenere e dichiarare che l'avvocato ha svolto per conto e nell'interesse della Pt_1 Parte_2 per mandato implicito di questa, l'attività stragiudiziale per una trattativa con la Metro Cash and
Carry s.p.a., ed in virtù di questo abbia maturato il diritto al compenso in base alla DM55/2014 e sulla base dello scaglione di riferimento tenuto conto del valore dell'azienda e del fatturato Parte_2 della stessa. Condannare la al pagamento degli onorari nella misura di 20.000,00 oltre oneri Parte_2 di legge, ovvero della somma che il giudice riterrà coerente e congrua per l'attività svolta;
condannare la a pagare le spese di primo grado e le ulteriori in relazione Parte_2 all'esecuzione della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio di Appello.
Salvo ogni altro diritto”.
Per CP_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
- previa ogni più opportuna declaratoria,
NEL MERITO:
- respingere l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 369/2024 resa dal Tribunale di Sondrio nel giudizio iscritto al RG. 1039/2022;
- con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, oltre oneri accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'avvocato conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 chiedendone la condanna al pagamento dei compensi professionali, che sosteneva fossero a lui dovuti per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, asseritamente prestata in favore della convenuta.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore allegava che:
pagina 2 di 11 − era una società con sede a Livigno, operante da diversi decenni nel Parte_2 settore della lavorazione e commercializzazione di carni e derivati, dedita alla produzione e vendita di bresaola, formaggi e altri prodotti tipici locali, nonché alla fornitura di generi alimentari a strutture ricettive, ristoranti, supermercati e mense scolastiche;
− nel mese di marzo 2022, la convenuta manifestava l'intenzione di valutare la cessione dell'intera azienda, o di un ramo di essa;
chiedeva a assistenza legale e Pt_1 strategica nella gestione di tale operazione, prospettando la possibilità di una partnership, o cessione dell'azienda o di suo ramo, in favore della (d'ora in Controparte_2 avanti “Metro”), nota società, attiva nei settori nella ristorazione e ospitalità;
− Alpi conferiva formalmente all'attore l'incarico di avviare contatti preliminari con la dirigenza di Metro, finalizzati all'esame di una possibile operazione di trasferimento aziendale o di collaborazione commerciale. L'attore dichiarava di aver accettato l'incarico, e di aver ottenuto dalla propria assistita informazioni economiche e patrimoniali dettagliate circa l'assetto produttivo, i volumi d'affari, il personale, gli impianti, nonché i rapporti contrattuali in essere con clienti e fornitori (all. 1 appellante, denominato “alcune informazioni”), e documentazione utile a formulare una prima valutazione dell'azienda, poi redatta dal dott.
(all. 2 appellante, denominato “valutazione azienda”); Per_1
− contattava la dirigenza di Metro, in nome e per conto instaurando, nel Pt_3 mese di marzo 2022, una fitta corrispondenza telematica e vari incontri da remoto. Tale attività, protrattasi fino al mese di maggio 2022, avrebbe comportato un intenso scambio di informazioni riservate, riguardanti l'organizzazione aziendale, la produzione, la rete commerciale e i dati di bilancio della tale scambio era destinato a consentire l'apertura di Pt_2 trattative concrete per la cessione del ramo d'azienda (all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”);
− in esito a tali interlocuzioni, Metro manifestava interesse concreto all'operazione,
e proponeva un incontro con la proprietà di L'amministratore unico di quest'ultima, Pt_2
indicava come data utile il 24 maggio 2022 (all. 4 fasc. appellante), e l'attore Persona_2 provvedeva a darne comunicazione al dirigente di Metro, dott. predisponendo il Per_3 viaggio per partecipare all'incontro, fissato a Livigno;
− tuttavia, pochi giorni prima della data prevista, comunicava inaspettatamente Pt_2 di aver già ceduto un ramo d'azienda a terzi, e che, pertanto, l'incarico non avrebbe avuto seguito. Con e-mail del 19 maggio 2022, informava Metro dell'interruzione delle Pt_1 trattative (all. 5 fasc. appellante); pagina 3 di 11 − ritenendo di aver svolto un'attività complessa e articolata, rimasta priva di corrispettivo, l'attore chiedeva alla società convenuta il pagamento dei propri onorari, quantificati in euro 20.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014, commisurati al valore stimato dell'affare (pari a circa 5-6 milioni di euro, secondo la valutazione aziendale prodotta); con
PEC del 31 maggio 2022, il professionista costituiva in mora richiedendo il pagamento Pt_2 delle spettanze professionali;
− non avendo ricevuto alcun riscontro, né alcun pagamento, CO agiva in giudizio.
Si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, il mutamento del rito, da sommario ex art. 702 bis Pt_2 cpc, ad ordinario. Nel merito, contestava integralmente le pretese dell'attore, deducendo anzitutto la mancata esistenza di un mandato professionale conferito a Secondo la convenuta, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sarebbe stata ad incaricare il legale di avviare Pt_2 contatti con Metro, bensì sarebbe stato lo stesso professionista, all'inizio di marzo 2022, a proporsi spontaneamente, per verificare la disponibilità di Metro all'acquisizione di un ramo d'azienda della
Tale iniziativa di CO non avrebbe trovato fondamento in alcun interesse concreto di la Pt_2 Pt_2 quale non aveva mai manifestato la volontà di cedere parte della propria attività ad un operatore di rilevanza nazionale come Metro. A conferma di ciò, ha evidenziato che la prima comunicazione a Pt_2
Metro, datata 16 marzo 2022, fu inviata unilateralmente da senza che avesse sottoscritto Pt_1 Pt_2 alcuna lettera d'incarico o procura. Le successive richieste di informazioni aziendali, provenienti dal professionista, sarebbero state soddisfatte solo per cortesia, e per l'insistenza dello stesso, ma senza alcuna adesione al progetto proposto, già ritenuto privo di reale fattibilità economica. La convenuta richiamava, a sostegno della propria tesi, la documentazione e le comunicazioni della dirigenza di
Metro, in particolare la nota del 3 gennaio 2023 di (all. B – doc. 2 fasc. convenuta in Persona_4 primo grado), da cui risulterebbe che Metro non aveva alcun interesse ad acquisire aziende come quella di limitandosi eventualmente a valutare collaborazioni di natura commerciale. Pt_2
In via subordinata, eccepiva che, anche ove si ritenesse provata l'esistenza di un incarico, Pt_2 Pt_1 non avrebbe svolto alcuna attività utile o diligente nell'interesse della società. La documentazione prodotta dimostrerebbe, anzi, una condotta carente di professionalità e diligenza, in violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Sulla base di tali elementi, sosteneva, quindi, che l'attività di sarebbe Pt_2 Pt_1 stata inutile, non richiesta e priva di risultati, richiamando il principio, secondo cui non è dovuto compenso al professionista per attività priva di utilità per il cliente (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord.
21 febbraio 2022, n. 5640). Contestava, altresì, il quantum debeatur richiesto.
In conclusione, chiedeva il rigetto integrale del ricorso per inesistenza del mandato e, in Pt_2 subordine, per difetto di diligenza e di utilità dell'attività svolta dal professionista. pagina 4 di 11 Alla prima udienza del 1° febbraio 2023, ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario. La causa veniva istruita documentalmente, e mediante escussione di testi.
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 369/2024 pubblicata il 20 novembre 2024, così disponeva:
“rigetta la domanda attorea, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 5.090,10, come da nota depositata, oltre spese generali, accessori di legge e successive”.
Secondo il Tribunale, non risultava sufficientemente provato il conferimento di un incarico da parte del legale rappresentante della convenuta, a CO. Tra le parti risultavano intercorsi Persona_2 contatti, e scambi di comunicazioni, riguardanti una possibile cessione di ramo d'azienda o collaborazione commerciale con Metro;
tuttavia, tali interlocuzioni non integravano l'affidamento di un vero e proprio mandato professionale, idoneo a generare il diritto a un compenso.
Il teste escusso su indicazione dell'attore, ha dichiarato che fu lui stesso, e non a Tes_1 Per_2 contattare per prospettare un'eventuale trattativa con Metro, escludendo che fosse stato conferito Pt_1 un incarico formale da Anche il teste ha confermato di non aver mai avuto rapporti Pt_2 Testimone_2 con e di aver anzi sconsigliato la trattativa, ritenendola di dubbia fattibilità, negando che Pt_1 Pt_2 avesse intenzione o necessità di cedere la propria azienda. Inoltre, è stato accertato che Metro, per il tramite di aveva manifestato fin dall'inizio disinteresse per eventuali operazioni di Persona_4 acquisizione, escludendo che potessero essere avviate concrete trattative in merito.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha concluso che la prova del conferimento dell'incarico, e quella dell'attività professionale, mancasse del tutto, con conseguente rigetto integrale della domanda attorea, e condanna di CO al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello CO, formulando un unico motivo, proponendo altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. Si è costituita contestando Pt_2
l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 15 aprile 2025, la Corte respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
all'udienza del 6 maggio 2025, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 2 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al
Collegio. Dopo il deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio del 2 dicembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 Con un unico motivo di appello, contesta la decisione del Tribunale di Sondrio, per avere Pt_1 erroneamente escluso la prova dell'esistenza di un mandato professionale stragiudiziale, conferitogli da al fine di avviare trattative con Metro. Pt_2
L'appellante evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale contratto è a forma libera, e può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, purché vi sia un accordo tra le parti. Sostiene che il giudice di primo grado, in modo contraddittorio, ha riconosciuto l'esistenza di un'attività professionale svolta da per conto di ma ne ha negato la Pt_1 Pt_2 riconducibilità a un rapporto contrattuale, senza spiegare a che titolo tale attività sarebbe stata compiuta. Dalla copiosa corrispondenza e-mail prodotta in atti, emergerebbe, invece, che la società convenuta era pienamente informata e coinvolta in tutte le fasi della trattativa con Metro, ed aveva fornito al professionista dati, documenti, riscontri e persino apprezzamenti per il lavoro svolto. Tali elementi, insieme alla testimonianza di dimostrerebbero che l'incarico professionale fu Tes_1 effettivamente conferito da (amministratore unico di a Persona_2 Pt_2 Pt_1
Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, mal interpretato la deposizione del teste il quale Tes_1 avrebbe chiarito di aver semplicemente messo in contatto e su richiesta dello Persona_2 Pt_1 stesso Tale circostanza, considerata nel suo complesso, conferma la volontà di di Per_2 Pt_2 avvalersi dell'opera professionale dell'appellante.
In conclusione, CO chiede che la sentenza impugnata venga riformata, accertando l'esistenza del mandato professionale, e riconoscendogli il diritto al compenso per l'attività prestata.
sostenuta l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiede la conferma della sentenza Pt_2 impugnata, affermando che il Tribunale avrebbe correttamente escluso la prova del conferimento di un mandato a IS che fu il professionista a proporsi spontaneamente, nel marzo 2022, per Pt_1 contattare Metro, senza alcuna autorizzazione o incarico da parte della convenuta, la quale non aveva interesse a cedere l'azienda o un suo ramo.
Dall'istruttoria, ed in particolare dalle deposizioni dei testi e Testimone_3 Testimone_2 Tes_1
nonché dalle comunicazioni di Metro, sarebbe emerso che né l'amministratore né altri
[...] Per_2 soggetti, a ciò legittimati, conferirono incarichi al legale, e che Metro manifestò fin da subito disinteresse per operazioni di acquisizione. Eventuale attività del professionista sarebbe stata svolta senza mandato e senza utilità, in modo autonomo e insistente, da il Tribunale avrebbe motivato Pt_1 correttamente, nel ritenere del tutto sfornita di prova la circostanza del conferimento di un incarico.
pagina 6 di 11 Anche a voler ritenere dimostrato il conferimento di un incarico professionale, non avrebbe Pt_1 comunque svolto alcuna attività utile o diligente nell'interesse della società, con conseguente esclusione del diritto al compenso, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., ed in conformità a condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5640/2022). Il professionista, infatti, si sarebbe limitato ad inoltrare informazioni già predisposte dalla società, commettendo errori e proseguendo le trattative con Metro nonostante il dichiarato disinteresse di quest'ultima. La società appellata contesta anche il quantum richiesto, rilevando l'assenza di un accordo preventivo, e l'esorbitanza della somma di € 20.000,00, rispetto ai parametri del D.M. 55/2014, chiedendo, in via del tutto subordinata, che l'eventuale compenso sia rideterminato secondo il corretto scaglione, e proporzionato all'effettiva attività svolta.
La Corte osserva, in via preliminare, che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'assunto di secondo cui Pt_2
l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità, previsti dalla citata disposizione di legge, è infondato, ove si consideri che nell'atto di appello sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte, e sono precisate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte osserva che il mandato professionale dell'avvocato, anche quando riguarda attività di natura esclusivamente stragiudiziale, ha natura contrattuale ai sensi degli artt. 1326 e 1703 c.c., e si perfeziona con l'accordo delle parti sullo svolgimento di una determinata attività di assistenza o consulenza legale. La legge non richiede una forma scritta, nè ad substantiam, né ad probationem, con la conseguenza che il mandato può essere validamente conferito anche verbalmente, per fatti concludenti, ed in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso tra le parti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20202/2022; Cass. n. 29614/2018; Cass. n.
3968/2017; Cass. n. 2319/2016; Cass. n. 4705/2011; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 8850/2004).
Tuttavia, l'assenza di un contratto scritto incide sul piano probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, incombe sul professionista, che agisce per il pagamento dei compensi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto professionale, il conferimento dell'incarico e l'attività effettivamente svolta. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, purché idonei a dimostrare che l'attività sia stata eseguita su espresso incarico del cliente, e nell'interesse di quest'ultimo.
pagina 7 di 11 Nel contesto dell'attività stragiudiziale, la prova del mandato è spesso desunta da corrispondenza.
Tuttavia, rapporti di mera cortesia professionale, scambi informativi, il mero scambio di e-mail o di comunicazioni generiche, non accompagnati da una concreta prestazione professionale, sono privi di univoca manifestazione di volontà negoziale, e non sono sufficienti a fondare il diritto al compenso.
Come correttamente osservato dal Tribunale, la documentazione prodotta non consente di ritenere provato il conferimento, da parte di di un incarico professionale a CO. È vero che tra le parti vi Pt_2 furono contatti e scambi di comunicazioni;
tuttavia, l'insieme degli elementi raccolti non dimostra l'esistenza di un effettivo mandato professionale, né fornisce riscontri univoci di un consenso, espresso del legale rappresentante della società convenuta, allo svolgimento, in suo nome e per suo conto, di attività specifiche finalizzate a negoziare una cessione d'azienda. Le risultanze istruttorie non consentono, infatti, di affermare che amministratore unico della abbia mai Persona_2 Pt_2 conferito a l'incarico di avviare trattative concrete con la società Metro per la dedotta cessione. Pt_1
Dalla produzione documentale emerge quanto segue:
− Con mail del 16 marzo 2022 (cfr. all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”), CO contattava Metro, dichiarando di aver ricevuto mandato per prendere contatti con essa e presentare l'azienda manifestando l'interesse a fissare un incontro per valutare Pt_2 possibili accordi commerciali. Metro rispondeva, con mail del 22 marzo 2022, proponendo di organizzare una videoconferenza, che veniva fissata di comune accordo per il giovedì successivo;
− dal documento, prodotto dalla parte appellata (all. B – doc. 2 fasc. appello Pt_2
“Nota dott. emerge che, durante la suddetta videoconferenza, Metro aveva specificato a Per_3 di non aver alcun interesse a perseguire azioni di natura acquisitiva, ma di poter valutare Pt_1 eventuali collaborazioni di natura commerciale;
− con mail del 29 marzo 2022 (cfr. all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”), Metro chiedeva all'avvocato ulteriori informazioni sulla società (“spaccatura del Pt_2 fatturato”, numero di dipendenti addetti alla vendita, produzione di bresaole e altri insaccati), ritenendo tali dati necessari per “ragionare assieme su potenziali sviluppi”. rispondeva Pt_1 allegando un file denominato “presentazione 2021” e fornendo alcune informazioni Parte_2 aggiuntive;
− con successiva mail del 30 marzo 2022, Metro segnalava che il documento trasmesso non rispondeva alle informazioni richieste e invitava l'avvocato a inviare il file corretto oppure a far predisporre alla società i dati necessari, precisando che si trattava di informazioni semplici e facilmente reperibili internamente;
pagina 8 di 11 − con mail del 1° aprile 2022 (cfr. all. 1 appellante denominato “alcune informazioni”), l'amministratore unico di forniva a alcuni dati relativi Pt_2 Persona_2 Pt_1 alla società, tra cui fatturati, provenienza dei prodotti, costi delle materie prime e una generica indicazione dei clienti;
− con successiva mail del 12 aprile 2022 (cfr. all. 1 appellante denominato “alcune informazioni”), trasmetteva a anche una planimetria dello spazio dell'ingrosso, una Per_2 Pt_1 planimetria del locale destinato alla lavorazione della carne, una relazione sull'azienda e il bilancio dell'anno 2019;
− con mail del 13 aprile 2022 (cfr. all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”, pag. 9), inoltrava a Metro tutte le informazioni ricevute da Pt_1 Pt_2
− in risposta, Metro comunicava che i colleghi avevano esaminato la documentazione e proponeva un incontro conoscitivo con rappresentante di indicando Pt_2 possibili date e modalità di svolgimento, nonché gli orari previsti per la visita del magazzino;
− l'incontro, approvato anche da (cfr. all. 2 appellante denominato “valutazione Pt_2 azienda”), veniva confermato per il 24 maggio;
− con mail del 19 maggio 2022 (cfr. all. 5 appellante), comunicava a Pt_1 [...] aveva, nel frattempo, ceduto un ramo di azienda a un'altra società, cancellando l'incontro CP_3 fissato per il 24 maggio.
Dalla lettura complessiva dell'intera corrispondenza intercorsa, tra l'appellante e Metro, nonché tra l'avvocato e non risulta anzitutto chiaro quale sia stato il primo contatto tra e poiché Pt_2 Pt_1 Pt_2 la prima mail disponibile risale al 1° aprile 2022, quando l'avvocato aveva già avviato interlocuzioni con Metro. È tuttavia verosimile, come riferito anche dal teste che contatti preliminari vi Tes_1 fossero stati telefonicamente. Cionondimeno, da nessuna delle mail in atti emerge una manifestazione di volontà della società appellata di voler cedere un ramo d'azienda a Metro, né risulta che CO sia stato incaricato a tale scopo. I contenuti delle comunicazioni, e l'oggetto delle mail (“proposta di partnership”), depongono, piuttosto, per una finalità esplorativa, volta a valutare possibili collaborazioni commerciali.
pagina 9 di 11 Tutti gli elementi esaminati, considerati nel loro complesso, non consentono di affermare l'esistenza di un mandato professionale, né, tantomeno, l'oggetto di tale supposto mandato, né di ravvisare un consenso chiaro, serio e specifico, da parte del legale rappresentante di al compimento di attività Pt_2 negoziali in suo nome e per suo conto. La volontà di conferire un incarico professionale, a maggior ragione se di natura stragiudiziale, deve essere chiara, seria e inequivoca, requisiti che non possono desumersi da meri contatti preliminari, dalla trasmissione occasionale di informazioni o da interlocuzioni generiche, relative a ipotetiche future trattative su partnership commerciali.
Le conclusioni raggiunte trovano ulteriore riscontro nelle prove testimoniali acquisite, alla luce del principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8863/2021; Cass. n.
27466/2019), secondo cui l'esistenza del mandato professionale può essere dimostrata anche attraverso testimonianze.
Il teste dirigente di Metro, ha riferito che, sin dal primo contatto, Metro manifestò Persona_4 disinteresse per operazioni di natura acquisitiva, confermando che le interlocuzioni si limitarono a scambi informativi preliminari, finalizzati solo ed eventuali collaborazioni commerciali, ma poi privi di qualsiasi seguito operativo (pag. 3 verbale ud. 9 ottobre 2023). escusso su richiesta Tes_1 dell'attore, ha chiarito di essere stato lui stesso a contattare di propria iniziativa, e non per conto Pt_1 di escludendo che quest'ultimo avesse direttamente incaricato il legale. ha Per_2 Testimone_2 dichiarato di non aver mai avuto rapporti con e di aver rappresentato a la dubbia Pt_1 Per_2 fattibilità dell'operazione di cessione del ramo d'azienda a Metro, escludendo altresì che avesse Pt_2 manifestato preoccupazioni o reazioni alla presenza commerciale di Metro a Livigno. appare avere preso autonomamente iniziative, senza aver ricevuto istruzioni da non sorrette Pt_1 Pt_2 da un espresso conferimento di incarico e prive di un concreto riconoscimento da parte della società convenuta.
In ogni caso, anche ove si volesse ammettere, in via meramente astratta, che l'appellante abbia fornito prova del conferimento di un incarico professionale, egli non ha in alcun modo specificato né documentato le attività concretamente espletate, né ha fornito elementi idonei a giustificare la quantificazione del compenso richiesto in euro 20.000,00.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte e della totale assenza di riscontri probatori, idonei a dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 10 di 11 L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante CO, che deve quindi essere condannato alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di liquidate come in dispositivo, in base al Pt_2
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (€ 20.000,00), in rapporto ai valori medi previsti, e dell'attività effettivamente svolta, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente nel presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 369/2024, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 369/2024, resa dal Tribunale di Sondrio;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado ad Parte_1
che liquida in euro 3.966,00, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Parte_2 legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano in data 16 dicembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Elena Catalano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Elena Catalano Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 109/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso in proprio, ai sensi Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Monti Iblei n.55
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Bartolomeo Falcone, giusta procura, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Piazza Duca D'Aosta n. 10;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“PIACCIA ALL'INTESTATA CORTE DI APPELLO
pagina 1 di 11 preliminarmente si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi degli art. 351, 2 co e 283
c.p.c. per manifesta fondatezza dell'appello avendo dimostrato e provato in modo chiaro ed immediato
l'esistenza del diritto al compenso avendo svolto un'attività stragiudiziale in costanza di mandato da parte della come si evince nella parte motiva. reietta ogni contraria istanza, eccezione Parte_2
e difesa.
Ritenere e dichiarare che l'avvocato ha svolto per conto e nell'interesse della Pt_1 Parte_2 per mandato implicito di questa, l'attività stragiudiziale per una trattativa con la Metro Cash and
Carry s.p.a., ed in virtù di questo abbia maturato il diritto al compenso in base alla DM55/2014 e sulla base dello scaglione di riferimento tenuto conto del valore dell'azienda e del fatturato Parte_2 della stessa. Condannare la al pagamento degli onorari nella misura di 20.000,00 oltre oneri Parte_2 di legge, ovvero della somma che il giudice riterrà coerente e congrua per l'attività svolta;
condannare la a pagare le spese di primo grado e le ulteriori in relazione Parte_2 all'esecuzione della sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre ad IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio di Appello.
Salvo ogni altro diritto”.
Per CP_1
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
- previa ogni più opportuna declaratoria,
NEL MERITO:
- respingere l'appello promosso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 369/2024 resa dal Tribunale di Sondrio nel giudizio iscritto al RG. 1039/2022;
- con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio di secondo grado, oltre oneri accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'avvocato conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2 chiedendone la condanna al pagamento dei compensi professionali, che sosteneva fossero a lui dovuti per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, asseritamente prestata in favore della convenuta.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore allegava che:
pagina 2 di 11 − era una società con sede a Livigno, operante da diversi decenni nel Parte_2 settore della lavorazione e commercializzazione di carni e derivati, dedita alla produzione e vendita di bresaola, formaggi e altri prodotti tipici locali, nonché alla fornitura di generi alimentari a strutture ricettive, ristoranti, supermercati e mense scolastiche;
− nel mese di marzo 2022, la convenuta manifestava l'intenzione di valutare la cessione dell'intera azienda, o di un ramo di essa;
chiedeva a assistenza legale e Pt_1 strategica nella gestione di tale operazione, prospettando la possibilità di una partnership, o cessione dell'azienda o di suo ramo, in favore della (d'ora in Controparte_2 avanti “Metro”), nota società, attiva nei settori nella ristorazione e ospitalità;
− Alpi conferiva formalmente all'attore l'incarico di avviare contatti preliminari con la dirigenza di Metro, finalizzati all'esame di una possibile operazione di trasferimento aziendale o di collaborazione commerciale. L'attore dichiarava di aver accettato l'incarico, e di aver ottenuto dalla propria assistita informazioni economiche e patrimoniali dettagliate circa l'assetto produttivo, i volumi d'affari, il personale, gli impianti, nonché i rapporti contrattuali in essere con clienti e fornitori (all. 1 appellante, denominato “alcune informazioni”), e documentazione utile a formulare una prima valutazione dell'azienda, poi redatta dal dott.
(all. 2 appellante, denominato “valutazione azienda”); Per_1
− contattava la dirigenza di Metro, in nome e per conto instaurando, nel Pt_3 mese di marzo 2022, una fitta corrispondenza telematica e vari incontri da remoto. Tale attività, protrattasi fino al mese di maggio 2022, avrebbe comportato un intenso scambio di informazioni riservate, riguardanti l'organizzazione aziendale, la produzione, la rete commerciale e i dati di bilancio della tale scambio era destinato a consentire l'apertura di Pt_2 trattative concrete per la cessione del ramo d'azienda (all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”);
− in esito a tali interlocuzioni, Metro manifestava interesse concreto all'operazione,
e proponeva un incontro con la proprietà di L'amministratore unico di quest'ultima, Pt_2
indicava come data utile il 24 maggio 2022 (all. 4 fasc. appellante), e l'attore Persona_2 provvedeva a darne comunicazione al dirigente di Metro, dott. predisponendo il Per_3 viaggio per partecipare all'incontro, fissato a Livigno;
− tuttavia, pochi giorni prima della data prevista, comunicava inaspettatamente Pt_2 di aver già ceduto un ramo d'azienda a terzi, e che, pertanto, l'incarico non avrebbe avuto seguito. Con e-mail del 19 maggio 2022, informava Metro dell'interruzione delle Pt_1 trattative (all. 5 fasc. appellante); pagina 3 di 11 − ritenendo di aver svolto un'attività complessa e articolata, rimasta priva di corrispettivo, l'attore chiedeva alla società convenuta il pagamento dei propri onorari, quantificati in euro 20.000,00, ai sensi del D.M. 55/2014, commisurati al valore stimato dell'affare (pari a circa 5-6 milioni di euro, secondo la valutazione aziendale prodotta); con
PEC del 31 maggio 2022, il professionista costituiva in mora richiedendo il pagamento Pt_2 delle spettanze professionali;
− non avendo ricevuto alcun riscontro, né alcun pagamento, CO agiva in giudizio.
Si costituiva chiedendo, in via pregiudiziale, il mutamento del rito, da sommario ex art. 702 bis Pt_2 cpc, ad ordinario. Nel merito, contestava integralmente le pretese dell'attore, deducendo anzitutto la mancata esistenza di un mandato professionale conferito a Secondo la convenuta, Pt_1 contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sarebbe stata ad incaricare il legale di avviare Pt_2 contatti con Metro, bensì sarebbe stato lo stesso professionista, all'inizio di marzo 2022, a proporsi spontaneamente, per verificare la disponibilità di Metro all'acquisizione di un ramo d'azienda della
Tale iniziativa di CO non avrebbe trovato fondamento in alcun interesse concreto di la Pt_2 Pt_2 quale non aveva mai manifestato la volontà di cedere parte della propria attività ad un operatore di rilevanza nazionale come Metro. A conferma di ciò, ha evidenziato che la prima comunicazione a Pt_2
Metro, datata 16 marzo 2022, fu inviata unilateralmente da senza che avesse sottoscritto Pt_1 Pt_2 alcuna lettera d'incarico o procura. Le successive richieste di informazioni aziendali, provenienti dal professionista, sarebbero state soddisfatte solo per cortesia, e per l'insistenza dello stesso, ma senza alcuna adesione al progetto proposto, già ritenuto privo di reale fattibilità economica. La convenuta richiamava, a sostegno della propria tesi, la documentazione e le comunicazioni della dirigenza di
Metro, in particolare la nota del 3 gennaio 2023 di (all. B – doc. 2 fasc. convenuta in Persona_4 primo grado), da cui risulterebbe che Metro non aveva alcun interesse ad acquisire aziende come quella di limitandosi eventualmente a valutare collaborazioni di natura commerciale. Pt_2
In via subordinata, eccepiva che, anche ove si ritenesse provata l'esistenza di un incarico, Pt_2 Pt_1 non avrebbe svolto alcuna attività utile o diligente nell'interesse della società. La documentazione prodotta dimostrerebbe, anzi, una condotta carente di professionalità e diligenza, in violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c.. Sulla base di tali elementi, sosteneva, quindi, che l'attività di sarebbe Pt_2 Pt_1 stata inutile, non richiesta e priva di risultati, richiamando il principio, secondo cui non è dovuto compenso al professionista per attività priva di utilità per il cliente (ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord.
21 febbraio 2022, n. 5640). Contestava, altresì, il quantum debeatur richiesto.
In conclusione, chiedeva il rigetto integrale del ricorso per inesistenza del mandato e, in Pt_2 subordine, per difetto di diligenza e di utilità dell'attività svolta dal professionista. pagina 4 di 11 Alla prima udienza del 1° febbraio 2023, ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, veniva disposto il mutamento del rito in ordinario. La causa veniva istruita documentalmente, e mediante escussione di testi.
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 369/2024 pubblicata il 20 novembre 2024, così disponeva:
“rigetta la domanda attorea, condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta, liquidate in euro 5.090,10, come da nota depositata, oltre spese generali, accessori di legge e successive”.
Secondo il Tribunale, non risultava sufficientemente provato il conferimento di un incarico da parte del legale rappresentante della convenuta, a CO. Tra le parti risultavano intercorsi Persona_2 contatti, e scambi di comunicazioni, riguardanti una possibile cessione di ramo d'azienda o collaborazione commerciale con Metro;
tuttavia, tali interlocuzioni non integravano l'affidamento di un vero e proprio mandato professionale, idoneo a generare il diritto a un compenso.
Il teste escusso su indicazione dell'attore, ha dichiarato che fu lui stesso, e non a Tes_1 Per_2 contattare per prospettare un'eventuale trattativa con Metro, escludendo che fosse stato conferito Pt_1 un incarico formale da Anche il teste ha confermato di non aver mai avuto rapporti Pt_2 Testimone_2 con e di aver anzi sconsigliato la trattativa, ritenendola di dubbia fattibilità, negando che Pt_1 Pt_2 avesse intenzione o necessità di cedere la propria azienda. Inoltre, è stato accertato che Metro, per il tramite di aveva manifestato fin dall'inizio disinteresse per eventuali operazioni di Persona_4 acquisizione, escludendo che potessero essere avviate concrete trattative in merito.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha concluso che la prova del conferimento dell'incarico, e quella dell'attività professionale, mancasse del tutto, con conseguente rigetto integrale della domanda attorea, e condanna di CO al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello CO, formulando un unico motivo, proponendo altresì istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado. Si è costituita contestando Pt_2
l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 15 aprile 2025, la Corte respingeva la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata;
all'udienza del 6 maggio 2025, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 2 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al
Collegio. Dopo il deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio del 2 dicembre 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 Con un unico motivo di appello, contesta la decisione del Tribunale di Sondrio, per avere Pt_1 erroneamente escluso la prova dell'esistenza di un mandato professionale stragiudiziale, conferitogli da al fine di avviare trattative con Metro. Pt_2
L'appellante evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale contratto è a forma libera, e può perfezionarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, purché vi sia un accordo tra le parti. Sostiene che il giudice di primo grado, in modo contraddittorio, ha riconosciuto l'esistenza di un'attività professionale svolta da per conto di ma ne ha negato la Pt_1 Pt_2 riconducibilità a un rapporto contrattuale, senza spiegare a che titolo tale attività sarebbe stata compiuta. Dalla copiosa corrispondenza e-mail prodotta in atti, emergerebbe, invece, che la società convenuta era pienamente informata e coinvolta in tutte le fasi della trattativa con Metro, ed aveva fornito al professionista dati, documenti, riscontri e persino apprezzamenti per il lavoro svolto. Tali elementi, insieme alla testimonianza di dimostrerebbero che l'incarico professionale fu Tes_1 effettivamente conferito da (amministratore unico di a Persona_2 Pt_2 Pt_1
Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, mal interpretato la deposizione del teste il quale Tes_1 avrebbe chiarito di aver semplicemente messo in contatto e su richiesta dello Persona_2 Pt_1 stesso Tale circostanza, considerata nel suo complesso, conferma la volontà di di Per_2 Pt_2 avvalersi dell'opera professionale dell'appellante.
In conclusione, CO chiede che la sentenza impugnata venga riformata, accertando l'esistenza del mandato professionale, e riconoscendogli il diritto al compenso per l'attività prestata.
sostenuta l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiede la conferma della sentenza Pt_2 impugnata, affermando che il Tribunale avrebbe correttamente escluso la prova del conferimento di un mandato a IS che fu il professionista a proporsi spontaneamente, nel marzo 2022, per Pt_1 contattare Metro, senza alcuna autorizzazione o incarico da parte della convenuta, la quale non aveva interesse a cedere l'azienda o un suo ramo.
Dall'istruttoria, ed in particolare dalle deposizioni dei testi e Testimone_3 Testimone_2 Tes_1
nonché dalle comunicazioni di Metro, sarebbe emerso che né l'amministratore né altri
[...] Per_2 soggetti, a ciò legittimati, conferirono incarichi al legale, e che Metro manifestò fin da subito disinteresse per operazioni di acquisizione. Eventuale attività del professionista sarebbe stata svolta senza mandato e senza utilità, in modo autonomo e insistente, da il Tribunale avrebbe motivato Pt_1 correttamente, nel ritenere del tutto sfornita di prova la circostanza del conferimento di un incarico.
pagina 6 di 11 Anche a voler ritenere dimostrato il conferimento di un incarico professionale, non avrebbe Pt_1 comunque svolto alcuna attività utile o diligente nell'interesse della società, con conseguente esclusione del diritto al compenso, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., ed in conformità a condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 5640/2022). Il professionista, infatti, si sarebbe limitato ad inoltrare informazioni già predisposte dalla società, commettendo errori e proseguendo le trattative con Metro nonostante il dichiarato disinteresse di quest'ultima. La società appellata contesta anche il quantum richiesto, rilevando l'assenza di un accordo preventivo, e l'esorbitanza della somma di € 20.000,00, rispetto ai parametri del D.M. 55/2014, chiedendo, in via del tutto subordinata, che l'eventuale compenso sia rideterminato secondo il corretto scaglione, e proporzionato all'effettiva attività svolta.
La Corte osserva, in via preliminare, che deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dall'odierna appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'assunto di secondo cui Pt_2
l'appello sarebbe privo dei requisiti di specificità, previsti dalla citata disposizione di legge, è infondato, ove si consideri che nell'atto di appello sono illustrati gli specifici motivi delle censure svolte, e sono precisate le ragioni per cui si invoca la riforma della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte osserva che il mandato professionale dell'avvocato, anche quando riguarda attività di natura esclusivamente stragiudiziale, ha natura contrattuale ai sensi degli artt. 1326 e 1703 c.c., e si perfeziona con l'accordo delle parti sullo svolgimento di una determinata attività di assistenza o consulenza legale. La legge non richiede una forma scritta, nè ad substantiam, né ad probationem, con la conseguenza che il mandato può essere validamente conferito anche verbalmente, per fatti concludenti, ed in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso tra le parti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20202/2022; Cass. n. 29614/2018; Cass. n.
3968/2017; Cass. n. 2319/2016; Cass. n. 4705/2011; Cass. n. 13963/2006; Cass. n. 8850/2004).
Tuttavia, l'assenza di un contratto scritto incide sul piano probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c., infatti, incombe sul professionista, che agisce per il pagamento dei compensi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto professionale, il conferimento dell'incarico e l'attività effettivamente svolta. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni o elementi indiziari, purché idonei a dimostrare che l'attività sia stata eseguita su espresso incarico del cliente, e nell'interesse di quest'ultimo.
pagina 7 di 11 Nel contesto dell'attività stragiudiziale, la prova del mandato è spesso desunta da corrispondenza.
Tuttavia, rapporti di mera cortesia professionale, scambi informativi, il mero scambio di e-mail o di comunicazioni generiche, non accompagnati da una concreta prestazione professionale, sono privi di univoca manifestazione di volontà negoziale, e non sono sufficienti a fondare il diritto al compenso.
Come correttamente osservato dal Tribunale, la documentazione prodotta non consente di ritenere provato il conferimento, da parte di di un incarico professionale a CO. È vero che tra le parti vi Pt_2 furono contatti e scambi di comunicazioni;
tuttavia, l'insieme degli elementi raccolti non dimostra l'esistenza di un effettivo mandato professionale, né fornisce riscontri univoci di un consenso, espresso del legale rappresentante della società convenuta, allo svolgimento, in suo nome e per suo conto, di attività specifiche finalizzate a negoziare una cessione d'azienda. Le risultanze istruttorie non consentono, infatti, di affermare che amministratore unico della abbia mai Persona_2 Pt_2 conferito a l'incarico di avviare trattative concrete con la società Metro per la dedotta cessione. Pt_1
Dalla produzione documentale emerge quanto segue:
− Con mail del 16 marzo 2022 (cfr. all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”), CO contattava Metro, dichiarando di aver ricevuto mandato per prendere contatti con essa e presentare l'azienda manifestando l'interesse a fissare un incontro per valutare Pt_2 possibili accordi commerciali. Metro rispondeva, con mail del 22 marzo 2022, proponendo di organizzare una videoconferenza, che veniva fissata di comune accordo per il giovedì successivo;
− dal documento, prodotto dalla parte appellata (all. B – doc. 2 fasc. appello Pt_2
“Nota dott. emerge che, durante la suddetta videoconferenza, Metro aveva specificato a Per_3 di non aver alcun interesse a perseguire azioni di natura acquisitiva, ma di poter valutare Pt_1 eventuali collaborazioni di natura commerciale;
− con mail del 29 marzo 2022 (cfr. all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”), Metro chiedeva all'avvocato ulteriori informazioni sulla società (“spaccatura del Pt_2 fatturato”, numero di dipendenti addetti alla vendita, produzione di bresaole e altri insaccati), ritenendo tali dati necessari per “ragionare assieme su potenziali sviluppi”. rispondeva Pt_1 allegando un file denominato “presentazione 2021” e fornendo alcune informazioni Parte_2 aggiuntive;
− con successiva mail del 30 marzo 2022, Metro segnalava che il documento trasmesso non rispondeva alle informazioni richieste e invitava l'avvocato a inviare il file corretto oppure a far predisporre alla società i dati necessari, precisando che si trattava di informazioni semplici e facilmente reperibili internamente;
pagina 8 di 11 − con mail del 1° aprile 2022 (cfr. all. 1 appellante denominato “alcune informazioni”), l'amministratore unico di forniva a alcuni dati relativi Pt_2 Persona_2 Pt_1 alla società, tra cui fatturati, provenienza dei prodotti, costi delle materie prime e una generica indicazione dei clienti;
− con successiva mail del 12 aprile 2022 (cfr. all. 1 appellante denominato “alcune informazioni”), trasmetteva a anche una planimetria dello spazio dell'ingrosso, una Per_2 Pt_1 planimetria del locale destinato alla lavorazione della carne, una relazione sull'azienda e il bilancio dell'anno 2019;
− con mail del 13 aprile 2022 (cfr. all. 3 appellante denominato “proposta di partnership”, pag. 9), inoltrava a Metro tutte le informazioni ricevute da Pt_1 Pt_2
− in risposta, Metro comunicava che i colleghi avevano esaminato la documentazione e proponeva un incontro conoscitivo con rappresentante di indicando Pt_2 possibili date e modalità di svolgimento, nonché gli orari previsti per la visita del magazzino;
− l'incontro, approvato anche da (cfr. all. 2 appellante denominato “valutazione Pt_2 azienda”), veniva confermato per il 24 maggio;
− con mail del 19 maggio 2022 (cfr. all. 5 appellante), comunicava a Pt_1 [...] aveva, nel frattempo, ceduto un ramo di azienda a un'altra società, cancellando l'incontro CP_3 fissato per il 24 maggio.
Dalla lettura complessiva dell'intera corrispondenza intercorsa, tra l'appellante e Metro, nonché tra l'avvocato e non risulta anzitutto chiaro quale sia stato il primo contatto tra e poiché Pt_2 Pt_1 Pt_2 la prima mail disponibile risale al 1° aprile 2022, quando l'avvocato aveva già avviato interlocuzioni con Metro. È tuttavia verosimile, come riferito anche dal teste che contatti preliminari vi Tes_1 fossero stati telefonicamente. Cionondimeno, da nessuna delle mail in atti emerge una manifestazione di volontà della società appellata di voler cedere un ramo d'azienda a Metro, né risulta che CO sia stato incaricato a tale scopo. I contenuti delle comunicazioni, e l'oggetto delle mail (“proposta di partnership”), depongono, piuttosto, per una finalità esplorativa, volta a valutare possibili collaborazioni commerciali.
pagina 9 di 11 Tutti gli elementi esaminati, considerati nel loro complesso, non consentono di affermare l'esistenza di un mandato professionale, né, tantomeno, l'oggetto di tale supposto mandato, né di ravvisare un consenso chiaro, serio e specifico, da parte del legale rappresentante di al compimento di attività Pt_2 negoziali in suo nome e per suo conto. La volontà di conferire un incarico professionale, a maggior ragione se di natura stragiudiziale, deve essere chiara, seria e inequivoca, requisiti che non possono desumersi da meri contatti preliminari, dalla trasmissione occasionale di informazioni o da interlocuzioni generiche, relative a ipotetiche future trattative su partnership commerciali.
Le conclusioni raggiunte trovano ulteriore riscontro nelle prove testimoniali acquisite, alla luce del principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8863/2021; Cass. n.
27466/2019), secondo cui l'esistenza del mandato professionale può essere dimostrata anche attraverso testimonianze.
Il teste dirigente di Metro, ha riferito che, sin dal primo contatto, Metro manifestò Persona_4 disinteresse per operazioni di natura acquisitiva, confermando che le interlocuzioni si limitarono a scambi informativi preliminari, finalizzati solo ed eventuali collaborazioni commerciali, ma poi privi di qualsiasi seguito operativo (pag. 3 verbale ud. 9 ottobre 2023). escusso su richiesta Tes_1 dell'attore, ha chiarito di essere stato lui stesso a contattare di propria iniziativa, e non per conto Pt_1 di escludendo che quest'ultimo avesse direttamente incaricato il legale. ha Per_2 Testimone_2 dichiarato di non aver mai avuto rapporti con e di aver rappresentato a la dubbia Pt_1 Per_2 fattibilità dell'operazione di cessione del ramo d'azienda a Metro, escludendo altresì che avesse Pt_2 manifestato preoccupazioni o reazioni alla presenza commerciale di Metro a Livigno. appare avere preso autonomamente iniziative, senza aver ricevuto istruzioni da non sorrette Pt_1 Pt_2 da un espresso conferimento di incarico e prive di un concreto riconoscimento da parte della società convenuta.
In ogni caso, anche ove si volesse ammettere, in via meramente astratta, che l'appellante abbia fornito prova del conferimento di un incarico professionale, egli non ha in alcun modo specificato né documentato le attività concretamente espletate, né ha fornito elementi idonei a giustificare la quantificazione del compenso richiesto in euro 20.000,00.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte e della totale assenza di riscontri probatori, idonei a dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 10 di 11 L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante CO, che deve quindi essere condannato alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di liquidate come in dispositivo, in base al Pt_2
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (€ 20.000,00), in rapporto ai valori medi previsti, e dell'attività effettivamente svolta, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, poiché assente nel presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 369/2024, così provvede: Parte_2
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente la sentenza n. 369/2024, resa dal Tribunale di Sondrio;
b) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado ad Parte_1
che liquida in euro 3.966,00, oltre spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Parte_2 legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano in data 16 dicembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore
Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Elena Catalano
pagina 11 di 11