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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 779/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NT GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2633/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n.
09420240008230405000 di € 578,25, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Eccepiva:
- La mancata notifica atti presupposti
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio atti bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
Agenzia delle Entrate dimostrava di avere notificato via pec a Email_4 sia la cartella (in data 8 marzo 2024) che gli atti interruttivi (ovvero i pignoramenti oggetto di impugnazione) , ma nelle memorie illustrative Ricorrente_1 contestava che quella pec le fosse riferibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso vada accolto
Il Concessionario ha notificato via pec sia la cartella in data 8 marzo 2024 e sempre via pec ed al medesimo indirizzo (Email_4), in data 18 febbraio 2025 i pignoramenti opposti
L'eccezione circa l'assenza di prova della riferibilità a Ricorrente_1 della pec attraverso cui sono state eseguite le notifiche va accolta.
A fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida ma la contestazione della AR non è per nulla apodittica e supera la presunzione.
In sostanza, la AR non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che col suo codice fiscale non risulta un indirizzo pec sui pubblici registri .
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato dall'omonimia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NT GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2633/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 364/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n.
09420240008230405000 di € 578,25, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Eccepiva:
- La mancata notifica atti presupposti
- Decadenza
- Prescrizione
- Omesso invio atti bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione
Agenzia delle Entrate dimostrava di avere notificato via pec a Email_4 sia la cartella (in data 8 marzo 2024) che gli atti interruttivi (ovvero i pignoramenti oggetto di impugnazione) , ma nelle memorie illustrative Ricorrente_1 contestava che quella pec le fosse riferibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, letti gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso vada accolto
Il Concessionario ha notificato via pec sia la cartella in data 8 marzo 2024 e sempre via pec ed al medesimo indirizzo (Email_4), in data 18 febbraio 2025 i pignoramenti opposti
L'eccezione circa l'assenza di prova della riferibilità a Ricorrente_1 della pec attraverso cui sono state eseguite le notifiche va accolta.
A fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida ma la contestazione della AR non è per nulla apodittica e supera la presunzione.
In sostanza, la AR non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che col suo codice fiscale non risulta un indirizzo pec sui pubblici registri .
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore determinato dall'omonimia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese