CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2359/2022 con OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARCA- Parte_1 P.IVA_1
LI SANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO ANDREA
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze nel procedimento n. 927/2022
RG. depositata il 19/11/2022.
CONCLUSIONI
In data 12 giugno 2025 la causa veniva trattenuta sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissi- bile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1
19/11/2022 dal Tribunale di Firenze nella persona del Sig. Giudice Dott.ssa Elisabetta
CA e comunicata in data 21/11/2022 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n.3139/2022 RG
- accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto dal Sig. con la in data Controparte_1 Parte_1
06/02/2009 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le domande formulate in primo grado dalla convenuta, e pertanto, previo rigetto di ogni al- Pt_1 tra diversa e contraria istanza e richiesta, voglia respingere tutte le domande del ricor- rente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque in- Parte_1 fondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per : Controparte_1
“CHIEDE Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezio- ne, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
2 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Findome- Controparte_1 stic esponendo: Parte_1
- che in data primo marzo 2000 in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda, eccependo tra l'altro l'inapplicabilità ratione temporis delle prescrizioni del D.Lgs. 374/99.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. così statuiva:
“1) rigetta le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta;
2) accerta e dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
3) per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il ca- pitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.235,00 per compensi ed euro 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
5) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte ri- corrente.”
3 L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) l'applicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 374/99 al contratto per cui è causa;
2) la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione somme;
3) le altre argomentazioni ignorate in primo grado;
4) infondatezza delle altre argomentazioni di parte ricorrente.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta, con assegnazio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“l'applicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 374/99 al contratto per cui è causa”) parte appellante deduce: “l'interpretazione fornita dal Giudice di primo grado in ordine all'applicabilità al contratto in esame della disciplina prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 374/99 è errata. Allo stesso è sfuggito che il II comma dell'articolo in com- mento espressamente disponeva che il Ministero del Tesoro avrebbe dovuto emanare uno regolamento per specificare “il contenuto dell'attività indicata al comma 1” e “in quali condizioni ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. E' stato quindi necessario attendere l'emanazione del Decreto Ministeriale n.485 del 13/12/2001, e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2002, per ritenere pienamente applicabile il detto De- creto Legislativo. Per sapere quali fossero le attività professionali che dovevano essere riservate ad alcun soggetti, il loro contenuto, in quali circostanze ricorreva l'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico. Il D.M.485/01 è quindi servito non per meglio specificare la portata del D.Lgs. 374/99, come sostenuto dal Giudice di primo grado, ma proprio per darne attuazione. E' solo con l'emanazione del Decreto Ministe- riale pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2002 (e quindi ampiamente dopo
4 la sottoscrizione del contratto con la avvenuta nel marzo del 2000) che alcune at- CP_1 tività sono state riservate a determinate categorie di soggetti iscritti ad un apposito al- bo. Diversamente opinando, difficilmente troverebbe giustificazione il richiamo ad un successivo decreto ministeriale. E' dunque innegabile che al momento della stipula del contratto del marzo del 2000 la normativa in commento non era ancora entrata in vi- gore”.
Il motivo è fondato.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”, pubblicato sulla G.U. 27 ottobre 1999) prevedeva:
“1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, converti- to, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: […]
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e credi- tizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco pre- visto dall'art. 3”.
Il successivo art. 3 (“Agenzia in attività finanziaria”) precisava: “1. L'esercizio pro- fessionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito Cont presso l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- nomica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivi- tà indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento
5 di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei con- fronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti: […]”.
L'art. 7 (“Disposizioni finali e transitorie”) al comma 4 infine specificava: “4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto stesso”.
Il regolamento previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 è stato poi emanato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (pub- blicato sulla Gazz. Uff., 16 febbraio 2002, n. 40, “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria”).
Ferma la riserva contenuta nell'art. 106 TUB per la concessione di finanziamenti al pubblico (“L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanzia- menti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), l'estensione della normativa antirici- claggio alla “agenzia in attività finanziaria” (ovverosia ex art. 1742 c.c. all'attività con la quale un soggetto poteva assumere l'incarico anche solo di promuovere per conto di al- tri, la conclusione di contratti di finanziamento), secondo la previsione dell'art. 1 del D.
Lgs. 374/1999 doveva avvenire, “nei limiti e con le modalità” delineate dal successivo art. 3, che demandava ad un successivo regolamento non solo l'istituzione dell'apposito elenco presso l'Ufficio Italiano Cambi, ma anche la “specificazione del contenuto” dell'attività; l'art. 7, nell'ambito delle “disposizioni transitorie” rinviava, per la “prima applicazione” ai “provvedimenti attuativi”(ovvero, per “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria” al regolamento ministeriale dell'art. 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento appare chiaro, in base al combi- nato disposto degli artt. 1, 3 e 7 del D. Lgs. 374/1999, che la “prima applicazione” delle disposizioni relative alla estensione della legge 197/1991 alla “agenzia in attività finan-
6 ziaria” era necessariamente correlata all'emanazione del regolamento, avvenuta con la pubblicazione del D.M. 485/2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002.
Il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data primo marzo 2000 e quindi anteriormente all'operatività delle disposizioni invocate.
4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
In riforma della ordinanza impugnata la domanda deve quindi essere rigettata.
La qualità delle parti, la peculiarità della vicenda (con contratto concluso successi- vamente al D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ma anteriormente al successivo regolamen- to attuativo), la pronunzia della Suprema Corte che ha in effetti chiarito che “nella vi- genza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi con- venzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo CP_2 comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838) giustificano l'integrale compensa- zione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso l'ordinanza ex Parte_2 Controparte_1 art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze nel procedimento n. 927/2022 RG. depositata il 19/11/2022 così provvede:
IN RIFORMA della ordinanza impugnata
- rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2359/2022 con OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARCA- Parte_1 P.IVA_1
LI SANDRO
APPELLANTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. RUOCCO ANDREA
APPELLATA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze nel procedimento n. 927/2022
RG. depositata il 19/11/2022.
CONCLUSIONI
In data 12 giugno 2025 la causa veniva trattenuta sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenuto ammissi- bile l'appello proposto dalla avverso l'ordinanza emessa il Parte_1
19/11/2022 dal Tribunale di Firenze nella persona del Sig. Giudice Dott.ssa Elisabetta
CA e comunicata in data 21/11/2022 dalla Cancelleria, nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n.3139/2022 RG
- accertare e dichiarare che il contratto di concessione di linea di credito revolving sottoscritto dal Sig. con la in data Controparte_1 Parte_1
06/02/2009 è pienamente valido ed efficace tra le parti e che non vi è stata violazione del D.Lgs. 374/99 e/o di altre normative vigenti al momento della sua conclusione e quindi voglia in totale riforma dell'ordinanza impugnata accogliere le domande formulate in primo grado dalla convenuta, e pertanto, previo rigetto di ogni al- Pt_1 tra diversa e contraria istanza e richiesta, voglia respingere tutte le domande del ricor- rente nei confronti di in quanto inammissibili e comunque in- Parte_1 fondate in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate.
Con vittoria di spese e competenze”.
Per : Controparte_1
“CHIEDE Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezio- ne, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e de- stituito di giuridico fondamento.
2 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Findome- Controparte_1 stic esponendo: Parte_1
- che in data primo marzo 2000 in occasione dell'acquisto di un elettrodomestico, aveva sottoscritto un contratto relativo alla apertura di una linea di credito utilizzabile con carta di tipo revolving;
- che il contratto era stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, eser- cente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'
[...] ex art. 3 D. Lgs. 347/1999; Controparte_2
- che il contratto era nullo;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda, eccependo tra l'altro l'inapplicabilità ratione temporis delle prescrizioni del D.Lgs. 374/99.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. così statuiva:
“1) rigetta le eccezioni preliminari svolte da parte convenuta;
2) accerta e dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa;
3) per l'effetto accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di rimborsare il ca- pitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.235,00 per compensi ed euro 145,50 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
5) distrae il pagamento delle spese processuali in favore del difensore di parte ri- corrente.”
3 L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi di Parte_1 impugnazione:
1) l'applicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 374/99 al contratto per cui è causa;
2) la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione somme;
3) le altre argomentazioni ignorate in primo grado;
4) infondatezza delle altre argomentazioni di parte ricorrente.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato, del quale chiedeva la conferma, con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 giugno 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza riportate, a seguito di trattazione scritta, con assegnazio- ne dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (“l'applicabilità dell'art. 3 D.Lgs. 374/99 al contratto per cui è causa”) parte appellante deduce: “l'interpretazione fornita dal Giudice di primo grado in ordine all'applicabilità al contratto in esame della disciplina prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 374/99 è errata. Allo stesso è sfuggito che il II comma dell'articolo in com- mento espressamente disponeva che il Ministero del Tesoro avrebbe dovuto emanare uno regolamento per specificare “il contenuto dell'attività indicata al comma 1” e “in quali condizioni ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”. E' stato quindi necessario attendere l'emanazione del Decreto Ministeriale n.485 del 13/12/2001, e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2002, per ritenere pienamente applicabile il detto De- creto Legislativo. Per sapere quali fossero le attività professionali che dovevano essere riservate ad alcun soggetti, il loro contenuto, in quali circostanze ricorreva l'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico. Il D.M.485/01 è quindi servito non per meglio specificare la portata del D.Lgs. 374/99, come sostenuto dal Giudice di primo grado, ma proprio per darne attuazione. E' solo con l'emanazione del Decreto Ministe- riale pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/02/2002 (e quindi ampiamente dopo
4 la sottoscrizione del contratto con la avvenuta nel marzo del 2000) che alcune at- CP_1 tività sono state riservate a determinate categorie di soggetti iscritti ad un apposito al- bo. Diversamente opinando, difficilmente troverebbe giustificazione il richiamo ad un successivo decreto ministeriale. E' dunque innegabile che al momento della stipula del contratto del marzo del 2000 la normativa in commento non era ancora entrata in vi- gore”.
Il motivo è fondato.
L'art. 1 del D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (“Estensione delle disposizioni in ma- teria di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie partico- larmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52”, pubblicato sulla G.U. 27 ottobre 1999) prevedeva:
“1. Le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, converti- to, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: […]
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e credi- tizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco pre- visto dall'art. 3”.
Il successivo art. 3 (“Agenzia in attività finanziaria”) precisava: “1. L'esercizio pro- fessionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito Cont presso l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco- nomica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivi- tà indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento
5 di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei con- fronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti: […]”.
L'art. 7 (“Disposizioni finali e transitorie”) al comma 4 infine specificava: “4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di en- trata in vigore del decreto stesso”.
Il regolamento previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 374/1999 è stato poi emanato con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (pub- blicato sulla Gazz. Uff., 16 febbraio 2002, n. 40, “Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria”).
Ferma la riserva contenuta nell'art. 106 TUB per la concessione di finanziamenti al pubblico (“L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanzia- menti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), l'estensione della normativa antirici- claggio alla “agenzia in attività finanziaria” (ovverosia ex art. 1742 c.c. all'attività con la quale un soggetto poteva assumere l'incarico anche solo di promuovere per conto di al- tri, la conclusione di contratti di finanziamento), secondo la previsione dell'art. 1 del D.
Lgs. 374/1999 doveva avvenire, “nei limiti e con le modalità” delineate dal successivo art. 3, che demandava ad un successivo regolamento non solo l'istituzione dell'apposito elenco presso l'Ufficio Italiano Cambi, ma anche la “specificazione del contenuto” dell'attività; l'art. 7, nell'ambito delle “disposizioni transitorie” rinviava, per la “prima applicazione” ai “provvedimenti attuativi”(ovvero, per “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria” al regolamento ministeriale dell'art. 3).
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento appare chiaro, in base al combi- nato disposto degli artt. 1, 3 e 7 del D. Lgs. 374/1999, che la “prima applicazione” delle disposizioni relative alla estensione della legge 197/1991 alla “agenzia in attività finan-
6 ziaria” era necessariamente correlata all'emanazione del regolamento, avvenuta con la pubblicazione del D.M. 485/2001 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2002.
Il contratto per cui è causa è stato sottoscritto in data primo marzo 2000 e quindi anteriormente all'operatività delle disposizioni invocate.
4. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
In riforma della ordinanza impugnata la domanda deve quindi essere rigettata.
La qualità delle parti, la peculiarità della vicenda (con contratto concluso successi- vamente al D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 ma anteriormente al successivo regolamen- to attuativo), la pronunzia della Suprema Corte che ha in effetti chiarito che “nella vi- genza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi con- venzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo CP_2 comma c.c.” (vedi Cass. sez. I, 13/05/2025, n.12838) giustificano l'integrale compensa- zione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza della Corte Costi- tuzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso l'ordinanza ex Parte_2 Controparte_1 art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Firenze nel procedimento n. 927/2022 RG. depositata il 19/11/2022 così provvede:
IN RIFORMA della ordinanza impugnata
- rigetta le domande proposte da;
Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
7 Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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