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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2393 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA T CAPRA C/O CP_1 P.IVA_1
AVVOCATURA INPS 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. DI MEGLIO
SA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il sig. ha impugnato il provvedimento Pt_1 dell' con cui l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte a CP_1 CP_2 titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005 e 2006, per un totale di €5.486,77. Il ricorrente ha contestato la pretesa dell' , eccependo sia CP_1 la mancanza di una motivazione adeguata negli atti impugnati sia la sussistenza dei requisiti di legge per il diritto alla prestazione previdenziale.
L' , costituendosi in giudizio, ha sostenuto che l'indennità è stata corrisposta CP_1 indebitamente in quanto il ricorrente avrebbe svolto attività di lavoro autonomo con partita IVA, configurando così una condizione incompatibile con lo stato di disoccupazione agricola.
In particolare, l' ha evidenziato come, secondo le proprie verifiche, il CP_2 ricorrente risultasse titolare di un'attività agricola autonoma e che, pertanto, la prestazione non gli spettasse. Tuttavia, tale affermazione è stata contestata dal ricorrente sulla base della documentazione depositata, che ha dimostrato la prevalenza del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, in linea con i criteri previsti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza in materia.
Dall'esame degli atti amministrativi impugnati, emerge che l' ha richiesto la CP_1 restituzione delle somme con motivazioni generiche e prive di un'adeguata indicazione delle cause di indebita percezione. L'art. 3 della L. 241/90 impone che ogni provvedimento amministrativo sia adeguatamente motivato. La mera affermazione che la prestazione sia "non spettante" senza alcuna specificazione è in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza amministrativa e comporta l'illegittimità dell'atto.
Secondo consolidata giurisprudenza, la titolarità di una partita IVA non comporta automaticamente l'esclusione dal diritto alla disoccupazione agricola, essendo necessario accertare la prevalenza dell'attività lavorativa (cfr. Trib. Patti, sent. n.
276/2023, Giudice Dott. Pietro Paolo Arena). In tale sentenza, il Tribunale ha chiarito che l'iscrizione negli elenchi agricoli e il possesso di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio sono elementi sufficienti per l'accesso alla prestazione, e che l' ha l'onere di provare l'effettiva prevalenza del lavoro CP_1 autonomo.
Nel caso di specie, l' non ha fornito prova adeguata per dimostrare che il CP_1 ricorrente svolgesse un'attività autonoma prevalente rispetto al lavoro agricolo dipendente. La stima presuntiva delle giornate lavorative effettuata dall' non CP_1
è sufficiente a provare la prevalenza del lavoro autonomo, specialmente in assenza di un'adeguata istruttoria documentale atta a dimostrare con precisione l'effettiva suddivisione temporale delle attività lavorative svolte dal ricorrente.
Inoltre, la giurisprudenza richiede che il datore di lavoro fornisca elementi oggettivi per dimostrare che il lavoratore non abbia diritto alla prestazione richiesta. In assenza di tale prova, l'onere della dimostrazione rimane in capo all' , il quale, nel caso in esame, non ha prodotto elementi idonei a sostenere CP_1 la propria pretesa.
L' ha richiesto la restituzione delle somme relative all'anno 2005 con nota CP_1 del 29.01.2016. Considerando il termine prescrizionale decennale, l'eventuale diritto dell' alla ripetizione era già prescritto alla data della richiesta. La CP_1 domanda di restituzione di dette somme è pertanto infondata.
Si rileva, altresì, che nel caso di prestazioni previdenziali erogate in buona fede e con un lasso di tempo significativo tra l'erogazione e la richiesta di ripetizione, la giurisprudenza ha più volte affermato il principio della tutela dell'affidamento del beneficiario della prestazione previdenziale. La richiesta di ripetizione delle somme dopo un periodo così lungo comporta un evidente pregiudizio per il lavoratore, il quale non può essere considerato responsabile di eventuali errori amministrativi posti in essere dall'ente previdenziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso merita accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando,
• Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti impugnati emessi dall' ; CP_1
• Annulla la richiesta di restituzione delle somme corrisposte al ricorrente per le annualità 2005-2006;
• Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a CP_1 titolo di ripetizione dell'indebito;
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1.510,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo