Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2709
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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    Illegittimità avviso di accertamento

    Il ricorso è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere a seguito dell'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela da parte dell'Amministrazione resistente. Tuttavia, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, a causa della tardività dell'annullamento che ha reso necessario l'instaurazione del giudizio.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite

    L'Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, a causa della tardività dell'annullamento dell'atto impugnato.

  • Altro
    Cessata materia del contendere

    È stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto del giudizio a seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Tuttavia, la resistente è stata condannata alle spese di lite a causa della tardività dell'annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2709
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2709
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo