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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2709/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5058/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJN19000286 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Resistente/Appellato: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe per il seguente motivo:
- illegittimità dell'avviso di accertamento.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti e il Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso deve essere dichiarato estinto per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
2) In via preliminare e dirimente, si osserva come, a seguito della notifica dell'atto di accertamento n. TJN –
19000286 Ricorrente_2, l'odierna ricorrente, rilevata la non correttezza dell'addebito ivi contenuto, presentava in data 8 gennaio 2025 apposita istanza di riesame in autotutela, volta all'annullamento dell'atto impositivo illegittimamente emesso.
3) Non avendo tuttavia ricevuto alcun riscontro dall'Amministrazione, la ricorrente si vedeva costretta a tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, notificando all'odierna resistente ricorso ai sensi degli artt.
64 e ss. del d.lgs. n. 175/2024 e provvedendo, successivamente, alla rituale iscrizione a ruolo del giudizio.
4) Solo in data 16 maggio 2025, l'Ufficio resistente si costituiva in giudizio, dando atto di aver nel frattempo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela e chiedendo, conseguentemente, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
5) Alla luce dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto stesso del giudizio per effetto dell'eliminazione, in via amministrativa, della pretesa tributaria originariamente azionata.
6) Tuttavia, la tardività dell'annullamento, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e la rituale instaurazione del giudizio, impone una diversa regolamentazione delle spese di lite. L'Amministrazione resistente, infatti, ha dato causa all'instaurazione del processo, non avendo tempestivamente esercitato il potere di autotutela nonostante la fondatezza delle doglianze rappresentate dalla ricorrente già in sede amministrativa. Ne consegue che, pur a fronte della declaratoria di cessata materia del contendere, l'Ufficio deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessata la materia del contendere e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 1.100 per compensi oltre agli accessori di legge ed alle spese da liquidarsi in favore del procuratore della ricorrente che ne ha chiesto la distrazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MORGIGNI ALDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5058/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJN19000286 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Resistente/Appellato: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento specificato in epigrafe per il seguente motivo:
- illegittimità dell'avviso di accertamento.
Le parti comparivano in udienza come da verbale allegato in atti e il Giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il ricorso deve essere dichiarato estinto per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si espongono.
2) In via preliminare e dirimente, si osserva come, a seguito della notifica dell'atto di accertamento n. TJN –
19000286 Ricorrente_2, l'odierna ricorrente, rilevata la non correttezza dell'addebito ivi contenuto, presentava in data 8 gennaio 2025 apposita istanza di riesame in autotutela, volta all'annullamento dell'atto impositivo illegittimamente emesso.
3) Non avendo tuttavia ricevuto alcun riscontro dall'Amministrazione, la ricorrente si vedeva costretta a tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, notificando all'odierna resistente ricorso ai sensi degli artt.
64 e ss. del d.lgs. n. 175/2024 e provvedendo, successivamente, alla rituale iscrizione a ruolo del giudizio.
4) Solo in data 16 maggio 2025, l'Ufficio resistente si costituiva in giudizio, dando atto di aver nel frattempo provveduto all'annullamento dell'atto impugnato in via di autotutela e chiedendo, conseguentemente, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
5) Alla luce dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto stesso del giudizio per effetto dell'eliminazione, in via amministrativa, della pretesa tributaria originariamente azionata.
6) Tuttavia, la tardività dell'annullamento, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e la rituale instaurazione del giudizio, impone una diversa regolamentazione delle spese di lite. L'Amministrazione resistente, infatti, ha dato causa all'instaurazione del processo, non avendo tempestivamente esercitato il potere di autotutela nonostante la fondatezza delle doglianze rappresentate dalla ricorrente già in sede amministrativa. Ne consegue che, pur a fronte della declaratoria di cessata materia del contendere, l'Ufficio deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in applicazione dei principi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessata la materia del contendere e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 1.100 per compensi oltre agli accessori di legge ed alle spese da liquidarsi in favore del procuratore della ricorrente che ne ha chiesto la distrazione.