CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di: KE AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2024 del TRIBUNALE DI ISERNIA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria a firma dell'avvocato MICHELE ROBUSTINI, difensore di KE AN, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da IK AN, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra taluni reati giudicati con Penale Sent. Sez. 5 Num. 3026 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/11/2024 sentenze emesse da diverse autorità giudiziarie, rideterminando il relativo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di violazione di legge per incompetenza assoluta del Tribunale di Isernia. Il ricorrente rileva che in data 19 maggio 2022 il suo Ufficio aveva emesso provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione, in quanto la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, irrevocabile il 15.12.2021, risultava essere quella pronunciata per ultima. Ciò avrebbe radicato la competenza di detta Corte territoriale come giudice dell'esecuzione. Questa, inoltre, aveva già ritenuto la propria competenza con riguardo ad altra istanza di continuazione avanzata dal AN. Infine, il ricorrente rileva che dal certificato del casellario giudiziale risulta che l'ultima sentenza passata in giudicato è quella della Corte d'appello di Campobasso in data 25.5.2023, irrevocabile il 22.11.2023. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Con memoria in data 8 novembre 2024, l'avv. Michele Robustini, difensore di IK AN, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Conviene preliminarmente rilevare che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Isernia dopo che la Prima sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 11205 dell'8 febbraio 2024, aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione. 3. Costituisce principio pacificamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, LO, Rv. 238844; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029 - 01). L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., infatti, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen. A sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi. È del tutto pacifico che tale principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. LO, cit.; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Confl. comp. in proc. Terracciano, Rv. 263181 - 01). 4. Nella fattispecie, non ricorreva il caso contemplato dal citato art. 25 cod. proc. pen. Pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza originaria con cui il Tribunale di Isernia aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11205 dell'8 febbraio 2024, era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l'investitura e dichiararsi incompetente, né la questione della competenza di tale giudice, non essendo mai stata rilevata, poteva essere dedotta in sede dì giudizio di rinvio. 4. Si impone pertanto la declaratoria dì inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile I ricorso del P.G. Così è deciso in Roma il 27 novembre 2024. Il Consigliere estensore AR EL LE cm..„ - Il Priridente Pos ZZ
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Letta la memoria a firma dell'avvocato MICHELE ROBUSTINI, difensore di KE AN, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11 luglio 2024, il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da IK AN, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra taluni reati giudicati con Penale Sent. Sez. 5 Num. 3026 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/11/2024 sentenze emesse da diverse autorità giudiziarie, rideterminando il relativo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale provvedimento il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di violazione di legge per incompetenza assoluta del Tribunale di Isernia. Il ricorrente rileva che in data 19 maggio 2022 il suo Ufficio aveva emesso provvedimento di cumulo e contestuale ordine di esecuzione, in quanto la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, irrevocabile il 15.12.2021, risultava essere quella pronunciata per ultima. Ciò avrebbe radicato la competenza di detta Corte territoriale come giudice dell'esecuzione. Questa, inoltre, aveva già ritenuto la propria competenza con riguardo ad altra istanza di continuazione avanzata dal AN. Infine, il ricorrente rileva che dal certificato del casellario giudiziale risulta che l'ultima sentenza passata in giudicato è quella della Corte d'appello di Campobasso in data 25.5.2023, irrevocabile il 22.11.2023. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Con memoria in data 8 novembre 2024, l'avv. Michele Robustini, difensore di IK AN, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Conviene preliminarmente rilevare che l'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale di Isernia dopo che la Prima sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 11205 dell'8 febbraio 2024, aveva disposto l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione. 3. Costituisce principio pacificamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, 2 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, LO, Rv. 238844; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029 - 01). L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., infatti, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen. A sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi. È del tutto pacifico che tale principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, dep. 2020, Zungri, Rv. 278686 - 01; Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep. 2008, Confl. comp. in proc. LO, cit.; Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Confl. comp. in proc. Terracciano, Rv. 263181 - 01). 4. Nella fattispecie, non ricorreva il caso contemplato dal citato art. 25 cod. proc. pen. Pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza originaria con cui il Tribunale di Isernia aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11205 dell'8 febbraio 2024, era automaticamente attributivo della competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato, il quale non poteva declinare l'investitura e dichiararsi incompetente, né la questione della competenza di tale giudice, non essendo mai stata rilevata, poteva essere dedotta in sede dì giudizio di rinvio. 4. Si impone pertanto la declaratoria dì inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile I ricorso del P.G. Così è deciso in Roma il 27 novembre 2024. Il Consigliere estensore AR EL LE cm..„ - Il Priridente Pos ZZ