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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10479 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24754/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24754/2020 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1
IE, dall'avv. Luca IE e dall'avv. Salvatore Della Corte;
- ATTORE
e tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Orabona;
- CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE tramite la mandataria in persona del legale Controparte_3 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Orabona;
- ZA INTERVENUTA rappresentato e difeso dall'avv. Fabio IE e dall'avv. Luca Controparte_4
IE e dall'avv. Salvatore Della Corte;
- ZA MA
OGGETTO: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice agiva nel presente Parte_1 giudizio al fine di contestare il credito vantato da con nota del 14/3/2020, con la Controparte_1 quale comunicava la risoluzione del contratto di mutuo n. 7865755 del 7/11/2017, il recesso dal contratto di conto corrente n. 400664722, la revoca degli affidamenti e chiedeva il pagamento della somma pari ad euro 173.342,35, oltre interessi, a titolo di esposizione debitoria del rapporto di conto corrente indicato.
In particolare, la chiedeva accertarsi la nullità delle clausole dei rapporti bancari indicati, ed, Pt_1 in particolare, degli interessi ultralegali per difetto di forma scritta, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, la nullità delle clausole relative alle commissioni e spese non pattuite, nonché l'usurarietà degli interessi. Tanto premesso, domandava al Tribunale la ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto istituto di credito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo l'infondatezza dell'avversa pretesa, ed, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi parte attrice ed il fideiussore di cui chiedeva autorizzazione Controparte_4 alla chiamata in causa, al pagamento della somma di euro 178.299,76, per saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 400664722.
Con comparsa depositata in data 26/1/2021, interveniva nel presente giudizio in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito vantato da derivante dal contratto di mutuo n. Controparte_1
7865755 e chiedeva la condanna della società attrice al pagamento della somma di euro 28.351,97 a titolo di esposizione debitoria, oltre interessi al tasso dello 0,05% dal 16/12/2020.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il fideiussore il quale chiedeva il Controparte_4 rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla banca.
Nel corso del giudizio, il credito derivante dal contratto di mutuo n. 7865755 veniva riacquistato da la quale, pertanto, diveniva nuovamente titolare dello stesso ed, in sede di Controparte_1 comparsa conclusionale, chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo del rapporto di conto corrente e del debito derivante dal rapporto di mutuo, con conseguente accertamento del difetto di titolarità del credito in capo a (cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_3
Italiana Parte II n. 125 del 24/10/2019, in allegato alla costituzione depositata in data 6/4/2023).
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti.
Pertanto, compiuti gli incombenti istruttori, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova. Va, poi, evidenziato che laddove - come nella fattispecie concreta - la banca convenuta nel giudizio per ripetizione di indebito promosso dal correntista, a propria volta spieghi domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo debitore del conto, è anch'essa gravata dall'onere di fornire prova piena del credito azionato.
Ed è certo noto che l'onere della prova in questione va assolto, da parte della banca, con la produzione non solo del contratto ma anche degli estratti conto integrali nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, tutti i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate.
Difatti come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto la produzione degli estratti conto integrali a partire dall'apertura del rapporto consente l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare - avere tra le parti (Cass. 2013 n. 18541).
La banca che agisce in via riconvenzionale ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, al fine di dimostrare il proprio diritto di credito anche nell'ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista;
tale onere, ha precisato la stessa Suprema Corte, non può considerarsi escluso neppure dal decorso del decennio, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va tenuto distinto dall'onere di fornire la prova in giudizio del proprio credito.
Nel caso di specie, risultano depositate le copie del contratto di conto corrente n. 400664722 del
3/11/2005, il contratto di apertura di credito del 12/2/2008 e quello di mutuo n. 7865755, nonché gli estratti conto integrali e certificati ex art. 50 TUB.
Prima di analizzare le singole questioni contabili oggetto di esame da parte del CTU, deve evidenziarsi, con riguardo alla posizione del terzo chiamato che, nel caso in Controparte_4 esame, non viene in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, tuttavia, negli atti di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni, facendosi riferimento solo alle eccezioni del debitore principale (“A semplice richiesta scritta di codesta Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore (…)”.
Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia. La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che il terzo chiamato sia legittimato a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale e, quindi anche quelle relative all'applicazione, da parte della banca, dell'illegittima clausola afferente la CMS, spese, interessi, oltre ovviamente a quelle in materia di usura e illegittima capitalizzazione degli interessi.
Deve, altresì, escludersi la qualifica di consumatore del fideiussore, il quale dalla visura camerale della società debitrice principale (cfr. doc. n. 22, allegato all'atto di citazione), risulta essere amministratore unico.
Passando ad esaminare le questioni contabili, deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali, poiché il tasso debitore veniva regolarmente pattuito nel contratto di conto corrente (tasso annuo debitore nominale pari al
14,00% ed effettivo pari al 14,752%).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi di cui al contratto di conto corrente stipulato dalle parti, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, il rapporto di conto corrente per cui è causa è sorto in epoca posteriore alla delibera CICR 9/2/2000, e soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo
4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e, nel caso di specie, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, tale pariteticità non risulta rispettata.
Il contratto di conto corrente per cui è causa prevede un tasso annuo creditore nominale pari a
0,01% ed un tasso annuo creditore effettivo pari a 0,01%.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tanto premesso, tra le due ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto.
Con riferimento alle commissioni di cui al contratto di conto corrente per cui è causa, come accertato dal CTU, le stesse risultano correttamente pattuite e applicate nella misura indicata nei contratti in atti. Infondata è poi la domanda di nullità degli interessi per asserita usurarietà degli stessi.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez.
III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia"
(cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, dalla CTP depositata da parte attrice in allegato all'atto di citazione, risulta che il calcolo del TEG veniva eseguito non correttamente, ovvero non avvalendosi delle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Parte attrice non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo – prima ancora che probatorio – che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di nullità e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212). Generiche appaiono, infine, anche le doglianze attoree relative all'illegittimo esercizio dello ius variandi ed all'applicazione di commissioni non pattuite, non avendo l'attore neppure indicato le modifiche ritenute contra legem o le commissioni applicate, così come assolutamente generiche e da rigettare sono le contestazioni relative al contratto di mutuo oggetto di causa.
Pertanto, in piena adesione alle conclusioni espresse dal CTU nella prima ipotesi di calcolo, il saldo del rapporto di conto corrente n. 400664722 deve essere rideterminato nell'importo pari ad euro
170.137,61 a debito della correntista, in luogo del saldo debitore di euro 173.342,35 risultante dagli estratti conto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, e (quest'ultimo nei limiti della fideiussione Parte_1 Controparte_4 prestata), devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma pari ad euro 198.489,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, di cui euro
170.137,61 a titolo di saldo debitorio del contratto di conto corrente oggetto di causa ed euro
28.351,97 a titolo di esposizione debitoria del contratto di mutuo.
Le spese di lite e le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, attesa la minima riduzione in sede di rideterminazione del saldo, vanno poste a definitivo carico della parte attrice e del terzo chiamato.
Nulla sulle spese di attesa l'intervenuta cessione del credito derivante dal mutuo Controparte_3 in favore di tenuto conto delle richieste della banca convenuta. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) Accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n. 400664722 è pari ad euro
170.137,61 a debito della correntista;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Controparte_4
(quest'ultimo nei limiti della fideiussione prestata), in solido tra loro, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma pari ad Controparte_1 euro 198.489,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Dichiara il difetto di titolarità attiva di Controparte_3 4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e in Parte_1 Controparte_4 solido tra loro alla rifusione, in favore di parte convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro 759,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone a definitivo carico della parte attrice e della terza chiamata le spese di CTU liquidate come in corso di causa.
Napoli, 13/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24754/2020 r.g.a.c.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1
IE, dall'avv. Luca IE e dall'avv. Salvatore Della Corte;
- ATTORE
e tramite la mandataria in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Orabona;
- CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE tramite la mandataria in persona del legale Controparte_3 CP_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Orabona;
- ZA INTERVENUTA rappresentato e difeso dall'avv. Fabio IE e dall'avv. Luca Controparte_4
IE e dall'avv. Salvatore Della Corte;
- ZA MA
OGGETTO: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice agiva nel presente Parte_1 giudizio al fine di contestare il credito vantato da con nota del 14/3/2020, con la Controparte_1 quale comunicava la risoluzione del contratto di mutuo n. 7865755 del 7/11/2017, il recesso dal contratto di conto corrente n. 400664722, la revoca degli affidamenti e chiedeva il pagamento della somma pari ad euro 173.342,35, oltre interessi, a titolo di esposizione debitoria del rapporto di conto corrente indicato.
In particolare, la chiedeva accertarsi la nullità delle clausole dei rapporti bancari indicati, ed, Pt_1 in particolare, degli interessi ultralegali per difetto di forma scritta, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, la nullità delle clausole relative alle commissioni e spese non pattuite, nonché l'usurarietà degli interessi. Tanto premesso, domandava al Tribunale la ricostruzione del saldo del rapporto di conto corrente.
Costituitosi tempestivamente in giudizio, il convenuto istituto di credito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo l'infondatezza dell'avversa pretesa, ed, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi parte attrice ed il fideiussore di cui chiedeva autorizzazione Controparte_4 alla chiamata in causa, al pagamento della somma di euro 178.299,76, per saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 400664722.
Con comparsa depositata in data 26/1/2021, interveniva nel presente giudizio in Controparte_3 qualità di cessionaria del credito vantato da derivante dal contratto di mutuo n. Controparte_1
7865755 e chiedeva la condanna della società attrice al pagamento della somma di euro 28.351,97 a titolo di esposizione debitoria, oltre interessi al tasso dello 0,05% dal 16/12/2020.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva il fideiussore il quale chiedeva il Controparte_4 rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla banca.
Nel corso del giudizio, il credito derivante dal contratto di mutuo n. 7865755 veniva riacquistato da la quale, pertanto, diveniva nuovamente titolare dello stesso ed, in sede di Controparte_1 comparsa conclusionale, chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo del rapporto di conto corrente e del debito derivante dal rapporto di mutuo, con conseguente accertamento del difetto di titolarità del credito in capo a (cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_3
Italiana Parte II n. 125 del 24/10/2019, in allegato alla costituzione depositata in data 6/4/2023).
Quindi, la causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU contabile, finalizzata ad accertare l'entità del saldo del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti.
Pertanto, compiuti gli incombenti istruttori, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova. Va, poi, evidenziato che laddove - come nella fattispecie concreta - la banca convenuta nel giudizio per ripetizione di indebito promosso dal correntista, a propria volta spieghi domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento del saldo debitore del conto, è anch'essa gravata dall'onere di fornire prova piena del credito azionato.
Ed è certo noto che l'onere della prova in questione va assolto, da parte della banca, con la produzione non solo del contratto ma anche degli estratti conto integrali nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, tutti i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e spese addebitate.
Difatti come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto la produzione degli estratti conto integrali a partire dall'apertura del rapporto consente l'esatta ricostruzione dei rapporti di dare - avere tra le parti (Cass. 2013 n. 18541).
La banca che agisce in via riconvenzionale ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'inizio del rapporto, al fine di dimostrare il proprio diritto di credito anche nell'ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista;
tale onere, ha precisato la stessa Suprema Corte, non può considerarsi escluso neppure dal decorso del decennio, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va tenuto distinto dall'onere di fornire la prova in giudizio del proprio credito.
Nel caso di specie, risultano depositate le copie del contratto di conto corrente n. 400664722 del
3/11/2005, il contratto di apertura di credito del 12/2/2008 e quello di mutuo n. 7865755, nonché gli estratti conto integrali e certificati ex art. 50 TUB.
Prima di analizzare le singole questioni contabili oggetto di esame da parte del CTU, deve evidenziarsi, con riguardo alla posizione del terzo chiamato che, nel caso in Controparte_4 esame, non viene in rilievo un contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.
Nel caso in esame, tuttavia, negli atti di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia del garante alla proposizione delle eccezioni, facendosi riferimento solo alle eccezioni del debitore principale (“A semplice richiesta scritta di codesta Banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore (…)”.
Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia. La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni;
tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonome le garanzie dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di “pagamento a prima richiesta”
(priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass.
9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria dei negozi in esame.
In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento ai “fideiussori”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.
Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.
Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere agli opponenti dei contratti autonomi non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.
Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.
Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.
Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che il terzo chiamato sia legittimato a sollevare le medesime eccezioni del debitore principale e, quindi anche quelle relative all'applicazione, da parte della banca, dell'illegittima clausola afferente la CMS, spese, interessi, oltre ovviamente a quelle in materia di usura e illegittima capitalizzazione degli interessi.
Deve, altresì, escludersi la qualifica di consumatore del fideiussore, il quale dalla visura camerale della società debitrice principale (cfr. doc. n. 22, allegato all'atto di citazione), risulta essere amministratore unico.
Passando ad esaminare le questioni contabili, deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi debitori ultralegali, poiché il tasso debitore veniva regolarmente pattuito nel contratto di conto corrente (tasso annuo debitore nominale pari al
14,00% ed effettivo pari al 14,752%).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi di cui al contratto di conto corrente stipulato dalle parti, giova premettere che, alla luce della documentazione in atti, il rapporto di conto corrente per cui è causa è sorto in epoca posteriore alla delibera CICR 9/2/2000, e soggiace, ratione temporis, alla disciplina dettata dall'art. 120 TUB (D.L.vo 1/09/1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo
4.08.1999, n. 342, e dalla delibera attuativa del CICR 9.2.2000.
Orbene, come è noto, tale norma ha sancito la legittimità della capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei rapporti bancari alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e, nel caso di specie, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, tale pariteticità non risulta rispettata.
Il contratto di conto corrente per cui è causa prevede un tasso annuo creditore nominale pari a
0,01% ed un tasso annuo creditore effettivo pari a 0,01%.
Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 4321/2022, ha affermato che l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della delibera CICR citata. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Il principio di diritto espresso è il seguente “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”.
Tanto premesso, tra le due ipotesi di calcolo eseguite dal CTU nella rielaborazione del saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, deve condividersi l'ipotesi in cui veniva eliminata la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto.
Con riferimento alle commissioni di cui al contratto di conto corrente per cui è causa, come accertato dal CTU, le stesse risultano correttamente pattuite e applicate nella misura indicata nei contratti in atti. Infondata è poi la domanda di nullità degli interessi per asserita usurarietà degli stessi.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 (che in contrasto con Cassazione civile sez.
III, 30/01/2019, n.2543 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia"
(cfr. Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013; Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941) precisando che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del
09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Ebbene, nel caso di specie, dalla CTP depositata da parte attrice in allegato all'atto di citazione, risulta che il calcolo del TEG veniva eseguito non correttamente, ovvero non avvalendosi delle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Parte attrice non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo – prima ancora che probatorio – che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di nullità e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212). Generiche appaiono, infine, anche le doglianze attoree relative all'illegittimo esercizio dello ius variandi ed all'applicazione di commissioni non pattuite, non avendo l'attore neppure indicato le modifiche ritenute contra legem o le commissioni applicate, così come assolutamente generiche e da rigettare sono le contestazioni relative al contratto di mutuo oggetto di causa.
Pertanto, in piena adesione alle conclusioni espresse dal CTU nella prima ipotesi di calcolo, il saldo del rapporto di conto corrente n. 400664722 deve essere rideterminato nell'importo pari ad euro
170.137,61 a debito della correntista, in luogo del saldo debitore di euro 173.342,35 risultante dagli estratti conto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, e (quest'ultimo nei limiti della fideiussione Parte_1 Controparte_4 prestata), devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma pari ad euro 198.489,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, di cui euro
170.137,61 a titolo di saldo debitorio del contratto di conto corrente oggetto di causa ed euro
28.351,97 a titolo di esposizione debitoria del contratto di mutuo.
Le spese di lite e le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, attesa la minima riduzione in sede di rideterminazione del saldo, vanno poste a definitivo carico della parte attrice e del terzo chiamato.
Nulla sulle spese di attesa l'intervenuta cessione del credito derivante dal mutuo Controparte_3 in favore di tenuto conto delle richieste della banca convenuta. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) Accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n. 400664722 è pari ad euro
170.137,61 a debito della correntista;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca convenuta, condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Controparte_4
(quest'ultimo nei limiti della fideiussione prestata), in solido tra loro, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della somma pari ad Controparte_1 euro 198.489,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Dichiara il difetto di titolarità attiva di Controparte_3 4) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e in Parte_1 Controparte_4 solido tra loro alla rifusione, in favore di parte convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro 759,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone a definitivo carico della parte attrice e della terza chiamata le spese di CTU liquidate come in corso di causa.
Napoli, 13/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello