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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2024, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8956/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8956/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Raffaele Miceli ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del proprio procuratore in Eboli (SA), via G. Amendola n.59, come da procura speciale notarile in atti;
ATTORI contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Bianca Maria n.17, come da procura in atti;
CONVENUTO
ME. DI. (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Rota d'Imagna (BG) alla via Don Luigi Rota n.8;
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
Cesare Pavese n. 25;
CONVENUTI CONTUMACI
1 Conclusioni
Le parti, all'udienza del 23.11.2023, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 Cont ed convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_5
e quali, rispettivamente, proprietario e conducente del
[...] Controparte_3
o quale compagnia assicurativa per la Controparte_6
r.c.a. del predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale derivanti dal decesso della sorella verificatosi a causa del sinistro Persona_1 stradale occorso in data 28.07.2017.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 28 luglio 2017, alle ore 11:30 circa, in Milano, alla via Quaranta, angolo via Passo Pordoi, mentre la congiunta era Persona_1 intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva violente ne Cont Iveco Daily (tg.CG222EN), di proprietà della e condotto, al Controparte_5 momento del sinistro, da;
ne di incidente Controparte_3 redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano, la signora utilizzava Persona_1 l'apposito attraversamento pedonale ivi presente;
che, a seguito d Persona_1 subìva gravissime lesioni e veniva trasportata in codice rosso presso il P.S. dell
[...] Org_1 i Milano, ove restava ricoverata sino al 18.09.2017; che, successivamente, veniva
[...] per un periodo di riabilitazione presso la clinica di Limbiate;
che in data 21.09.2017, a Org_2 seguito di desaturazione, coma ipercapnico idosi respiratoria, veniva trasportata nuovamente d'urgenza presso l' ove decedeva alle ore 14:00 del giorno stesso;
Org_1 che veniva instaurato un pro er il reato di omicidio stradale a carico del conducente del furgone nell'ambito del quale veniva espletata una Controparte_3 consulenza tecnica collegi ogica che accertava la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la morte della de cuius; che la sig.ra pur vivendo Persona_1 in Italia lontana dai propri fratelli (odierni attori), i quali vive a comunque rapporti molto stretti e amorevoli con questi ultimi, comunicando frequentemente tramite telefono o via Skype e recandosi in Marocco in estate o durante le festività mussulmane;
che spetta pertanto agli odierni attori il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale derivante dal decesso della sorella a causa del sinistro de quo occorso per responsabilità esclusiva del convenuto PE
. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solamente la compagnia assicurativa contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto sia Controparte_6 sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum debeatur e chiedendone pertanto il rigetto.
In particolare, eccepiva la prevalente corresponsabilità della de cuius per aver Controparte_6 attraversato la si delle strisce pedonali, sbucando improvvisamente tra le vetture parcheggiate e parandosi davanti al veicolo dei convenuti redendo inevitabile la collisione. Inoltre, parte convenuta eccepiva altresì l'assenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla vittima e l'evento morte, riconducibile piuttosto a fatto estraneo al sinistro, posto che il decesso è intervenuto due mesi
2 dopo il sinistro stesso quando la sig.ra era già stata dimessa dall' Persona_1 Org_1
e si trovava presso la struttura multimedica per la terapia riabilitativa.
[...]
Cont All'udienza del 20.09.2022, dopo aver dichiarato la contumacia di Controparte_5
e di , questo giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.
[...] Controparte_3
c.p.c trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti in data 18.01.2023.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 18.01.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2023.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 24.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 18.01.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Tanto premesso, la pretesa risarcitoria esercitata dagli attori deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 2054 c.c. per ciò che concerne la responsabilità di Controparte_3
nonché all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 per ciò che concerne la
[...] Controparte_1
e il responsabile civile del danno, proprietario del veicolo antagonista,
[...] Controparte_7
3.1. Quanto alla dinamica del sinistro, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua del verbale di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Milano (v. doc. 3, fasc. att.) e dalle risultanze peritali della c.t.u. cinematica affidata al dott. disposta nel corso del giudizio Per_2
R.G.N. 50756/2018, instauratosi tra i convenuti del presente giudizio e altri congiunti della vittima e acquisito agli atti del presente procedimento (v. doc. 1, fasc. conv.).
Dalla relazione di incidente stradale (v. doc. 3, fasc. att.) risulta preliminarmente che gli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto hanno accertato: condizioni meteo serene, visibilità buona con illuminazione naturale, fondo stradale asciutto e condizioni di traffico normali. Giunti sul posto, gli operanti avevano avuto modo di constatare l'assenza di tracce di frenata al suolo e rinvenivano il veicolo investitore nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, ovvero sulla semicarreggiata della via Quaranta orientata verso la via Ripamonti, oltre l'attraversamento pedonale, in posizione lievemente obliqua verso destra con il fianco sinistro rasente la striscia longitudinale di mezzeria, lo spigolo posteriore destro e quello anteriore destro distavano rispettivamente m. 4,27 e m.
9.98 dal limite delle strisce pedonali. Rinvenivano altresì, a tergo dell'autocarro ed a 1 metro e 16 cm oltre le strisce pedonali, la scarpa destra del pedone, mentre in posizione avanzata rispetto al veicolo investitore si trovavano, uno in prossimità all'altro, la scarpa sinistra ed il bastone da passeggio della signora;
la posizione finale dell'investita veniva indicata dal personale della Polizia che riferiva di averla trovata stesa al suolo davanti alla parte anteriore dell'autocarro in posizione trasversale rispetto all'asse longitudinale della carreggiata con i piedi rivolti verso il margine destro, ossia verso i civici dispari e la testa in prossimità della mezzeria.
Sulla scorta dei rilievi ed accertamenti compiuti e delle dichiarazioni rese dall'agente intervenuto nell'immediatezza, , la dinamica è così stata ricostruita: il signor Testimone_1 Controparte_3
, alla guid at Iveco Daily, proveniente da piazza Angilbert
[...]
3 la via Marco d'Agrate in direzione di via Ripamonti e giunto all'intersezione con via Passo Pordoi non dava la precedenza al pedone intento ad attraversare sull'attraversamento pedonale sito sulla soglia di via Quaranta, attraversamento che il pedone stava effettuando da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'autocarro.
Gli agenti hanno ritenuto non verosimile la dichiarazione resa dal conducente del veicolo investitore
– il quale ha dichiarato che il pedone avesse intrapreso l'attraversamento della carreggiata passando tra i veicoli in sosta a margine destro della carreggiata alcuni metri oltre l'attraversamento medesimo
– in quanto la ricostruzione operata dal conducente dell'autocarro non ha trovato riscontro negli elementi oggettivi rinvenuti sulla scena del sinistro, in particolare tenuto conto del ritrovamento della scarpa destra della signora nell'immediata prossimità delle strisce pedonali a Persona_1 significare che l'area di inv delle strisce pedonali e tenuto altresì conto della circostanza che il ritrovamento del pedone a distanza di circa 12 metri dalle strisce pedonali si spiega, invero, con il fatto che ella era stata parzialmente caricata sul cofano anteriore del veicolo durante il moto dinamico di quest'ultimo, come si evince dai danni riportati dal mezzo (“ammaccatura parte centrale del cofano motore”: v. verbale di incidente stradale, sub doc. 1, fasc. att.), e solo in seguito alla fase di decelerazione era stata proiettata in avanti secondo il senso di marcia del veicolo stesso, cadendo infine al suolo.
La ricostruzione compiuta dagli agenti intervenuti ha trovato conferma anche nelle risultanze peritali della c.t.u. cinematica disposta nel corso del giudizio R.G.N. 50756/2018 – Tribunale di Milano – dott.ssa Annamaria Salerno – e affidata al dott. che è stata ritualmente acquisita agli atti Per_2 (v. doc. 3, fasc. conv.). Il c.t.u. nominato ha i o: “l'autocarro Iveco Daily percorreva la Via Marco D'Agrate procedendo a velocità ampiamente contenuta entro il limite vigente;
la donna iniziava l'attraversamento trasversale della Via Quaranta mantenendosi in prossimità del margine destro delle strisce pedonali ovvero appena oltre le stesse;
percepito il pericolo, il conducente del mezzo pesante azionava i freni ma i ridotti spazi e tempi a disposizione non consentivano l'arresto prima dell'investimento; la donna perdeva la scarpa destra, veniva parzialmente sollevata da terra e, percorso un breve tratto trasportata dall'autocarro, veniva proiettata in avanti ove trovava quiete disposta trasversalmente;
l'autocarro si arrestava circa 3 m prima del corpo […] Le circostanze desumibili dal rapporto d'incidente e l'analisi dei tempi e degli spazi di accadimento del sinistro portano a ritenere che l'investimento sia avvenuto verso il margine destro delle strisce pedonali (nel senso di attraversamento del pedone) ovvero nelle immediate vicinanze delle stesse. La carreggiata di Via Quaranta era larga 14 m, il limite di velocità era di 50 km/h. La velocità che animava l'autocarro al momento dell'investimento era nell'ordine dei 30 - 35 km/h” (v. doc.1, fasc. conv., p. 16 ss.).
In punto di fonti di prova, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente agli accertamenti ed i suggerimenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
4 Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio gli atti ed i documenti del giudizio civile R.G.N. 50756/2018 – Tribunale di Milano – avente ad oggetto il medesimo fatto e ritualmente versati in atti dalle parti.
Ciò posto, deve dunque ritenersi provata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la ricostruzione del sinistro nei termini di cui alle allegazioni in fatto.
3.2. In punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. soltanto ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
3.3. Fatta tale premessa, deve ritenersi che nel caso di specie non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054, comma I, c.c.. Controparte_3
Ed infatti, ritenuto preliminarmente, sulla scorta dei rilievi ed accertamenti compiuti dalla Polizia Locale (v. doc. 3, fasc. att.) e dal c.t.u. dott. (v. doc. 1, fasc. conv.), che la signora Per_2 Persona_1 stesse più probabilmente che no edendo all'attraversamento sulle strisc
[...] via Quaranta, in ottemperanza alle norme cautelari previste dall'art. 190 d.lgs. 285/1992 (cod. della strada), non risulta provato in giudizio che il conducente dell'autocarro avesse fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dal c.t.u. in replica alle osservazioni avanzate dal c.t.p. di parte convenuta (v. doc.1, fasc. conv., p. 16 ss.), quand'anche il pedone avesse intrapreso l'attraversamento celandosi dietro ad uno dei veicoli presenti in sosta sul lato destro prima delle strisce pedonali, in ogni caso, tenuto conto delle dimensioni della carreggiata (ampiezza di circa cinque metri per la corsia di marcia dell'autocarro al netto degli stalli di parcheggio ivi presenti: v. doc. 1, fasc. conv., p. 6) e del punto di investimento, sito a circa sei metri dal marciapiede, detratti i
5 due metri di ingombro laterale di una autovettura parcheggiata, rimanevano in ogni caso circa quattro metri di spazio percorsi dal pedone con piena possibilità di avvistamento per il conducente dell'autocarro.
Inoltre, la circostanza che il conducente stesse procedendo ad una velocità di 30-35 km/h, non assurge certamente a prova liberatoria ai sensi dell'art. 2054 c.c. in quanto, considerate in primo luogo le condizioni dei luoghi, e dunque la presenza di una notevole luminosità tenuto conto che il sinistro si è verificato alle ore 11.25 di una mattina estiva (28.07.2017), nonché considerando che il signor si trovava in prossimità di un attraversamento pedonale, il Controparte_3 conduc e la massima attenzione tenendo conto sia delle caratteristiche dei luoghi (e dunque anche della presenza di veicoli in sosta sul lato destro della carreggiata), sia di ogni altra circostanza in modo da evitare ogni possibile pericolo per la sicurezza delle persone e ogni altra causa di disordine per la circolazione, in ottemperanza dei principi generali sanciti anche dall'art. 141 d.lgs. n. 285/1992 secondo cui “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” nonché di quanto espressamente previsto sia dal IV comma del predetto articolo. Ed infatti, a mente del predetto disposto normativo il conducente deve non solo ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali, ma all'occorrenza, deve anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza, sia di quanto previsto dall'art. 191, comma I, d.lgs. cit. in forza del quale “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali […]”.
3.4. In difetto, dunque, di prova liberatoria posta in capo alla parte convenuta ex art. 2054, I comma, c.c. e a fronte del carattere gravemente colposo della condotta tenuta dal conducente, ne consegue che deve accertarsi la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso alla signora in data 28.07.2017. Persona_1
4. Parte convenuta deduce altresì l'insussistenza del nesso eziologico tra il sinistro ed il decesso della signora avvenuto due mesi dopo l'investimento pedonale. Persona_1
Sul punto è stata svolta, nel corso del giudizio R.G.N. 50756/2018 sopra richiamato, una consulenza tecnica affidata al dott. , anch'essa ritualmente acquista agli atti, ove il c.t.u. ha Persona_3 concluso, con motivazioni del tutto prive di vizi logici e dunque condivisibili, affermando che:
“Quanto alla causa di morte sia la documentazione clinica che quella autoptica orientano senza perplessità alcuna verso insufficienza cardio-respiratoria acuta insorta su paziente affetto da polmonite panlobare;
il tutto in soggetto affetto da grave politraumatismo (shock emorragico, trauma cranico moderato, frattura complessa di bacino, fratture costali multiple, frattura C2 amielica); non poteva che seguire una lunga ospedalizzazione ed immobilizzazione laddove si è sovrapposta anche la decisiva complicanza settica finale, causa ultima del decesso;
sicché può ragionevolmente essere affermato che in carenza di tale sequenza (trauma – ospedalizzazione – immobilizzazione) non era da attendersi una patologia infettivologica di portata tale da condurre a morte il soggetto;
trattasi evidentemente di patologia infettiva nosocomiale del tutto concatenata alla evoluzione delle patologie descritte;
oltre all'evento morte la vicenda descritta è stata evidentemente causativa di gg. 56 (cinquantasei) di inabilità temporanea assoluta”,
6 concludendo, in replica alle osservazioni tecniche avanzate, nel senso di un “chiaro rapporto causa- effetto” tra sinistro ed evento morte della signora (v. doc. 2, fasc. conv.). Persona_1
Al riguardo deve osservarsi, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte che la "causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 cod. pen.", giacché "il danno rileva solo come evento lesivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008; per l'applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. al nesso di causalità materiale dell'illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 608391-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01).
Deve inoltre precisarsi che la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia riconosciuto un criterio di ricostruzione del nesso causale - definito della “preponderanza dell'evidenza” (o anche del “più probabile che non”) - differente da quello, “oltre ogni ragionevole dubbio”, utilizzato nel sistema della responsabilità penale.
La regola probatoria del “più probabile che non” costituisce, in realtà la “combinazione di due regole: la regola del «più probabile che non» e la regola della «prevalenza relativa» della probabilità” e implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”.
La regola della “prevalenza relativa” della probabilità rileva - quanto al nesso causale, nel caso di cd.
“multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso - allorché “sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano”.
Quello che viene, così, a delinearsi – spiega la Suprema Corte - è un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento logico-giuridico” da seguire “ai fini della ricostruzione del nesso causale” implica che l'ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”, nel senso, cioè, che in tale “schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit. e da ultimo, Cass. civ. 13872/2020).
Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve dunque ritenersi, “più probabilmente che non”, che la causa dell'acuta insufficienza cardio-respiratoria, antecedente causale necessario della morte della signora sia da individuarsi, in termini probabilistici, nel politraumatismo Persona_1 subìto d ndosi le risultanze peritali laddove il c.t.u. ha affermato che l'evento lesivo-morte è in chiaro rapporto di causa-effetto con il sinistro di causa, tenuto conto che “può ragionevolmente essere affermato che in carenza di tale sequenza (trauma – ospedalizzazione – immobilizzazione) non era da attendersi una patologia infettivologica di portata tale da condurre a morte il soggetto” (v. doc. 2, fasc. conv., p. 7 ss.).
Tale ricostruzione causale trova peraltro conferma altresì nelle risultanze peritali di cui alla C.T.P.M. affidata alla dott.ssa (v. doc. 8-9, fasc. att.), la quale, all'esito di perizia collegiale, ha concluso Per_4 nel senso che “In base ai dati clinico-sanitari disponibili può con certezza affermarsi che, in assenza della ospedalizzazione conseguente all'evento traumatico in oggetto, l'evoluzione patologica verificatasi non avrebbe avuto a verificarsi. La polmonite può infatti, nel caso, considerarsi complicanza non eccezionale delle lesioni subite dalla donna
7 a causa del gravissimo incidente del traffico che ne causò il ricovero, nel corso del quale si rese necessaria l'esecuzione di plurime manovre invasive e conseguì un allettamento prolungato, fattori necessari perché si instaurasse la patologia polmonare ed il conseguente scadimento delle condizioni generali sino al verificarsi dell'exitus. Non si sono, di contro, evidenziati comportamenti scorretti da parte dei sanitari che la ebbero in cura e che, invero, posero in essere ogni adeguata manovra clinico-terapeutica sia dal punto di vista preventivo che diagnostico-terapeutico, in soggetto, lo si ribadisce, di difficilissima gestione clinico-terapeutica e ad elevato rischio di morbilità e mortalità in considerazione dell'età, dei gravi traumatisimi subiti e delle condizioni cliniche generali conseguenti” (v. doc. 8-9, fasc. att.).
Dunque, sul punto, devono condividersi le osservazioni avanzate dal c.t.p.m. (“Non si sono, di contro, evidenziati comportamenti scorretti da parte dei sanitari che la ebbero in cura e che, invero, posero in essere ogni adeguata manovra clinico-terapeutica sia dal punto di vista preventivo che diagnostico-terapeutico, in soggetto, lo si ribadisce, di difficilissima gestione clinico-terapeutica e ad elevato rischio di morbilità e mortalità in considerazione dell'età, dei gravi traumatisimi subiti e delle condizioni cliniche generali conseguenti”: v. doc. 8-9, fasc. conv.) e sostanzialmente confermate dal c.t.u. dott. , laddove ha affermato che dal complessivo Per_3 compendio probatorio non emerge quel “corposo materiale (protocolli – report – campionamenti)” necessario per il compimento di valutazioni in ordine ad eventuale fattori causali alternativi, non emersi in ogni caso dagli atti.
Pertanto, in applicazione dei principi generali, sotto il profilo della causalità materiale, di cui agli artt. 40 e 41 c.p. temperati dalla “regolarità causale”, deve rilevarsi che nella specie sussiste quella correlazione, giuridicamente rilevante, tra la condotta del conducente e Controparte_3
l'evento lesivo-morte della e ciò sulla base della regola probatoria del c.d. “più Persona_1 probabile che non” (come de ema Corte con la sentenza pronunciata a sezioni unite n. 577 del 2008 e, da ultimo, confermata da Cass. civ. 13872/2020).
5. Accertata in tal modo la responsabilità del sinistro, occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni richiesti.
5.1. Gli odierni attori agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della sorella occorso a causa del sinistro de quo e, più PE Parte_4 precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, quelli morali e quelli esistenziali.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Parimenti, giova ricordare che il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico-relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
8 Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
5.2. Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti (fratelli nel caso di specie) necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
9 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, AT), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, AT, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”. (cfr. Cass. civ. 26140/2023 citata).
5.2.1. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può ritenersi provata solamente in relazione ai fratelli e sulla Pt_1 Pt_2 scorta di quanto emerge dal documento n. 15 prodotto da parte attrice, dalle quali emerge che, sebbene la de cuius vivesse in Italia lontana dai propri fratelli, i quali, invece, vivevano in Marocco, il rapporto intercorrente tra i medesimi era comunque intenso e costante.
Ed infatti, i sig.ri ed hanno dichiarato che: “ Parte_5 Controparte_8 Persona_1 viveva, prima di recarsi in Italia, con il AT dopo e quando tornava dall'Italia in Marocco
[...] Pt_1 resso il domicilio del suo AT a Casablanca, quest'ultimo la accompagnava Parte_2 insieme al figlio di lei a soggiornare presso il domicilio del loro AT ]” (v. doc. 15, fasc. att.). Parte_1
Ancora, il sig. ha dichiarato che: “ , durante le vacanze e feste Controparte_9 Persona_1 religiose in Marocco, visitava suo AT a Casablanca […]” (v. doc.15, fasc. att.). Parte_2
10 Il sig. ha, infine, dichiarato che: “La defunta insieme a suo figlio rendevano visite CP_10 CP_11 al sig. a casa sua sita a Errahma-Casablanca […] Preciso, inoltre, che Parte_2 Persona_1
in Italia, rendeva visite a suo AT e quan
[...] Parte_2
Marocco, ella veniva a casa del AT in alcune occasioni, fino al suo espatrio in Italia” (v. doc.15, fasc. att.).
Giova rilevare che il documento prodotto dagli attori quale doc. n. 5 non è stato oggetto di specifica contestazione da parte convenuta nella prima difesa utile (v. comparsa di costituzione e risposta). Ed infatti, la convenuta si è limitata a contestare il predetto documento, in modo del tutto generico, solamente in sede di comparsa conclusionale e dunque, in ogni caso, tardivamente (v. comparsa conclusionale, pag.4) ed inoltre lo stesso assurge a prova c.d. atipica nei termini di cui si è detto supra e pertanto ben può essere posto a fondamento della presente decisione.
Pertanto, alla luce delle predette dichiarazioni risulta provata l'intensità del rapporto affettivo tra i fratelli e e la de cuius, essendo emerso che si recava in Marocco, Pt_1 Pt_2 PE specie nz tività mussulmane, e in tali occasio ava assiduamente i due fratelli soggiornando presso le loro abitazioni.
5.2.2. Diversamente, non può ritenersi provata l'intensità del rapporto parentale tra la de cuius e il AT , posto che parte attrice non ha prodotto alcun principio di prova quale, ad Parte_3 esempio, nto contenente dichiarazioni dalle quali evincere tale circostanza (nessuna delle dichiarazioni di cui al documento n.15 fasc. att., infatti, fa riferimento al AT ), né ha Parte_3 richiesto alcun mezzo istruttorio (ad esempio prova testimoniale) idoneo a pro dizio la solidità e intensità del rapporto affettivo tra i due fratelli.
Dunque, la domanda formulata dall'attore deve essere rigettata per le ragioni Parte_3 sopra esposte.
5.2.3. Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) ove è stato
11 previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad Euro 3.365,00 e ad Euro 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in Euro 336.500,00 (nel caso della perdita del genitore, figlio, convivente more uxorio) e in Euro 146.120,00 (nel caso della perdita di AT).
In relazione alle Tabelle del danno 2022 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico- relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2022), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
5.2.4. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2022 – tabella integrata per la perdita del AT/nipote), considerato il carattere colposo del fatto, deve dunque rilevarsi che la vittima aveva 82 anni al momento del dell'evento lesivo, mentre i due fratelli e avevano, rispettivamente, 61 e 63 anni Pt_1 Pt_2
e, dunque, devono riconoscersi punti 4 quanto alla lett. A) e punti 10 quanto alla lett. B); deve inoltre rilevarsi che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro e pertanto nessun punto può essere riconosciuto in relazione al profilo di cui alla lett. C); quanto al profilo di cui alla lett. D) non possono essere riconosciuti punti in quanto dalle dichiarazioni testimoniali di cui al doc.15 fasc. att. emerge la sopravvivenza di più di tre superstiti: due fratelli, un nipote (figlio della defunta) e i genitori degli attori (il sig. ha infatti dichiarato: “Dichiaro di conoscere perfettamente, dal 1996, il sig. CP_10 [...]
che risiede a Rue 3 n°8 Chahdia El Oulfa – Casablanca, nonché tutti i suoi membri familiari, i Parte_2
fratelli e sua sorella deceduta in Italia il 21/09/2017 […] Faccio Persona_1 presente, precisando che la defunta, insieme a suo figlio rendevano visite al AT CP_11 Parte_2
a casa sua sita a Errahma-Casablanca, e co e perfettamente il sig.
[...] CP_11 defunta); quanto, infine, al profilo c.d. soggettivo di cui alla lett. E), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, come peraltro emerso documentalmente (v. doc.15, fasc. att.) e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza delle vittime secondarie stante il decesso avvenuto alcuni mesi dopo il sinistro, si ritiene opportuno riconoscere punti 5.
12 In conclusione, attribuendo un totale di 19 punti (4+10+0+0+5) e moltiplicando i punti (19) per il valore punto pari a Euro 1.461,20, si ritiene equo liquidare in favore di di Parte_1 il danno non patrimoniale da perdita del rapp uius Parte_2 nella complessiva misura di Euro 27.762,80 ciascuno. Persona_1
5.3. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione Org_ dell'indice
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28.07.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici dal 28.07.2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo Org_3 come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
6. Quanto al profilo delle spese di lite, deve rilevarsi che, stante il parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (rigetto della domanda formulata da e Parte_3 tenuto conto dell'accoglimento della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale per un importo nettamente inferiore rispetto a quello richiesto nell'atto introduttivo, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e liquidare i restanti due terzi come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Angelo Raffaele Miceli, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura dei due terzi, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_3 occorso in data 28.07.2017 che ha determinato il decesso di Persona_1 Con
- condanna i convenuti Me. e Controparte_5 Controparte_3
a Controparte_1 favore di:
13 ✓ ella somma pari ad Euro 27.762,80, oltre accessori come Parte_1 in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
✓ della somma pari ad Euro 27.762,80, oltre accessori come in Parte_2 motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
- rigetta la domanda formulata da nei confronti delle parti convenute;
Parte_3 Cont
- condanna i convenuti e Controparte_5 Controparte_3
in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere, previa Controparte_1 i un terzo, le spese sostenute da parte attrice che si liquidano in Euro 5.188,66 per compensi, Euro 363,33 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Raffaele Miceli, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8956/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Raffaele Miceli ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del proprio procuratore in Eboli (SA), via G. Amendola n.59, come da procura speciale notarile in atti;
ATTORI contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Giordano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, viale Bianca Maria n.17, come da procura in atti;
CONVENUTO
ME. DI. (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Rota d'Imagna (BG) alla via Don Luigi Rota n.8;
(C.F. ), residente in [...] C.F._4
Cesare Pavese n. 25;
CONVENUTI CONTUMACI
1 Conclusioni
Le parti, all'udienza del 23.11.2023, hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato Parte_1 Cont ed convenivano in giudizio Parte_2 Parte_3 Controparte_5
e quali, rispettivamente, proprietario e conducente del
[...] Controparte_3
o quale compagnia assicurativa per la Controparte_6
r.c.a. del predetto veicolo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale derivanti dal decesso della sorella verificatosi a causa del sinistro Persona_1 stradale occorso in data 28.07.2017.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 28 luglio 2017, alle ore 11:30 circa, in Milano, alla via Quaranta, angolo via Passo Pordoi, mentre la congiunta era Persona_1 intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali veniva violente ne Cont Iveco Daily (tg.CG222EN), di proprietà della e condotto, al Controparte_5 momento del sinistro, da;
ne di incidente Controparte_3 redatta dagli agenti della Polizia Locale di Milano, la signora utilizzava Persona_1 l'apposito attraversamento pedonale ivi presente;
che, a seguito d Persona_1 subìva gravissime lesioni e veniva trasportata in codice rosso presso il P.S. dell
[...] Org_1 i Milano, ove restava ricoverata sino al 18.09.2017; che, successivamente, veniva
[...] per un periodo di riabilitazione presso la clinica di Limbiate;
che in data 21.09.2017, a Org_2 seguito di desaturazione, coma ipercapnico idosi respiratoria, veniva trasportata nuovamente d'urgenza presso l' ove decedeva alle ore 14:00 del giorno stesso;
Org_1 che veniva instaurato un pro er il reato di omicidio stradale a carico del conducente del furgone nell'ambito del quale veniva espletata una Controparte_3 consulenza tecnica collegi ogica che accertava la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la morte della de cuius; che la sig.ra pur vivendo Persona_1 in Italia lontana dai propri fratelli (odierni attori), i quali vive a comunque rapporti molto stretti e amorevoli con questi ultimi, comunicando frequentemente tramite telefono o via Skype e recandosi in Marocco in estate o durante le festività mussulmane;
che spetta pertanto agli odierni attori il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale derivante dal decesso della sorella a causa del sinistro de quo occorso per responsabilità esclusiva del convenuto PE
. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio solamente la compagnia assicurativa contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto sia Controparte_6 sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum debeatur e chiedendone pertanto il rigetto.
In particolare, eccepiva la prevalente corresponsabilità della de cuius per aver Controparte_6 attraversato la si delle strisce pedonali, sbucando improvvisamente tra le vetture parcheggiate e parandosi davanti al veicolo dei convenuti redendo inevitabile la collisione. Inoltre, parte convenuta eccepiva altresì l'assenza del nesso causale tra le lesioni patite dalla vittima e l'evento morte, riconducibile piuttosto a fatto estraneo al sinistro, posto che il decesso è intervenuto due mesi
2 dopo il sinistro stesso quando la sig.ra era già stata dimessa dall' Persona_1 Org_1
e si trovava presso la struttura multimedica per la terapia riabilitativa.
[...]
Cont All'udienza del 20.09.2022, dopo aver dichiarato la contumacia di Controparte_5
e di , questo giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art.
[...] Controparte_3
c.p.c trattazione nel contraddittorio tra le parti sui mezzi di prova dedotti in data 18.01.2023.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 18.01.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2023.
All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., verificata la precisazione delle conclusioni delle parti, con Ordinanza del 24.11.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le argomentazioni di cui all'Ordinanza del 18.01.2023, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
3. Tanto premesso, la pretesa risarcitoria esercitata dagli attori deve essere ricondotta all'ambito applicativo degli artt. 2054 c.c. per ciò che concerne la responsabilità di Controparte_3
nonché all'art. 144 d.lgs. n. 209/2005 per ciò che concerne la
[...] Controparte_1
e il responsabile civile del danno, proprietario del veicolo antagonista,
[...] Controparte_7
3.1. Quanto alla dinamica del sinistro, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua del verbale di incidente stradale redatto dalla Polizia Locale di Milano (v. doc. 3, fasc. att.) e dalle risultanze peritali della c.t.u. cinematica affidata al dott. disposta nel corso del giudizio Per_2
R.G.N. 50756/2018, instauratosi tra i convenuti del presente giudizio e altri congiunti della vittima e acquisito agli atti del presente procedimento (v. doc. 1, fasc. conv.).
Dalla relazione di incidente stradale (v. doc. 3, fasc. att.) risulta preliminarmente che gli agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto hanno accertato: condizioni meteo serene, visibilità buona con illuminazione naturale, fondo stradale asciutto e condizioni di traffico normali. Giunti sul posto, gli operanti avevano avuto modo di constatare l'assenza di tracce di frenata al suolo e rinvenivano il veicolo investitore nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, ovvero sulla semicarreggiata della via Quaranta orientata verso la via Ripamonti, oltre l'attraversamento pedonale, in posizione lievemente obliqua verso destra con il fianco sinistro rasente la striscia longitudinale di mezzeria, lo spigolo posteriore destro e quello anteriore destro distavano rispettivamente m. 4,27 e m.
9.98 dal limite delle strisce pedonali. Rinvenivano altresì, a tergo dell'autocarro ed a 1 metro e 16 cm oltre le strisce pedonali, la scarpa destra del pedone, mentre in posizione avanzata rispetto al veicolo investitore si trovavano, uno in prossimità all'altro, la scarpa sinistra ed il bastone da passeggio della signora;
la posizione finale dell'investita veniva indicata dal personale della Polizia che riferiva di averla trovata stesa al suolo davanti alla parte anteriore dell'autocarro in posizione trasversale rispetto all'asse longitudinale della carreggiata con i piedi rivolti verso il margine destro, ossia verso i civici dispari e la testa in prossimità della mezzeria.
Sulla scorta dei rilievi ed accertamenti compiuti e delle dichiarazioni rese dall'agente intervenuto nell'immediatezza, , la dinamica è così stata ricostruita: il signor Testimone_1 Controparte_3
, alla guid at Iveco Daily, proveniente da piazza Angilbert
[...]
3 la via Marco d'Agrate in direzione di via Ripamonti e giunto all'intersezione con via Passo Pordoi non dava la precedenza al pedone intento ad attraversare sull'attraversamento pedonale sito sulla soglia di via Quaranta, attraversamento che il pedone stava effettuando da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia dell'autocarro.
Gli agenti hanno ritenuto non verosimile la dichiarazione resa dal conducente del veicolo investitore
– il quale ha dichiarato che il pedone avesse intrapreso l'attraversamento della carreggiata passando tra i veicoli in sosta a margine destro della carreggiata alcuni metri oltre l'attraversamento medesimo
– in quanto la ricostruzione operata dal conducente dell'autocarro non ha trovato riscontro negli elementi oggettivi rinvenuti sulla scena del sinistro, in particolare tenuto conto del ritrovamento della scarpa destra della signora nell'immediata prossimità delle strisce pedonali a Persona_1 significare che l'area di inv delle strisce pedonali e tenuto altresì conto della circostanza che il ritrovamento del pedone a distanza di circa 12 metri dalle strisce pedonali si spiega, invero, con il fatto che ella era stata parzialmente caricata sul cofano anteriore del veicolo durante il moto dinamico di quest'ultimo, come si evince dai danni riportati dal mezzo (“ammaccatura parte centrale del cofano motore”: v. verbale di incidente stradale, sub doc. 1, fasc. att.), e solo in seguito alla fase di decelerazione era stata proiettata in avanti secondo il senso di marcia del veicolo stesso, cadendo infine al suolo.
La ricostruzione compiuta dagli agenti intervenuti ha trovato conferma anche nelle risultanze peritali della c.t.u. cinematica disposta nel corso del giudizio R.G.N. 50756/2018 – Tribunale di Milano – dott.ssa Annamaria Salerno – e affidata al dott. che è stata ritualmente acquisita agli atti Per_2 (v. doc. 3, fasc. conv.). Il c.t.u. nominato ha i o: “l'autocarro Iveco Daily percorreva la Via Marco D'Agrate procedendo a velocità ampiamente contenuta entro il limite vigente;
la donna iniziava l'attraversamento trasversale della Via Quaranta mantenendosi in prossimità del margine destro delle strisce pedonali ovvero appena oltre le stesse;
percepito il pericolo, il conducente del mezzo pesante azionava i freni ma i ridotti spazi e tempi a disposizione non consentivano l'arresto prima dell'investimento; la donna perdeva la scarpa destra, veniva parzialmente sollevata da terra e, percorso un breve tratto trasportata dall'autocarro, veniva proiettata in avanti ove trovava quiete disposta trasversalmente;
l'autocarro si arrestava circa 3 m prima del corpo […] Le circostanze desumibili dal rapporto d'incidente e l'analisi dei tempi e degli spazi di accadimento del sinistro portano a ritenere che l'investimento sia avvenuto verso il margine destro delle strisce pedonali (nel senso di attraversamento del pedone) ovvero nelle immediate vicinanze delle stesse. La carreggiata di Via Quaranta era larga 14 m, il limite di velocità era di 50 km/h. La velocità che animava l'autocarro al momento dell'investimento era nell'ordine dei 30 - 35 km/h” (v. doc.1, fasc. conv., p. 16 ss.).
In punto di fonti di prova, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente agli accertamenti ed i suggerimenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
4 Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio gli atti ed i documenti del giudizio civile R.G.N. 50756/2018 – Tribunale di Milano – avente ad oggetto il medesimo fatto e ritualmente versati in atti dalle parti.
Ciò posto, deve dunque ritenersi provata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la ricostruzione del sinistro nei termini di cui alle allegazioni in fatto.
3.2. In punto di diritto deve ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. soltanto ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
3.3. Fatta tale premessa, deve ritenersi che nel caso di specie non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente prevista dall'art. 2054, comma I, c.c.. Controparte_3
Ed infatti, ritenuto preliminarmente, sulla scorta dei rilievi ed accertamenti compiuti dalla Polizia Locale (v. doc. 3, fasc. att.) e dal c.t.u. dott. (v. doc. 1, fasc. conv.), che la signora Per_2 Persona_1 stesse più probabilmente che no edendo all'attraversamento sulle strisc
[...] via Quaranta, in ottemperanza alle norme cautelari previste dall'art. 190 d.lgs. 285/1992 (cod. della strada), non risulta provato in giudizio che il conducente dell'autocarro avesse fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dal c.t.u. in replica alle osservazioni avanzate dal c.t.p. di parte convenuta (v. doc.1, fasc. conv., p. 16 ss.), quand'anche il pedone avesse intrapreso l'attraversamento celandosi dietro ad uno dei veicoli presenti in sosta sul lato destro prima delle strisce pedonali, in ogni caso, tenuto conto delle dimensioni della carreggiata (ampiezza di circa cinque metri per la corsia di marcia dell'autocarro al netto degli stalli di parcheggio ivi presenti: v. doc. 1, fasc. conv., p. 6) e del punto di investimento, sito a circa sei metri dal marciapiede, detratti i
5 due metri di ingombro laterale di una autovettura parcheggiata, rimanevano in ogni caso circa quattro metri di spazio percorsi dal pedone con piena possibilità di avvistamento per il conducente dell'autocarro.
Inoltre, la circostanza che il conducente stesse procedendo ad una velocità di 30-35 km/h, non assurge certamente a prova liberatoria ai sensi dell'art. 2054 c.c. in quanto, considerate in primo luogo le condizioni dei luoghi, e dunque la presenza di una notevole luminosità tenuto conto che il sinistro si è verificato alle ore 11.25 di una mattina estiva (28.07.2017), nonché considerando che il signor si trovava in prossimità di un attraversamento pedonale, il Controparte_3 conduc e la massima attenzione tenendo conto sia delle caratteristiche dei luoghi (e dunque anche della presenza di veicoli in sosta sul lato destro della carreggiata), sia di ogni altra circostanza in modo da evitare ogni possibile pericolo per la sicurezza delle persone e ogni altra causa di disordine per la circolazione, in ottemperanza dei principi generali sanciti anche dall'art. 141 d.lgs. n. 285/1992 secondo cui “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” nonché di quanto espressamente previsto sia dal IV comma del predetto articolo. Ed infatti, a mente del predetto disposto normativo il conducente deve non solo ridurre la velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali, ma all'occorrenza, deve anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza, sia di quanto previsto dall'art. 191, comma I, d.lgs. cit. in forza del quale “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali […]”.
3.4. In difetto, dunque, di prova liberatoria posta in capo alla parte convenuta ex art. 2054, I comma, c.c. e a fronte del carattere gravemente colposo della condotta tenuta dal conducente, ne consegue che deve accertarsi la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso alla signora in data 28.07.2017. Persona_1
4. Parte convenuta deduce altresì l'insussistenza del nesso eziologico tra il sinistro ed il decesso della signora avvenuto due mesi dopo l'investimento pedonale. Persona_1
Sul punto è stata svolta, nel corso del giudizio R.G.N. 50756/2018 sopra richiamato, una consulenza tecnica affidata al dott. , anch'essa ritualmente acquista agli atti, ove il c.t.u. ha Persona_3 concluso, con motivazioni del tutto prive di vizi logici e dunque condivisibili, affermando che:
“Quanto alla causa di morte sia la documentazione clinica che quella autoptica orientano senza perplessità alcuna verso insufficienza cardio-respiratoria acuta insorta su paziente affetto da polmonite panlobare;
il tutto in soggetto affetto da grave politraumatismo (shock emorragico, trauma cranico moderato, frattura complessa di bacino, fratture costali multiple, frattura C2 amielica); non poteva che seguire una lunga ospedalizzazione ed immobilizzazione laddove si è sovrapposta anche la decisiva complicanza settica finale, causa ultima del decesso;
sicché può ragionevolmente essere affermato che in carenza di tale sequenza (trauma – ospedalizzazione – immobilizzazione) non era da attendersi una patologia infettivologica di portata tale da condurre a morte il soggetto;
trattasi evidentemente di patologia infettiva nosocomiale del tutto concatenata alla evoluzione delle patologie descritte;
oltre all'evento morte la vicenda descritta è stata evidentemente causativa di gg. 56 (cinquantasei) di inabilità temporanea assoluta”,
6 concludendo, in replica alle osservazioni tecniche avanzate, nel senso di un “chiaro rapporto causa- effetto” tra sinistro ed evento morte della signora (v. doc. 2, fasc. conv.). Persona_1
Al riguardo deve osservarsi, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte che la "causalità materiale o di fatto, presenta rilevanti analogie con quella penale, artt. 40 e 41 cod. pen.", giacché "il danno rileva solo come evento lesivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008; per l'applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. al nesso di causalità materiale dell'illecito civile si vedano anche Cass. Sez. 3, sent. 11 maggio 2009, n. 10741, Rv. 608391-01; Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2010, n. 16123, Rv. 613967-01; Cass. Sez. 3, ord. 12 aprile 2011, n. 8430, Rv. 616864-01).
Deve inoltre precisarsi che la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia riconosciuto un criterio di ricostruzione del nesso causale - definito della “preponderanza dell'evidenza” (o anche del “più probabile che non”) - differente da quello, “oltre ogni ragionevole dubbio”, utilizzato nel sistema della responsabilità penale.
La regola probatoria del “più probabile che non” costituisce, in realtà la “combinazione di due regole: la regola del «più probabile che non» e la regola della «prevalenza relativa» della probabilità” e implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”.
La regola della “prevalenza relativa” della probabilità rileva - quanto al nesso causale, nel caso di cd.
“multifattorialità” nella produzione di un evento dannoso - allorché “sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate «più probabili che non», poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano”.
Quello che viene, così, a delinearsi – spiega la Suprema Corte - è un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento logico-giuridico” da seguire “ai fini della ricostruzione del nesso causale” implica che l'ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”, nel senso, cioè, che in tale “schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit. e da ultimo, Cass. civ. 13872/2020).
Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve dunque ritenersi, “più probabilmente che non”, che la causa dell'acuta insufficienza cardio-respiratoria, antecedente causale necessario della morte della signora sia da individuarsi, in termini probabilistici, nel politraumatismo Persona_1 subìto d ndosi le risultanze peritali laddove il c.t.u. ha affermato che l'evento lesivo-morte è in chiaro rapporto di causa-effetto con il sinistro di causa, tenuto conto che “può ragionevolmente essere affermato che in carenza di tale sequenza (trauma – ospedalizzazione – immobilizzazione) non era da attendersi una patologia infettivologica di portata tale da condurre a morte il soggetto” (v. doc. 2, fasc. conv., p. 7 ss.).
Tale ricostruzione causale trova peraltro conferma altresì nelle risultanze peritali di cui alla C.T.P.M. affidata alla dott.ssa (v. doc. 8-9, fasc. att.), la quale, all'esito di perizia collegiale, ha concluso Per_4 nel senso che “In base ai dati clinico-sanitari disponibili può con certezza affermarsi che, in assenza della ospedalizzazione conseguente all'evento traumatico in oggetto, l'evoluzione patologica verificatasi non avrebbe avuto a verificarsi. La polmonite può infatti, nel caso, considerarsi complicanza non eccezionale delle lesioni subite dalla donna
7 a causa del gravissimo incidente del traffico che ne causò il ricovero, nel corso del quale si rese necessaria l'esecuzione di plurime manovre invasive e conseguì un allettamento prolungato, fattori necessari perché si instaurasse la patologia polmonare ed il conseguente scadimento delle condizioni generali sino al verificarsi dell'exitus. Non si sono, di contro, evidenziati comportamenti scorretti da parte dei sanitari che la ebbero in cura e che, invero, posero in essere ogni adeguata manovra clinico-terapeutica sia dal punto di vista preventivo che diagnostico-terapeutico, in soggetto, lo si ribadisce, di difficilissima gestione clinico-terapeutica e ad elevato rischio di morbilità e mortalità in considerazione dell'età, dei gravi traumatisimi subiti e delle condizioni cliniche generali conseguenti” (v. doc. 8-9, fasc. att.).
Dunque, sul punto, devono condividersi le osservazioni avanzate dal c.t.p.m. (“Non si sono, di contro, evidenziati comportamenti scorretti da parte dei sanitari che la ebbero in cura e che, invero, posero in essere ogni adeguata manovra clinico-terapeutica sia dal punto di vista preventivo che diagnostico-terapeutico, in soggetto, lo si ribadisce, di difficilissima gestione clinico-terapeutica e ad elevato rischio di morbilità e mortalità in considerazione dell'età, dei gravi traumatisimi subiti e delle condizioni cliniche generali conseguenti”: v. doc. 8-9, fasc. conv.) e sostanzialmente confermate dal c.t.u. dott. , laddove ha affermato che dal complessivo Per_3 compendio probatorio non emerge quel “corposo materiale (protocolli – report – campionamenti)” necessario per il compimento di valutazioni in ordine ad eventuale fattori causali alternativi, non emersi in ogni caso dagli atti.
Pertanto, in applicazione dei principi generali, sotto il profilo della causalità materiale, di cui agli artt. 40 e 41 c.p. temperati dalla “regolarità causale”, deve rilevarsi che nella specie sussiste quella correlazione, giuridicamente rilevante, tra la condotta del conducente e Controparte_3
l'evento lesivo-morte della e ciò sulla base della regola probatoria del c.d. “più Persona_1 probabile che non” (come de ema Corte con la sentenza pronunciata a sezioni unite n. 577 del 2008 e, da ultimo, confermata da Cass. civ. 13872/2020).
5. Accertata in tal modo la responsabilità del sinistro, occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni richiesti.
5.1. Gli odierni attori agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso della sorella occorso a causa del sinistro de quo e, più PE Parte_4 precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale, quelli morali e quelli esistenziali.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Parimenti, giova ricordare che il danno morale, il danno da perdita del rapporto parentale ed il danno biologico sono profili di danno che rientrano nella categoria unitaria – non suscettiva di suddivisione in sottocategorie – del danno non patrimoniale, nell'ambito della quale tali specifici pregiudizi possono essere indicati solo a fini descrittivi (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008). Si rende necessario, infatti, evitare indebite duplicazioni del risarcimento pur dovuto del danno morale e del danno c.d. dinamico-relazionale costituito dal peggioramento delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
8 Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
5.2. Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti (fratelli nel caso di specie) necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u.
9 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, AT), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, AT, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere”. (cfr. Cass. civ. 26140/2023 citata).
5.2.1. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può ritenersi provata solamente in relazione ai fratelli e sulla Pt_1 Pt_2 scorta di quanto emerge dal documento n. 15 prodotto da parte attrice, dalle quali emerge che, sebbene la de cuius vivesse in Italia lontana dai propri fratelli, i quali, invece, vivevano in Marocco, il rapporto intercorrente tra i medesimi era comunque intenso e costante.
Ed infatti, i sig.ri ed hanno dichiarato che: “ Parte_5 Controparte_8 Persona_1 viveva, prima di recarsi in Italia, con il AT dopo e quando tornava dall'Italia in Marocco
[...] Pt_1 resso il domicilio del suo AT a Casablanca, quest'ultimo la accompagnava Parte_2 insieme al figlio di lei a soggiornare presso il domicilio del loro AT ]” (v. doc. 15, fasc. att.). Parte_1
Ancora, il sig. ha dichiarato che: “ , durante le vacanze e feste Controparte_9 Persona_1 religiose in Marocco, visitava suo AT a Casablanca […]” (v. doc.15, fasc. att.). Parte_2
10 Il sig. ha, infine, dichiarato che: “La defunta insieme a suo figlio rendevano visite CP_10 CP_11 al sig. a casa sua sita a Errahma-Casablanca […] Preciso, inoltre, che Parte_2 Persona_1
in Italia, rendeva visite a suo AT e quan
[...] Parte_2
Marocco, ella veniva a casa del AT in alcune occasioni, fino al suo espatrio in Italia” (v. doc.15, fasc. att.).
Giova rilevare che il documento prodotto dagli attori quale doc. n. 5 non è stato oggetto di specifica contestazione da parte convenuta nella prima difesa utile (v. comparsa di costituzione e risposta). Ed infatti, la convenuta si è limitata a contestare il predetto documento, in modo del tutto generico, solamente in sede di comparsa conclusionale e dunque, in ogni caso, tardivamente (v. comparsa conclusionale, pag.4) ed inoltre lo stesso assurge a prova c.d. atipica nei termini di cui si è detto supra e pertanto ben può essere posto a fondamento della presente decisione.
Pertanto, alla luce delle predette dichiarazioni risulta provata l'intensità del rapporto affettivo tra i fratelli e e la de cuius, essendo emerso che si recava in Marocco, Pt_1 Pt_2 PE specie nz tività mussulmane, e in tali occasio ava assiduamente i due fratelli soggiornando presso le loro abitazioni.
5.2.2. Diversamente, non può ritenersi provata l'intensità del rapporto parentale tra la de cuius e il AT , posto che parte attrice non ha prodotto alcun principio di prova quale, ad Parte_3 esempio, nto contenente dichiarazioni dalle quali evincere tale circostanza (nessuna delle dichiarazioni di cui al documento n.15 fasc. att., infatti, fa riferimento al AT ), né ha Parte_3 richiesto alcun mezzo istruttorio (ad esempio prova testimoniale) idoneo a pro dizio la solidità e intensità del rapporto affettivo tra i due fratelli.
Dunque, la domanda formulata dall'attore deve essere rigettata per le ragioni Parte_3 sopra esposte.
5.2.3. Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2022) ove è stato
11 previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad Euro 3.365,00 e ad Euro 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in Euro 336.500,00 (nel caso della perdita del genitore, figlio, convivente more uxorio) e in Euro 146.120,00 (nel caso della perdita di AT).
In relazione alle Tabelle del danno 2022 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico- relazionali derivanti dalla perdita del parente.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2022), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
5.2.4. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2022 – tabella integrata per la perdita del AT/nipote), considerato il carattere colposo del fatto, deve dunque rilevarsi che la vittima aveva 82 anni al momento del dell'evento lesivo, mentre i due fratelli e avevano, rispettivamente, 61 e 63 anni Pt_1 Pt_2
e, dunque, devono riconoscersi punti 4 quanto alla lett. A) e punti 10 quanto alla lett. B); deve inoltre rilevarsi che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro e pertanto nessun punto può essere riconosciuto in relazione al profilo di cui alla lett. C); quanto al profilo di cui alla lett. D) non possono essere riconosciuti punti in quanto dalle dichiarazioni testimoniali di cui al doc.15 fasc. att. emerge la sopravvivenza di più di tre superstiti: due fratelli, un nipote (figlio della defunta) e i genitori degli attori (il sig. ha infatti dichiarato: “Dichiaro di conoscere perfettamente, dal 1996, il sig. CP_10 [...]
che risiede a Rue 3 n°8 Chahdia El Oulfa – Casablanca, nonché tutti i suoi membri familiari, i Parte_2
fratelli e sua sorella deceduta in Italia il 21/09/2017 […] Faccio Persona_1 presente, precisando che la defunta, insieme a suo figlio rendevano visite al AT CP_11 Parte_2
a casa sua sita a Errahma-Casablanca, e co e perfettamente il sig.
[...] CP_11 defunta); quanto, infine, al profilo c.d. soggettivo di cui alla lett. E), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra fratelli, come peraltro emerso documentalmente (v. doc.15, fasc. att.) e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza delle vittime secondarie stante il decesso avvenuto alcuni mesi dopo il sinistro, si ritiene opportuno riconoscere punti 5.
12 In conclusione, attribuendo un totale di 19 punti (4+10+0+0+5) e moltiplicando i punti (19) per il valore punto pari a Euro 1.461,20, si ritiene equo liquidare in favore di di Parte_1 il danno non patrimoniale da perdita del rapp uius Parte_2 nella complessiva misura di Euro 27.762,80 ciascuno. Persona_1
5.3. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione Org_ dell'indice
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (28.07.2017) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici dal 28.07.2017 fino alla presente sentenza;
sull'importo Org_3 come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
6. Quanto al profilo delle spese di lite, deve rilevarsi che, stante il parziale rigetto delle pretese attoree rispetto a quelle azionate (rigetto della domanda formulata da e Parte_3 tenuto conto dell'accoglimento della domanda risarcitoria per danno non patrimoniale per un importo nettamente inferiore rispetto a quello richiesto nell'atto introduttivo, sussistono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e liquidare i restanti due terzi come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) e, in particolare, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, spese di lite da distrarsi a favore dell'avv. Angelo Raffaele Miceli, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei convenuti, previa compensazione nella misura dei due terzi, gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e marca da bollo (Euro 518,00 + Euro 27,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_3 occorso in data 28.07.2017 che ha determinato il decesso di Persona_1 Con
- condanna i convenuti Me. e Controparte_5 Controparte_3
a Controparte_1 favore di:
13 ✓ ella somma pari ad Euro 27.762,80, oltre accessori come Parte_1 in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
✓ della somma pari ad Euro 27.762,80, oltre accessori come in Parte_2 motivazione, a titolo di danno non patrimoniale;
- rigetta la domanda formulata da nei confronti delle parti convenute;
Parte_3 Cont
- condanna i convenuti e Controparte_5 Controparte_3
in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere, previa Controparte_1 i un terzo, le spese sostenute da parte attrice che si liquidano in Euro 5.188,66 per compensi, Euro 363,33 per esborsi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Raffaele Miceli, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Milano, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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