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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/08/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 473/2023
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 473/2023 promossa da:
Avv. (C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Rota in forza di procura agli atti;
- Appellante -
contro
(C.F: ) difesa e rappresentata dall'Avv. Pier Antonio Sulis in Controparte_2 C.F._2 forza di procura agli atti;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2022 del Giudice di Pace di Acqui Terme pubblicata in data 14.07.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1. nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.192/2022 emessa dal Giudice di Pace di Acqui Terme, Giudice Dott. Marcello
Adriano Mazzola, nel giudizio recante R.G. 333/2020, depositata in cancelleria in data 14.7.2022, e per l'effetto:
2. dichiarare tenuto e condannare la signora al pagamento della somma capitale di Controparte_2
Euro 1.1.70,00, oltre spese generali, accessori fiscali per Cpa e Iva, per le causali di cui in premessa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.. dalla data della domanda al saldo
pagina 1 di 7 effettivo, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Nel merito confermare integralmente il dispositivo della sentenza impugnata per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto;
2. Condannare l Avv. alla rifusione delle spese di lite del secondo grado ex Controparte_1 articolo 91, 1 comma, c.p.c. oltre spese generali, CPA ed IVA con distrazione degli onorari e delle spese in favore dell'esponente difensore che ne ha fatto anticipo ai sensi e per gli effetti dell articolo 93
c.p.c.;
3. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Concisa esposizione del processo di I grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. difendendosi in proprio ex art. Controparte_1
86 c.p.c. ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Acqui Terme, Controparte_2 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 2.340,00 a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva da sé svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n.
4496/2016/21 RGNR n. 1779/19 RG DIB, nel quale la convenuta era imputata. si presentava alla prima udienza personalmente, eccependo l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita e l'infondatezza nel merito della pretesa di pagamento avversaria e ciò per due motivi: i) per non esser ella mai stata notiziata dall'attrice della sua nomina d'ufficio; ii) per non esser mai stata informata della possibilità di avvalersi dell'istituto del
Patrocinio a spese dello Stato, cui avrebbe avuto diritto di accedere detenendone i requisiti reddituali.
Con comparsa dell'11.01.2021 si costituiva in giudizio quale difensore della convenuta l'Avv. Rumolo.
Superata l'eccezione di improcedibilità atteso il rituale invito della convenuta alla negoziazione assistita nelle more del giudizio, la causa veniva trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 320
c.p.c. e istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione del testimone Avv.
Roveta.
All'esito, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione concedendo termine per il deposito di note conclusive.
Veniva quindi emessa la sentenza n. 192/2022 formante oggetto del presente giudizio di appello, con la quale il Giudice di Pace, accoglieva la domanda attorea, seppur per la minor somma di € 1.170,00
(ritenendo piuttosto contenuta l'attività professionale concretamente svolta in favore dell'imputata) compensava integralmente le spese di lite sul presupposto di un accoglimento solo parziale della pagina 2 di 7 domanda e dell'accertata configurabilità a carico dell'attrice dell'illecito deontologico di cui all'art 27 co. IV del Codice Deontologico forense.
2. Motivi di appello
L'Avv. ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata: CP_1
1) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, ha accertato ultra petita ed erroneamente, la violazione del precetto deontologico di cui all'art 27 co. IV C.D.F;
2) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, proprio sulla ritenuta esistenza di un illecito deontologico ha ritenuto di compensare le spese di lite.
Con comparsa del 26.05.2025 si è costituita nel presente giudizio l'appellata, eccependo: i) con riguardo al primo motivo di appello: la carenza di interesse ad impugnare ex articolo 100 c.p.c. atteso che l'Avv. ha chiesto una mera riforma della parte motiva della sentenza senza chiedere CP_1 alcuna riforma del decisum; ii) con riguardo al secondo motivo d'appello: l'infondatezza, atteso che le spese di lite, sono state correttamente compensate ex art. 92 c.p.c. sul presupposto della ricorrenza di
“gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost. sent. 77/2019).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Sul primo motivo di appello.
Il gravame, con riguardo al motivo in parola, è inammissibile attesa l'assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'appellante.
L'Avv. si duole del fatto che il Giudice di Pace abbia accertato incidentalmente la CP_1 sussistenza di un illecito deontologico, assumendo si tratti di una pronuncia resa ultra petita e comunque errata, ma non domanda una riforma del decisum, che addirittura fa proprio inserendolo nelle conclusioni rassegnate in questa sede.
Ebbene la pretesa non è meritevole di tutela.
La Giurisprudenza di legittimità infatti sul punto è costante nel ritenere che “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”. (cit. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020) ma si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 658 del 2015 secondo cui: “Va dunque rilevata
l'inammissibilità, per difetto d'interesse, del ricorso incidentale, siccome proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello ed eventualmente incidente solo sulla motivazione della sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass. n. 7057 del 2010; Cass. n. 6519 del 2007; Cass. n. 3654 del 2006;
Cass. n. 2067 del 1996; Cass. n. 11773 del 1990). Invero, secondo la dottrina classica vi è soccombenza c.d. formale (che legittima all'impugnazione) solo nel caso di rigetto della domanda o di parte di essa e non in ipotesi di sfavorevole soluzione di una questione. Ed anche ove voglia ritenersi con la più moderna dottrina che soccombenza ed interesse all'impugnazione siano oggi espressioni che denotano distinti fenomeni, e che quindi anche la sfavorevole soluzione di questioni dia origine ad una
pagina 3 di 7 vera e propria soccombenza (per quanto teorica), va osservato che manca l'interesse ad impugnare per la parte che abbia egualmente conseguito il successo sulla domanda (cfr. Cass. SS.UU. n. 5456 del
2009)”; ed ancora, pronunce ancor più recenti come Cass. 23054/2024 e la recentissima Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9062 del 06/04/2025, secondo cui: “Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione”
Ebbene tale utilità concreta nel caso in parola non si rinviene. E ciò per plurimi motivi.
Intanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione ex art 112 c.p.c., atteso che l'inadempimento da parte dell'attrice del proprio obbligo deontologico all'informativa di cui all'art 27 co. IV CDF era esattamente l'oggetto dell'eccezione di inadempimento promossa dalla convenuta per resistere alla richiesta dell'Avv. di pagamento dei propri compensi professionali, di talché l'accertamento di tale profilo CP_1 rientrava esattamente nel tema decisorio di causa e l'esame della questione, espressamente proposta, costituiva un necessario passaggio logico-giuridico per addivenire al rigetto dell'eccezione ex art. 1460
c.c. della convenuta ed alle conclusioni di accoglimento della domanda attorea cui il primo giudice è pervenuto.
Ciò posto, il Giudice di Pace, pur ritenendo sussistente la condotta di inadempimento allegata dalla convenuta (ovvero l'omessa informativa ex art. 27 co. IV CDF), ha al contempo ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova (che incombeva sulla del nesso di causalità tra esso inadempimento ed CP_2 il danno;
ovvero, detto altrimenti, la prova che la convenuta, effettivamente possedesse i requisiti reddituali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che dunque, se debitamente informata, avrebbe beneficiato dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
Tale motivazione ha portato il Giudice di Pace ad accogliere la domanda dell'attrice (pur riducendone il quantum) con ciò dovendosi escludere che la stessa (la quale non si propone di attingere l'obiettivo della rimozione del decisum né in ordine all'an né in ordine al quantum) possa rivendicare una mera riforma della motivazione del provvedimento - che a suo dire sarebbe stata più corretta laddove avesse invece escluso la ricorrenza del profilo dell'inadempimento e non quello del nesso di causalità tra lo stesso ed il danno -; riforma che non produrrebbe nella sua sfera giuridica alcuna concreta utilità, atteso che: i) la rilevanza della condotta di cui si discute sotto il profilo deontologico potrà essere
(eventualmente) accertata solo in sede disciplinare, non producendo la sentenza gravata alcun effetto di giudicato;
iii) la sentenza – contrariamente a quanto sostenuto – non ha accertato alcuna responsabilità professionale a carico dell'Avv. dal momento che come noto, non vi è responsabilità senza CP_1 nesso di causalità tra l'addebito e il danno;
ii) anche laddove si convenisse con l'impostazione difensiva prospettata dalla appellante, le conclusioni nel merito in questa sede non potrebbero che essere le medesime già pronunciate dal Giudice di prime cure dal momento che l'attrice è risultata vittoriosa rispetto alla domanda proposta e non ha impugnato la parte della sentenza che ha ridotto la misura del suo compenso.
pagina 4 di 7 Per tutti i motivi esposti il motivo di gravame in disamina deve ritenersi inammissibile.
§. 2 Sul secondo motivo di appello.
Il motivo d'appello è fondato.
Il Giudice di Pace, pur avendo accolto la domanda attorea, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e ciò sulla scorta di due motivazioni: i) “l'accoglimento parziale delle domande dell'attrice”; ii) “la configurabilità di un illecito certamente deontologico da parte dell'attrice”.
La statuizione, deve ritenersi per un verso non corretta e per un verso non rispondente ai principi che regolano l'istituto della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
Con riguardo alla prima delle motivazioni spese a sostegno della disposta compensazione, essa si rivela non corretta.
La domanda dell'attrice, infatti, articolata in un unico capo, è stata ritenuta totalmente fondata nell'an debeatur (nessuna eccezione è stata sollevata dalla parte convenuta riguardo la concreta consistenza della prestazione professionale e il difetto di proporzionalità tra essa ed il compenso richiesto), ma ne è stato ridotto il quantum debeatur.
In questi casi, il principio stabilito dalla Giurisprudenza per la regolazione delle spese di lite è il seguente: “in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.”
(v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 e Cass. 3438/ 2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa, tale ipotesi non ricorre, perché gli oneri processuali cui la parte convenuta è andata (eventualmente) incontro per difendersi in giudizio, non hanno subito alcuna mutazione peggiorativa, dal momento che lo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 è il medesimo, sia avuto riguardo al disputatum (€ 2.340,00 oltre accessori) sia avuto riguardo al decisum
(1.170,00 oltre accessori).
Esclusa la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza parziale, deve altresì escludersi la ricorrenza delle
“gravi ed eccezionali ragioni” valorizzate in questa sede dall'appellata (ipotesi cui la Giurisprudenza ha fatto riferimento quale ulteriore motivo per compensare le spese di lite).
Certamente esse non possono essere rinvenute nella ritenuta (dal Giudice di Pace) sussistenza della violazione di cui all'art 27 co. IV C.D.F. Infatti, nella sede che ci occupa, essa rileva solo nella misura in cui potenzialmente integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale, la cui rilevanza giuridica però nel caso specifico è stata esclusa, attesa l'insussistenza del profilo del nesso di causalità. Il fatto che poi essa condotta possa integrare un illecito deontologico (motivo sulla base del quale il giudice di prime cure ha anche fondato la disposta compensazione delle spese di lite) è una questione il cui accertamento non compete al Giudice civile essendo appannaggio del solo organo disciplinare forense. pagina 5 di 7 Detto altrimenti, dal momento che il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante sotto il profilo civilistico la condotta omissiva addebitata all'attrice, essa condotta non poteva poi essere utilizzata quale motivo per compensare le spese di lite sulla scorta di una sua ritenuta rilevanza deontologico- disciplinare, attesa la palese contraddittorietà tra le due statuizioni e l'incompetenza del giudice di Pace
a statuire in subiecta materia.
Per tutti gli esposti motivi, il motivo va accolto e la sentenza di prime cure va riformata in punto di statuizione spese di lite, che andranno, poste a carico della parte convenuta e liquidate nei termini che seguono: in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nella versione pro tempore vigente, tenendo conto del valore della domanda, dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria (attesa la semplicità delle questioni trattate) così per € 671,00, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA come per Legge.
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, ex art. 92 II co. c.p.c., avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza tra loro, da rinvenirsi nell'accoglimento di uno solo dei due motivi di gravame proposti dall'appellante.
Per le medesime ragioni si ritiene non sussistano i presupposti per il versamento a carico dell'Avv. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. CP_1
n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
accoglie parzialmente l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. Controparte_1
192/2022 del Giudice di Pace di Acqui Terme pubblicata in data 14.07.2022 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, che per il resto conferma:
Condanna a rifondere all'Avv. le spese di lite per il giudizio di Controparte_2 Controparte_1 primo grado, liquidate in € 671,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Dichiara integralmente compensate tra le parti ex art. 92 co. II c.p.c. le spese di lite del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Alessandria, l'11.08.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 473/2023
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 473/2023 promossa da:
Avv. (C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Rota in forza di procura agli atti;
- Appellante -
contro
(C.F: ) difesa e rappresentata dall'Avv. Pier Antonio Sulis in Controparte_2 C.F._2 forza di procura agli atti;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2022 del Giudice di Pace di Acqui Terme pubblicata in data 14.07.2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“1. nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.192/2022 emessa dal Giudice di Pace di Acqui Terme, Giudice Dott. Marcello
Adriano Mazzola, nel giudizio recante R.G. 333/2020, depositata in cancelleria in data 14.7.2022, e per l'effetto:
2. dichiarare tenuto e condannare la signora al pagamento della somma capitale di Controparte_2
Euro 1.1.70,00, oltre spese generali, accessori fiscali per Cpa e Iva, per le causali di cui in premessa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.. dalla data della domanda al saldo
pagina 1 di 7 effettivo, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3. con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Nel merito confermare integralmente il dispositivo della sentenza impugnata per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto;
2. Condannare l Avv. alla rifusione delle spese di lite del secondo grado ex Controparte_1 articolo 91, 1 comma, c.p.c. oltre spese generali, CPA ed IVA con distrazione degli onorari e delle spese in favore dell'esponente difensore che ne ha fatto anticipo ai sensi e per gli effetti dell articolo 93
c.p.c.;
3. Emettere ogni altro provvedimento del caso.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Concisa esposizione del processo di I grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. difendendosi in proprio ex art. Controparte_1
86 c.p.c. ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Acqui Terme, Controparte_2 chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 2.340,00 a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva da sé svolta quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n.
4496/2016/21 RGNR n. 1779/19 RG DIB, nel quale la convenuta era imputata. si presentava alla prima udienza personalmente, eccependo l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per omesso espletamento della negoziazione assistita e l'infondatezza nel merito della pretesa di pagamento avversaria e ciò per due motivi: i) per non esser ella mai stata notiziata dall'attrice della sua nomina d'ufficio; ii) per non esser mai stata informata della possibilità di avvalersi dell'istituto del
Patrocinio a spese dello Stato, cui avrebbe avuto diritto di accedere detenendone i requisiti reddituali.
Con comparsa dell'11.01.2021 si costituiva in giudizio quale difensore della convenuta l'Avv. Rumolo.
Superata l'eccezione di improcedibilità atteso il rituale invito della convenuta alla negoziazione assistita nelle more del giudizio, la causa veniva trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 320
c.p.c. e istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione del testimone Avv.
Roveta.
All'esito, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione concedendo termine per il deposito di note conclusive.
Veniva quindi emessa la sentenza n. 192/2022 formante oggetto del presente giudizio di appello, con la quale il Giudice di Pace, accoglieva la domanda attorea, seppur per la minor somma di € 1.170,00
(ritenendo piuttosto contenuta l'attività professionale concretamente svolta in favore dell'imputata) compensava integralmente le spese di lite sul presupposto di un accoglimento solo parziale della pagina 2 di 7 domanda e dell'accertata configurabilità a carico dell'attrice dell'illecito deontologico di cui all'art 27 co. IV del Codice Deontologico forense.
2. Motivi di appello
L'Avv. ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata: CP_1
1) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, ha accertato ultra petita ed erroneamente, la violazione del precetto deontologico di cui all'art 27 co. IV C.D.F;
2) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, proprio sulla ritenuta esistenza di un illecito deontologico ha ritenuto di compensare le spese di lite.
Con comparsa del 26.05.2025 si è costituita nel presente giudizio l'appellata, eccependo: i) con riguardo al primo motivo di appello: la carenza di interesse ad impugnare ex articolo 100 c.p.c. atteso che l'Avv. ha chiesto una mera riforma della parte motiva della sentenza senza chiedere CP_1 alcuna riforma del decisum; ii) con riguardo al secondo motivo d'appello: l'infondatezza, atteso che le spese di lite, sono state correttamente compensate ex art. 92 c.p.c. sul presupposto della ricorrenza di
“gravi ed eccezionali ragioni” (C. Cost. sent. 77/2019).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Sul primo motivo di appello.
Il gravame, con riguardo al motivo in parola, è inammissibile attesa l'assoluta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'appellante.
L'Avv. si duole del fatto che il Giudice di Pace abbia accertato incidentalmente la CP_1 sussistenza di un illecito deontologico, assumendo si tratti di una pronuncia resa ultra petita e comunque errata, ma non domanda una riforma del decisum, che addirittura fa proprio inserendolo nelle conclusioni rassegnate in questa sede.
Ebbene la pretesa non è meritevole di tutela.
La Giurisprudenza di legittimità infatti sul punto è costante nel ritenere che “L'interesse all'impugnazione - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo - deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”. (cit. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020) ma si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 658 del 2015 secondo cui: “Va dunque rilevata
l'inammissibilità, per difetto d'interesse, del ricorso incidentale, siccome proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello ed eventualmente incidente solo sulla motivazione della sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass. n. 7057 del 2010; Cass. n. 6519 del 2007; Cass. n. 3654 del 2006;
Cass. n. 2067 del 1996; Cass. n. 11773 del 1990). Invero, secondo la dottrina classica vi è soccombenza c.d. formale (che legittima all'impugnazione) solo nel caso di rigetto della domanda o di parte di essa e non in ipotesi di sfavorevole soluzione di una questione. Ed anche ove voglia ritenersi con la più moderna dottrina che soccombenza ed interesse all'impugnazione siano oggi espressioni che denotano distinti fenomeni, e che quindi anche la sfavorevole soluzione di questioni dia origine ad una
pagina 3 di 7 vera e propria soccombenza (per quanto teorica), va osservato che manca l'interesse ad impugnare per la parte che abbia egualmente conseguito il successo sulla domanda (cfr. Cass. SS.UU. n. 5456 del
2009)”; ed ancora, pronunce ancor più recenti come Cass. 23054/2024 e la recentissima Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9062 del 06/04/2025, secondo cui: “Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione”
Ebbene tale utilità concreta nel caso in parola non si rinviene. E ciò per plurimi motivi.
Intanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di prime cure non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione ex art 112 c.p.c., atteso che l'inadempimento da parte dell'attrice del proprio obbligo deontologico all'informativa di cui all'art 27 co. IV CDF era esattamente l'oggetto dell'eccezione di inadempimento promossa dalla convenuta per resistere alla richiesta dell'Avv. di pagamento dei propri compensi professionali, di talché l'accertamento di tale profilo CP_1 rientrava esattamente nel tema decisorio di causa e l'esame della questione, espressamente proposta, costituiva un necessario passaggio logico-giuridico per addivenire al rigetto dell'eccezione ex art. 1460
c.c. della convenuta ed alle conclusioni di accoglimento della domanda attorea cui il primo giudice è pervenuto.
Ciò posto, il Giudice di Pace, pur ritenendo sussistente la condotta di inadempimento allegata dalla convenuta (ovvero l'omessa informativa ex art. 27 co. IV CDF), ha al contempo ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova (che incombeva sulla del nesso di causalità tra esso inadempimento ed CP_2 il danno;
ovvero, detto altrimenti, la prova che la convenuta, effettivamente possedesse i requisiti reddituali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e che dunque, se debitamente informata, avrebbe beneficiato dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
Tale motivazione ha portato il Giudice di Pace ad accogliere la domanda dell'attrice (pur riducendone il quantum) con ciò dovendosi escludere che la stessa (la quale non si propone di attingere l'obiettivo della rimozione del decisum né in ordine all'an né in ordine al quantum) possa rivendicare una mera riforma della motivazione del provvedimento - che a suo dire sarebbe stata più corretta laddove avesse invece escluso la ricorrenza del profilo dell'inadempimento e non quello del nesso di causalità tra lo stesso ed il danno -; riforma che non produrrebbe nella sua sfera giuridica alcuna concreta utilità, atteso che: i) la rilevanza della condotta di cui si discute sotto il profilo deontologico potrà essere
(eventualmente) accertata solo in sede disciplinare, non producendo la sentenza gravata alcun effetto di giudicato;
iii) la sentenza – contrariamente a quanto sostenuto – non ha accertato alcuna responsabilità professionale a carico dell'Avv. dal momento che come noto, non vi è responsabilità senza CP_1 nesso di causalità tra l'addebito e il danno;
ii) anche laddove si convenisse con l'impostazione difensiva prospettata dalla appellante, le conclusioni nel merito in questa sede non potrebbero che essere le medesime già pronunciate dal Giudice di prime cure dal momento che l'attrice è risultata vittoriosa rispetto alla domanda proposta e non ha impugnato la parte della sentenza che ha ridotto la misura del suo compenso.
pagina 4 di 7 Per tutti i motivi esposti il motivo di gravame in disamina deve ritenersi inammissibile.
§. 2 Sul secondo motivo di appello.
Il motivo d'appello è fondato.
Il Giudice di Pace, pur avendo accolto la domanda attorea, ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite e ciò sulla scorta di due motivazioni: i) “l'accoglimento parziale delle domande dell'attrice”; ii) “la configurabilità di un illecito certamente deontologico da parte dell'attrice”.
La statuizione, deve ritenersi per un verso non corretta e per un verso non rispondente ai principi che regolano l'istituto della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.
Con riguardo alla prima delle motivazioni spese a sostegno della disposta compensazione, essa si rivela non corretta.
La domanda dell'attrice, infatti, articolata in un unico capo, è stata ritenuta totalmente fondata nell'an debeatur (nessuna eccezione è stata sollevata dalla parte convenuta riguardo la concreta consistenza della prestazione professionale e il difetto di proporzionalità tra essa ed il compenso richiesto), ma ne è stato ridotto il quantum debeatur.
In questi casi, il principio stabilito dalla Giurisprudenza per la regolazione delle spese di lite è il seguente: “in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.”
(v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 e Cass. 3438/ 2016).
Ebbene, nel caso che ci occupa, tale ipotesi non ricorre, perché gli oneri processuali cui la parte convenuta è andata (eventualmente) incontro per difendersi in giudizio, non hanno subito alcuna mutazione peggiorativa, dal momento che lo scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 è il medesimo, sia avuto riguardo al disputatum (€ 2.340,00 oltre accessori) sia avuto riguardo al decisum
(1.170,00 oltre accessori).
Esclusa la ricorrenza di una ipotesi di soccombenza parziale, deve altresì escludersi la ricorrenza delle
“gravi ed eccezionali ragioni” valorizzate in questa sede dall'appellata (ipotesi cui la Giurisprudenza ha fatto riferimento quale ulteriore motivo per compensare le spese di lite).
Certamente esse non possono essere rinvenute nella ritenuta (dal Giudice di Pace) sussistenza della violazione di cui all'art 27 co. IV C.D.F. Infatti, nella sede che ci occupa, essa rileva solo nella misura in cui potenzialmente integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale, la cui rilevanza giuridica però nel caso specifico è stata esclusa, attesa l'insussistenza del profilo del nesso di causalità. Il fatto che poi essa condotta possa integrare un illecito deontologico (motivo sulla base del quale il giudice di prime cure ha anche fondato la disposta compensazione delle spese di lite) è una questione il cui accertamento non compete al Giudice civile essendo appannaggio del solo organo disciplinare forense. pagina 5 di 7 Detto altrimenti, dal momento che il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante sotto il profilo civilistico la condotta omissiva addebitata all'attrice, essa condotta non poteva poi essere utilizzata quale motivo per compensare le spese di lite sulla scorta di una sua ritenuta rilevanza deontologico- disciplinare, attesa la palese contraddittorietà tra le due statuizioni e l'incompetenza del giudice di Pace
a statuire in subiecta materia.
Per tutti gli esposti motivi, il motivo va accolto e la sentenza di prime cure va riformata in punto di statuizione spese di lite, che andranno, poste a carico della parte convenuta e liquidate nei termini che seguono: in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nella versione pro tempore vigente, tenendo conto del valore della domanda, dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria (attesa la semplicità delle questioni trattate) così per € 671,00, oltre al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A e IVA come per Legge.
Spese di lite.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio le stesse devono essere interamente compensate tra le parti, ex art. 92 II co. c.p.c., avuto riguardo alla parziale reciproca soccombenza tra loro, da rinvenirsi nell'accoglimento di uno solo dei due motivi di gravame proposti dall'appellante.
Per le medesime ragioni si ritiene non sussistano i presupposti per il versamento a carico dell'Avv. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. CP_1
n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
accoglie parzialmente l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. Controparte_1
192/2022 del Giudice di Pace di Acqui Terme pubblicata in data 14.07.2022 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, che per il resto conferma:
Condanna a rifondere all'Avv. le spese di lite per il giudizio di Controparte_2 Controparte_1 primo grado, liquidate in € 671,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per le spese generali nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per Legge;
Dichiara integralmente compensate tra le parti ex art. 92 co. II c.p.c. le spese di lite del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Alessandria, l'11.08.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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