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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3162/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona della Giudice del lavoro TE NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter cpc
Previo deposito di note scritte Nella causa iscritta al n. 3162/ 2025 R.G.L. . promossa da
Parte_1 Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliata in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli
Ricorrente
contro
in persona del Ministro pro-tempore ,corrente in Controparte_1 Roma
Resistente contumace
Oggetto : retribuzione professionale docenti
Parte ricorrente ha così concluso: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, la parte ricorrente ha esposto quanto segue : in qualità di docente precaria,da ultimo presso istituto ricadente nella giurisdizione del Tribunale adito, aveva lavorato alle dipendenze del nell'anno scolastico 2021/22 in CP_1 forza di una serie di n. 6 contratti di supplenza come da stato matricolare in atti;
durante l'anno scolastico non aveva percepito la retribuzione professionale pari secondo i CCNL di riferimento ad €174,50 per ogni mese di servizio sino al 31/12/2021 ed a € 184,50. a partire dal 01/1/2022, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, per un importo di retribuzione professionale docenti pari ad € 997,43 come da calcoli riportati in atti. Trattavasi di condotta discriminatoria rispetto al trattamento riservato ,in identità di mansioni,ai docenti di ruolo ed ai docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Chiedeva pertanto ,anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione indicata in ricorso , il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti ,prevista dall'art. 7 del CCNL DEL 31/08/1999 con ogni conseguenziale provvedimento come in atti meglio precisato. Contr Il non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia. La causa non necessita di attività istruttoria e veniva trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza virtuale del 27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la retribuzione professionale docenti possa essere estesa anche ai supplenti temporanei . L'art. 7,1° comma del CCNI del 31 agosto 1999 individua infatti la ratio del compenso nella costruzione di un sistema di opportunità formative finalizzato al miglioramento della scuola. Tale disposizione contrattuale collettiva non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti che risultano pertanto tutte destinatarie della finalità della norma come si evince anche dalla giurisprudenza della Cassazione,in particolare Corte di Cassazione sez. lav. n.200015/18 n. 6293 del 05/03/2020 . L'esclusione dei docenti precari ,anche per le supplenze temporanee ,costituisce pertanto discriminazione in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e recepito dall'art. 6 del d.lgs 368/01. Cont Il restando contumace e disinteressandosi del processo non ha presentato un conteggio alternativo a quello della parte ricorrente e deve pertanto essere dichiarato tenuto e condannato a pagare alla parte ricorrente la somma indicata in dispositivo a titolo di retribuzione professionale docenti,ritenuta la correttezza dei conteggi esplicitati in ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei procuratori antistatari al minimo del tariffario professionale ,sia pure con il richiesto aumento per i collegamenti ipertestuali, stante la serialità della vertenza.
P.Q.M.
LA GIUDICE DEL LAVORO DI GENOVA
definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc,
DICHIARA Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
DA Cont Il a pagare alla parte un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 997,43 oltre interessi dal dovuto al saldo
DA
il a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di €417,00 per competenze,€21,50 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Genova,11 dicembre 2025
La Giudice
TE NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA in persona della Giudice del lavoro TE NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter cpc
Previo deposito di note scritte Nella causa iscritta al n. 3162/ 2025 R.G.L. . promossa da
Parte_1 Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliata in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli
Ricorrente
contro
in persona del Ministro pro-tempore ,corrente in Controparte_1 Roma
Resistente contumace
Oggetto : retribuzione professionale docenti
Parte ricorrente ha così concluso: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, la parte ricorrente ha esposto quanto segue : in qualità di docente precaria,da ultimo presso istituto ricadente nella giurisdizione del Tribunale adito, aveva lavorato alle dipendenze del nell'anno scolastico 2021/22 in CP_1 forza di una serie di n. 6 contratti di supplenza come da stato matricolare in atti;
durante l'anno scolastico non aveva percepito la retribuzione professionale pari secondo i CCNL di riferimento ad €174,50 per ogni mese di servizio sino al 31/12/2021 ed a € 184,50. a partire dal 01/1/2022, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, per un importo di retribuzione professionale docenti pari ad € 997,43 come da calcoli riportati in atti. Trattavasi di condotta discriminatoria rispetto al trattamento riservato ,in identità di mansioni,ai docenti di ruolo ed ai docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto. Chiedeva pertanto ,anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione indicata in ricorso , il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti ,prevista dall'art. 7 del CCNL DEL 31/08/1999 con ogni conseguenziale provvedimento come in atti meglio precisato. Contr Il non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia. La causa non necessita di attività istruttoria e veniva trattenuta in decisione ex art. 127 ter cpc all'esito dell'udienza virtuale del 27 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la retribuzione professionale docenti possa essere estesa anche ai supplenti temporanei . L'art. 7,1° comma del CCNI del 31 agosto 1999 individua infatti la ratio del compenso nella costruzione di un sistema di opportunità formative finalizzato al miglioramento della scuola. Tale disposizione contrattuale collettiva non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti che risultano pertanto tutte destinatarie della finalità della norma come si evince anche dalla giurisprudenza della Cassazione,in particolare Corte di Cassazione sez. lav. n.200015/18 n. 6293 del 05/03/2020 . L'esclusione dei docenti precari ,anche per le supplenze temporanee ,costituisce pertanto discriminazione in violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e recepito dall'art. 6 del d.lgs 368/01. Cont Il restando contumace e disinteressandosi del processo non ha presentato un conteggio alternativo a quello della parte ricorrente e deve pertanto essere dichiarato tenuto e condannato a pagare alla parte ricorrente la somma indicata in dispositivo a titolo di retribuzione professionale docenti,ritenuta la correttezza dei conteggi esplicitati in ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dei procuratori antistatari al minimo del tariffario professionale ,sia pure con il richiesto aumento per i collegamenti ipertestuali, stante la serialità della vertenza.
P.Q.M.
LA GIUDICE DEL LAVORO DI GENOVA
definitivamente pronunciando ,contrariis reiectis,visto l'art. 429 cpc,
DICHIARA Tenuto per la causale di cui in motivazione e conseguentemente
DA Cont Il a pagare alla parte un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 997,43 oltre interessi dal dovuto al saldo
DA
il a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_2 giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di €417,00 per competenze,€21,50 per spese oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo unificato e accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati antistatari.
Genova,11 dicembre 2025
La Giudice
TE NE