Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Decreto cautelare 27 maggio 2025
Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 3496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3496 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Giovanna Scollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università resistente sull’istanza del 15 settembre 2024 avanzata dalla Sig.ra -OMISSIS- al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gravi motivi di salute ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938;
e per la declaratoria dell’obbligo
dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anno successivo al primo al CdLM in Medicina
nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5/3/2025:
- del D.R. n. -OMISSIS-del 25 febbraio 2025 prot. n. -OMISSIS-/2025 depositato agli atti in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente, volta ad ottenere il trasferimento in deroga per gravi motivi;
- della presupposta relazione di consulenza medico-legale, prot. n. -OMISSIS-, depositata agli atti in data 21 febbraio 2025, con la quale la Commissione nominata con D.R. -OMISSIS-/2024 ha reso parere sfavorevole sulla valutazione dei “gravi motivi” ex art. 9 r.d. n. 1269/1938;
- del citato D.R. -OMISSIS- del 2 dicembre 2024 prot. n.-OMISSIS-/2024, con il quale, a parziale rettifica di quanto disposto dal D.R. n. -OMISSIS- del 26 novembre 2024, è stata nominata la Commissione per la valutazione dei documenti presentati dalla ricorrente ai fini dell’istanza di trasferimento in deroga;
- del verbale (non conosciuto) della visita medico-legale cui la ricorrente si è sottoposta il 4 febbraio 2025 c/o l''Istituto di Medicina Legale, -OMISSIS- Catania.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
e per l’adozione delle opportune misure cautelari volte ad ordinare all’Università degli Studi di Catania di ammettere la ricorrente alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o, in subordine, di riesaminare l’istanza di trasferimento ex art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito il complesso quadro clinico della ricorrente ed accertando, in chiave funzionale e multidimensionale, se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/5/2025:
- del D.R. n. -OMISSIS-, trasmesso con note prot. n. -OMISSIS-/2025, con il quale è stata disposta la <<...revoca del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025, relativo al diniego all’istanza di trasferimento chiesto dalla sig.ra -OMISSIS- Giada e la rinnovazione della visita medica collegiale...>> nella composizione di cui al D.R. n. -OMISSIS-/2024;
- della nota prot. n.-OMISSIS-/2025 con la quale è stato comunicato <<...l’annullamento in autotutela del D.R. N. -OMISSIS-del 25 febbraio 2025...>> e la <<...riconvocazione della commissione medica [...] per la rinnovazione della visita medica, fissata per giorno 4 giugno 2025 alle ore 15.00...>> nonché della nota prot. n. 96535/2025, di pari tenore;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
e per l’adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte ad ordinare all’Università degli Studi di Catania di ammettere la ricorrente alla frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, giusta Ordinanza del 14 aprile 2025, n. 133 notificata in pari data e passata in c.d. giudicato cautelare per mancata impugnazione nei termini di legge;
e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente al CdLM in esame, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria depositata il 21.11.2025, parte ricorrente si è così espressa:
“1. Con D.R. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2025 è stato finalmente definito il procedimento avviato dall’odierna ricorrente con istanza del 15 settembre 2024 al fine di ottenere il trasferimento ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università resistente per gravi motivi di salute ex art. 9 r.d. n. 1269/1938.
1.1. Il D.R. è stato adottato a seguito di un “tormentato” percorso.
Dopo la proposizione di un inziale ricorso avverso il silenzio-inadempimento, la ricorrente ha articolato motivi aggiunti ex art. 117, co. 5, c.p.a. – depositati in data 5 marzo 2025 – avverso il D.R. n. -OMISSIS-del 25 febbraio 2025 prot. n. -OMISSIS-/2025 depositato agli atti in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il trasferimento in deroga per gravi motivi. Con ordinanza cautelare del 14 aprile 2025 n. 133 Codesto T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare articolata dalla ricorrente ammettendola <<...alla frequenza del corso di laurea presso l’Ateneo intimato, sino alla definizione del merito del ricorso...>>. Tuttavia, con D.R. n. -OMISSIS- l’Ateneo resistente ha disposto la <<...revoca del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025, relativo al diniego all’istanza di trasferimento chiesto dalla sig.ra -OMISSIS- Giada e la rinnovazione della visita medica collegiale...>> nella composizione di cui al D.R. n. -OMISSIS-/2024, atti che sono stati tempestivamente impugnati con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22 maggio 2025.
Con ordinanza del 20 giugno 2025, n. 201, poi, Codesto T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare articolata dalla Sig.ra -OMISSIS- nel senso che, fermo restando la facoltà dell’Ateneo resistente di rieditare il potere in stretta osservanza del dictum di cui all’Ordinanza di Codesto Giudice n. 133/2025, è stato fatto <<...obbligo all’Amministrazione di ammettere la ricorrente alla frequenza del corso di laurea presso l’Ateneo intimato...>>. Infine, considerata la persistente inottemperanza al giudicato cautelare, la ricorrente ha dovuto proporre una istanza ex art. 59 c.p.a. per l’esecuzione del giudicato cautelare e, solo in seguito a quest’ultima iniziativa contenziosa, l’Ateneo ha finalmente definito il procedimento per cui è causa.
2. Pertanto, avendo la ricorrente ottenuto risposta negativa alla propria istanza, si chiede dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse all’azione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
3. In ogni caso, si chiede la condanna dell’Ateneo resistente al pagamento delle spese di lite in ragione dell’ingiustificata protrazione del procedimento e della necessità, per la ricorrente, di attivare anche lo strumento di cui all’art. 59 c.p.a. per ottenere la definizione dell’istanza.
Del resto, la pacifica giurisprudenza amministrativa afferma che: <<...la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al pari della declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto, in tutto o in parte, soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente; di conseguenza, il giudice deve valutare la fondatezza o meno delle doglianze prospettate al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio...>> (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 881 del 2020).
Nel caso di specie, è evidente che la ricorrente ha ottenuto una risposta solo dopo la proposizione dell’azione giurisdizionale e, soprattutto, grazie all’istanza ex art. 59 c.p.a., depositata per ottenere l’esecuzione del giudicato cautelare formatosi sull’ordinanza n. 201/2025 di Codesto T.A.R.
Inoltre, si consideri che – al fine di regolare le spese di lite – che l’Ateneo non ha mai integralmente eseguito il giudicato cautelare: la ricorrente, nonostante il chiaro obbligo espresso dalla predetta ordinanza, non è mai stata, infatti, effettivamente ammessa alla frequenza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
P.Q.M.
si chiede, quindi, di dichiarare improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse, con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi al procuratore antistatario”.
Consegue che i ricorsi vanno dichiarato improcedibili.
Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo a carico dell’Università resistente, stante l’esito in ragione della metà, avuto riguardo anche ai prodromi del giudizio, all’esito delle decisioni cautelari e della complessiva procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Le spese del giudizio sono liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, a carico dell’Università resistente, da distrarsi in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA AR VA, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA AR VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.