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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente est.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 745/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PAU ANNA RITA, elettivamente domiciliata in VIA MANZONI N. 18,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 di 4
CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Berchidda (SS), in data 15.06.1991, tra la signora nata a Parte_1
Berchidda, il 29.10.1968 ( ) e il signor nato C.F._1 Controparte_1
a Berchidda, il 31.07.1961 ( ), già trascritto nei registri per gli atti C.F._2
di matrimonio del predetto Comune, N. 13 P. 2 S. A, anno 1991, mandando all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Berchidda (SS) per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per adempiere a tutte le incombenze di legge;
2) confermare le condizioni già fissate tra i coniugi, in sede di separazione giudiziale;
3) con condanna a compensi, spese ed accessori di lite, esclusivamente in caso di opposizione.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:
- si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 15.6.1991 con in Berchidda, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile al n. 13, Parte 2, Serie A, anno 1991; che dall'unione è nato in [...] in data [...] il figlio attualmente Persona_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
che con sentenza n. 313/2023 del
Pag. 2 di 4 8.6.2023, R.G. n. 1286/2019, emessa dal Tribunale Civile di Nuoro, è stata pronunciata la separazione personale delle parti;
che i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno già regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale in sede di separazione giudiziale con verbale di conciliazione del 16.5.2023; che dalla data della sentenza di separazione le parti non hanno mai ripreso la convivenza e che non è
possibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 7.11.2024 la signora ha confermato le conclusioni Pt_1
rassegnate nel ricorso introduttivo e ha chiesto che la causa fosse tenuta in decisione,
con rinuncia ai termini per il deposito di memorie.
All'udienza del 27.3.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
La domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Pertanto devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.
898/1970 e confermate le condizioni indicate nella sentenza di separazione, come richiesto dalla parte ricorrente.
Considerata la mancanza di opposizione, le spese di lite vanno compensate come richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così
giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 15.6.1991 in Berchidda, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Berchidda al n. 13, Parte 2, Serie A, anno 1991;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) conferma le condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 313/2023;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente est.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 745/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PAU ANNA RITA, elettivamente domiciliata in VIA MANZONI N. 18,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 di 4
CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Berchidda (SS), in data 15.06.1991, tra la signora nata a Parte_1
Berchidda, il 29.10.1968 ( ) e il signor nato C.F._1 Controparte_1
a Berchidda, il 31.07.1961 ( ), già trascritto nei registri per gli atti C.F._2
di matrimonio del predetto Comune, N. 13 P. 2 S. A, anno 1991, mandando all'Ufficiale
di Stato Civile del Comune di Berchidda (SS) per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per adempiere a tutte le incombenze di legge;
2) confermare le condizioni già fissate tra i coniugi, in sede di separazione giudiziale;
3) con condanna a compensi, spese ed accessori di lite, esclusivamente in caso di opposizione.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:
- si esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.7.2024 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 15.6.1991 con in Berchidda, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile al n. 13, Parte 2, Serie A, anno 1991; che dall'unione è nato in [...] in data [...] il figlio attualmente Persona_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
che con sentenza n. 313/2023 del
Pag. 2 di 4 8.6.2023, R.G. n. 1286/2019, emessa dal Tribunale Civile di Nuoro, è stata pronunciata la separazione personale delle parti;
che i coniugi sono economicamente indipendenti e hanno già regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale in sede di separazione giudiziale con verbale di conciliazione del 16.5.2023; che dalla data della sentenza di separazione le parti non hanno mai ripreso la convivenza e che non è
possibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Il convenuto è rimasto contumace.
All'udienza del 7.11.2024 la signora ha confermato le conclusioni Pt_1
rassegnate nel ricorso introduttivo e ha chiesto che la causa fosse tenuta in decisione,
con rinuncia ai termini per il deposito di memorie.
All'udienza del 27.3.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
La domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Pertanto devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.
898/1970 e confermate le condizioni indicate nella sentenza di separazione, come richiesto dalla parte ricorrente.
Considerata la mancanza di opposizione, le spese di lite vanno compensate come richiesto dalla ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così
giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 15.6.1991 in Berchidda, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Berchidda al n. 13, Parte 2, Serie A, anno 1991;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) conferma le condizioni stabilite nella sentenza di separazione n. 313/2023;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 4 di 4