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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 645/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
CONTE MAO, Relatore
QU NA IC MA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3212/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata in data 12.12.2022, relativamente a n. 21 cartelle di pagamento.
Lamenta il ricorrente la mancata notifica delle cartelle pregresse e chiede l'annullamento dell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, sostenendo la regolare notifica nei termini delle cartelle e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle somme richieste con l'atto impugnato con riguardo alle infrazioni al codice della strada, in quanto atto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Per la parte restante il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha lamentato, invero, la mancata notifica delle cartelle impugnate ma tale circostanza è stata in parte superata dalla resistente, che ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle in questione, ad eccezione delle cartelle nn. 29620170001778828000, 29620180001302988001, 20180001950150000,
29620180032479323000, 29620180049235802000, 29620190001101207001, 29620190001420033000,
29620190001420134000, 29620190008368850000, 29620190053995054000, 29620190053995054000,
29620200001305378000, 29620200001305378000, 296202290222038520000,
296202290222038520000, che risultano tutte notificate via PEC ma ad indirizzi diversi da quelli dell'odierno ricorrente.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada accolta in relazione alle sopraindicate cartelle e, sussistendo giusti motivi, vada disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29620140032413584000, n. 29620180049235802000, n. 29620190053995054000 e n.
29620200001305378000 per essere competente il giudice ordinario.
Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle nn. 29620170001778828000, 29620180001302988001,
20180001950150000, 29620180032479323000, 29620180049235802000, 29620190001101207001,
29620190001420033000, 29620190001420134000, 29620190008368850000, 29620190053995054000,
29620190053995054000, 29620200001305378000, 29620200001305378000,
296202290222038520000, 296202290222038520000, che annulla, e rigetta nel resto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Palermo 17.12.2025
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
CONTE MAO, Relatore
QU NA IC MA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3212/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. Commercialista - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229022203852 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata in data 12.12.2022, relativamente a n. 21 cartelle di pagamento.
Lamenta il ricorrente la mancata notifica delle cartelle pregresse e chiede l'annullamento dell'intimazione.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita, sostenendo la regolare notifica nei termini delle cartelle e chiedendo il rigetto e la condanna alle spese.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 17.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento alle somme richieste con l'atto impugnato con riguardo alle infrazioni al codice della strada, in quanto atto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Per la parte restante il ricorso è parzialmente fondato.
Il ricorrente ha lamentato, invero, la mancata notifica delle cartelle impugnate ma tale circostanza è stata in parte superata dalla resistente, che ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle in questione, ad eccezione delle cartelle nn. 29620170001778828000, 29620180001302988001, 20180001950150000,
29620180032479323000, 29620180049235802000, 29620190001101207001, 29620190001420033000,
29620190001420134000, 29620190008368850000, 29620190053995054000, 29620190053995054000,
29620200001305378000, 29620200001305378000, 296202290222038520000,
296202290222038520000, che risultano tutte notificate via PEC ma ad indirizzi diversi da quelli dell'odierno ricorrente.
In presenza di tale situazione, ritiene questa Commissione che l'impugnazione vada accolta in relazione alle sopraindicate cartelle e, sussistendo giusti motivi, vada disposta la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle di pagamento n.
29620140032413584000, n. 29620180049235802000, n. 29620190053995054000 e n.
29620200001305378000 per essere competente il giudice ordinario.
Accoglie il ricorso con riferimento alle cartelle nn. 29620170001778828000, 29620180001302988001,
20180001950150000, 29620180032479323000, 29620180049235802000, 29620190001101207001,
29620190001420033000, 29620190001420134000, 29620190008368850000, 29620190053995054000,
29620190053995054000, 29620200001305378000, 29620200001305378000,
296202290222038520000, 296202290222038520000, che annulla, e rigetta nel resto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Palermo 17.12.2025