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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 684/2022 R.G., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo e querela di falso” e vertente
TRA
(C.F. , nato in [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Atripalda alla Via Pianodardine n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio MUSTO, in virtù di mandato in atti,
OPPONENTE
E
(C.F. in Atripalda, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Mastroberardino n. 20, in persona dell'amministratore p.t., prof. , rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti Angelo GUERRIERO e Lucia BONAVITA, in virtù di mandato in atti,
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002). Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, le ordinanze pronunciate, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione (cfr. Cass. n. 118/2004,
216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Inoltre, ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' “iter” argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2022, reso dal Tribunale di Avellino in forma provvisoriamente esecutiva, e notificato, in uno ad atto di precetto, con il quale è lo stato ingiunto il pagamento, senza dilazione, della somma di € 38.778,97, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura.
Con la medesima opposizione proponeva querela di falso ritenendo che la delibera condominiale del
13/12/2021, posta alla base del decreto ingiuntivo, fosse affetta da falsità materiale, consistita nell'aver aggiunto successivamente al verbale redatto in assemblea la frase “si approva il secondo punto all'ordine del giorno” inerente l'approvazione del bilancio consuntivo e il relativo piano di riparto, allo scopo di consentire all'amministratore di condominio di agire nei confronti dei condomini dissenzienti, tra cui l'opponente.
Deduceva, altresì, la nullità della delibera del 13/12/2021 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1123, 1126, 1136 c.c. e per nullità derivata in relazione alle precedenti delibere.
Per tali motivi chiedeva: “I) Sulla querela di falso. -Interpellata la parte che ha prodotto in giudizio il verbale dell'assemblea del condominio “Parco V. Moschella” del 13.12.2021, autorizzare la presentazione della querela con il presente atto alla prima udienza, ordinando il sequestro dell'originale del documento ai sensi dell'art. 253 cpp. e sospendendo, ex art. 225, ult. c., cpc, il processo relativo alla domanda principale di pagamento dei pretesi oneri condominiali fino alla definizione con sentenza passata in giudicato della causa relativa al falso materiale;
-Accertata
l'alterazione del documento de quo, dichiararne la falsità, e per l'effetto la nullità e la improduttività di effetti giuridici, dando le disposizioni di cui all'art. 537 cpp;
II. Sulla domanda principale. -
Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la ricorrenza di gravissimi motivi a mente dell'art. 649 cpc;
-Nel merito, una volta accertata
l'alterazione del verbale del 13.12.2021, e quindi la sua nullità ed improduttività di effetti giuridici, accogliere la spiegata opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
-In via gradata: accertata incidentalmente la nullità / invalidità delle delibere condominiali del 25.6.2020 (punti 4,5),
7.9.2020 (punto 3), 1.2.2021 (punto 3), 31.5.2021 (punti 2,3,4), 13.12.2021 (punto 2), accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-in ulteriore subordine: annullare, in via riconvenzionale, la delibera del 13.12.2021 (punto 2: approvazione consuntivo e riparto 2021), per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il condominio opposto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
Costituitosi, il ha contestato la ricostruzione effettuata dall'opponente, assumendo la CP_1 copia prodotta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo fosse la stessa quella redatta e sottoscritta dal segretario e dal presidente e nel merito l'infondatezza dell'opposizione trattandosi di quote condominiali approvate e non pagate sulla base di un bilancio redatto da un professionista all'uopo incaricato dall'amministratore.
Ha così concluso: “- preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del d.i. opposto, alternativamente disporre ex art. 423 c.p.c. con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art. 186 bis del c.p.c., - rigettare l'atto di opposizione a d.i. poichè infondato, inammissibile ed improcedibile, dichiarando inefficace la dichiarata compensazione da parte opponente, e rigettare l'atto introduttivo poichè nullo, infondato, improcedibile, improponibile indimostrato ed inammissibile, sia in fatto che in diritto;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice, sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, non ha dato luogo alla querela di falso e ha inviato le parti in mediazione.
Concessi i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e ammesse le prove orali, le stesse non sono state espletate, e nelle more, il Tribunale di Avellino ha pronunciato la sentenza n. 1411/2024, resa, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al n. 440/2022, instaurato dal condomino in relazione alla medesima delibera, dichiarandone la falsità. Parte_2
Fissata l'udienza del 31/10/2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. 3. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. n. 363/2019).
In ogni caso, l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia sicuramente libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”
(cfr. Cass. n. 30745/2019).
4. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono.
Va preliminarmente rilevato che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9839/2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere, sottese al diritto di credito avanzato in sede monitoria, sia sotto il profilo della nullità sia sotto quello dell'annullabilità. In particolare, la Corte ha affermato il seguente principio: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, secondo comma cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento della delibera del 13/12/2021, e tenuto conto che la prefata delibera è stata dichiarata falsa e per l'effetto inesistenti le delibere assunte dall'assemblea condominiale a tale data, tale delibera va considerata inesistente giuridicamente e quindi non si applica alcun termine di decadenza.
La sentenza ha così statuito: “1) dichiara la falsità del documento riproducente in copia il verbale di assemblea del “Parco V. Moschella di Atripalda” tenutasi in data 13.12.2021 allegato CP_1
n.1 al ricorso monitorio (proc n. 4953/2021) e, per l'effetto, dichiara inesistenti le delibere assunte dall'assemblea condominiale nella data suddetta, riportate in tale documento;
2) accoglie
l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. 1558/2021 emesso dal Tribunale di Avellino il
23.12.2021 …”.
Risulta agli atti che, con sentenza n. 1411/2024 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
16/07/2024, la delibera condominiale del 13/12/2021 è stata dichiarata falsa, in quanto alterata. Tale pronuncia, pur proveniente da diverso giudizio, ha natura accertativa e riguarda un atto inesistente, con effetti erga omnes, come da consolidata giurisprudenza (cfr. n. Cass. n. 9839/2021;
Cass. n. 4806/2005).
Ne consegue che il credito azionato con il decreto ingiuntivo è privo di titolo, essendo fondato su una delibera giuridicamente inesistente.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. n.14973/2022).
Orbene, il passaggio in giudicato della sentenza in esame, impone l'obbligo delle parti all'osservanza ivi statuito dal giudice, essendo una regola posta a tutela del fondamentale principio del ne bis in idem.
Gli effetti del giudicato sostanziale sono indicati e prescritti nell'art. 2909 c.c. “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
In altri termini, il giudicato sostanziale esprime un vincolo decisorio della sentenza finale di merito, che è irretrattabile, ed è destinato ad operare tanto nei confronti del diverso giudice chiamato a pronunziarsi eventualmente ex novo sulla medesima domanda giudiziale, quanto nei confronti delle stesse parti che ripropongano in futuro la medesima questione.
Secondo la Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. n. 21322/18, conforme Cass. n. 11314/2018).
Oramai è definitivamente acquisito il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, essendo relativo ad altro titolo. In virtù dell'accertamento condotto delle prefate sentenze, il giudicato di quanto ivi statuito è idoneo ad espandersi anche al di fuori del processo cui fa riferimento, atteso che l'efficacia vincolante dello stesso, ai sensi dell'art. 2909 c.c., si riflette sul divieto di svolgimento di un secondo giudizio tra le stesse parti ed avendo ad oggetto il medesimo petitum.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, affinché il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., possa fare stato ad ogni effetto tra le parti con riguardo sia all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, sia agli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia - con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio – è necessario che il nuovo processo abbia identici elementi costitutivi (cfr.
Cass. n. 9486/2007).
All'inesistenza della delibera consegue, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo, risultando assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, valore indeterminabile – complessità bassa, dei parametri medi per le fasi studio, introduttiva, l'assenza di istruttoria orale e la decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 04/01/2022;
2. condanna parte opposta in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte opponente , delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Avellino, 5/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria
Iandiorio, viste le conclusioni così come precisate dalla parte nelle le note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 684/2022 R.G., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo e querela di falso” e vertente
TRA
(C.F. , nato in [...] [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Atripalda alla Via Pianodardine n. 39, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio MUSTO, in virtù di mandato in atti,
OPPONENTE
E
(C.F. in Atripalda, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Mastroberardino n. 20, in persona dell'amministratore p.t., prof. , rappresentato e Controparte_2 difeso dagli avv.ti Angelo GUERRIERO e Lucia BONAVITA, in virtù di mandato in atti,
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281 sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n.
27002). Vanno, dunque, richiamati tutti gli atti del fascicolo d'ufficio, ivi compresi l'atto introduttivo di lite, la comparsa di costituzione, le memorie autorizzate, i verbali di causa, le ordinanze pronunciate, cui si rinvia per quanto non riportato nella presente concisa motivazione, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., interpretato conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, co. 2, ultimo periodo, della Costituzione (cfr. Cass. n. 118/2004,
216/2006 e 22409/2006, 10501/2009).
Inoltre, ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, la presente sentenza, depositata con modalità telematiche, viene redatta in maniera sintetica.
Per altro verso, la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l' “iter” argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 17145/2006, 7058/2003, 5241/2011, 8294/2011).
2. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2022, reso dal Tribunale di Avellino in forma provvisoriamente esecutiva, e notificato, in uno ad atto di precetto, con il quale è lo stato ingiunto il pagamento, senza dilazione, della somma di € 38.778,97, per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura.
Con la medesima opposizione proponeva querela di falso ritenendo che la delibera condominiale del
13/12/2021, posta alla base del decreto ingiuntivo, fosse affetta da falsità materiale, consistita nell'aver aggiunto successivamente al verbale redatto in assemblea la frase “si approva il secondo punto all'ordine del giorno” inerente l'approvazione del bilancio consuntivo e il relativo piano di riparto, allo scopo di consentire all'amministratore di condominio di agire nei confronti dei condomini dissenzienti, tra cui l'opponente.
Deduceva, altresì, la nullità della delibera del 13/12/2021 per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1123, 1126, 1136 c.c. e per nullità derivata in relazione alle precedenti delibere.
Per tali motivi chiedeva: “I) Sulla querela di falso. -Interpellata la parte che ha prodotto in giudizio il verbale dell'assemblea del condominio “Parco V. Moschella” del 13.12.2021, autorizzare la presentazione della querela con il presente atto alla prima udienza, ordinando il sequestro dell'originale del documento ai sensi dell'art. 253 cpp. e sospendendo, ex art. 225, ult. c., cpc, il processo relativo alla domanda principale di pagamento dei pretesi oneri condominiali fino alla definizione con sentenza passata in giudicato della causa relativa al falso materiale;
-Accertata
l'alterazione del documento de quo, dichiararne la falsità, e per l'effetto la nullità e la improduttività di effetti giuridici, dando le disposizioni di cui all'art. 537 cpp;
II. Sulla domanda principale. -
Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la ricorrenza di gravissimi motivi a mente dell'art. 649 cpc;
-Nel merito, una volta accertata
l'alterazione del verbale del 13.12.2021, e quindi la sua nullità ed improduttività di effetti giuridici, accogliere la spiegata opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
-In via gradata: accertata incidentalmente la nullità / invalidità delle delibere condominiali del 25.6.2020 (punti 4,5),
7.9.2020 (punto 3), 1.2.2021 (punto 3), 31.5.2021 (punti 2,3,4), 13.12.2021 (punto 2), accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-in ulteriore subordine: annullare, in via riconvenzionale, la delibera del 13.12.2021 (punto 2: approvazione consuntivo e riparto 2021), per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare il condominio opposto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio”.
Costituitosi, il ha contestato la ricostruzione effettuata dall'opponente, assumendo la CP_1 copia prodotta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo fosse la stessa quella redatta e sottoscritta dal segretario e dal presidente e nel merito l'infondatezza dell'opposizione trattandosi di quote condominiali approvate e non pagate sulla base di un bilancio redatto da un professionista all'uopo incaricato dall'amministratore.
Ha così concluso: “- preliminarmente rigettare la richiesta di sospensione della esecutorietà del d.i. opposto, alternativamente disporre ex art. 423 c.p.c. con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art. 186 bis del c.p.c., - rigettare l'atto di opposizione a d.i. poichè infondato, inammissibile ed improcedibile, dichiarando inefficace la dichiarata compensazione da parte opponente, e rigettare l'atto introduttivo poichè nullo, infondato, improcedibile, improponibile indimostrato ed inammissibile, sia in fatto che in diritto;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice, sospesa l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, non ha dato luogo alla querela di falso e ha inviato le parti in mediazione.
Concessi i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e ammesse le prove orali, le stesse non sono state espletate, e nelle more, il Tribunale di Avellino ha pronunciato la sentenza n. 1411/2024, resa, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto al n. 440/2022, instaurato dal condomino in relazione alla medesima delibera, dichiarandone la falsità. Parte_2
Fissata l'udienza del 31/10/2025 per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione. 3. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. n. 363/2019).
In ogni caso, l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia sicuramente libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”
(cfr. Cass. n. 30745/2019).
4. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono.
Va preliminarmente rilevato che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 9839/2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere, sottese al diritto di credito avanzato in sede monitoria, sia sotto il profilo della nullità sia sotto quello dell'annullabilità. In particolare, la Corte ha affermato il seguente principio: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione – ai sensi dell'art. 1137, secondo comma cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo parte opponente ha chiesto in via riconvenzionale l'annullamento della delibera del 13/12/2021, e tenuto conto che la prefata delibera è stata dichiarata falsa e per l'effetto inesistenti le delibere assunte dall'assemblea condominiale a tale data, tale delibera va considerata inesistente giuridicamente e quindi non si applica alcun termine di decadenza.
La sentenza ha così statuito: “1) dichiara la falsità del documento riproducente in copia il verbale di assemblea del “Parco V. Moschella di Atripalda” tenutasi in data 13.12.2021 allegato CP_1
n.1 al ricorso monitorio (proc n. 4953/2021) e, per l'effetto, dichiara inesistenti le delibere assunte dall'assemblea condominiale nella data suddetta, riportate in tale documento;
2) accoglie
l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo nr. 1558/2021 emesso dal Tribunale di Avellino il
23.12.2021 …”.
Risulta agli atti che, con sentenza n. 1411/2024 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
16/07/2024, la delibera condominiale del 13/12/2021 è stata dichiarata falsa, in quanto alterata. Tale pronuncia, pur proveniente da diverso giudizio, ha natura accertativa e riguarda un atto inesistente, con effetti erga omnes, come da consolidata giurisprudenza (cfr. n. Cass. n. 9839/2021;
Cass. n. 4806/2005).
Ne consegue che il credito azionato con il decreto ingiuntivo è privo di titolo, essendo fondato su una delibera giuridicamente inesistente.
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cass. n.14973/2022).
Orbene, il passaggio in giudicato della sentenza in esame, impone l'obbligo delle parti all'osservanza ivi statuito dal giudice, essendo una regola posta a tutela del fondamentale principio del ne bis in idem.
Gli effetti del giudicato sostanziale sono indicati e prescritti nell'art. 2909 c.c. “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
In altri termini, il giudicato sostanziale esprime un vincolo decisorio della sentenza finale di merito, che è irretrattabile, ed è destinato ad operare tanto nei confronti del diverso giudice chiamato a pronunziarsi eventualmente ex novo sulla medesima domanda giudiziale, quanto nei confronti delle stesse parti che ripropongano in futuro la medesima questione.
Secondo la Suprema Corte, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass. n. 21322/18, conforme Cass. n. 11314/2018).
Oramai è definitivamente acquisito il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, essendo relativo ad altro titolo. In virtù dell'accertamento condotto delle prefate sentenze, il giudicato di quanto ivi statuito è idoneo ad espandersi anche al di fuori del processo cui fa riferimento, atteso che l'efficacia vincolante dello stesso, ai sensi dell'art. 2909 c.c., si riflette sul divieto di svolgimento di un secondo giudizio tra le stesse parti ed avendo ad oggetto il medesimo petitum.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, affinché il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., possa fare stato ad ogni effetto tra le parti con riguardo sia all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, sia agli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia - con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio – è necessario che il nuovo processo abbia identici elementi costitutivi (cfr.
Cass. n. 9486/2007).
All'inesistenza della delibera consegue, altresì, la revoca del decreto ingiuntivo, risultando assorbita ogni ulteriore questione prospettata dalle parti.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, valore indeterminabile – complessità bassa, dei parametri medi per le fasi studio, introduttiva, l'assenza di istruttoria orale e la decisione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7/2022, emesso dal Tribunale di Avellino in data 04/01/2022;
2. condanna parte opposta in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t., al pagamento in favore di parte opponente , delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 545,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Avellino, 5/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio