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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/11/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 773/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FILIPPO TESTA
- attore contro
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ELENA TOPPINO
- convenuto e contro rappresentato e difeso dall'avv. DOTTO MASSIMO FRANCESCO ed Controparte_2
elettivamente domiciliato VIA LAZIO, 20/C 00187 ROMA
- terza chiamata
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
CONCLUSIONI PER L'ATTORE nel merito
- accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Arch. al Controparte_1
contratto di affidamento di incarico del 02.03.2022, per le ragioni esposte in atti;
- dichiarare conseguentemente risolto il predetto contratto di affidamento di incarico, stipulato tra le parti in data 02.03.2022;
- condannare altresì in ogni caso l'Arch. a risarcire al Sig. i danni tutti conseguenti al CP_1 Pt_1
suddetto inadempimento, quantificati in complessivi € 118.108,65 di cui € 113.033,45 a titolo di
1 perdita per l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni di cui al d.l. 34/2020 e ss. mm. ed € 5.075,20
a titolo di restituzione dell'acconto versato al momento del conferimento dell'incarico, o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
NEL MERITO: rigettare tutte le domande del Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
per i motivi di cui in parte motiva, mandando assolto il conchiudente da ogni avversaria pretesa.
In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. , Parte_1 dichiarare la Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare l'Arch. da eventuali responsabilità che dovessero Controparte_1
mai emergere a proprio carico, anche in relazione al pagamento di tutti gli eventuali danni e/o di qualsivoglia somma, corrispettivo o altro che fosse costretto a risarcire e ad erogare a qualsiasi titolo al Sig. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, anche forfettarie, ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA in via principale, accertare l'inoperatività della Polizza n. GK23B0201B34WWA-LB e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dall'Arch. nei confronti di Lloyd's Controparte_1
Insurance Company S.A. per i motivi esposti nel corpo del presente atto, segnatamente per non essere il sinistro rientrante nel periodo di assicurazione e per pregressa conoscenza dei fatti;
nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dal Sig. in quanto infondate in fatto Parte_1
ed in diritto e, in ogni caso, non provate e, conseguentemente, rigettare le domande di manleva formulate dall'Arch. nei confronti di Lloyd's Insurance Company Controparte_1
S.A. per i motivi esposti nel corpo del presente atto, anche ai sensi dell'art. 1892 a causa delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze rese con dolo o colpa grave dall'Arch.
[...]
; Controparte_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, nonché della domanda di manleva formulata nei confronti di Lloyd's Insurance Company S.A., condannare l'Arch. al risarcimento del solo danno in ipotesi Controparte_1 cagionato e contenere l'importo eventualmente dovuto da Lloyd's Insurance Company S.A., tenendo
2 conto del massimale (Euro 1.000.000,00) e della franchigia (Euro 1.000,00) contrattualmente stabiliti, sia per sinistro che in aggregato, dell'eventuale sussistenza di altri contratti di assicurazione e delle condizioni della Polizza n. GK23B0201B34WWA-LB, nonché, ai sensi dell'art. 1893, co. II, c.c., anche in via equitativa, delle dichiarazioni inesatte e reticenze rese dall'Arch.
[...]
; Controparte_1
in ogni caso, accertare e dichiarare, nei limiti dei poteri decisionali rimessi a questo Giudice, la violazione da parte dell'Arch. del patto di gestione della lite come Controparte_1
stabilito dalle condizioni della Polizza n. GK23B0201B34WWA-LB e, per l'effetto, dichiarare che
Lloyd's Insurance Company S.A. non è tenuta alla refusione delle spese legali e/o tecniche da egli sostenute.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, con I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Con le precisazioni di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e cioè: conferma l'operatività della garanzia di cui al suddetto contratto [Polizza n. GK22B0201B35J2A-LB
n.d.g.], previa detrazione dell'ammontare previsto a titolo di franchigia di Euro 1.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed entro il limite massimo di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l'architetto chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del convenuto al contratto stipulato tra le parti di “affidamento di lavori” del 2.3.2022 ed indicato dall'attore nell'impossibilità di eseguire opere edili godendo del c.d. superbonus 110 e nella conseguente perdita della somma di € 113.033,45 pari alla differenza dal contributo che l'attore avrebbe potuto ricevere in base al superbonus 110 (€
161.033,45) e quello all'esito al massimo conseguibile in base alle agevolazioni “ordinarie” derivanti dal cd. bonus casa di € 48.000,00.
L'attore ha inoltre chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto d'opera intellettuale per grave inadempimento del convenuto con condanna del medesimo alla restituzione dell'acconto pagato di €
5.075,20.
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto, in sintesi, che costituiva presupposto del contratto l'esecuzione delle prestazioni in tempo utile per consentire al committente di fruire del superbonus 110; che nel momento in cui era stato sottoscritto l'accordo, in data 02.03.2022, l'art. 119 co. 8 bis d.l. 34/2022 prevedeva, per le abitazioni monofamiliari, la possibilità di usufruire del
Superbonus a condizione che fossero state completate almeno il 30% delle opere entro il 30.06.2022 e
3 che nel corso di rapporto, a seguito di modifica legislativa del 18.05.2022, il predetto termine era stato prorogato al 30.09.2022; che il convenuto tuttavia non aveva adempiuto al contratto avendo inspiegabilmente tardato dapprima nel predisporre la e, successivamente sino a settembre Pt_2
2022, nel caricare i documenti necessari sul portale della società Deloitte, ciò che aveva precluso irrimediabilmente all'attore di usufruire delle agevolazioni legate al Superbonus 110.
2. L'architetto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attore e CP_1 chiedendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore.
A fondamento delle difese spiegate il convenuto ha rilevato che: l'attività di redazione della Cila-
Superbonus non gli era stata affidata (essendo stato incaricato dall'attore per tale adempimento il geometra;
le attività progettuali e amministrative necessarie alla presentazione della CP_3 Pt_2
(invece incluse nell'oggetto del contratto) erano state svolte in un lasso di tempo adeguato e idoneo a consentire al geom. di depositare la che infatti vi aveva provveduto in data 18.05.2022; CP_3 Pt_2
che il caricamento della documentazione tecnica sulla piattaforma Deloitte (soggetto che avrebbe poi dovuto valutare e attestare all'istituto di credito la regolarità dell'iniziativa consentendo quindi l'erogazione del finanziamento) era inutile in assenza dell'ulteriore documentazione consistente nei contratti stipulati dal committente con le imprese che avrebbero dovuto effettuare i lavori e che l'attore non aveva mai fornito;
che comunque l'attore non aveva mai trasmesso al convenuto le credenziali fornite dalla banca e necessarie a caricare documenti sulla piattaforma;
che, in ogni caso, siccome l'attore non intendeva finanziare in proprio i lavori, ma ottenere integralmente i fondi da un istituto di credito, ogni possibilità di conseguire i benefici del cd. Superbonus 110 era comunque subordinata alla definitiva approvazione della banca la quale non era affatto certa ed anzi era del tutto improbabile alla luce delle sopravvenute difficoltà manifestate nel periodo dagli istituti a procedere mediante cessione del credito fiscale da parte del committente.
3. I Lloyd's si sono costituiti formulando inizialmente eccezioni inerenti l'operatività della polizza e il contegno dell'assicurato, salvo successivamente confermare la copertura assicurativa (sebbene alla luce di altro certificato) e limitare le eccezioni al limite di copertura e alla previsione di una franchigia comunque a carico dell'assicurato.
Nel merito hanno comunque chiesto il rigetto delle domande attoree sposando le difese spiegate dal convenuto.
4. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttorie.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
5. Il contratto d'opera sottoscritto dalle parti (doc. 1 attoreo) affidò al convenuto l'esecuzione delle attività tecniche amministrative per i lavori di efficientamento energetico sito in Castello di Annone,
4 regione Palmero n.2, mediante isolamento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione centrale termica, impianto fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnina di ricarica e recava tra le premesse l'intenzione del committente di procedere a lavori di efficientamento energetico del fabbricato di sua proprietà utilizzando le agevolazioni previste nel decreto leggere 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 per gli interventi di cui all'articolo 119 della legge 77/2020 (cd. Superbonus
110%). Tale contratto consentiva altresì al tecnico di avvalersi di altri tecnici specializzati nei vari settori.
Il contratto non reca, invece, alcuna assicurazione circa l'ammissione del committente al beneficio fiscale cui questi intendeva accedere, non risulta condizionato all'ammissione a tale beneficio, né, per vero, riporta alcuna clausola che escluda in senso assoluto l'interesse del committente a fruire dell'opera del tecnico in caso d'impossibilità di esecuzione dei lavori mediante ricorso al Superbonus
110%.
Neppure vi si rinviene traccia di riferimenti alla necessità o anche solo all'intenzione del committente di procedere ai lavori esclusivamente mediante anticipazione dei capitali necessari da parte di terzi (e cioè delle imprese o delle banche cessionarie del relativo credito fiscale).
La ricognizione delle disposizioni contrattuali appena svolta consente anzitutto di ritenere che la redazione della quale atto amministrativo senz'altro necessario all'esecuzione dei lavori, fosse Pt_2 incluso nell'oggetto del contratto, a prescindere dal soggetto che specificamente la presentò agli uffici comunali.
Sotto altro aspetto consente però anche di escludere dall'ambito dell'incarico le attività correlate al conseguimento di finanziamenti per l'esecuzione delle opere. Le attività tecniche, infatti, sono, nel senso comune del termine ed in riferimento a compiti prodromici all'esecuzione di lavori edili, quelle progettuali (nel caso coordinate con la necessità di predisporre progetti idonei a godere delle agevolazioni fiscali), mentre le attività amministrative sono quelle relative ai rapporti con gli enti pubblici preposti (come appunto la predisposizione e presentazione della CILA o di altri atti destinati ai pubblici uffici).
L'assenza di garanzia circa l'ammissione al beneficio e l'assenza di condizione, impongono poi di valutare la domanda risarcitoria spiegata in termini di verifica circa lo scostamento dell'opera del professionista da canoni di diligenza professionale che avrebbe invece dovuto osservare tenuto conto della prestazione che ci si poteva attendere in base al contenuto contrattuale e di verifica circa la diretta derivazione del danno lamentato dall'inadempimento eventualmente riscontrato.
6. In ordine all'allegata tardività nella presentazione della si osserva che parte attrice non ha Pt_2 allegato alcun elemento dal quale sia possibile desumere un'inadeguatezza nelle tempistiche della sua
5 redazione e presentazione, anche tenuto conto che la redazione e il deposito dell'atto non costituivano affatto l'unica attività tecnica che il professionista doveva compiere in base al contratto, essendovi inclusa anche tutta l'attività progettuale e redazionale dei computi, previa specifica individuazione degli interventi effettivamente realizzabili ed ammissibili al beneficio fiscale tramite coinvolgimento di altri tecnici specializzati.
Con specifico riferimento alla verifica della diligenza della prestazione e della sua utilità a raggiungere i fini tenuti presenti dal contratto, si rileva che neppure in quest'ottica parte attrice ha allegato elementi che lascino ritenere che la presentazione dell'atto nella data del 18.5.2022 fosse inadeguata al conseguimento dei benefici attesi, con la conseguenza che, anche a considerare nella valutazione della diligenza la necessità di fare quanto possibile per conseguire il beneficio fiscale, non è possibile addebitare al professionista l'inadempimento lamentato.
7. In merito all'inadempimento in tesi consistito nel mancato caricamento sulla piattaforma Deloitte, dalla narrazione delle parti si comprende come tale attività fosse preordinata alla conclusione del successivo contratto di cessione del credito fiscale tra il committente e l'istituto di credito cessionario e che era necessaria per consentire all'advisor della banca di compiere l'analisi e la verifica della documentazione tecnico amministrativa utile a dimostrare che i lavori oggetto della pratica rientravano nell'ambito degli interventi c.d. “Superbonus 110%” di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020. Si comprende altresì come tra i documenti da caricare dovessero esservi i contratti (o i
“preventivi accettati”, il che è lo stesso) con le imprese coinvolte.
Alla luce di quanto considerato circa l'oggetto del contratto e tenuto conto che l'adempimento in questione è funzionale a conseguire il finanziamento da un istituto di credito per eseguire i lavori (il che, come osservato, non è presupposto dell'accesso al beneficio fiscale, né era indicato tra i presupposti del contratto) non si può ritenere che tale allegato mancato caricamento costituisca un inadempimento contrattuale imputabile al convenuto.
Anche laddove si volesse ritenere l'adempimento incluso tra le prestazioni oggetto di contratto, comunque, si rileva che parte attrice ha, in un primo tempo, lamentato il mancato tempestivo caricamento dei contratti, salvo poi – a fronte della contestazione di parte convenuta circa l'insussistenza di tali contratti – modificare nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. le proprie allegazioni addebitando alla controparte la responsabilità circa la mancata conclusione dei contratti stessi. Tale mutamento di prospettazione è però contraddittorio e dimostra l'infondatezza dell'originario addebito, perché, evidentemente, il convenuto non poteva essere onerato dell'attività di caricamento dei contratti sulla piattaforma se gli stessi non erano mai stati sottoscritti. La nuova prospettazione è poi in sé inverosimile perché risulta davvero inspiegabile per quale ragione, se
6 davvero il convenuto non aveva predisposto i computi metrici da sottoporre alle imprese nella fase di redazione dei progetti e della CILA (come da questi allegato, cfr. comparsa di risposta e doc. 3 convenuto), l'attore non abbia sin dall'inizio della causa o ancor meglio in corso d'incarico, lamentato tale macroscopico inadempimento.
Sotto altro profilo, inoltre, è certamente estranea all'ambito del contratto l'attività di contrattazione con le imprese o di reperimento dei relativi preventivi.
Le domande attoree risultano dunque infondate anzitutto in ragione dell'insussistenza degli inadempimenti lamentati.
7. La domanda risarcitoria è poi infondata anche in relazione al profilo della derivazione causale del danno lamentato dagli inadempimenti allegati.
In primo luogo, infatti, l'attore non ha neppure allegato che, se il convenuto avesse correttamente adempiuto all'obbligazione assunta, i lavori si sarebbero avviati e sarebbero stati conclusi per almeno il 30% entro il 30.9.2022, né ha comunque allegato alcun elemento dal quale sia possibile trarre una simile conclusione. La mancanza del resto non stupisce posto che, in ogni caso, stante la necessità di disporre del finanziamento di una banca per avviare i lavori, si sarebbero dovute attendere anche l'approvazione e l'erogazione delle somme da parte dell'istituto, con conseguente necessità di dimostrare nel presente procedimento, almeno per presunzioni, che tali avvenimenti avrebbero avuto luogo in tempo utile per avviare i lavori e farli giungere alla soglia indicata, ovvero dimostrare che le imprese avrebbero lavorato anche in attesa della deliberazione o in assenza di acconti.
In secondo luogo non risulta in radice condivisibile l'individuazione del danno allegato quale conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento. Stanti la prevista cessione del credito e l'assenza di qualsiasi obbligo di eseguire i lavori, l'attore, a causa del mancato accesso al cd. superbonus 110, non ha subito un pregiudizio in termini di danno emergente, né patito un lucro cessante d'importo pari al mancato ipotetico credito fiscale che mai avrebbe percepito. Egli, infatti, avrebbe al più potuto conseguire un aumento di valore del suo immobile derivante dai lavori di efficientamento tramite un esborso inferiore rispetto a quello successivamente necessario, con la conseguenza per la quale, in realtà, il danno ristorabile avrebbe al più potuto essere richiesto nella differenza tra l'incremento di valore dell'immobile e le spese in concreto sostenute per i lavori di efficientamento, spese che sarebbero state evidentemente inferiori in caso di accesso al beneficio fiscale sperato rispetto a quelle necessarie in caso di accesso a benefici diversi come quelli di minore importanza successivamente vigenti.
8. Le domande attoree vanno in definitiva rigettate.
7 Le spese seguono la soccombenza e il principio di causazione della lite (cfr. Cassazione ord. n. 6144 del 7 marzo 2024). Tanto le spese del convenuto che del terzo sono quindi poste a carico dell'attore e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi delle fasi istruttoria e decisionale, caratterizzate da ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande dell'attore
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, che liquida per ognuna delle parti in € 9.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 3 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 773/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FILIPPO TESTA
- attore contro
nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ELENA TOPPINO
- convenuto e contro rappresentato e difeso dall'avv. DOTTO MASSIMO FRANCESCO ed Controparte_2
elettivamente domiciliato VIA LAZIO, 20/C 00187 ROMA
- terza chiamata
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
CONCLUSIONI PER L'ATTORE nel merito
- accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'Arch. al Controparte_1
contratto di affidamento di incarico del 02.03.2022, per le ragioni esposte in atti;
- dichiarare conseguentemente risolto il predetto contratto di affidamento di incarico, stipulato tra le parti in data 02.03.2022;
- condannare altresì in ogni caso l'Arch. a risarcire al Sig. i danni tutti conseguenti al CP_1 Pt_1
suddetto inadempimento, quantificati in complessivi € 118.108,65 di cui € 113.033,45 a titolo di
1 perdita per l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni di cui al d.l. 34/2020 e ss. mm. ed € 5.075,20
a titolo di restituzione dell'acconto versato al momento del conferimento dell'incarico, o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con riproposizione delle istanze istruttorie non accolte.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO
NEL MERITO: rigettare tutte le domande del Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
per i motivi di cui in parte motiva, mandando assolto il conchiudente da ogni avversaria pretesa.
In ogni caso, nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal sig. , Parte_1 dichiarare la Lloyd's Insurance Company S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare l'Arch. da eventuali responsabilità che dovessero Controparte_1
mai emergere a proprio carico, anche in relazione al pagamento di tutti gli eventuali danni e/o di qualsivoglia somma, corrispettivo o altro che fosse costretto a risarcire e ad erogare a qualsiasi titolo al Sig. . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, anche forfettarie, ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA in via principale, accertare l'inoperatività della Polizza n. GK23B0201B34WWA-LB e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dall'Arch. nei confronti di Lloyd's Controparte_1
Insurance Company S.A. per i motivi esposti nel corpo del presente atto, segnatamente per non essere il sinistro rientrante nel periodo di assicurazione e per pregressa conoscenza dei fatti;
nel merito, rigettare integralmente le domande proposte dal Sig. in quanto infondate in fatto Parte_1
ed in diritto e, in ogni caso, non provate e, conseguentemente, rigettare le domande di manleva formulate dall'Arch. nei confronti di Lloyd's Insurance Company Controparte_1
S.A. per i motivi esposti nel corpo del presente atto, anche ai sensi dell'art. 1892 a causa delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze rese con dolo o colpa grave dall'Arch.
[...]
; Controparte_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, nonché della domanda di manleva formulata nei confronti di Lloyd's Insurance Company S.A., condannare l'Arch. al risarcimento del solo danno in ipotesi Controparte_1 cagionato e contenere l'importo eventualmente dovuto da Lloyd's Insurance Company S.A., tenendo
2 conto del massimale (Euro 1.000.000,00) e della franchigia (Euro 1.000,00) contrattualmente stabiliti, sia per sinistro che in aggregato, dell'eventuale sussistenza di altri contratti di assicurazione e delle condizioni della Polizza n. GK23B0201B34WWA-LB, nonché, ai sensi dell'art. 1893, co. II, c.c., anche in via equitativa, delle dichiarazioni inesatte e reticenze rese dall'Arch.
[...]
; Controparte_1
in ogni caso, accertare e dichiarare, nei limiti dei poteri decisionali rimessi a questo Giudice, la violazione da parte dell'Arch. del patto di gestione della lite come Controparte_1
stabilito dalle condizioni della Polizza n. GK23B0201B34WWA-LB e, per l'effetto, dichiarare che
Lloyd's Insurance Company S.A. non è tenuta alla refusione delle spese legali e/o tecniche da egli sostenute.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente procedimento, con I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Con le precisazioni di cui alla terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. e cioè: conferma l'operatività della garanzia di cui al suddetto contratto [Polizza n. GK22B0201B35J2A-LB
n.d.g.], previa detrazione dell'ammontare previsto a titolo di franchigia di Euro 1.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed entro il limite massimo di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l'architetto chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del convenuto al contratto stipulato tra le parti di “affidamento di lavori” del 2.3.2022 ed indicato dall'attore nell'impossibilità di eseguire opere edili godendo del c.d. superbonus 110 e nella conseguente perdita della somma di € 113.033,45 pari alla differenza dal contributo che l'attore avrebbe potuto ricevere in base al superbonus 110 (€
161.033,45) e quello all'esito al massimo conseguibile in base alle agevolazioni “ordinarie” derivanti dal cd. bonus casa di € 48.000,00.
L'attore ha inoltre chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto d'opera intellettuale per grave inadempimento del convenuto con condanna del medesimo alla restituzione dell'acconto pagato di €
5.075,20.
A fondamento della domanda parte attrice ha esposto, in sintesi, che costituiva presupposto del contratto l'esecuzione delle prestazioni in tempo utile per consentire al committente di fruire del superbonus 110; che nel momento in cui era stato sottoscritto l'accordo, in data 02.03.2022, l'art. 119 co. 8 bis d.l. 34/2022 prevedeva, per le abitazioni monofamiliari, la possibilità di usufruire del
Superbonus a condizione che fossero state completate almeno il 30% delle opere entro il 30.06.2022 e
3 che nel corso di rapporto, a seguito di modifica legislativa del 18.05.2022, il predetto termine era stato prorogato al 30.09.2022; che il convenuto tuttavia non aveva adempiuto al contratto avendo inspiegabilmente tardato dapprima nel predisporre la e, successivamente sino a settembre Pt_2
2022, nel caricare i documenti necessari sul portale della società Deloitte, ciò che aveva precluso irrimediabilmente all'attore di usufruire delle agevolazioni legate al Superbonus 110.
2. L'architetto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attore e CP_1 chiedendo e ottenendo l'autorizzazione a chiamare in causa il proprio assicuratore.
A fondamento delle difese spiegate il convenuto ha rilevato che: l'attività di redazione della Cila-
Superbonus non gli era stata affidata (essendo stato incaricato dall'attore per tale adempimento il geometra;
le attività progettuali e amministrative necessarie alla presentazione della CP_3 Pt_2
(invece incluse nell'oggetto del contratto) erano state svolte in un lasso di tempo adeguato e idoneo a consentire al geom. di depositare la che infatti vi aveva provveduto in data 18.05.2022; CP_3 Pt_2
che il caricamento della documentazione tecnica sulla piattaforma Deloitte (soggetto che avrebbe poi dovuto valutare e attestare all'istituto di credito la regolarità dell'iniziativa consentendo quindi l'erogazione del finanziamento) era inutile in assenza dell'ulteriore documentazione consistente nei contratti stipulati dal committente con le imprese che avrebbero dovuto effettuare i lavori e che l'attore non aveva mai fornito;
che comunque l'attore non aveva mai trasmesso al convenuto le credenziali fornite dalla banca e necessarie a caricare documenti sulla piattaforma;
che, in ogni caso, siccome l'attore non intendeva finanziare in proprio i lavori, ma ottenere integralmente i fondi da un istituto di credito, ogni possibilità di conseguire i benefici del cd. Superbonus 110 era comunque subordinata alla definitiva approvazione della banca la quale non era affatto certa ed anzi era del tutto improbabile alla luce delle sopravvenute difficoltà manifestate nel periodo dagli istituti a procedere mediante cessione del credito fiscale da parte del committente.
3. I Lloyd's si sono costituiti formulando inizialmente eccezioni inerenti l'operatività della polizza e il contegno dell'assicurato, salvo successivamente confermare la copertura assicurativa (sebbene alla luce di altro certificato) e limitare le eccezioni al limite di copertura e alla previsione di una franchigia comunque a carico dell'assicurato.
Nel merito hanno comunque chiesto il rigetto delle domande attoree sposando le difese spiegate dal convenuto.
4. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttorie.
Sono disponibili per la decisione i documenti versati in atti dalle parti.
5. Il contratto d'opera sottoscritto dalle parti (doc. 1 attoreo) affidò al convenuto l'esecuzione delle attività tecniche amministrative per i lavori di efficientamento energetico sito in Castello di Annone,
4 regione Palmero n.2, mediante isolamento a cappotto, sostituzione serramenti, sostituzione centrale termica, impianto fotovoltaico, batterie di accumulo e colonnina di ricarica e recava tra le premesse l'intenzione del committente di procedere a lavori di efficientamento energetico del fabbricato di sua proprietà utilizzando le agevolazioni previste nel decreto leggere 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 per gli interventi di cui all'articolo 119 della legge 77/2020 (cd. Superbonus
110%). Tale contratto consentiva altresì al tecnico di avvalersi di altri tecnici specializzati nei vari settori.
Il contratto non reca, invece, alcuna assicurazione circa l'ammissione del committente al beneficio fiscale cui questi intendeva accedere, non risulta condizionato all'ammissione a tale beneficio, né, per vero, riporta alcuna clausola che escluda in senso assoluto l'interesse del committente a fruire dell'opera del tecnico in caso d'impossibilità di esecuzione dei lavori mediante ricorso al Superbonus
110%.
Neppure vi si rinviene traccia di riferimenti alla necessità o anche solo all'intenzione del committente di procedere ai lavori esclusivamente mediante anticipazione dei capitali necessari da parte di terzi (e cioè delle imprese o delle banche cessionarie del relativo credito fiscale).
La ricognizione delle disposizioni contrattuali appena svolta consente anzitutto di ritenere che la redazione della quale atto amministrativo senz'altro necessario all'esecuzione dei lavori, fosse Pt_2 incluso nell'oggetto del contratto, a prescindere dal soggetto che specificamente la presentò agli uffici comunali.
Sotto altro aspetto consente però anche di escludere dall'ambito dell'incarico le attività correlate al conseguimento di finanziamenti per l'esecuzione delle opere. Le attività tecniche, infatti, sono, nel senso comune del termine ed in riferimento a compiti prodromici all'esecuzione di lavori edili, quelle progettuali (nel caso coordinate con la necessità di predisporre progetti idonei a godere delle agevolazioni fiscali), mentre le attività amministrative sono quelle relative ai rapporti con gli enti pubblici preposti (come appunto la predisposizione e presentazione della CILA o di altri atti destinati ai pubblici uffici).
L'assenza di garanzia circa l'ammissione al beneficio e l'assenza di condizione, impongono poi di valutare la domanda risarcitoria spiegata in termini di verifica circa lo scostamento dell'opera del professionista da canoni di diligenza professionale che avrebbe invece dovuto osservare tenuto conto della prestazione che ci si poteva attendere in base al contenuto contrattuale e di verifica circa la diretta derivazione del danno lamentato dall'inadempimento eventualmente riscontrato.
6. In ordine all'allegata tardività nella presentazione della si osserva che parte attrice non ha Pt_2 allegato alcun elemento dal quale sia possibile desumere un'inadeguatezza nelle tempistiche della sua
5 redazione e presentazione, anche tenuto conto che la redazione e il deposito dell'atto non costituivano affatto l'unica attività tecnica che il professionista doveva compiere in base al contratto, essendovi inclusa anche tutta l'attività progettuale e redazionale dei computi, previa specifica individuazione degli interventi effettivamente realizzabili ed ammissibili al beneficio fiscale tramite coinvolgimento di altri tecnici specializzati.
Con specifico riferimento alla verifica della diligenza della prestazione e della sua utilità a raggiungere i fini tenuti presenti dal contratto, si rileva che neppure in quest'ottica parte attrice ha allegato elementi che lascino ritenere che la presentazione dell'atto nella data del 18.5.2022 fosse inadeguata al conseguimento dei benefici attesi, con la conseguenza che, anche a considerare nella valutazione della diligenza la necessità di fare quanto possibile per conseguire il beneficio fiscale, non è possibile addebitare al professionista l'inadempimento lamentato.
7. In merito all'inadempimento in tesi consistito nel mancato caricamento sulla piattaforma Deloitte, dalla narrazione delle parti si comprende come tale attività fosse preordinata alla conclusione del successivo contratto di cessione del credito fiscale tra il committente e l'istituto di credito cessionario e che era necessaria per consentire all'advisor della banca di compiere l'analisi e la verifica della documentazione tecnico amministrativa utile a dimostrare che i lavori oggetto della pratica rientravano nell'ambito degli interventi c.d. “Superbonus 110%” di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020. Si comprende altresì come tra i documenti da caricare dovessero esservi i contratti (o i
“preventivi accettati”, il che è lo stesso) con le imprese coinvolte.
Alla luce di quanto considerato circa l'oggetto del contratto e tenuto conto che l'adempimento in questione è funzionale a conseguire il finanziamento da un istituto di credito per eseguire i lavori (il che, come osservato, non è presupposto dell'accesso al beneficio fiscale, né era indicato tra i presupposti del contratto) non si può ritenere che tale allegato mancato caricamento costituisca un inadempimento contrattuale imputabile al convenuto.
Anche laddove si volesse ritenere l'adempimento incluso tra le prestazioni oggetto di contratto, comunque, si rileva che parte attrice ha, in un primo tempo, lamentato il mancato tempestivo caricamento dei contratti, salvo poi – a fronte della contestazione di parte convenuta circa l'insussistenza di tali contratti – modificare nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. le proprie allegazioni addebitando alla controparte la responsabilità circa la mancata conclusione dei contratti stessi. Tale mutamento di prospettazione è però contraddittorio e dimostra l'infondatezza dell'originario addebito, perché, evidentemente, il convenuto non poteva essere onerato dell'attività di caricamento dei contratti sulla piattaforma se gli stessi non erano mai stati sottoscritti. La nuova prospettazione è poi in sé inverosimile perché risulta davvero inspiegabile per quale ragione, se
6 davvero il convenuto non aveva predisposto i computi metrici da sottoporre alle imprese nella fase di redazione dei progetti e della CILA (come da questi allegato, cfr. comparsa di risposta e doc. 3 convenuto), l'attore non abbia sin dall'inizio della causa o ancor meglio in corso d'incarico, lamentato tale macroscopico inadempimento.
Sotto altro profilo, inoltre, è certamente estranea all'ambito del contratto l'attività di contrattazione con le imprese o di reperimento dei relativi preventivi.
Le domande attoree risultano dunque infondate anzitutto in ragione dell'insussistenza degli inadempimenti lamentati.
7. La domanda risarcitoria è poi infondata anche in relazione al profilo della derivazione causale del danno lamentato dagli inadempimenti allegati.
In primo luogo, infatti, l'attore non ha neppure allegato che, se il convenuto avesse correttamente adempiuto all'obbligazione assunta, i lavori si sarebbero avviati e sarebbero stati conclusi per almeno il 30% entro il 30.9.2022, né ha comunque allegato alcun elemento dal quale sia possibile trarre una simile conclusione. La mancanza del resto non stupisce posto che, in ogni caso, stante la necessità di disporre del finanziamento di una banca per avviare i lavori, si sarebbero dovute attendere anche l'approvazione e l'erogazione delle somme da parte dell'istituto, con conseguente necessità di dimostrare nel presente procedimento, almeno per presunzioni, che tali avvenimenti avrebbero avuto luogo in tempo utile per avviare i lavori e farli giungere alla soglia indicata, ovvero dimostrare che le imprese avrebbero lavorato anche in attesa della deliberazione o in assenza di acconti.
In secondo luogo non risulta in radice condivisibile l'individuazione del danno allegato quale conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento. Stanti la prevista cessione del credito e l'assenza di qualsiasi obbligo di eseguire i lavori, l'attore, a causa del mancato accesso al cd. superbonus 110, non ha subito un pregiudizio in termini di danno emergente, né patito un lucro cessante d'importo pari al mancato ipotetico credito fiscale che mai avrebbe percepito. Egli, infatti, avrebbe al più potuto conseguire un aumento di valore del suo immobile derivante dai lavori di efficientamento tramite un esborso inferiore rispetto a quello successivamente necessario, con la conseguenza per la quale, in realtà, il danno ristorabile avrebbe al più potuto essere richiesto nella differenza tra l'incremento di valore dell'immobile e le spese in concreto sostenute per i lavori di efficientamento, spese che sarebbero state evidentemente inferiori in caso di accesso al beneficio fiscale sperato rispetto a quelle necessarie in caso di accesso a benefici diversi come quelli di minore importanza successivamente vigenti.
8. Le domande attoree vanno in definitiva rigettate.
7 Le spese seguono la soccombenza e il principio di causazione della lite (cfr. Cassazione ord. n. 6144 del 7 marzo 2024). Tanto le spese del convenuto che del terzo sono quindi poste a carico dell'attore e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi delle fasi istruttoria e decisionale, caratterizzate da ridotta attività defensionale.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le domande dell'attore
Condanna l'attore a rimborsare al convenuto e alla terza chiamata le spese di lite, che liquida per ognuna delle parti in € 9.500,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso il 3 novembre 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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