Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 09/02/2026, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07371/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7371 del 2023, proposto da
“ Credemfactor ” Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ST PE in Roma, via Germanico 101;
contro
Comune di Pettoranello del Molise (IS), non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 12277/2018 del 30/05/2018 (n. R.G. 34472/2018) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. GI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata in data 16 gennaio 2026 dalla società ricorrente con la quale essa, nel dare atto dell’avvenuto adempimento prestato dal Comune intimato al titolo esecutivo azionato in questa sede, manifestava la propria intenzione di rinunciare al gravame proposto, instando per la compensazione delle spese di lite tra le parti;
Considerato che la predetta istanza di rinuncia è priva dei requisiti formali richiesti dall’art. 84 c.p.a. affinché possa realmente prodursi l’effetto estintivo del giudizio che ad essi la norma ricollega, dal momento che: i ) è priva di mandato speciale al difensore o, in alternativa, di sottoscrizione personale del legale rappresentante della parte; ii ) non è stata notificata al Comune intimato;
Ritenuto , pertanto, non potersi dichiarare estinto il presente giudizio;
Ritenuto comunque che, pur in assenza delle formalità prescritte, l’istanza di rinuncia presentata evidenzi comunque la sopravvenuta assenza di interesse della parte alla definizione nel merito del ricorso, come previsto dall’art. 84, ultimo comma, c.p.a. e che, pertanto, il presente gravame vada dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
Ritenuto , infine, di non doversi pronunciare sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato e la richiesta di parte ricorrente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE AV, Presidente
GI CH, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | GE AV |
IL SEGRETARIO