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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/11/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1305/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1305/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Lorusso Luciano che rappresenta l'impossibilità a comparire del Presti perché impegnato in visita medica personalmente la resistente con l'avv. Giannessi Chiara i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Il Giudice tenta la conciliazione con esito negativo stante l'indisponibilità di parte resistente alla luce delle difese svolte. Le parti insistono nelle rispettive eccezioni, richieste ed istanze e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Lorusso eccepisce la tardiva costituzione di parte resistente;
contesta l'eccezione di legittimazione passiva in quanto la resistente ha esorbitato i limiti della disposizione normativa, tanto da aver revocato successivamente il provvedimento, in questo senso ha abusato del proprio potere, eccedendone i limiti e pertanto ne risponde personalmente;
contesta che il provvedimento sia stato revocato perché sono venuti meno i presupposti di legge, ma perché c'era un green pass di guarigione, circostanza non contestata da controparte. Insiste nel ricorso facendo presente che esso è stato notificato all'indirizzo personale per disposizione del magistrato dopo che era stato notificato all'indirizzo dell'istituto scolastico. In ordine al fatto in sé ribadisce che le difese avversarie non contestano i fatti ma si limitano a rilevare il rispetto dell'onere collegato all'ufficio e l'assenza di volontà disciplinare, senza tuttavia spiegare il motivo per cui è stato revocato il provvedimento;
rileva che l'unico motivo per cui avrebbe potuto essere revocato il provvedimento era l'esibizione della documentazione attestante la vaccinazione, documentazione che tuttavia il non ha mai presentato perché non si è mai vaccinato. E quindi l'unica spiegazione è Pt_1 l'esistenza di un green-pass in corso di validità L'avv. Giannessi si riporta alla memoria e ribadisce che la resistente ha adempiuto un obbligo di legge, limitandosi all'applicazione della normativa emergenziale non di natura disciplinare e quindi l'azione necessitata dalla normativa che la dirigente non poteva disattendere e i motivi del successivo provvedimento di revoca attengono alla stessa normativa, ovvero sono venuti meno i presupposti. Richiama il carteggio che è stato allegato alla memoria di costituzione. Il Giudice
1 Previa Camera di Consiglio emette sentenza con motivazione riservata
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1305/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LORUSSO LUCIANO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNESSI Controparte_1 C.F._2 CHIARA Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 3689,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA Riserva la motivazione in giorni sessanta. Livorno, 26 novembre 2025 Il Giudice dott. Federica Manfrè
1
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1305/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Lorusso Luciano che rappresenta l'impossibilità a comparire del Presti perché impegnato in visita medica personalmente la resistente con l'avv. Giannessi Chiara i quali rendono la dichiarazione di cui all'art 196 duodecies secondo comma disp att cpc Il Giudice tenta la conciliazione con esito negativo stante l'indisponibilità di parte resistente alla luce delle difese svolte. Le parti insistono nelle rispettive eccezioni, richieste ed istanze e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. L'avv. Lorusso eccepisce la tardiva costituzione di parte resistente;
contesta l'eccezione di legittimazione passiva in quanto la resistente ha esorbitato i limiti della disposizione normativa, tanto da aver revocato successivamente il provvedimento, in questo senso ha abusato del proprio potere, eccedendone i limiti e pertanto ne risponde personalmente;
contesta che il provvedimento sia stato revocato perché sono venuti meno i presupposti di legge, ma perché c'era un green pass di guarigione, circostanza non contestata da controparte. Insiste nel ricorso facendo presente che esso è stato notificato all'indirizzo personale per disposizione del magistrato dopo che era stato notificato all'indirizzo dell'istituto scolastico. In ordine al fatto in sé ribadisce che le difese avversarie non contestano i fatti ma si limitano a rilevare il rispetto dell'onere collegato all'ufficio e l'assenza di volontà disciplinare, senza tuttavia spiegare il motivo per cui è stato revocato il provvedimento;
rileva che l'unico motivo per cui avrebbe potuto essere revocato il provvedimento era l'esibizione della documentazione attestante la vaccinazione, documentazione che tuttavia il non ha mai presentato perché non si è mai vaccinato. E quindi l'unica spiegazione è Pt_1 l'esistenza di un green-pass in corso di validità L'avv. Giannessi si riporta alla memoria e ribadisce che la resistente ha adempiuto un obbligo di legge, limitandosi all'applicazione della normativa emergenziale non di natura disciplinare e quindi l'azione necessitata dalla normativa che la dirigente non poteva disattendere e i motivi del successivo provvedimento di revoca attengono alla stessa normativa, ovvero sono venuti meno i presupposti. Richiama il carteggio che è stato allegato alla memoria di costituzione. Il Giudice
1 Previa Camera di Consiglio emette sentenza con motivazione riservata
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1305/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LORUSSO LUCIANO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNESSI Controparte_1 C.F._2 CHIARA Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 3689,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA Riserva la motivazione in giorni sessanta. Livorno, 26 novembre 2025 Il Giudice dott. Federica Manfrè
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