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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1186/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002394527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 25.07.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002394527000 per tasse automobilistiche 2020 e 2022, a lui notificata in data 29.05.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
1. Intervenuta prescrizione del credito tassa automobilistica anno 2020;
2. Sull'invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che preliminarmente evidenziava come la cartella di pagamento portasse due poste: tassa automobilistica anno 2020 e tassa automobilistica anno 2022. Rispetto alla prima, rappresentava di avere proceduto alla notificazione dell'avviso di accertamento a mani del ricorrente in data
8.05.2023 e quindi entro il termine del 31.12.2023; in relazione alla seconda, non avrebbe notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento oggi impugnata in data 29.05.2025 e quindi entro il termine del 31.12.2025, sulla base del disposto di cui alla legge regionale n. 56/2023. Riteneva, comunque, che non vi fosse stata alcuna violazione del divieto di irretroattività, in quanto – pur a fronte di una posta dell'anno 2022 – l'accertamento sarebbe dell'anno 2025 e quindi successivo alla legge regionale del 2023 (nel rispetto, quindi, del principio del tempus regit actum). Riteneva l'atto motivato, tempestivo ed impugnabile. Da ultimo, rappresentava come il ricorrente non avesse spiegato in cosa consisterebbe il danno patito dal ricevere con un solo atto la richiesta di pagamento per due distinte poste, se non quella di moltiplicare gli invii (e delle relative spese postali ripetibili), con la speranza di qualche difetto di notificazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, nonché in ordine alla prescrizione/decadenza riferibile all'Ente impositore. Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 13920250002394527000, relativamente alle annualità in contestazione (2020 e 2022) sarebbe stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata in data 8.05.2025 dall'Amministrazione resistente, sulla scorta del ruolo reso esecutivo nell'anno 2025 dall'Ente creditore.
La difesa della ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva la propria eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza, atteso che nessun atto interruttivo risulterebbe essere stato notificato al ricorrente. Infatti, disconosceva la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica e riteneva che nessuna notifica fosse stata effettuata, a cagione della non tracciabilità della raccomandata. Insisteva sull'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa del contribuente, per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Riteneva, poi, che il Concessionario non avesse fornito prova in giudizio dell'avvenuta notificazione del previo atto interruttivo e che comunque l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse legittimazione attiva.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Rispetto all'annualità 2020, vi è prova della notificazione dell'atto impugnato, a mani del ricorrente, in data
8.05.2023 e quindi nel rispetto del termine del 31.12.2023; non è, pertanto, intervenuta alcuna prescrizione, essendo stato rispettato l'ulteriore triennio, essendo la notificazione della cartella di pagamento avvenuta nell'anno 2025 (il 29.05.2025). Né ha alcun valore il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dal difensore del ricorrente, in assenza della proposizione di una querela di falso da parte del contribuente.
Ancora non si comprende la rilevanza dell'assenza di tracciatura di una raccomandata, essendo ormai spirato il termine di 24 mesi per il quale è possibile consultare il sito delle poste (la data della ricerca è del
5.01.2026 a fronte della spedizione del 4.05.2023).
Venendo all'annualità 2022, non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
29.05.2025, quindi nei termini di legge.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 143,00, per ciascuna delle parti costituite.
Vibo Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1186/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy Cond Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002394527000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 25.07.2025 la cartella di pagamento n° 13920250002394527000 per tasse automobilistiche 2020 e 2022, a lui notificata in data 29.05.2025, nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
1. Intervenuta prescrizione del credito tassa automobilistica anno 2020;
2. Sull'invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che preliminarmente evidenziava come la cartella di pagamento portasse due poste: tassa automobilistica anno 2020 e tassa automobilistica anno 2022. Rispetto alla prima, rappresentava di avere proceduto alla notificazione dell'avviso di accertamento a mani del ricorrente in data
8.05.2023 e quindi entro il termine del 31.12.2023; in relazione alla seconda, non avrebbe notificato alcun avviso di accertamento, ma soltanto la cartella di pagamento oggi impugnata in data 29.05.2025 e quindi entro il termine del 31.12.2025, sulla base del disposto di cui alla legge regionale n. 56/2023. Riteneva, comunque, che non vi fosse stata alcuna violazione del divieto di irretroattività, in quanto – pur a fronte di una posta dell'anno 2022 – l'accertamento sarebbe dell'anno 2025 e quindi successivo alla legge regionale del 2023 (nel rispetto, quindi, del principio del tempus regit actum). Riteneva l'atto motivato, tempestivo ed impugnabile. Da ultimo, rappresentava come il ricorrente non avesse spiegato in cosa consisterebbe il danno patito dal ricevere con un solo atto la richiesta di pagamento per due distinte poste, se non quella di moltiplicare gli invii (e delle relative spese postali ripetibili), con la speranza di qualche difetto di notificazione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, nonché in ordine alla prescrizione/decadenza riferibile all'Ente impositore. Nel caso di specie, la cartella di pagamento n. 13920250002394527000, relativamente alle annualità in contestazione (2020 e 2022) sarebbe stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata in data 8.05.2025 dall'Amministrazione resistente, sulla scorta del ruolo reso esecutivo nell'anno 2025 dall'Ente creditore.
La difesa della ricorrente depositava memorie illustrative con le quali ribadiva la propria eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza, atteso che nessun atto interruttivo risulterebbe essere stato notificato al ricorrente. Infatti, disconosceva la sottoscrizione apposta sulla relata di notifica e riteneva che nessuna notifica fosse stata effettuata, a cagione della non tracciabilità della raccomandata. Insisteva sull'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa del contribuente, per mancata notifica dell'avviso di accertamento.
Riteneva, poi, che il Concessionario non avesse fornito prova in giudizio dell'avvenuta notificazione del previo atto interruttivo e che comunque l'Agenzia delle Entrate Riscossione avesse legittimazione attiva.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Rispetto all'annualità 2020, vi è prova della notificazione dell'atto impugnato, a mani del ricorrente, in data
8.05.2023 e quindi nel rispetto del termine del 31.12.2023; non è, pertanto, intervenuta alcuna prescrizione, essendo stato rispettato l'ulteriore triennio, essendo la notificazione della cartella di pagamento avvenuta nell'anno 2025 (il 29.05.2025). Né ha alcun valore il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dal difensore del ricorrente, in assenza della proposizione di una querela di falso da parte del contribuente.
Ancora non si comprende la rilevanza dell'assenza di tracciatura di una raccomandata, essendo ormai spirato il termine di 24 mesi per il quale è possibile consultare il sito delle poste (la data della ricerca è del
5.01.2026 a fronte della spedizione del 4.05.2023).
Venendo all'annualità 2022, non è meritevole di accoglimento l'eccezione della parte ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, in quanto effettivamente non risulta alcun atto prodromico notificato, dal momento che la cartella impugnata costituisce il primo atto impositivo col quale è stata esercitata la pretesa creditoria: in proposito, va evidenziato che la legge regionale n. 56/2023 consente di accorpare la contestazione all'interno della cartella di pagamento, purché la cartella venga notificata entro il termine del terzo anno successivo, cosa avvenuta nel caso di specie, trattandosi di tassa auto anno 2022.
Infatti, la cartella di pagamento, come già sopra evidenziato, è stata notificata al contribuente in data
29.05.2025, quindi nei termini di legge.
Pertanto, il termine prescrizionale triennale è rispettato.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 143,00, per ciascuna delle parti costituite.
Vibo Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio