Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2022, proposto da
Casa di Caliendo e Salutari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Valeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sulmona, corso Ovidio 238;
contro
Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fracassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;
LL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 46720 del 11/11/2021 notificato in pari data del Comune di Sulmona, con cui il III settore – Pianificazione/Gestione territorio e attività produttive del Comune di Sulmona ha comunicato l'esito favorevole del procedimento di accertamento e verifica (prot. 36750 del 09/09/2021) della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge ex L.R. Abruzzo 41/2012 e L.R. Abruzzo 29/2020 per la realizzazione/esercizio dell'attività di casa funeraria svolta dalla società LL S.r.l. presso l'immobile sito in Via Lear snc, ritenendo che: “non sono emersi elementi ostativi e dirimenti tali da impedire l’esercizio temporaneo dell’attività di casa funeraria, da parte di LL Srl, per un periodo non superiore a due anni, come da comunicazione prot. n. 52260 del 31/12/2020, avente ad oggetto “Modifica di destinazione d’uso temporanea per attività di casa funeraria attraverso modifiche agli ambienti interni ad una struttura destinata ad attività di onoranze funebri” ai sensi dell’art. 26 della L.R. 13/10/2020, n. 29 dalla cui portata applicativa – in difetto di espresse preclusioni normative – non può ragionevolmente escludersi la fattispecie in esame, nonché di tutti gli atti e provvedimenti comunque preordinati, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sulmona e di LL S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa ER IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato all’Ente comunale resistente nel presente giudizio, in data 10 marzo 2022, l’istante aveva impugnato il provvedimento prot. n. 46270 del 11.11.2021 (All. 1) del III Settore Pianificazione–Gestione Territorio e Attività produttive del
Comune di Sulmona, avente ad oggetto l’esito favorevole del procedimento di accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge ex L.R. Abruzzo 41/2012 e L.R. Abruzzo 29/2020 per l’esercizio dell’attività di casa funeraria svolta dalla società LL Srl.
La controinteressata LL RL formulava atto di opposizione ex artt. 10 DPR 1199/1971 e 48 c.p.a per la trasposizione del ricorso e la definizione dello stesso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Abruzzo, territorialmente competente.
L’odierno ricorrente, pertanto, riassumeva il giudizio con la riproposizione integrale del ricorso straordinario.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento autorizzatorio adottato nei confronti della controinteressata per violazione d legge ed eccesso di potere.
Si costituivano in opposizione il Comune di Sulmona e la controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato ed in via preliminare l’accertamento dell’improcedibilità dello stesso per sopravvenuto difetto di interesse poiché il provvedimento impugnato ha ormai cessato ogni suo effetto.
All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente amministrazione e dalla controinteressata.
In particolare la controinteressata rappresenta che la contestata autorizzazione provvisoria all’esercizio della casa funeraria ha cessato ogni suo effetto in data 31.12.2022.
A ciò si aggiunga che la LL S.r.l. ha successivamente conseguito dei nuovi titoli per la realizzazione e per l’esercizio della casa funeraria, che non risultano essere stati impugnati dalla Casa di Caliendo e Salutari S.r.l..
Peraltro risulta dagli atti di causa che, nell’approssimarsi della scadenza della suindicata “autorizzazione temporanea” formatasi per silentium sulla comunicazione del 31.12.2020, la LL S.r.l. ha presentato al Comune di Sulmona la richiesta acquisita al prot. n. 40043 del 22.9.2022 – proc. unico n. 112/2022 di autorizzazione alla “Realizzazione di una casa funeraria, senza opere, all’interno di una struttura commerciale, ai sensi della Legge Regionale n. 41/2012, così come modificata dalla L.R. 21 novembre 2021 n. 23 e dalla L.R. 16 giugno 2022 n. 10” ;
Tale istanza è volta ad ottenere l’autorizzazione funzionale alla realizzazione e all’esercizio, in
via definitiva di una casa funeraria.
Dopo aver inoltrato comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 con nota del 13.10.2022 e in ragione delle osservazioni presentate dall’interessata il 25.10.2022, oltre che
dei pareri favorevoli della Asl prot. n. 22596 del 15.12.2022 e del SUE prot. n. 1135 del 3.2.2023, il Comune di Sulmona ha rilasciato il provvedimento autorizzativo conclusivo n. 1/2023 del 3.2.2023
per la “Realizzazione di una casa funeraria, senza opere, all’interno di una struttura commerciale, ai sensi della Legge Regionale n. 41/2012, così come modificata dalla L.R. 21 novembre 2021 n. 23 e dalla L.R. 16 giugno 2022 n. 10” sull’immobile individuato in Via E. Lear - Catasto Foglio 50
Mappale 1539”.
Il Comune di Sulmona ha infine rilasciato l’autorizzazione n. 2 dell’1.6.2023 per l’avvio dell’esercizio della casa funeraria già assentita con precedente provvedimento n. 1/2023.
Contesta l’eccezione di improcedibilità parte ricorrente sostenendo che residua l’interesse alla decisione da parte del Tribunale ai soli fini risarcitori.
Il Collegio ritiene, pertanto, di dover scrutinare le censure proposte ai soli fini risarcitori, come chiesto espressamente da parte ricorrente, poiché relativamente al profilo impugnatorio l’interesse alla decisione è venuto a mancare.
Il ricorso è palesemente infondato e deve essere respinto.
La confutazione delle censure formulate richiede una premessa che illustri la portata applicativa della L. R. Abruzzo 29/2020 e la legittima estensione della stessa al caso di specie, anche in deroga alle prescrizioni della L.R. Abruzzo 41/2012.
La ratio legis della normativa regionale in esame è esplicitata nell’art. 1 che stabilisce testualmente che “Nell’ottica di accelerare e facilitare le procedure in ambito urbanistico, la legge detta modifiche alla L.R.A. n. 18 del 12.4.1983 e stabilisce misure straordinarie e temporanee di semplificazione in materia urbanistica al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da COVID
19”.
Il novero delle attività che viene enunciato dall’art. 26 L.R. Abruzzo 29/2020 per le destinazioni d’uso temporanee risulta pressoché omnicomprensivo laddove al comma 1 elenca “attività
economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative”, di talché non può negarsi che – in difetto di espresse preclusioni – vi siano ricomprese sia l’agenzia funebre, sia l’esercizio di una casa funeraria.
Anche la deroga, ivi prevista, alla disposizione dell’art. 23 quater DPR 380/2001 e consistente nel consentire l’utilizzo temporaneo di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico viene stabilita “allo scopo di favorire il reperimento di maggiori spazi al fine di rispettare le misure di distanziamento sociale” imposte per contrastare la diffusione del Covid-19.
Si desume che il legislatore regionale abbia inteso adottare una normativa il più possibile snella e semplificata, idonea ad agevolare - seppur per un arco limitato temporale - sia le attività
economiche fortemente penalizzate dalla pandemia, sia la libera concorrenza.
Quanto, invece al comma 2 dell’articolo citato, appare ragionevole e conforme alla lettera della disposizione che la previsione di utilizzare “immobili privati siti nelle immediate vicinanze, o parti di essi” non integra un requisito in assoluto imprescindibile ( stante il tenore letterale “ è consentita l’utilizzazione”) e per altro verso, il riferimento alle attività economiche esistenti va sempre inteso nell’espressione manifestamente onnicomprensiva usata al comma 1.
Sotto altro profilo, a favore del requisito della preesistenza si aggiunga che l’esercizio di casa funeraria presenta un connotato di indiscutibile analogia con l’attività di impresa funebre, trattandosi di due tipologie similari e sostanzialmente parificabili.
Nel caso di specie, infine, la disponibilità di maggiori spazi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 è stata di fatto conseguita dalla controinteressata attraverso la rimodulazione in riduzione dei locali in precedenza destinati all’agenzia funebre per riservarli all’esercizio di casa funeraria, con l’aggiunta del modesto ampliamento di un vano per l’esposizione delle salme.
Tale ultimo ingrandimento è stato ritenuto sufficiente sul presupposto che l’art 26 comma 2 non prescrive la necessità di un ampliamento edilizio.
Sotto altro profilo, occorre evidenziare come legittimamente l’Amministrazione resistente abbia autorizzato la LL RL all’utilizzo temporaneo dell’immobile in deroga al procedimento autorizzatorio ex art. 37 L.R.A. 41/2012 poiché l’espressa previsione dell’art. 35 comma 6, della stessa legge 41/2012, prevede l’oggettiva compatibilità della gestione della casa funeraria con la pregressa attività funebre.
Dall’altro, come evidenziato, vi è la finalità della normativa regionale 29/20 di accelerare e facilitare le procedure in ambito urbanistico, per favorire la ripresa economica e produttiva, sul fondamentale presupposto del carattere straordinario e provvisorio di dette agevolazioni.
Da ultimo, il legislatore regionale ha espressamente riconosciuto la facoltà di utilizzo temporaneo per uso diverso da quello previsto dallo strumento urbanistico da parte dell’operatore economico, sempre in funzione della preminente esigenza di rilancio delle attività economiche.
Ancora non appare veritiera la prospettazione di parte ricorrente in ordine ad un simultaneo esercizio da parte di LL Srl sia di agenzia funebre sia della casa del commiato nei
medesimi locali.
La documentazione depositata in atti dimostra che vi è stata la modifica di destinazione d’uso da cui emerge chiaramente la trasformazione della situazione precedente rispetto a quella progettuale.
Da quanto esposto il Collegio ritiene che, in primo luogo, non vi sia alcun profilo di illegittimità nell’operato del Comune di Sulmona ed in secondo luogo che l’interesse privatistico al risarcimento del presunto, e peraltro, non dimostrato danno patito dal ricorrente, non è configurabile nel caso di specie.
Al contrario l’interesse di parte ricorrente appare solo volto a mantenere una situazione di monopolio nel territorio comunale, contrario al principio di concorrenza ormai definitivamente consacrato come principio cardine dal diritto nazionale e unionale.
Conclusivamente il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in relazione all’azione impugnatoria del provvedimento in epigrafe, essendo cessata la sua efficacia siccome temporanea.
Respinge la domanda risarcitoria in quanto infondata e non dimostrata.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000,00 a favore di ciascuna parte costituita, oltre ad accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile la domanda di annullamento del provvedimento impugnato per sopravvenuta carenza di interesse;
respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2000,00 a favore di ciascuna parte costituita, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
ER Lo Sapio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IR |
IL SEGRETARIO