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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE NE IL, AT
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6935/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Società_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16031/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 27/09/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250031367569000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Società_1 SR;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate OS e Regione Campania
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tassa automobilistica 2019
-che la società contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate OS e Regione Campania resistono chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare si rivela fondata la deduzione d'appello con cui è evidenziata la sostanziale assenza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il provvedimento, chiaramente per errore, riporta contenuti assolutamente privi di pertinenza e relazione con i fatti di causa;
ciò impone rivalutazione degli originari motivi di ricorso, riproposti in appello.
Sul punto rileva questa Corte che , nel ricorso di primo grado la parte si è limitata ad eccepire l'intervenuta
" prescrizione" del tributo ( tasse auto anno 2019), in quanto "in tema di bollo auto, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dall'1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art.5 D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella L. 60/86).
Non è presente al ricorso di primo grado alcuna contestazione in ordine all'omissione di notifica di un preliminare avviso di accertamento del predetto tributo;
ciò che rileva in questa sede è dunque che non siano state formulate opposizioni o contestazione da parte appellante attinenti alla regolarità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) avvenuto il 23.8.22, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 5 del D.l. 953/82. Ugualmente, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (23.8.22) non risulta trascorso il termine triennale alla data di notifica della cartella esattoriale (11.3.25); per cui tale specifica censura di prescrizione, unica scrutinabile in questa sede, non risulta dotata di fondamento.
Ciò in quanto l'omessa contestazione in primo grado dell'assenza di un atto indispensabile della sequenza procedimentale, costituito dall'avviso di accertamento del tributo, preclude a questa Corte la valutazione in ordine alla regolarità della notifica del citato atto .
Invece, sul termine per l'emissione della cartella esattoriale la Corte di Cassazione ha precisato che non è applicabile il termine di decadenza di due anni previsto dal citato art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica;
con la sentenza n°14312 del 22/05/2024., ha osservato che la disposizione di cui all'art.5, comma 51, D.L.
30 dicembre 1982, n°953[2] «[…] fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale », per cui il termine di decadenza per l'emissione della cartella di pagamento, applicabile alla tassa automobilistica, deve essere individuato in quello previsto in materia tributi locali dall'art.1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n°296, ovvero di tre anni decorrente dalla definitività dell'accertamento.
Per tali ragioni nel caso di specie non risulta maturato alcun termine prescrizionale del tributo, in ragione della sequenza di notifiche (precedentemente indicate) dell'atto di accertamento e conseguente cartella esattoriale.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato;
la soccombenza impine la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio nei confronti di Regione Campania, che si liquidano in euro 1000,00, senza alcuna altra maggiorazione.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio in favore di
Agenzia Entrate OS, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali almeno di merito in ordine alla esatta individuazione del termine di prescrizione (biennale o triennale) da rispettare per l'emissione di cartella esattoriale, conseguentemente a notifica di avviso di accertamento in tema di tasse automobilistiche.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere alla Regione Campania le spese del grado che liquida in euro mille, senaa alcuna altra maggiorazione. Compensa spese verso Ader.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DE NE IL, AT
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6935/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Società_1 SR - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16031/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 27/09/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250031367569000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 329/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Società_1 SR;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate OS e Regione Campania
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per tassa automobilistica 2019
-che la società contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate OS e Regione Campania resistono chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare si rivela fondata la deduzione d'appello con cui è evidenziata la sostanziale assenza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il provvedimento, chiaramente per errore, riporta contenuti assolutamente privi di pertinenza e relazione con i fatti di causa;
ciò impone rivalutazione degli originari motivi di ricorso, riproposti in appello.
Sul punto rileva questa Corte che , nel ricorso di primo grado la parte si è limitata ad eccepire l'intervenuta
" prescrizione" del tributo ( tasse auto anno 2019), in quanto "in tema di bollo auto, l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dall'1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art.5 D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella L. 60/86).
Non è presente al ricorso di primo grado alcuna contestazione in ordine all'omissione di notifica di un preliminare avviso di accertamento del predetto tributo;
ciò che rileva in questa sede è dunque che non siano state formulate opposizioni o contestazione da parte appellante attinenti alla regolarità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento) avvenuto il 23.8.22, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 5 del D.l. 953/82. Ugualmente, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (23.8.22) non risulta trascorso il termine triennale alla data di notifica della cartella esattoriale (11.3.25); per cui tale specifica censura di prescrizione, unica scrutinabile in questa sede, non risulta dotata di fondamento.
Ciò in quanto l'omessa contestazione in primo grado dell'assenza di un atto indispensabile della sequenza procedimentale, costituito dall'avviso di accertamento del tributo, preclude a questa Corte la valutazione in ordine alla regolarità della notifica del citato atto .
Invece, sul termine per l'emissione della cartella esattoriale la Corte di Cassazione ha precisato che non è applicabile il termine di decadenza di due anni previsto dal citato art.25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973 alle cartelle di pagamento emesse per la riscossione a mezzo ruolo esattoriale della tassa automobilistica;
con la sentenza n°14312 del 22/05/2024., ha osservato che la disposizione di cui all'art.5, comma 51, D.L.
30 dicembre 1982, n°953[2] «[…] fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale », per cui il termine di decadenza per l'emissione della cartella di pagamento, applicabile alla tassa automobilistica, deve essere individuato in quello previsto in materia tributi locali dall'art.1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n°296, ovvero di tre anni decorrente dalla definitività dell'accertamento.
Per tali ragioni nel caso di specie non risulta maturato alcun termine prescrizionale del tributo, in ragione della sequenza di notifiche (precedentemente indicate) dell'atto di accertamento e conseguente cartella esattoriale.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato;
la soccombenza impine la condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio nei confronti di Regione Campania, che si liquidano in euro 1000,00, senza alcuna altra maggiorazione.
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio in favore di
Agenzia Entrate OS, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali almeno di merito in ordine alla esatta individuazione del termine di prescrizione (biennale o triennale) da rispettare per l'emissione di cartella esattoriale, conseguentemente a notifica di avviso di accertamento in tema di tasse automobilistiche.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna la contribuente a rifondere alla Regione Campania le spese del grado che liquida in euro mille, senaa alcuna altra maggiorazione. Compensa spese verso Ader.