Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1047
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte rileva che la contestazione in primo grado riguardava unicamente la prescrizione del tributo, senza alcuna opposizione in ordine alla notifica del preliminare avviso di accertamento. La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta in data 23.8.22, rispettando il termine di cui all'art. 5 del D.L. 953/82. Inoltre, dalla data di notifica dell'avviso di accertamento (23.8.22) non è trascorso il termine triennale alla data di notifica della cartella esattoriale (11.3.25). La Corte di Cassazione ha precisato che per la tassa automobilistica non è applicabile il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 25, comma 1, lett.c), D.P.R. 602/1973, ma il termine di tre anni decorrente dalla definitività dell'accertamento, come previsto dall'art. 1, comma 163, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1047
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1047
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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