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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6655/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1988/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00204/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00204/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00204/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021D00202/2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTP di Siracusa n.1988/2022 che aveva annullato due avvisi di accertamento:
1. IVA 2013 (Resistente_2) per €2.308,00.
2. IRPEF 2013 (Resistente_1) per €2.241,00 più addizionali. Motivi dell'appello.
1. Le fatture emesse nel 2012-2013 indicano solo acconti e saldo, senza quantità né documenti di trasporto.
2. Nessuna prova di conferimento effettivo di limoni.
3. Violazione art. 6 DPR 633/72 (momento impositivo coincide con consegna).
4. Mancanza di contratto scritto (art.62 L. 24/2012).
5. Presunzioni gravi, precise e concordanti dimostrano operazioni inesistenti.
6- Maggior reddito attribuito alla socia come provento illecito (art.14 L.537/93).
Chiede riforma della sentenza e conferma degli avvisi.
Controdeduzioni di Resistente_2
Per l'appellata, il contratto verbale di vendita a corpo (frutti pendenti) costituisce una pratica agricola legittima, confermata da Cassazione (sent.16649/2011). Circa la fattirazione, è impossibile indicare quantità in caso di vendita di cosa futura.La raccolta e il trasporto erano poi a cura del Consorzio_1, che emetteva i DDT. rileva che la forma scritta non necessaria tra imprenditori agricoli (art.36, c.
6-bis DL 179/2012).Pertanto
l'onere della prova non risulta assolto dall'Ufficio.
Chiede rigetto dell'appello e conferma della sentenza CTP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato.
Dall'esame degli atti emerge che:
1. Le fatture emesse dalla Resistente_2 non riportano quantità né documenti di trasporto.
2. Non è stata fornita prova di conferimenti effettivi di agrumi al Consorzio_1.
3. La mancanza di contratto scritto viola l'art.62 L.24/2012, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli.
4. Le presunzioni addotte dall'Ufficio (assenza di DDT, genericità delle fatture, contraddittorietà delle dichiarazioni) sono gravi, precise e concordanti e non superate da prova contraria.
5. Il maggior reddito attribuito alla socia Resistente_1 è conseguenza diretta delle operazioni inesistenti.
6. La giurisprudenza (Cass. 16649/2011) invocata dalla parte resistente riguarda la vendita di frutti pendenti, ma nel caso di specie non vi è prova di accordo valido né di raccolta effettuata.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata.
Si compensano les spese del doppio grao di giudizio per la songolarità della questione esaminata
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
Riforma la sentenza n.1988/02/2022 della CTP di Siracusa;
Dichiara legittimi gli avvisi di accertamento n.TY7021D00202/2018 (IVA) e n.TY7011D00204/2018 (IRPEF);
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo,11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6655/2022 depositato il 12/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1988/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 18/05/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00204/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00204/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011D00204/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021D00202/2018 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTP di Siracusa n.1988/2022 che aveva annullato due avvisi di accertamento:
1. IVA 2013 (Resistente_2) per €2.308,00.
2. IRPEF 2013 (Resistente_1) per €2.241,00 più addizionali. Motivi dell'appello.
1. Le fatture emesse nel 2012-2013 indicano solo acconti e saldo, senza quantità né documenti di trasporto.
2. Nessuna prova di conferimento effettivo di limoni.
3. Violazione art. 6 DPR 633/72 (momento impositivo coincide con consegna).
4. Mancanza di contratto scritto (art.62 L. 24/2012).
5. Presunzioni gravi, precise e concordanti dimostrano operazioni inesistenti.
6- Maggior reddito attribuito alla socia come provento illecito (art.14 L.537/93).
Chiede riforma della sentenza e conferma degli avvisi.
Controdeduzioni di Resistente_2
Per l'appellata, il contratto verbale di vendita a corpo (frutti pendenti) costituisce una pratica agricola legittima, confermata da Cassazione (sent.16649/2011). Circa la fattirazione, è impossibile indicare quantità in caso di vendita di cosa futura.La raccolta e il trasporto erano poi a cura del Consorzio_1, che emetteva i DDT. rileva che la forma scritta non necessaria tra imprenditori agricoli (art.36, c.
6-bis DL 179/2012).Pertanto
l'onere della prova non risulta assolto dall'Ufficio.
Chiede rigetto dell'appello e conferma della sentenza CTP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è fondato.
Dall'esame degli atti emerge che:
1. Le fatture emesse dalla Resistente_2 non riportano quantità né documenti di trasporto.
2. Non è stata fornita prova di conferimenti effettivi di agrumi al Consorzio_1.
3. La mancanza di contratto scritto viola l'art.62 L.24/2012, applicabile alle cessioni di prodotti agricoli.
4. Le presunzioni addotte dall'Ufficio (assenza di DDT, genericità delle fatture, contraddittorietà delle dichiarazioni) sono gravi, precise e concordanti e non superate da prova contraria.
5. Il maggior reddito attribuito alla socia Resistente_1 è conseguenza diretta delle operazioni inesistenti.
6. La giurisprudenza (Cass. 16649/2011) invocata dalla parte resistente riguarda la vendita di frutti pendenti, ma nel caso di specie non vi è prova di accordo valido né di raccolta effettuata.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata.
Si compensano les spese del doppio grao di giudizio per la songolarità della questione esaminata
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
Riforma la sentenza n.1988/02/2022 della CTP di Siracusa;
Dichiara legittimi gli avvisi di accertamento n.TY7021D00202/2018 (IVA) e n.TY7011D00204/2018 (IRPEF);
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo,11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE