Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 12 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22803/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CONTE FIORINDA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Giugliano in Campania NA alla via S. Nullo n. 179, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt. , rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO CP_1
CARMEN, elettivamente domiciliata in VIA DE GASPERI 55, NAPOLI, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2022, il sig. ha esposto: di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze dell' , con Controparte_2
contratto a tempo determinato, dal 10.02.2016 al 30.04.2016, con le mansioni di
“addetto alle pulizia delle camere”, lamentando di non aver ricevuto la retribuzione di aprile 2016 e né il trattamento di fine rapporto, indicato nella busta paga del maggio 2016; di aver depositato istanza di insinuazione al passivo in data 16.10.2019, a seguito della dichiarazione di fallimento della , con Parte_2
sentenza n. 492/2019 del Tribunale di Roma;
di essere stato ammesso al passivo per €
1
di aver presentato domanda del 24.05.2021, per l'intervento del fondo di garanzia, con esito negativo.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“…per l'effetto accertare e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 all'intervento del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro relativa all'ultima mensilità di lavoro nonché del tfr;
3. conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere in favore dell'istante l'importo totale e pieno di €1.030,57, così come ammesso al passivo del fallimento o, in via subordinata, nella misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di Giustizia, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria come per legge;
4. condannare l' al pagamento delle CP_1
spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione allo scrivente procuratore. chiede condannarsi il Fondo di Garanzia presso l' al pagamento del TFR e della mensilità di aprile 2016, non corrisposti dalla CP_1
, presso la quale ha prestato servizio dal Parte_2
10.02.2016 al 30.04.2016.”
CP_ l' si è costituito ritualmente eccependo l'inammissibilità della domanda di TFR, la prescrizione dei crediti, l'assenza dei requisiti previsti dalla disciplina, di cui agli artt.1 e 2 del d.lgs 80/92, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 14 gennaio 2025, il Tribunale ha onerato la parte ricorrente al deposito di documentazione.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
2 Va premesso che l'art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297, ai primi tre commi, prevede che :
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. (8)
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. (9)
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. …”
Il legislatore ha in tal modo inteso introdurre a tutela del soddisfacimento del diritto al trattamento di fine rapporto una forma specifica di accollo ex lege, con surrogazione del lavoratore, da parte del Fondo, nel passivo fallimentare. Ai sensi del 7° comma dell'art. 2 L.297/82 "i pagamenti sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato". Tale termine, fissato per consentire al
Fondo l'espletamento della necessaria istruttoria, non può pregiudicare, nel suo ammontare, il credito del lavoratore, che ha diritto a ricevere quanto gli deve essere corrisposto dal datore di lavoro. Deve invece ravvisarsi in tale norma la previsione di un vero e proprio obbligo per il Fondo di provvedere al pagamento nel termine massimo di sessanta giorni dalla domanda, con la conseguenza che il mancato rispetto di tale termine può dare luogo ad una autonoma responsabilità a carico del medesimo, che potrebbe essere tenuto, ai sensi dell'art. 1224, CP_3
comma 2, c.c., a risarcire il maggior danno per il ritardo nell'adempimento, qualora il lavoratore provi che il pregiudizio subito sia superiore al tasso di
3 svalutazione monetaria che per legge già gli compete. Laddove la legge lo prescrive, avverso il silenzio rifiuto o avverso il provvedimento negativo dell'Istituto previdenziale, è necessario proporre il ricorso amministrativo in CP_ seconda istanza al competente organo dell' Il dies a quo per la proposizione del ricorso va individuato sempre nella data di comunicazione del provvedimento da impugnare. Il termine per la proposizione dei ricorsi nei confronti dell' è CP_1 di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Istituto.
Si tratta dunque di una forma di tutela previdenziale da parte del Fondo di garanzia istituito presso l' e destinato ad operare allorché, a causa CP_1
dell'insolvenza di parte datoriale, il credito lavorativo non sia provvisto di tutela nell'ambito del rapporto col datore di lavoro.
“Il diritto alla prestazione del Fondo nasce… non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. In sostanza il Fondo di garanzia è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di CP_1
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 07/08/2020 n.16852).
La copertura del Fondo di garanzia è prestata per particolari crediti insoddisfatti maturati in un periodo determinato di tempo, attesa la finalità di tutela dal bisogno indicata dalla direttiva 987/80 e successive modificazioni, per cui l'intervento del Fondo di garanzia non si allarga a coprire qualsiasi inadempimento, ma solo l'inadempimento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità di retribuzione (in questo caso nei limiti del triplo del massimale CIGS). Le somme erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di T.F.R., crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a ritenuta dall'Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale.
Il Fondo di Garanzia subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori.
4 Quanto al TFR, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, l'oggetto dell'obbligo assicurativo è individuato attraverso il richiamo alla disciplina dell'art. 2120 c.c. sicché i presupposti di intervento del fondo vanno in tale fattispecie così individuati: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza ( cfr:: sent. Cass. n. 19277/2018, punto 22).
Il medesimo principio è riferibile anche alla obbligazione previdenziale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, art. 2, come già ritenuto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza 24 maggio 2019 n. 14348; ai fini della nascita della obbligazione del fondo di garanzia non è dunque sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dal
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2.
La domanda a carico del Fondo di Garanzia, per crediti diversi, si fonda, invece, sugli artt. 1 e 2 del D.LGS 80/92.
L'art.2 comma 1, recita: «Il pagamento effettuato dai Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi dei rapporto di lavoro rientranti nel dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». La norma nazionale tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. ( cfr.: Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE).
In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_1
5 computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del
1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la
Direzione provinciale del lavoro) ( Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/07/2020, n.
16249 ). CP_ La domanda depositata dalla parte ricorrente, come rilevato dall' ha ad oggetto solo i redditi diversi: dalle buste paga versate in atti emerge, del resto, che il credito indicato a titolo di TFR, ammonta a sole € 171 € e il provvedimento di ammissione al passivo depositato dalla parte ricorrente, non menziona espressamente le somme dovute a titolo di tfr.
L'unica domanda presentata (prot. .5106.24/05/2021.0138399) attiene CP_1
esclusivamente ai crediti da lavoro diversi (CD) ex D.lgs. n. 80/92, non anche al
TFR.
CP_ In merito alla domanda relativa ai crediti diversi (CD), l' ha eccepito la tardività della domanda amministrativa, rispetto alla data di apertura della procedura concorsuale.
Tale eccezione è fondata tenuto conto della documentazione versata in atti ( sentenza di dichiarazione del fallimento depositata a seguito di ordine del
Tribunale), nonché della disciplina da applicare al caso di specie già richiamata.
I crediti richiesti afferiscono all'aprile e maggio 2016 e la sentenza di fallimento è stata adottata nel luglio 2019.
Tale periodo, dunque, non rientra nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale (iniziata il 21/03/2019 come da mod. SR54 compilato e sottoscritto dal lavoratore).
Non risulta prodotto, del resto, alcun documento che attesti l'eventuale esercizio di altra precedente azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente nel periodo precedente l'apertura del fallimento per anticipare il dies a quo.
6 In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 12/03/2025 - 18/04/2025 Il
Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 22/04/2025 in
Cancelleria per effetto di un guasto improvviso al pc dell'ufficio, unico strumento dal quale è possibile accedere alla consolle, con conseguente impossibilità di studiare il fascicolo telematico, per circa dieci giorni.
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