TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 21 maggio 2025, iscritta al n. 1269 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Rio Fratta n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Chiara Bartoloni e Chiara Ferrauti che la rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Antonio Pacinotti n. 5, presso lo stu- dio dell'Avv. Andrea Gnignera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 19 settembre 2025. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scioglimento del ma- trimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 14 agosto 2004 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte I, n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli , a Tarquinia (VT) il 30 dicembre 2004, Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e , a Tarquinia Persona_2
(VT) il 20 giugno 2008, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il pe- riodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Tuscania (VT), Via VI Febbraio 1971, n. 49, verrà asse- gnata alla IG.r , la quale è già intestataria del contratto di loca- Parte_1
zione con l'ATERP di Viterbo;
3. il IG ha già provveduto a spostare il proprio domicilio altrove Parte_2
e precisamente in Via Della Pietrara snc, in Tuscania (VT);
4. i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsi- voglia assegno di mantenimento e/o alimentare in quanto economicamente auto- sufficienti;
5. il figlio minore, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con diritto del padre di frequentarlo secondo il calendario, le modalità ed i termini predisposti dal Servizio
Sociale di Tuscania (VT), che provvederà al monitoraggio ed al sostegno del nucleo familiare, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n.454/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 36/2023
R.G.; pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. entrambi i genitori si impegnano a frequentare un percorso di sostegno psicolo- gico presso l'UOC di Psicologia presso la ASL di Viterbo, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n. 454/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 36/2023 R.G.;
7. entrambi i genitori si impegnano a far sì che il figlio minore, prosegua il Per_2
percorso presso i presso la Asl di Viterbo;
CP_1
8. in ragione di quanto sopra concordato, il IG. si impegna ed Parte_2
obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole la somma mensile complessiva di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno), che dovrà essere versata entro e non oltre il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulla Poste-
Pay intestato alla IG.ra e recante IBAN Parte_1
[...], indicando come causale “assegno di manteni- mento figli mese di ….. anno …..”;
9. in punto di spese straordinarie, i coniugi provvederanno a ripartirsi i relativi im- porti al 50%, nel rispetto di quanto prescritto dal “Protocollo per la regolamenta- zione delle spese straordinarie” adottato presso il Tribunale di Viterbo e da inten- dersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. la IG.r infine, percepirà integralmente l'importo spettante Parte_1
alla prole a titolo di assegno unico familiare”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando non definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITVA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 21 maggio 2025, iscritta al n. 1269 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._1
Via Rio Fratta n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Chiara Bartoloni e Chiara Ferrauti che la rappresentano e difendono per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Antonio Pacinotti n. 5, presso lo stu- dio dell'Avv. Andrea Gnignera che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successivo scioglimento del ma- trimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate il 19 settembre 2025. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso cumulativo per la loro separazione personale e per lo scioglimento del ma- trimonio civile, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 14 agosto 2004 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte I, n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli , a Tarquinia (VT) il 30 dicembre 2004, Persona_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e , a Tarquinia Persona_2
(VT) il 20 giugno 2008, minorenne;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il pe- riodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita a Tuscania (VT), Via VI Febbraio 1971, n. 49, verrà asse- gnata alla IG.r , la quale è già intestataria del contratto di loca- Parte_1
zione con l'ATERP di Viterbo;
3. il IG ha già provveduto a spostare il proprio domicilio altrove Parte_2
e precisamente in Via Della Pietrara snc, in Tuscania (VT);
4. i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsi- voglia assegno di mantenimento e/o alimentare in quanto economicamente auto- sufficienti;
5. il figlio minore, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocamento prevalente dello stesso presso la madre e con diritto del padre di frequentarlo secondo il calendario, le modalità ed i termini predisposti dal Servizio
Sociale di Tuscania (VT), che provvederà al monitoraggio ed al sostegno del nucleo familiare, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n.454/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 36/2023
R.G.; pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
6. entrambi i genitori si impegnano a frequentare un percorso di sostegno psicolo- gico presso l'UOC di Psicologia presso la ASL di Viterbo, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma con sentenza n. 454/2024 emessa nel procedimento iscritto al n. 36/2023 R.G.;
7. entrambi i genitori si impegnano a far sì che il figlio minore, prosegua il Per_2
percorso presso i presso la Asl di Viterbo;
CP_1
8. in ragione di quanto sopra concordato, il IG. si impegna ed Parte_2
obbliga a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento in favore della prole la somma mensile complessiva di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno), che dovrà essere versata entro e non oltre il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulla Poste-
Pay intestato alla IG.ra e recante IBAN Parte_1
[...], indicando come causale “assegno di manteni- mento figli mese di ….. anno …..”;
9. in punto di spese straordinarie, i coniugi provvederanno a ripartirsi i relativi im- porti al 50%, nel rispetto di quanto prescritto dal “Protocollo per la regolamenta- zione delle spese straordinarie” adottato presso il Tribunale di Viterbo e da inten- dersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. la IG.r infine, percepirà integralmente l'importo spettante Parte_1
alla prole a titolo di assegno unico familiare”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, quando saranno maturate le relative condizioni dell'azione (procedi- bilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei co- niugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando non definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4