Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 579
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    Il giudice rileva che il comportamento del ricorrente, consistente nella presentazione di un'istanza di rateizzazione del debito, integra un riconoscimento del debito e comprova la conoscenza della cartella, superando quindi l'eccezione di omessa notifica. Si richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento tacito del debito.

  • Rigettato
    Prescrizione del debito

    Il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che l'istanza di rateizzazione abbia interrotto la prescrizione e che, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione per la normativa emergenziale da Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione opposta nessuna prescrizione fosse maturata.

  • Accolto
    Resistenza in giudizio con colpa grave

    Il giudice accoglie la richiesta, ritenendo che la deduzione di eccezioni prive di fondamento, in particolare quella relativa all'omessa notifica della cartella, integri i presupposti richiesti dall'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna per lite temeraria, quantificando la somma in € 1200,00.

  • Accolto
    Pagamento somma in favore della Cassa delle Ammende

    Il giudice accoglie la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 579
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 579
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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