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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6351/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051555977000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051555977000 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051555977000 IRAP 2006 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239004292124000 IRPEF-ALTRO 2006
- INT.PAGAMENTO n. 29320239004292124000 IVA-ALTRO 2006
- INT.PAGAMENTO n. 29320239004292124000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 24.8.2023 intimazione di pagamento relativa anche ad una cartella dell'importo di €
11406.33 per IRPEF/IRAP/IVA anno 2006.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. AdE ha eccepito che il ricorrente a seguito della notifica della cartella in esame (la cui prova non è stata offerta in giudizio) ha presentato istanza di rateizzazione del debito in data 19.11.2012 e che tale comportamento equivarrebbe a riconoscimento del debito, oltre a comprovare la conoscenza della cartella stessa.
Ebbene – precisato che nella specie si verte in ipotesi di mera istanza di rateizzazione (come emerge dalla documentazione in atti) – occorre indagare la natura e gli effetti della domanda di rateizzazione.
Sul punto è sufficiente richiamare Cass. Civ.
1.3.2021 n. 5549 che in motivazione – in fattispecie sovrapponibile alla presente – rileva che “ Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può
(Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. cív., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione.
8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che non risultava neanche prodotta la domanda di rateizzazione dalla quale si sarebbe dovuto trarre la prova del consapevole riconoscimento del debito contributivo per cui non poteva procedersi alla interpretazione sollecitata dalla parte e che dal documento attestante l'accoglimento della domanda non poteva presumersi che il debitore avesse inteso riconoscere il debito, oltre che ottenere la rateizzazione del medesimo. Si tratta di motivazione che, per essere espressione dei poteri di apprezzamento della realtà fattuale acquisita al processo, non può neanche in via meramente ipotetica porsi quale violazione dei canoni di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c. evocato dal ricorrente, e, peraltro, tale motivazione non viene censurata neanche nei ristretti limiti ammessi dal vizio indicato nell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c “.
Nella specie è stata prodotta la domanda di rateizzazione e dalla stessa si può chiaramente desumere che nessuna contestazione (e/o riserva) era stata sollevata dal contribuente, integrando la stessa pienamente un riconoscimento del debito.
Alla data di notifica della intimazione opposta, nessuna prescrizione era quindi maturata (avendo come dies a quo il 19.11.2012), dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla normativa emergenziale da Covid19.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Sussitono – infine - i presupposti per l'ulteriore condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, per avere resistito in giudizio almeno con colpa grave.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento (con particolare riferimento alla omessa notifica della cartella) integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 1200.00.
Ancora. Ai sensi del novellato art. 96 comma IV c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”) segue la condanna della convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 500.00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3. condanna parte ricorrente all'ulteriore pagamento, in favore di AdE, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 1200,00;
4. condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500.00 ex art. 96 comma IV c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente MARINO GIORGIO, Relatore PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6351/2023 depositato il 09/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051555977000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051555977000 IVA-ALTRO 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320100051555977000 IRAP 2006 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239004292124000 IRPEF-ALTRO 2006
- INT.PAGAMENTO n. 29320239004292124000 IVA-ALTRO 2006
- INT.PAGAMENTO n. 29320239004292124000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 24.8.2023 intimazione di pagamento relativa anche ad una cartella dell'importo di €
11406.33 per IRPEF/IRAP/IVA anno 2006.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa azionata.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. AdE ha eccepito che il ricorrente a seguito della notifica della cartella in esame (la cui prova non è stata offerta in giudizio) ha presentato istanza di rateizzazione del debito in data 19.11.2012 e che tale comportamento equivarrebbe a riconoscimento del debito, oltre a comprovare la conoscenza della cartella stessa.
Ebbene – precisato che nella specie si verte in ipotesi di mera istanza di rateizzazione (come emerge dalla documentazione in atti) – occorre indagare la natura e gli effetti della domanda di rateizzazione.
Sul punto è sufficiente richiamare Cass. Civ.
1.3.2021 n. 5549 che in motivazione – in fattispecie sovrapponibile alla presente – rileva che “ Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può
(Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. cív., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione.
8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che non risultava neanche prodotta la domanda di rateizzazione dalla quale si sarebbe dovuto trarre la prova del consapevole riconoscimento del debito contributivo per cui non poteva procedersi alla interpretazione sollecitata dalla parte e che dal documento attestante l'accoglimento della domanda non poteva presumersi che il debitore avesse inteso riconoscere il debito, oltre che ottenere la rateizzazione del medesimo. Si tratta di motivazione che, per essere espressione dei poteri di apprezzamento della realtà fattuale acquisita al processo, non può neanche in via meramente ipotetica porsi quale violazione dei canoni di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c. evocato dal ricorrente, e, peraltro, tale motivazione non viene censurata neanche nei ristretti limiti ammessi dal vizio indicato nell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c “.
Nella specie è stata prodotta la domanda di rateizzazione e dalla stessa si può chiaramente desumere che nessuna contestazione (e/o riserva) era stata sollevata dal contribuente, integrando la stessa pienamente un riconoscimento del debito.
Alla data di notifica della intimazione opposta, nessuna prescrizione era quindi maturata (avendo come dies a quo il 19.11.2012), dovendosi tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla normativa emergenziale da Covid19.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Sussitono – infine - i presupposti per l'ulteriore condanna di parte ricorrente al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, comma 3, per avere resistito in giudizio almeno con colpa grave.
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere dedotto eccezioni prive di fondamento (con particolare riferimento alla omessa notifica della cartella) integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 1200.00.
Ancora. Ai sensi del novellato art. 96 comma IV c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”) segue la condanna della convenuta al pagamento della ulteriore somma di € 500.00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE, liquidate in complessivi € 1200.00 per compensi, oltre accessori come per legge;
3. condanna parte ricorrente all'ulteriore pagamento, in favore di AdE, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma di € 1200,00;
4. condanna il ricorrente al pagamento della somma di € 500.00 ex art. 96 comma IV c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice rel. IL PRESIDENTE
(dott. Giorgio Marino) (dott. Francesco Puleio)