Art. 2.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 si provvede, rispettivamente, a carico e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.