Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 20/02/2026, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03229/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13908 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di inidoneità agli accertamenti psico-fisici del concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di 93 Allievi Marescialli, comunicato in data 10.09.2025, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale (doc. 1);
- del verbale della Commissione medica del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, redatto in data 10.09.2025, presupposto al provvedimento di esclusione;
- del bando di concorso interno, per titoli, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di 93 Allievi Marescialli, indetto dal Comando Generale Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non prevede un'adeguata valutazione individualizzata delle condizioni di salute del candidato in rapporto alle funzioni da svolgere, consentendo un'esclusione automatica e non proporzionata
(doc. 2);
- ove medio tempore formata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- l’istruttoria è completa ed è stato dato avviso alle parti della definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- con il presente ricorso, parte attorea ha contestato il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito del concorso interno per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione di 93 Allievi Marescialli;
- il giudizio di inidoneità è basato sulla seguente motivazione : “FIBRILLO-FLUTTER ATRIALE A FREQUENZA MEDIA DI 83 BPM”;
- secondo la tesi di parte ricorrente, il predetto giudizio sarebbe errato e frutto di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a prendere atto di un singolo referto ECG che indicava un “fibrillo-flutter atriale” per farne derivare in via automatica il giudizio di inidoneità, senza effettuare alcuna ulteriore indagine e senza alcuna valutazione complessiva del quadro clinico, non considerando in particolare che, al momento di effettuazione degli accertamenti sanitari, il ricorrente era totalmente asintomatico e che la sua funzionalità cardiaca era ottimale;
- si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;
- con ordinanza n. -OMISSIS-del 12/12/2025 è stata disposta verificazione, affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare;
- in data 28/01/2026 l’Organo verificatore ha depositato relazione, nella quale si rileva, tra l’altro, che “dalla documentazione sanitaria agli atti si evidenziano episodi ripetuti di flutter atriale: 24/10/2024 certificato specialistico cardiologico rilasciato dall’Infermeria Presidiaria Comando Legione Carabinieri Sicilia “…Da alcuni mesi episodi di tachicardia a esordio e cessazione improvvisa della durata di alcuni minuti associati a fastidio retrosternale. Recente episodio prelipotimico preceduto da nausea e oppressione toracica…ECG: flutter atriale a fvm di 115 bpm, alterazioni diffuse di ST-T…” e si conclude nel senso della sussistenza della causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale;
- con memorie del 12/02/2026 il ricorrente ha contestato il contenuto della verificazione.
Ritenuto che:
- l’esito della verificazione, la cui correttezza è pur contestata dal ricorrente, abbia dato sufficiente conferma del giudizio di inidoneità espresso in sede concorsuale, avendo ampiamente approfondito tutti gli aspetti necessari per l’accertamento dell’idoneità del candidato, in particolare evidenziando la frequenza e la non lontananza del tempo degli episodi di flutter atriale di cui ha sofferto il ricorrente;
- il giudizio conseguente allo svolgimento degli accertamenti sanitari è pertanto privo delle incongruità lamentate da parte ricorrente;
- il ricorso, pertanto, debba essere rigettato;
- le spese del presente giudizio debbano seguire la soccombenza;
- le spese di verificazione debbano essere poste a carico della parte soccombente e debbano essere liquidate nell’importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesto dall’Organo verificatore e reputato congruo dal Collegio, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Difesa di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di verificazione nell’individuata misura di € 500,00 (cinquecento/00), da corrispondere secondo le modalità indicate dall’Organismo verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
NL NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL NT | NN IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.