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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3688 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 10581/2023
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 10581 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
C.F. ), con sede in Roma, Viale Europa 190, persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualina Buonanno (C.F. ), la quale è C.F._1 elettivamente domiciliata in Caserta, presso la Filiale di sita alla Piazza Duomo n. 12; Controparte_1
Indirizzo pec: Email_1
- Opponente –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a Napoli il [...], in [...] Controparte_2 C.F._2 alla Via G. Puccini n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Biancardi (CF: , C.F._3 presso il cui studio in Napoli alla Via M. Cosentino n. 7, è elettivamente domiciliata;
Indirizzo pec:
Email_2
- Opposta–
OGGETTO: consegna documentale
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 25.09.2025.
***
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 1° dicembre 2023, ed iscritto a ruolo in pari data,
[...] proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 3166/2023 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Napoli nord in data 21 ottobre 2023 (R.G.N. 8849/2023) e notificato in data 23 ottobre
2023.
Il titolo monitorio richiamato ingiungeva a di consegnare alla sig.ra i seguenti Controparte_1 CP_2 documenti: “
1. Atti in originale sottoscritti da relativi ai contratti in oggetto e di apertura degli stessi, Controparte_2 con allegati i fogli analitici;
2. Le pattuizioni, sottoscritte da entrambe le parti, afferenti i rapporti di cui ai contratti sottoscritti dalla cliente;
3. Documentazione di rendicontazione che la banca avrebbe dovuto inviare al cliente;
4. file di log firmati digitalmente e marcati temporalmente relativi all'episodio cd “man in the browser” subito in data 03.07.2023 dal medesimo sulla propria e/o 5. Elenco storico degli accessi e delle pre-autorizzazioni, anche se non andate Controparte_3 CP_3
a buon fine relative alle carte indicate in oggetto;
6. Dichiarazione se sia stato da qualcuno richiesta una modifica anagrafica del cliente e in che modo tale richiesta sia stata avanzata;
7. Identificativo utente non direttamente riconducibile alla persona fisica intestataria dell'utenza;
8. Giorno e ora della navigazione;
9. Indirizzo ip del mittente del messaggio;
10. Indirizzo ip del destinatario”.
***
A sostegno dell'opposizione, l'opponente rilevava in primis la propria carenza di legittimazione passiva.
Osservava, in particolare, che in data 2 ottobre 2018 aveva ceduto a Controparte_1 Controparte_4
(poi denominata , il ramo di azienda riconducibile all'operatività di BancoPosta nel settore Controparte_5 dei pagamenti. Pertanto, a seguito di tale operazione erano stati ceduti a tutti i contratti Controparte_5 sottoscritti dai clienti fino al 30 settembre 2018 relativi anche alle Carte Postepay.
Parte opponente, inoltre, eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo.
Ad avviso di parte opponente, infatti, non sussistevano i presupposti di cui all'art 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposta avrebbe dovuto fare richiesta della documentazione relativa al suo rapporto contrattuale presso un qualunque ufficio postale, compilando l'apposita modulistica.
Infine, l'opponente fa osservare che alcuni documenti richiesti dall'opposta sono già stati consegnati al momento della sottoscrizione del contratto
Parte opponente, pertanto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 3 ottobre 2024, rappresentando di aver subito un tentativo di truffa sul proprio smartphone, e di aver inviato all'opponente apposite richieste ex art 119 T.U.B. a mezzo Pec in data 4 luglio 2023, per ottenere la documentazione relativa al rapporto Evolution n. 5333171178236424 e n. 4023601024857476, ma che tale CP_3 CP_3 istanza non veniva evasa dall'opponente. Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c., e con vittoria di spese e competenze di giudizio.
***
All'esito dell'udienza del 25 ottobre 2024, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale negativo presente in atti e il processo perveniva in seguito all'udienza del 10 aprile 2025, per la discussione orale e la decisione a norma dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
***
In via del tutto preliminare va segnalato che con il suo atto di costituzione e risposta l'opposta ha affermato che “il difensore di unitamente all'opposizione al Decreto Ingiuntivo, ha fornito la documentazione ingiunta”. CP_1
L'opposta, poi, nelle sue note di trattazione scritta del 14 ottobre 2024 ribadisce che la sua richiesta di consegna “è stata evasa da attraverso la trasmissione della documentazione ingiunta, allegata all'atto di CP_1 opposizione al Decreto Ingiuntivo”. Le parti hanno confermato all'udienza del 10 aprile 2025 che la documentazione richiesta dall'opposta è stata integralmente depositata.
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quello della cessazione della materia del contendere, pur non trovando espressa previsione nel codice di rito, rappresenta un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, o come nel caso di specie un accordo transattivo).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
In ragione della integrale consegna da parte di dei documenti richiesti dalla Controparte_1 CP_2 deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisa comunque la necessità di vagliare il merito della controversia al fine di determinare la soccombenza virtuale per poi disciplinare la ripartizione delle spese legali. In via del tutto preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
Controparte_1
Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, dal 2 ottobre 2018 avrebbe trasferito Controparte_1 il ramo di azienda riconducibile all'operatività di BancoPosta a (poi denominata CP_4 CP_5
, cedendo contestualmente tutti i contratti sottoscritti dai clienti fino al 30 settembre 2018.
[...]
A riguardo si segnala che la società opposta ha prodotto in atti soltanto il contratto di cessione del ramo d'azienda intercorso con la nuova società ( , ma non vi è prova, in atti, di una sua Controparte_5 comunicazione ai contraenti ceduti, che quindi ben potevano ignorare che la propria posizione contrattuale fosse stata trasferita ad altra e diversa società.
Allo stesso modo, tale comunicazione, anche in via informale, avrebbe potuto essere effettuata dalla società cedente la posizione contrattuale, riscontrando la pec del 4 luglio 2023 della (la cui ricezione, CP_2 affermata da parte opposta, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente), di modo che la contraente ceduta avesse potuto rivolgere alla nuova società la documentazione richiesta.
Ne consegue che, in assenza di una comunicazione che avesse notiziato la ai sensi degli artt. CP_2
1264, 1406, 2558 c.c. dell'avvenuto trasferimento della posizione contrattuale, l'opponente Controparte_1 avrebbe dovuto, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 119, quarto comma, TUB, riscontrare la
[...] richiesta dell'opposta e fornire pertanto la documentazione contrattuale richiesta o, quantomeno, metterla al corrente della intercorsa cessione del contratto, così da metterla in condizione di chiedere l'adempimento alla cessionaria del contratto.
In difetto di tale riscontro, deve propendersi virtualmente per il rigetto dell'opposizione e la conferma del titolo opposto. Si constata pertanto la soccombenza virtuale dell'istituto di credito opponente.
Il contegno dell'opponente, che ha consegnato tutta la documentazione oggetto di ingiunzione già con la costituzione in giudizio, può venire in rilievo ai fini di una parziale compensazione delle spese di lite. Le spese vengono dunque compensate per la metà.
La restante metà viene regolata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/2014 e s.m.i., avuto riguardo al valore della lite e alla non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non ha sostanzialmente avuto luogo.
La mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, nonostante il Controparte_1 regolare invito documentato in atti, costituisce assenza ingiustificata e comporta, ai sensi dell'art. 8, comma
4 bis del D. Lgs. 28/2010, l'applicazione a suo danno della sanzione ivi prevista.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
3166/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Dichiara cessata della materia del contendere;
- Compensa le spese di lite per la metà;
- Condanna parte opponente al pagamento dell'altra metà in favore di parte opposta, che si liquida, all'esito dell'operazione di compensazione già effettuata, in complessivi euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio
Aversa, 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara