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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2024
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 3138 del 16.10.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
APPELLANTE contro in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.Oreste Manzi CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha riconosciuto all'odierna appellante, in qualità di commerciante, il diritto all'indennità di cui all'art. 28 D.L.18/2020 (COVID) per i mesi di marzo e aprile 2020, condannando l' al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 1.200,00 e compensando integralmente le spese di giudizio in ragione della
“peculiarità concreta della fattispecie e la sua novità”. Avverso tale decisione ha proposto appello eccependone Parte_1 l'erroneità nella parte in cui, senza indicare alcuna motivazione e nonostante avesse accolto in maniera piena la domanda attorea, aveva compensato le spese di lite. Ha chiesto quindi, in parziale riforma della sentenza gravata, che l' fosse condannato al pagamento delle spese e compensi CP_1 del doppio grado di giudizio. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della compensazione delle spese di giudizio in considerazione della complessità della materia e della novità delle questioni trattate. Invocata la giurisprudenza più recente, ha sostenuto che per effetto dell'articolo 92, comma 2, cpc e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può trovare fondamento nell'assoluta novità della questione trattata (Cass. civ. sez. II, 28/07/2023, n.23085). All'udienza del 26.02.2025, sulle conclusioni come in atti rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
******
L'appello risulta fondato.
Occorre rilevare che l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie in esame, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese;
tanto vale anche laddove si tenga conto che, a seguito della comunicazione unica di impresa presentata dalla ricorrente il 20.04.2020,
l' aveva proceduto all'iscrizione alla Gestione Commercianti con effetto retroattivo al CP_1
24.03.2020 e con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.03.2020, ma -contraddittoriamente- non aveva riconosciuto analogo effetto retroattivo anche ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'art. 28 D.L.18/2020 (COVID).
Pertanto, in corretta applicazione dei principi generali di causalità e soccombenza di cui all'art.91 c.it, e in assenza di motivi idonei per la compensazione, l' va condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite del primo grado.
La liquidazione viene effettuata in base al valore della causa, e secondo il minimo tariffario, tenendo conto della semplicità della questione giuridica e fattuale.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza anche le spese di questo grado.
La relativa liquidazione tiene conto del valore delle sole questioni rimesse in appello.
Va disposta la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 16/10/2024 n.3138 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio CP_1 di primo grado liquidate in € 886,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale Lecce
N. 3138 del 16.10.2024 Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso Parte_1
APPELLANTE contro in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.Oreste Manzi CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha riconosciuto all'odierna appellante, in qualità di commerciante, il diritto all'indennità di cui all'art. 28 D.L.18/2020 (COVID) per i mesi di marzo e aprile 2020, condannando l' al pagamento della somma CP_1 complessiva di € 1.200,00 e compensando integralmente le spese di giudizio in ragione della
“peculiarità concreta della fattispecie e la sua novità”. Avverso tale decisione ha proposto appello eccependone Parte_1 l'erroneità nella parte in cui, senza indicare alcuna motivazione e nonostante avesse accolto in maniera piena la domanda attorea, aveva compensato le spese di lite. Ha chiesto quindi, in parziale riforma della sentenza gravata, che l' fosse condannato al pagamento delle spese e compensi CP_1 del doppio grado di giudizio. Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della compensazione delle spese di giudizio in considerazione della complessità della materia e della novità delle questioni trattate. Invocata la giurisprudenza più recente, ha sostenuto che per effetto dell'articolo 92, comma 2, cpc e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può trovare fondamento nell'assoluta novità della questione trattata (Cass. civ. sez. II, 28/07/2023, n.23085). All'udienza del 26.02.2025, sulle conclusioni come in atti rassegnate, la causa è stata decisa come da dispositivo.
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L'appello risulta fondato.
Occorre rilevare che l'art. 92 c.p.c. nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/14, convertito dalla l. n. 162/14, prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Le ragioni a cui si riferisce la sentenza della Corte Cost. devono presentarsi con caratteri di gravità ed eccezionalità assimilabili a quelli delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (in tal senso v. Cass. n. 17966/2024; n. 4696/2019; n. 3977/2020).
Nella fattispecie in esame, le ragioni addotte dal Tribunale a giustificazione della disposta compensazione delle spese di lite non corrispondono a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, secondo la norma processuale, la compensazione delle spese;
tanto vale anche laddove si tenga conto che, a seguito della comunicazione unica di impresa presentata dalla ricorrente il 20.04.2020,
l' aveva proceduto all'iscrizione alla Gestione Commercianti con effetto retroattivo al CP_1
24.03.2020 e con decorrenza dell'obbligo contributivo dall'1.03.2020, ma -contraddittoriamente- non aveva riconosciuto analogo effetto retroattivo anche ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'art. 28 D.L.18/2020 (COVID).
Pertanto, in corretta applicazione dei principi generali di causalità e soccombenza di cui all'art.91 c.it, e in assenza di motivi idonei per la compensazione, l' va condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite del primo grado.
La liquidazione viene effettuata in base al valore della causa, e secondo il minimo tariffario, tenendo conto della semplicità della questione giuridica e fattuale.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza anche le spese di questo grado.
La relativa liquidazione tiene conto del valore delle sole questioni rimesse in appello.
Va disposta la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce -Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2024 da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del 16/10/2024 n.3138 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna l' al pagamento delle spese del giudizio CP_1 di primo grado liquidate in € 886,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per gli avv.ti Antonio Troso e Ugo Troso.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi