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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2025, n. 4594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4594 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ gergji, nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 09/08/2024 dalla Corte di appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita l'Avv.ta Sheila Foti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento de motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nelle Regioni del Piemonte e della Lombardia, disposto nei confronti d AZ gergji, destinatario di un mandato di arresto europeo. La Corte di appello aveva disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria francese con sentenza del 29/08/2023; la Corte di cassazione, con sentenza n. 50684 del 29/09/2023, aveva sospeso il procedimento fino alla definizione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea di una serie di questioni a questa rimesse. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 4594 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/10/2024 La Corte di appello nel presente procedimento ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in corso al fine di scongiurare il pericolo di sottrazione da parte dell'interessato alla consegna, tenuto conto della entità della pena inflitta, di dieci anni di reclusione, evidenziando come le rappresentate esigenze lavorative potranno essere di volta in volta valutate attraverso apposite singole richiesta di autorizzazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 9, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il ricorrente avrebbe stipulato un contratto di lavoro con una società in qualità di tecnico di cantiere edile e avrebbe necessità di muoversi liberamente;
si segnala che l'istanza sarebbe stata presentata a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione delle misure cautelari e che in nessuna occasione il ricorrente si sarebbe sottratto o avrebbe trasgredito le prescrizioni;
si aggiunge che la richiesta della Corte, e cioè una domanda di autorizzazione di volta in volta, sarebbe incompatibile con il tipo di attività lavorativa che richiederebbe celerità e flessibilità "estreme" . Non vi sarebbe nella specie un pericolo concreto ed attuale di fuga CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato 2. In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento;
la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell'indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità ed assume rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione;
l'art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. La vicenda cautelare presuppone cioè una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della 2 applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., r1. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). 3. La Corte di appello di Firenze non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Rispetto alla misura non detentiva in corso da più di anno, la Corte si è limitata ad affermare che detta misura darebbe la più idonea a neutralizzare il rischio che il ricorrente possa sottrarsi alla consegna, tenuto conto dell'entità della pena inflitta, pari a dieci anni di reclusione Si tratta di una motivazione gravemente viziata non avendo la Corte spiegato perché, ove la richiesta fosse accolta, il pericolo di fuga muterebbe la sua struttura e sarebbe diverso e maggiore rispetto a quello esistente;
un pericolo riferibile ad un imputato che è già libero da molto tempo di muoversi, anche in due Regioni (Piemonte e Lombardia) e che, quindi, se avesse voluto allontanarsi, avrebbe avuto già quotidiane possibilità di farlo e che nel corso dell'intero, lungo, periodo di esecuzione della misura non ha mai trasgredito alcunchè. 4. Ne consegue l'ordinanza impugnata deve essere annullata la Corte di appello, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Consi ere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udita l'Avv.ta Sheila Foti, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento de motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nelle Regioni del Piemonte e della Lombardia, disposto nei confronti d AZ gergji, destinatario di un mandato di arresto europeo. La Corte di appello aveva disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria francese con sentenza del 29/08/2023; la Corte di cassazione, con sentenza n. 50684 del 29/09/2023, aveva sospeso il procedimento fino alla definizione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea di una serie di questioni a questa rimesse. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 4594 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 15/10/2024 La Corte di appello nel presente procedimento ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in corso al fine di scongiurare il pericolo di sottrazione da parte dell'interessato alla consegna, tenuto conto della entità della pena inflitta, di dieci anni di reclusione, evidenziando come le rappresentate esigenze lavorative potranno essere di volta in volta valutate attraverso apposite singole richiesta di autorizzazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 9, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Il ricorrente avrebbe stipulato un contratto di lavoro con una società in qualità di tecnico di cantiere edile e avrebbe necessità di muoversi liberamente;
si segnala che l'istanza sarebbe stata presentata a distanza di un anno dall'inizio dell'applicazione delle misure cautelari e che in nessuna occasione il ricorrente si sarebbe sottratto o avrebbe trasgredito le prescrizioni;
si aggiunge che la richiesta della Corte, e cioè una domanda di autorizzazione di volta in volta, sarebbe incompatibile con il tipo di attività lavorativa che richiederebbe celerità e flessibilità "estreme" . Non vi sarebbe nella specie un pericolo concreto ed attuale di fuga CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato 2. In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l'esigenza che vi sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura da adottare o adottata. Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del procedimento;
la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare più adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale dell'indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente vessatori. Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità ed assume rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla istanza di revoca o sostituzione;
l'art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. La vicenda cautelare presuppone cioè una visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della 2 applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, "quella" specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., r1. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324). 3. La Corte di appello di Firenze non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Rispetto alla misura non detentiva in corso da più di anno, la Corte si è limitata ad affermare che detta misura darebbe la più idonea a neutralizzare il rischio che il ricorrente possa sottrarsi alla consegna, tenuto conto dell'entità della pena inflitta, pari a dieci anni di reclusione Si tratta di una motivazione gravemente viziata non avendo la Corte spiegato perché, ove la richiesta fosse accolta, il pericolo di fuga muterebbe la sua struttura e sarebbe diverso e maggiore rispetto a quello esistente;
un pericolo riferibile ad un imputato che è già libero da molto tempo di muoversi, anche in due Regioni (Piemonte e Lombardia) e che, quindi, se avesse voluto allontanarsi, avrebbe avuto già quotidiane possibilità di farlo e che nel corso dell'intero, lungo, periodo di esecuzione della misura non ha mai trasgredito alcunchè. 4. Ne consegue l'ordinanza impugnata deve essere annullata la Corte di appello, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024 Il Consi ere estensore