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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 02/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14330 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Somministrazione decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MASSIMO;
Parte_1 ricorrente;
E in persona del legale rappresentante pro -tempore, corrente in Via Controparte_1
Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e Part. I.V.A. in solido con - P.IVA_1
, C.F. , residente in [...] C.F._1
A. n. 44; resistenti contumaci
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, corrente in Via Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e Part.
I.V.A. , in solido con – , C.F. P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1 residente in [...], al pagamento in favore di Parte_1
dei seguenti importi:
[...]
1) € 9.333.00 (7.650,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 8.621,25 per penale consumi (Kg. 1425 non consumati x € 6,05, pari al 30% del prezzo unitario al chilo di caffè - € 22,418 - scontato dell'ulteriore 10%) e quindi complessivi euro
17.954,25 oltre agli interessi sino al saldo, nonché le spese, anche generali, competenze ed onorari di questa procedura, oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
1.1. 1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la conveniva Parte_1 davanti al Tribunale Civile di Roma la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quest'ultimo anche in qualità di garante. Controparte_2
1.2. Parte ricorrente rappresentava che:
1 C 1) con contratto sottoscritto in data 14/7/2020 (doc. 1), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bellante (TE) Via Nazionale, 169, C.F.
, si impegnava a ritirare dalla . (di seguito solo P.IVA_1 Parte_1
un quantitativo minimo di caffè tostato ” non inferiore Pt_1 Parte_2
a Kg. 24 al mese, da pagare al prezzo di € 22.418 al Kg. + Iva (art.1), in contanti alla consegna
(art.2); 2) la durata del contratto veniva concordata in 60 mesi a far data dal 20/07/02020 (art.
1), fermo restando in ogni caso il completo ritiro di un quantitativo di caffè pari a Kg. 1440, corrispondente all'impegno assunto in rapporto alla durata della predetta intesa (= Kg 24 x 60 mesi);
3) in caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al punto 1 e comunque in caso di interruzione del contratto, veniva tra l'altro previsto (art. 5) per il compratore: a) l'obbligo di acquistare al valore prestabilito di € 7650,00 + Iva (qualora la cliente abbia consumato un quantitativo di caffè inferiore al 50% rispetto a quello pattuito) i beni concessi in comodato d'uso
– Macchina Espresso 3 Gruppi, Macinadosatore e Lavabicchieri - come specificati all'art.1 ult. cpv. - e di corrisponderne il prezzo su semplice richiesta della;
Parte_1
b) l'obbligo di pagare una penale pari al 30% del valore del quantitativo residuo di caffè da ritirare ai sensi dell'art.1 del contratto, al netto dello sconto concesso del 10%; 4) tutte le obbligazioni assunte nel contratto da venivano garantite in via diretta e Controparte_1 paritetica anche dal sig. , C.F. residente in [...]C.F._1
Teramo, Via De Albentiis A. n. 44, senza alcuna applicazione dei termini e delle modalità di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. (art. 6); 5) contravvenendo agli obblighi assunti, il compratore acquistava dalla soltanto Kg. 15 di caffè dei 1440 Kg. previsti, Parte_1 rendendosi pertanto inadempiente dell'acquisto di Kg. 1425 di caffè; 6) constatata detta interruzione, a mezzo del sottoscritto procuratore - metteva in Parte_1 mora il cliente inadempiente (doc. 2) intimandogli, in caso di mancata ripresa dei consumi entro
15 giorni dal ricevimento della diffida, la risoluzione del contratto per grave inadempimento con conseguente pieno diritto della società fornitrice di pretendere il pagamento delle penali previste nel contratto per i macchinari concessi in comodato d'uso e per i mancati consumi;
7) rimasta infruttuosa tale diffida, la società istante instaurava procedimento di mediazione cui i convenuti ritenevano di non partecipare (doc. 3).
1.3. Fissata la prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pervenivano unicamente le note del ricorrente il quale riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, ne chiedeva l'integrale accoglimento, rappresentando che i convenuti – dei quali chiedeva che ne fosse dichiarata la contumacia - non avrebbero assolto all'onere di provare l'avvenuto adempimento, a differenza della ricorrente che aveva assolto all'onere di allegare la fonte (negoziale) delle dedotte obbligazioni.
2 1.4. A tal fine allegava copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza notificata al Sig. , in proprio e quale legale rapp.te de in Controparte_2 Controparte_1 seguito a richieste di notifiche con esito negativo sia a mezzo pec che presso la sede legale della convenuta entrambe risultanti dalla visura camerale che si trasmette va in Controparte_1 allegato alle suddette note.
1.5. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. All'odierna udienza la causa veniva brevemente discussa e assegnata a sentenza.
3.1 Il ricorso è fondato.
3.2 La documentazione prodotta in giudizio (contratto di somministrazione, diffida ad adempiere a pena di risoluzione del contratto ed invito alla mediazione assistita, il cui esito è stato negativo per mancata comparizione del resistente cui pure la comunicazione era stata correttamente inviata ed era stata da costui ricevuta) costituisce piena prova di quanto assunto dalla ricorrente.
3.3 Incombeva sul resistente, in base alla consolidata giurisprudenza, l'onere di provare di aver adempiuto alla propria obbligazione di ritirare mensilmente il quantitativo minimo di caffè, così come la quantità totale nel corso degli anni ma, rimanendo contumace, non ha opposto validi elementi contrari all'allegazione documentale della (Cfr. Parte_1
Cassazione Civile SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). Quest'ultimo peraltro seppure invitato a partecipare alla mediazione e correttamente notiziato non compariva e similmente faceva nel corso del presente giudizio non consentendo alcun sindacato del giudicante su eventuali fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa. Si preci sa, infine, che tutte le comunicazioni sono state inviate al legale rappresentante poiché all'indirizzo indicato nella visura camerale aggiornata al
11.12.2023 la società risultava sconosciuta.
3.4 Il contratto, pertanto, deve essere dichiarato risolto e, all'intervenuta risoluzione del contratto, segue il pagamento degli importi richiesti dalla 1) € 9.333.00 Parte_1
(7.650,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 8.621,25 per penale consumi (Kg. 1425 non consumati x € 6,05, pari al 30% del prezzo unitario al chilo di caffè - € 22,418 - scontato dell'ulteriore 10%) e quindi complessivi euro 17.954,25 oltre agli interessi sino al saldo .
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
3 1. dichiara risolto per inadempimento il contratto tra la e per Parte_3
l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro -tempore, Controparte_1 corrente in Via Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e , in solido CP_3 P.IVA_1 con – , C.F. , residente in [...] C.F._1
Albentiis A. n. 44, al pagamento in favore di dei seguenti Parte_1 importi:
1) € 9.333.00 (7.650,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 8.621,25 per penale consumi (Kg. 1425 non consumati x € 6,05, pari al 30% del prezzo unitario al chilo di caffè - € 22,418 - scontato dell'ulteriore 10%) e quindi complessivi euro
17.954,25 oltre agli interessi sino al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro -tempore, Controparte_1 corrente in Via Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e Part. I.V.A. , in solido P.IVA_1 con – , C.F. , residente in [...] C.F._1
Albentiis A. n. 44a rifondere alla in p.l.r.p.t. le spese di Parte_1 procedura che liquida in euro 1.70 1,00 oltre accessori, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese vive sostenute.
Roma, lì 02/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14330 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Somministrazione decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MASSIMO;
Parte_1 ricorrente;
E in persona del legale rappresentante pro -tempore, corrente in Via Controparte_1
Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e Part. I.V.A. in solido con - P.IVA_1
, C.F. , residente in [...] C.F._1
A. n. 44; resistenti contumaci
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, corrente in Via Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e Part.
I.V.A. , in solido con – , C.F. P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1 residente in [...], al pagamento in favore di Parte_1
dei seguenti importi:
[...]
1) € 9.333.00 (7.650,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 8.621,25 per penale consumi (Kg. 1425 non consumati x € 6,05, pari al 30% del prezzo unitario al chilo di caffè - € 22,418 - scontato dell'ulteriore 10%) e quindi complessivi euro
17.954,25 oltre agli interessi sino al saldo, nonché le spese, anche generali, competenze ed onorari di questa procedura, oltre IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
1.1. 1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la conveniva Parte_1 davanti al Tribunale Civile di Roma la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quest'ultimo anche in qualità di garante. Controparte_2
1.2. Parte ricorrente rappresentava che:
1 C 1) con contratto sottoscritto in data 14/7/2020 (doc. 1), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bellante (TE) Via Nazionale, 169, C.F.
, si impegnava a ritirare dalla . (di seguito solo P.IVA_1 Parte_1
un quantitativo minimo di caffè tostato ” non inferiore Pt_1 Parte_2
a Kg. 24 al mese, da pagare al prezzo di € 22.418 al Kg. + Iva (art.1), in contanti alla consegna
(art.2); 2) la durata del contratto veniva concordata in 60 mesi a far data dal 20/07/02020 (art.
1), fermo restando in ogni caso il completo ritiro di un quantitativo di caffè pari a Kg. 1440, corrispondente all'impegno assunto in rapporto alla durata della predetta intesa (= Kg 24 x 60 mesi);
3) in caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al punto 1 e comunque in caso di interruzione del contratto, veniva tra l'altro previsto (art. 5) per il compratore: a) l'obbligo di acquistare al valore prestabilito di € 7650,00 + Iva (qualora la cliente abbia consumato un quantitativo di caffè inferiore al 50% rispetto a quello pattuito) i beni concessi in comodato d'uso
– Macchina Espresso 3 Gruppi, Macinadosatore e Lavabicchieri - come specificati all'art.1 ult. cpv. - e di corrisponderne il prezzo su semplice richiesta della;
Parte_1
b) l'obbligo di pagare una penale pari al 30% del valore del quantitativo residuo di caffè da ritirare ai sensi dell'art.1 del contratto, al netto dello sconto concesso del 10%; 4) tutte le obbligazioni assunte nel contratto da venivano garantite in via diretta e Controparte_1 paritetica anche dal sig. , C.F. residente in [...]C.F._1
Teramo, Via De Albentiis A. n. 44, senza alcuna applicazione dei termini e delle modalità di cui agli artt. 1936 e ss. c.c. (art. 6); 5) contravvenendo agli obblighi assunti, il compratore acquistava dalla soltanto Kg. 15 di caffè dei 1440 Kg. previsti, Parte_1 rendendosi pertanto inadempiente dell'acquisto di Kg. 1425 di caffè; 6) constatata detta interruzione, a mezzo del sottoscritto procuratore - metteva in Parte_1 mora il cliente inadempiente (doc. 2) intimandogli, in caso di mancata ripresa dei consumi entro
15 giorni dal ricevimento della diffida, la risoluzione del contratto per grave inadempimento con conseguente pieno diritto della società fornitrice di pretendere il pagamento delle penali previste nel contratto per i macchinari concessi in comodato d'uso e per i mancati consumi;
7) rimasta infruttuosa tale diffida, la società istante instaurava procedimento di mediazione cui i convenuti ritenevano di non partecipare (doc. 3).
1.3. Fissata la prima udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pervenivano unicamente le note del ricorrente il quale riportandosi integralmente al ricorso introduttivo, ne chiedeva l'integrale accoglimento, rappresentando che i convenuti – dei quali chiedeva che ne fosse dichiarata la contumacia - non avrebbero assolto all'onere di provare l'avvenuto adempimento, a differenza della ricorrente che aveva assolto all'onere di allegare la fonte (negoziale) delle dedotte obbligazioni.
2 1.4. A tal fine allegava copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza notificata al Sig. , in proprio e quale legale rapp.te de in Controparte_2 Controparte_1 seguito a richieste di notifiche con esito negativo sia a mezzo pec che presso la sede legale della convenuta entrambe risultanti dalla visura camerale che si trasmette va in Controparte_1 allegato alle suddette note.
1.5. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
2. All'odierna udienza la causa veniva brevemente discussa e assegnata a sentenza.
3.1 Il ricorso è fondato.
3.2 La documentazione prodotta in giudizio (contratto di somministrazione, diffida ad adempiere a pena di risoluzione del contratto ed invito alla mediazione assistita, il cui esito è stato negativo per mancata comparizione del resistente cui pure la comunicazione era stata correttamente inviata ed era stata da costui ricevuta) costituisce piena prova di quanto assunto dalla ricorrente.
3.3 Incombeva sul resistente, in base alla consolidata giurisprudenza, l'onere di provare di aver adempiuto alla propria obbligazione di ritirare mensilmente il quantitativo minimo di caffè, così come la quantità totale nel corso degli anni ma, rimanendo contumace, non ha opposto validi elementi contrari all'allegazione documentale della (Cfr. Parte_1
Cassazione Civile SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533). Quest'ultimo peraltro seppure invitato a partecipare alla mediazione e correttamente notiziato non compariva e similmente faceva nel corso del presente giudizio non consentendo alcun sindacato del giudicante su eventuali fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa. Si preci sa, infine, che tutte le comunicazioni sono state inviate al legale rappresentante poiché all'indirizzo indicato nella visura camerale aggiornata al
11.12.2023 la società risultava sconosciuta.
3.4 Il contratto, pertanto, deve essere dichiarato risolto e, all'intervenuta risoluzione del contratto, segue il pagamento degli importi richiesti dalla 1) € 9.333.00 Parte_1
(7.650,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 8.621,25 per penale consumi (Kg. 1425 non consumati x € 6,05, pari al 30% del prezzo unitario al chilo di caffè - € 22,418 - scontato dell'ulteriore 10%) e quindi complessivi euro 17.954,25 oltre agli interessi sino al saldo .
4.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
3 1. dichiara risolto per inadempimento il contratto tra la e per Parte_3
l'effetto condanna in persona del legale rappresentante pro -tempore, Controparte_1 corrente in Via Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e , in solido CP_3 P.IVA_1 con – , C.F. , residente in [...] C.F._1
Albentiis A. n. 44, al pagamento in favore di dei seguenti Parte_1 importi:
1) € 9.333.00 (7.650,00 + IVA) a titolo di penale macchinari;
2) € 8.621,25 per penale consumi (Kg. 1425 non consumati x € 6,05, pari al 30% del prezzo unitario al chilo di caffè - € 22,418 - scontato dell'ulteriore 10%) e quindi complessivi euro
17.954,25 oltre agli interessi sino al saldo;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro -tempore, Controparte_1 corrente in Via Nazionale, 169 64020 Bellante (TE), C.F. e Part. I.V.A. , in solido P.IVA_1 con – , C.F. , residente in [...] C.F._1
Albentiis A. n. 44a rifondere alla in p.l.r.p.t. le spese di Parte_1 procedura che liquida in euro 1.70 1,00 oltre accessori, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese vive sostenute.
Roma, lì 02/04/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
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