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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 129-1/2025 Procedimento Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto ex art. 38 D.L. n. 14/2019
(di seguito per brevità C.C.I.I.) da:
(già con socio unico), con sede in Torino (TO) alla Strada Controparte_1 CP_2
della Cebrosa n. 106, (P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luisa P.IVA_1
PE (C.F. ) e TA ES CA (C.F. C.F._1
del Foro di Torino giusta procura in atti. C.F._2
nei confronti della società:
(P.IVA , con sede legale in Pescara (PE) alla Via Sacco n. CP_3 P.IVA_2
2.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01 ottobre 2025 la soci età a chiesto Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della di cui è creditrice della somma CP_3 complessiva di € 48.810,89, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
389/2025 emesso dal Tribunale di Torino in data 21/01/2025, e pedissequo atto di precetto notificato alla debitrice il 23/01/2025.
Convocata di fronte al Giudice Delegato alla trattazione per l'udienza del 11/11/2025
l'intimata, sebbene regolarmente convocata in giudizio ai sensi dell'art. 40 com mi 7 e 8 del
CCII, mediante notifica del ricorso con PEC della Cancelleria consegnata il 02/10/2025, la debitrice non si è costituita né è comparsa all'udienza fissata mentre il ricorrente ha insisto per l'apertura della liquidazione giudiziale Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario (Comune di Pescara);
Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento sportivi ed accessori;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dall'ultimo bilancio disponibile riferito all'esercizio 2022 la stessa ha dichiarato valori di attivo per € 353.231, superiori ai limiti di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI, e pertanto non è in possesso dei requisiti per essere considerata impresa minore;
Osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale in combe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiaraz ione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuis cono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012,
n. 8769);
Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dall'istante sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto), circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- la società resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la debitrice presenta, come attestato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42 CCII, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per oltre €
120.000,00 ed I.N.P.S. per circa € 39.259,59;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società n on è stata ad oggi cancellata;
ritenuto che
gli elementi sopra evidenziati denotano sinergicamente una incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ( C.F. e CP_3
P.IVA ), con sede legale in Pescara (PE) alla Via Sacco n. 2 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
con studio in C.so Umberto I, 124 65015 Montesilvano, professionista Persona_1
iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero loca li e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758
c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio;
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 14/04/2026 h.
9.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o r ivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto ex art. 38 D.L. n. 14/2019
(di seguito per brevità C.C.I.I.) da:
(già con socio unico), con sede in Torino (TO) alla Strada Controparte_1 CP_2
della Cebrosa n. 106, (P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luisa P.IVA_1
PE (C.F. ) e TA ES CA (C.F. C.F._1
del Foro di Torino giusta procura in atti. C.F._2
nei confronti della società:
(P.IVA , con sede legale in Pescara (PE) alla Via Sacco n. CP_3 P.IVA_2
2.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01 ottobre 2025 la soci età a chiesto Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale della di cui è creditrice della somma CP_3 complessiva di € 48.810,89, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
389/2025 emesso dal Tribunale di Torino in data 21/01/2025, e pedissequo atto di precetto notificato alla debitrice il 23/01/2025.
Convocata di fronte al Giudice Delegato alla trattazione per l'udienza del 11/11/2025
l'intimata, sebbene regolarmente convocata in giudizio ai sensi dell'art. 40 com mi 7 e 8 del
CCII, mediante notifica del ricorso con PEC della Cancelleria consegnata il 02/10/2025, la debitrice non si è costituita né è comparsa all'udienza fissata mentre il ricorrente ha insisto per l'apertura della liquidazione giudiziale Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario (Comune di Pescara);
Rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società che esercita attività di commercio al dettaglio di abbigliamento sportivi ed accessori;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale risultando dall'ultimo bilancio disponibile riferito all'esercizio 2022 la stessa ha dichiarato valori di attivo per € 353.231, superiori ai limiti di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI, e pertanto non è in possesso dei requisiti per essere considerata impresa minore;
Osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale in combe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiaraz ione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti, le norme che distribuis cono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012,
n. 8769);
Rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) del CCII, che dagli atti risulta che:
- la debitrice non ha soddisfatto il credito vantato dall'istante sebbene portato da titolo giudiziario esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto), circostanza da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- la società resistente è priva di patrimonio immobiliare;
- la debitrice presenta, come attestato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42 CCII, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per oltre €
120.000,00 ed I.N.P.S. per circa € 39.259,59;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
rilevato che dalla visura camerale agli atti risulta che la società n on è stata ad oggi cancellata;
ritenuto che
gli elementi sopra evidenziati denotano sinergicamente una incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ( C.F. e CP_3
P.IVA ), con sede legale in Pescara (PE) alla Via Sacco n. 2 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
con studio in C.so Umberto I, 124 65015 Montesilvano, professionista Persona_1
iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale
DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero loca li e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758
c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio;
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA il giorno 14/04/2026 h.
9.30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o r ivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio