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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Fabio Letterio Ciraolo Presidente
dott. Alessandro Laurino Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 374/2025 R.G.P.U., promosso da , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F. , tutti col patrocinio dell'avv.
[...] C.F._3
Francesco Iannino, nei confronti di (C.F. ) – DEBITORE CONTUMACE, Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- i ricorrenti hanno dedotto di vantare crediti da lavoro complessivamente pari a € 29.461,32 documentati da verbali di conciliazioni per somme non integralmente pagate dal debitore ( e ) e da decreto ingiuntivo definitivo ( ); hanno allegato Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'insolvenza del debitore, desumibile dai pagamenti parziali ricevuti, dall'avvio infruttuoso di procedura esecutiva, dalle ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà e dall'indebitamento risultante dall'ultimo bilancio pubblicato;
- sono state acquisite le informazioni di cui all'art. 42 CCII;
- nonostante rituale evocazione in giudizio, il debitore non è comparso all'udienza di convocazione ed è rimasto contumace;
ritenuto che
,
- il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei
1 requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII) considerato l'indebitamento complessivo certificato dall'agente per la riscossione (per complessivi € 1.645.139,60, indicati come “Totale residuo al netto dell'importo sospeso sussiste lo stato d'insolvenza”);
- sussiste lo stato d'insolvenza, reso manifesto, tra l'altro, dall'ingente ammontare dei debiti scaduti nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e dalle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dall'agente della riscossione (come documentate dai ricorrenti); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , corrente in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Salvatore Calandruccio, n. 6. P.IVA_1
NOMINA il dott. Cassaniti Sebastiano Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. ANTONINO GIANNOTTA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE
2 il giorno 28/04/2026, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/12/2025. Il Giudice estensore Il Presidente Sebastiano Cassaniti Fabio L. Ciraolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Fabio Letterio Ciraolo Presidente
dott. Alessandro Laurino Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 374/2025 R.G.P.U., promosso da , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (C.F. , tutti col patrocinio dell'avv.
[...] C.F._3
Francesco Iannino, nei confronti di (C.F. ) – DEBITORE CONTUMACE, Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCII;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- i ricorrenti hanno dedotto di vantare crediti da lavoro complessivamente pari a € 29.461,32 documentati da verbali di conciliazioni per somme non integralmente pagate dal debitore ( e ) e da decreto ingiuntivo definitivo ( ); hanno allegato Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'insolvenza del debitore, desumibile dai pagamenti parziali ricevuti, dall'avvio infruttuoso di procedura esecutiva, dalle ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà e dall'indebitamento risultante dall'ultimo bilancio pubblicato;
- sono state acquisite le informazioni di cui all'art. 42 CCII;
- nonostante rituale evocazione in giudizio, il debitore non è comparso all'udienza di convocazione ed è rimasto contumace;
ritenuto che
,
- il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCII ex art. 1 e non risulta il possesso congiunto dei
1 requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCII) considerato l'indebitamento complessivo certificato dall'agente per la riscossione (per complessivi € 1.645.139,60, indicati come “Totale residuo al netto dell'importo sospeso sussiste lo stato d'insolvenza”);
- sussiste lo stato d'insolvenza, reso manifesto, tra l'altro, dall'ingente ammontare dei debiti scaduti nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e dalle ipoteche iscritte sugli immobili di proprietà dall'agente della riscossione (come documentate dai ricorrenti); rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49 c. 5 CCII;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA nella sua contumacia, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. , corrente in Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Salvatore Calandruccio, n. 6. P.IVA_1
NOMINA il dott. Cassaniti Sebastiano Giudice delegato per la procedura;
NOMINA l'avv. ANTONINO GIANNOTTA Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCII - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina dando atto della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione (art. 126 CCII, come novellato con d. lgs. n. 136/2024); AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2; STABILISCE
2 il giorno 28/04/2026, ore 11:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10 c. 3 CCII;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. 4 CCII. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11/12/2025. Il Giudice estensore Il Presidente Sebastiano Cassaniti Fabio L. Ciraolo
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