Articolo 9 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 8Articolo 10
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11 dicembre 1986
Art. 9. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1991. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988.
2. La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.
3. All'onere di cui al comma 1, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza".
4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.
5. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono effettuati con decreti del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, i capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal predetto fondo sono indicati nella allegata tabella A e la dotazione del fondo stesso e' fissata in lire 6 miliardi e costituita mediante le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1986 indicate nell'allegata tabella B.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986
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