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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/09/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3971/2022
Oggi 24/09/2025, alle ore 10:43, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Roberto Apicella, anche per delega dell'avv. Centrella, per parte ricorrente, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
si dichiara antistatario, chiede la decisione in data odierna e si oppone ad ulteriori rinvii;
l'avv.to Andrea Faraco, per delega dell'avv. D'Amato, per parte resistente, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
chiede un rinvio al fine di poter completare il pagamento da parte della essendo avvenuto il rilascio dell'immobile locato e stante la temporanea difficoltà CP_1
finanziaria in cui si trova parte resistente;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3971/2022 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione
TRA
, , , , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
giusta procura in atti, dagli avv.ti Roberto Apicella e Alessandra Centrella, elettivamente domiciliati come in atti;
PARTE RICORRENTE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luciano D'Amato, CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione parte ricorrente intimava sfratto per morosità nei confronti del resistente, conduttore dell'immobile sito in Cava de' Tirreni (SA) alla Via G. Gentile n. 5, come identificato in atti;
dopo l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c., l'immobile veniva rilasciato.
In relazione alla domanda di parte ricorrente, atteso che a seguito del mutamento del rito la richiesta di rilascio consegue ad una pronuncia di risoluzione per inadempimento, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
Ciò posto, ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, nel caso di specie, osserva il Tribunale come la morosità dedotta dal ricorrente e l'assenza di qualsiasi prova di adempimento da parte del resistente, indicano inequivocabilmente un grave inadempimento imputabile al conduttore.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dovuto al mancato versamento dei canoni pattuiti, ne consegue la condanna al pagamento sino alla data di effettivo rilascio, nel caso di specie pari ad euro
2.244,20, oltre interessi al tasso legale dall'accordo transattivo del 30.9.2022, come da domanda.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3971/2022 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato ed in atti, per fatto del conduttore, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 2.244,20, a titolo di canoni dovuti e non pagati, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 76,00 per spese sostenute, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori.
Si comunichi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/09/2025
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3971/2022
Oggi 24/09/2025, alle ore 10:43, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
l'avv.to Roberto Apicella, anche per delega dell'avv. Centrella, per parte ricorrente, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti;
impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
si dichiara antistatario, chiede la decisione in data odierna e si oppone ad ulteriori rinvii;
l'avv.to Andrea Faraco, per delega dell'avv. D'Amato, per parte resistente, il quale si riporta alla propria nota conclusiva e a tutti gli atti, di cui chiede l'accoglimento; impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte;
chiede un rinvio al fine di poter completare il pagamento da parte della essendo avvenuto il rilascio dell'immobile locato e stante la temporanea difficoltà CP_1
finanziaria in cui si trova parte resistente;
Il Giudice, dott. Stefano Riccio, all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
il Giudice decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 3971/2022 del R.G.A.C. , avente ad
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione
TRA
, , , , rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
giusta procura in atti, dagli avv.ti Roberto Apicella e Alessandra Centrella, elettivamente domiciliati come in atti;
PARTE RICORRENTE
E
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luciano D'Amato, CP_2 CP_3
elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione parte ricorrente intimava sfratto per morosità nei confronti del resistente, conduttore dell'immobile sito in Cava de' Tirreni (SA) alla Via G. Gentile n. 5, come identificato in atti;
dopo l'emissione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 665 c.p.c., l'immobile veniva rilasciato.
In relazione alla domanda di parte ricorrente, atteso che a seguito del mutamento del rito la richiesta di rilascio consegue ad una pronuncia di risoluzione per inadempimento, come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 13533 del 30/10/2001, hanno affermato che nell'azione di risoluzione per inadempimento il creditore ha, esclusivamente, l'onere di provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore, sul quale, viceversa, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito.
Ciò posto, ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione, nel caso di specie, osserva il Tribunale come la morosità dedotta dal ricorrente e l'assenza di qualsiasi prova di adempimento da parte del resistente, indicano inequivocabilmente un grave inadempimento imputabile al conduttore.
In relazione alla domanda di condanna al pagamento dei canoni non pagati, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, dovuto al mancato versamento dei canoni pattuiti, ne consegue la condanna al pagamento sino alla data di effettivo rilascio, nel caso di specie pari ad euro
2.244,20, oltre interessi al tasso legale dall'accordo transattivo del 30.9.2022, come da domanda.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3971/2022 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato ed in atti, per fatto del conduttore, in relazione all'immobile identificato in atti e nel contratto citato;
2. condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di euro 2.244,20, a titolo di canoni dovuti e non pagati, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna parte resistente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compenso professionale, euro 76,00 per spese sostenute, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori.
Si comunichi.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/09/2025
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio