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Sentenza 28 febbraio 2026
Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 28/02/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 28/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
TR RI, RE
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Quale Trustee Del Società_1 (P.IVA_Società_1) - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisceglie - Via Trento 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1024/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2014
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2015
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1024/2022 del 23 maggio 2022, depositata in Segreteria il 6 giugno 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1, nella qualità di Trustee del Società_1, avverso il provvedimento prot. n. 30479/2021 con il quale il Comune di Bisceglie rigettava l'istanza di rimborso dell'IMU corrisposta dal contribuente per le annualità dal 2014 al
2020, riconoscendo il rimborso dell'imposta versata, nella misura della metà della base imponibile, a partire dal'anno 2018, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza Ricorrente_1 proponeva appello e ne chiedeva la riforma, con conseguente annullamento integrale del provvedimento di diniego del rimborso e condanna del Comune di
Bisceglie al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori asseritamente anticipatari.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bisceglie, chiedendo il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
Non può, infatti, che ribadirsi come, nel caso di specie, non possa trovare applicazione (salvo per quanto concerne l'ultima annualità per la quale l'appellante ha richiesto il rimborso dell'IMU versata) la disciplina dettata in materia della imposta comunale dalla legge n. 160 del 2019 che, al comma 780, aveva disposto, dal I gennaio 2020, la abrogazione delle disposizioni relative in materia di imposta municipale sugli immobili, incompatibili con la nuova normativa.
La disciplina previgente (art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 201 del 2011, conv. con mod. dalla legge n. 214 del 2011), prevedeva come “la base imponibile fosse ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
La norma, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni stesse, imponeva al proprietario l'onere di allegazione di idonea documentazione, ovvero di presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La nuova normativa (comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160/2019), di fatto non ha modificato la previgente disciplina.
Nel caso di specie l'appellante ha provveduto per anni al pagamento dell'intera imposta, chiedendone successivamente rimborso, assumendo come l'imposta fosse stata erroneamente versata, sussistendo le condizioni per l'applicabilità di una tassazione agevolata.
Sul punto deve osservarsi come Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12 febbraio 2021 n.
3760), in materia tributaria, la disciplina concernente i termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato, sia sottratta alla disponibilità delle parti e, pertanto, non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle stesse;
la relativa decadenza, conseguentemente, è rilevabile anche d'ufficio.
Va inoltre considerato come, nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso di imposte asseritamente non dovute, la disciplina del riparto dell'onere probatorio tra l'ente impositore ed il contribuente, distingua il caso in cui l'istanza riguardi somme versate dai contribuenti in adempimento di avvisi di accertamento impugnati, da quello in cui la richiesta di rimborso di tributi versati non attenga ad atti impositivi.
In questa ultima ipotesi è indubbio come spetti al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni per le quali il tributo non sia dovuto ed i motivi per il quali ne va disposto il rimborso.
Nel caso di specie va evidenziato come la richiesta di rimborso possa aver efficacia solo nel rispetto dei termini di decadenza dei cinque anni dall'eseguito versamento, termine già previsto dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, dettata in materia di ICI.; ne consegue che devono escludersi dal rimborso le annualità 2014 e 2015.
Per le annualità successive, in riferimento alla documentazione prodotta dall'appellante, va considerato quanto segue.
La documentazione proveniente da parti private (segnatamente la diffida a firma di Nominativo_1) riveste natura di esposizione meramente difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19 gennaio 2022 (Rv. 663635 – 01.
L'ordinanza di messa in sicurezza della copertura di uno dei plessi dell'opificio industriale risale al 2020, mentre gli articoli giornalistici che attestano lo stato di abbandono della struttura si collocano in un'epoca non anteriore a fine 2017.
Conseguentemente, dall'anno di imposta 2018, come ritenuto dalla Commissione Tributaria provinciale, deve ritenersi provata la condizione di inagibilità del complesso industriale, siccome ritenuta di pubblica conoscenza;
ciò comporta il rimborso dell'imposta versata, nella misura della metà della base imponibile.
Ne consegue il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del Comune di
Bisceglie, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Puglia - sezione III – così provvede:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1, nella qualità di Trustee del Società_1, avverso la sentenza n. 1024/2022 della Commissione Tributaria Provinciale del 23 maggio 2022 e, per l'effetto, conferma il provvedimento prot. n. 30479/2021, notificato dal Comune di Bisceglie.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del Comune di Bisceglie, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 28/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
TR RI, RE
PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 276/2023 depositato il 02/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Quale Trustee Del Società_1 (P.IVA_Società_1) - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisceglie - Via Trento 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1024/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2014
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2015
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2017
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2018
- DINIEGO RIMBORSO n. 30479 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1024/2022 del 23 maggio 2022, depositata in Segreteria il 6 giugno 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1, nella qualità di Trustee del Società_1, avverso il provvedimento prot. n. 30479/2021 con il quale il Comune di Bisceglie rigettava l'istanza di rimborso dell'IMU corrisposta dal contribuente per le annualità dal 2014 al
2020, riconoscendo il rimborso dell'imposta versata, nella misura della metà della base imponibile, a partire dal'anno 2018, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la suddetta sentenza Ricorrente_1 proponeva appello e ne chiedeva la riforma, con conseguente annullamento integrale del provvedimento di diniego del rimborso e condanna del Comune di
Bisceglie al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori asseritamente anticipatari.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bisceglie, chiedendo il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per le ragioni che fra breve si illustreranno.
Non può, infatti, che ribadirsi come, nel caso di specie, non possa trovare applicazione (salvo per quanto concerne l'ultima annualità per la quale l'appellante ha richiesto il rimborso dell'IMU versata) la disciplina dettata in materia della imposta comunale dalla legge n. 160 del 2019 che, al comma 780, aveva disposto, dal I gennaio 2020, la abrogazione delle disposizioni relative in materia di imposta municipale sugli immobili, incompatibili con la nuova normativa.
La disciplina previgente (art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 201 del 2011, conv. con mod. dalla legge n. 214 del 2011), prevedeva come “la base imponibile fosse ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
La norma, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni stesse, imponeva al proprietario l'onere di allegazione di idonea documentazione, ovvero di presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La nuova normativa (comma 747 dell'art. 1 della legge n. 160/2019), di fatto non ha modificato la previgente disciplina.
Nel caso di specie l'appellante ha provveduto per anni al pagamento dell'intera imposta, chiedendone successivamente rimborso, assumendo come l'imposta fosse stata erroneamente versata, sussistendo le condizioni per l'applicabilità di una tassazione agevolata.
Sul punto deve osservarsi come Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12 febbraio 2021 n.
3760), in materia tributaria, la disciplina concernente i termini entro i quali il contribuente può proporre azione di rimborso di un tributo indebitamente versato, sia sottratta alla disponibilità delle parti e, pertanto, non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle stesse;
la relativa decadenza, conseguentemente, è rilevabile anche d'ufficio.
Va inoltre considerato come, nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso di imposte asseritamente non dovute, la disciplina del riparto dell'onere probatorio tra l'ente impositore ed il contribuente, distingua il caso in cui l'istanza riguardi somme versate dai contribuenti in adempimento di avvisi di accertamento impugnati, da quello in cui la richiesta di rimborso di tributi versati non attenga ad atti impositivi.
In questa ultima ipotesi è indubbio come spetti al contribuente l'onere di dimostrare le ragioni per le quali il tributo non sia dovuto ed i motivi per il quali ne va disposto il rimborso.
Nel caso di specie va evidenziato come la richiesta di rimborso possa aver efficacia solo nel rispetto dei termini di decadenza dei cinque anni dall'eseguito versamento, termine già previsto dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, dettata in materia di ICI.; ne consegue che devono escludersi dal rimborso le annualità 2014 e 2015.
Per le annualità successive, in riferimento alla documentazione prodotta dall'appellante, va considerato quanto segue.
La documentazione proveniente da parti private (segnatamente la diffida a firma di Nominativo_1) riveste natura di esposizione meramente difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
cfr. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 1614 del 19 gennaio 2022 (Rv. 663635 – 01.
L'ordinanza di messa in sicurezza della copertura di uno dei plessi dell'opificio industriale risale al 2020, mentre gli articoli giornalistici che attestano lo stato di abbandono della struttura si collocano in un'epoca non anteriore a fine 2017.
Conseguentemente, dall'anno di imposta 2018, come ritenuto dalla Commissione Tributaria provinciale, deve ritenersi provata la condizione di inagibilità del complesso industriale, siccome ritenuta di pubblica conoscenza;
ciò comporta il rimborso dell'imposta versata, nella misura della metà della base imponibile.
Ne consegue il rigetto del proposto appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del Comune di
Bisceglie, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Puglia - sezione III – così provvede:
Rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1, nella qualità di Trustee del Società_1, avverso la sentenza n. 1024/2022 della Commissione Tributaria Provinciale del 23 maggio 2022 e, per l'effetto, conferma il provvedimento prot. n. 30479/2021, notificato dal Comune di Bisceglie.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore del Comune di Bisceglie, liquidate in complessivi € 1.400,00, oltre accessori come per legge.