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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7649 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 838/2021
All'udienza collegiale del giorno 16/12/2025 ore 10:55
Presidente Dott. RT CC Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FRATTINI RITA avv Sagginario pres in sost.
Parte_2
Avv. FRATTINI RITA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. POMPONIO AMEDEO
Alle ore 11.05 viene chiamata la presente causa
La Corte invita l'avv.to Sagginario a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv Sagginario discute riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
RT CC
AR RI NN
Assistente giudiziario
1 RG 838/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT CC - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 838/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) elettivamente domiciliati in Tivoli, in V.I. Missoni n. 18 presso l'avv. Rita Frattini (C.F.
[...]
) che li rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._3
- APPELLANTI –
E
, in persona del Presidente del Controparte_2
Consiglio di amministrazione, dott. con sede in Via Sardegna n. 129, (C.F. e Controparte_3 CP_1 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ), aderente al CP_1 P.IVA_1 Controparte_4
”, rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Pomponio (C.F. ), ed
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Cicerone n. 44, giusta delega in atti CP_1
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 1002/2020, pubblicata il 14/08/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con citazione ritualmente notificata e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 [...]
(di seguito al fine di introdurre il giudizio di merito Controparte_1 CP_5 relativo all'opposizione all'esecuzione forzata intrapresa dalla convenuta nei confronti dell'attore e chiedendo dichiararsi la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo stipulato in data 19.04.2006, rideterminarsi i rapporti di dare avere tra le parti e per l'effetto dichiarare
l'estinzione dell'esecuzione, condannare la banca alla rimodulazione del piano di ammortamento, oltre che al risarcimento del danno. Allegavano che la banca convenuta aveva notificato in data
24.03.2016 e 29.03.2016 un precetto agli attori per l'importo di 95.236,78 euro oltre spese e interessi in ragione del contratto di mutuo fondiario concluso in data 19.04.2006; che successivamente la banca aveva intrapreso azione esecutiva nei confronti degli attori;
che il GE aveva rigettato l'istanza di sospensione avanzata dagli attori;
che nel merito le rate del mutuo per cui era causa, pari ciascuna
a 672,41 euro, erano state pagate regolarmente fino al febbraio 2011; che il contratto prevedeva un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,22% nominale annuo e un tasso di mora pari al tasso predetto aumentato del 3%; che il tasso di mora era usurario, tenuto conto del tasso soglia di riferimento e pari al 7,71%; che, escludendo i predetti interessi, la somma dovuta dagli opponenti era pari a 47.507,13 euro e non la somma precettata paria 95.236,78 euro. Si costituiva la CP_5 chiedendo il rigetto dell'opposizione. Allegava che il contratto di mutuo era stato dichiarato
[...] risolto dalla opposta con lettera del 27.11.2012 dopo il mancato pagamento di venti rate;
che la normativa sull'usura non era applicabile al tasso di interesse moratorio;
che in ogni caso il tasso soglia per l'interesse di mora doveva calcolarsi tenuto conto del TEGM, aumentato del 2,1% e con
l'ulteriore aumento previsto dalla normativa antiusura e che nel caso di specie, così valutato, il tasso soglia era pari al 10,86% e dunque non vi era usura;
che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi di mora comunque non escludeva la debenza degli interessi corrispettivi;
che la domanda risarcitoria di parte opponente era infondata. All'udienza del 06.10.2017 il Giudice concedeva termini per memorie istruttorie e, mutato il magistrato titolare, rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dagli opponenti, all'udienza del 22.05.2020 fissata per la precisazione delle conclusioni e celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 del D. L. n. 18/2020 convertito nella L. n.
27/2020, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) rigetta le domande proposte da e da 2) pone definitivamente le spese di lite a carico degli Parte_1 Parte_2 opponenti e li condanna al rimborso in favore di parte opposta della somma di 7.795,00 euro a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge”. Avverso la sentenza hanno proposto appello e che hanno svolto Parte_1 Parte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1002/2020 resa inter partes dal Tribunale di
Tivoli nel giudizio avente RG 3633/2017, pubblicata in data 14.08.2020 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:” - accertare e dichiarare l'illecita applicazione di interessi usurari da parte della , in Controparte_1 persona del Presidente Dott. in relazione alle rate di mutuo stipulato in data Controparte_3
19.04.2006 dai sigg.ri e;
- per l'effetto accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2 che la somma dovuta dagli opponenti, alla data del 20.06.2016, è pari ad euro 47.507,13, anziché la somma di euro 95.236,78 così come richiesto dall'istituto mutuante nell'atto di precetto notificato in data 24.03.2016 e 29.03.2016, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- per l'effetto dichiarare privo di efficacia il pignoramento ordinando la cancellazione della trascrizione al competente Conservatore dei registri immobiliari, con condanna del creditore procedente alle spese processuali;
- intimare alla la formulazione di un nuovo piano di CP_1 ammortamento che, per le rate ancora in scadenza, preveda la restituzione del solo capitale residuo, al netto di ogni interesse e spesa anche sulla scorta del reddito della moglie, - condannare, altresì, la convenuta a risarcire tutti i danni subiti da essi attori per la mancata disponibilità di CP_1 maggiori risorse finanziarie da liquidarsi in via equitativa oltre interessi legali. “e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a innanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituita in giudizio Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: 1) Rigettare l'appello e con esso tutte le domande attrici perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, oltreché comunque non provate;
2) Con vittoria di spese;
3) In via istruttoria sarà offerto in comunicazione il fascicolo di parte del primo grado”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26-01-2022, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'odierna udienza il difensore della parte comparsa ha precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa. La sentenza impugnata è così motivata: “In via preliminare, occorre dare atto che nell'odierno procedimento, in quanto avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art.
3 della L. n. 742/1969 e dall'art. 92 del R.D. 12/1941, sicché i termini previsti dall'art. 190 c.p.c., concessi con ordinanza del 22.05.2020, risultano scaduti in data 10.08.2020. Ciò chiarito, gli odierni opponenti chiedono accertarsi la nullità della clausola sugli interessi moratori contenuta nel contratto di mutuo concluso con la banca opposta in data 19.04.2006 per superamento del tasso soglia previsto dalla L. n. 108/1996. In via preliminare occorre dare atto che la decisione della presente controversia viene adottata alla stregua del principio della ragione più liquida secondo cui al giudice è consentito di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare
(art. 276), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile (cfr. Cass. Civ.
S.U. n. 9936/2014). Ciò posto, la domanda è infondata per le ragioni di seguito precisate. Dalla Cont documentazione in atti risulta che e hanno concluso con la Parte_1 Parte_2 di un contratto di mutuo fondiario in data 19.04.2006 a mezzo di atto a rogito del Notaio CP_1
Rep. 84734 Racc. 19968 (cfr. all. I C.T.P. in fasc. opponenti). In base a tale Persona_1 contratto, la banca ha erogato a titolo di mutuo agli odierni opponenti la somma di 100.000,00 euro, da restituire mediante 240 rate mensili di importo pari a 672,41 euro ciascuna;
inoltre, viene pattuito un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,22% (art. 3 del contratto) e un tasso moratorio, che matura in caso di mancato pagamento e con decorrenza dalla data dell'inadempimento, pari al tasso corrispettivo aumentato del 3% (art. 7 del contratto). Ciò posto, in punto di diritto si deve osservare che ricorre una pattuizione usuraria allorquando un soggetto dà o promette interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (art. 644, comma 1 c.p.).
Come si desume dall'art. 644 c.p., l'usura è oggettiva, nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori alla soglia determinata dalla legge (art. 644, comma 3 c.p.). Il tasso soglia, ai sensi dell'art.
2, comma 4 della L. n. 108/1996, viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio (c.d.
, aumentato della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari C.F._5 per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del Ministro dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate. Il Decreto
Ministeriale è emanato sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi e viene pubblicato sulla
G.U. In seguito al D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 il tasso usurario
è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazione cui appartiene il credito, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali. In relazione all'onere della prova, colui che agisce per far valere l'usurarietà di un tasso di interesse contenuto in un contratto bancario ha l'onere di allegare e provare il tasso di interesse applicato, la sua corretta determinazione in ragione della normativa vigente, il tasso soglia usurario di riferimento e l'entità dello scostamento riscontrato e delle somme indebitamente versate in ragione dell'usurarietà dei tassi di interesse (cfr. Trib. Mantova sentenza dell'08.01.2018). Inoltre, l'attore deve produrre i
Decreti Ministeriali contenenti i tassi soglia che assumono rilevanza in relazione al rapporto bancario dedotto in giudizio, sicché la loro mancata produzione in giudizio ridonda in senso sfavorevole a colui che intende affermare l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca (cfr.
Cass. Civ. n. 2543/2019). Ciò chiarito, nel caso di specie, deve rilevarsi che la parte opponente non ha prodotto i decreti ministeriali contenenti i tassi di soglia riferibili al contratto di mutuo per cui è causa e le istruzioni relative alla loro applicazione. Né a tale fine possono ritenersi equipollenti le comunicazioni della Banca d'Italia sulle rilevazioni periodiche dei tassi di interesse allegate alla perizia di parte depositata dagli opponenti (cfr. CTP in atti), posto che tali rilevazioni costituiscono atto distinto dal decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 644 c.p., assume la funzione di individuare compiutamente il tasso soglia. Sul punto, è stato infatti osservato che la mancata produzione dei decreti ministeriali non può essere superata da equipollenti, quali i comunicati della Banca d'Italia,
i quali non consentono di ritenere assolto l'onere della prova dei tassi soglia rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 2543/2019 citata). In conclusione, la mancata produzione dei decreti ministeriali che individuano il tasso soglia di riferimento per il contratto impugnato nell'odierno giudizio importa per i principi enunciati il rigetto della domanda di nullità del contratto di mutuo impugnato proposta dagli odierni opponenti e, di conseguenza, delle ulteriori domande da questi formulate, ivi inclusa quella di risarcimento del danno, presupponendo le stesse l'accoglimento della domanda di accertamento della natura usuraria dei tassi di interesse contestati. Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal
D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente compiute dalle parti e del valore della controversia”.
L'appello proposto da e è articolato in un unico motivo. Parte_1 Parte_2
Gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 113 c.p.c., per omesso esame officioso dei
D.M. contenenti i tassi soglia da parte del giudice di prime cure, al fine di valutare l'applicazione, nel caso di specie, di interessi usurari. Nello specifico, deducono che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la loro pretesa avendo ritenuto che l'onere di produzione di tali decreti ministeriali dovesse essere assolto dalle parti. Asseriscono che tali decreti, in quanto integrativi dell'art. 644 c.p. oltre che dell'art. 1815 c.c., così come novellati dall'art. 1 e dall'art. 4 della L. 10/96, in applicazione dell'art. 2 della medesima legge, hanno valore di norma giuridica e che pertanto, se non depositati devono essere acquisiti d'ufficio dal giudice e che tale mancanza non possa in alcun modo essere motivo di rigetto della domanda di parte.
Orbene, rileva la Corte che in adesione all'orientamento più recente della Corte di legittimità
(Cass civile 29.11.2022 n. 35102) i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, dal cui superamento dipende la configurazione dell'usura, devono essere conosciuti dal giudice in base al principio iura novit curia espresso dall'art. 113 c.p.c.
La Corte di cassazione invero ha affermato che, in caso di mancato deposito dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, il giudice ha il potere-dovere di acquisirli, in quanto essi sono atti di natura non provvedimentale, ma normativa, per i quali vale il principio iura novit curia, in luogo di quello dispositivo.
Punto di partenza del ragionamento della Corte è la constatazione che l'art. 113 c.p.c., espressione della regola secondo cui spetta al giudice individuare le norme giuridiche da applicare al caso concreto, anche se non introdotte dalle parti, si applica alle fonti di diritto oggettivo, vale a dire ai precetti caratterizzati da normatività e giuridicità.
Secondo la Suprema Corte, i decreti di rilevazione trimestrale dei dati necessari per la determinazione del tasso-soglia usura, adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la
Banca d'Italia, in forza dell'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, presentano tali connotati.
Segnatamente, essi, da un lato, si rivolgono ad una platea indeterminata di destinatari, con possibile applicazione ad una serie indefinita di casi (generalità e astrattezza), dall'altro, sono in grado di cambiare l'ordinamento giuridico mediante l'integrazione della disciplina contenuta in una norma di rango primario (innovatività). Questi aspetti, secondo la S.C., consentono di distinguere i decreti ministeriali in esame dai meri provvedimenti amministrativi.
L'opinione appena esposta, del resto, trova conferma nell'affermazione delle Sezioni Unite
(Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597 in materia di usurarietà degli interessi moratori) secondo cui i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono “parametro privilegiato di comparazione” per la determinazione del tasso-soglia usura.
Il detto orientamento, quindi, prende le distanze dal diverso orientamento giurisprudenziale che ha considerato i decreti ministeriali alla stregua di atti amministrativi, con conseguente inapplicabilità del principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c., valorizzando la circostanza che l'art. 1 delle Preleggi non comprende tali atti tra le fonti del diritto (v. Cass. 26 giugno 2001, n.
8742 e Cass. 5 agosto 2002, n. 11706 per i decreti ministeriali in esame;
Cass. 26 agosto 2002, n. 12476 in relazione al decreto ministeriale impositivo di vincoli sui beni immobili;
Cass., sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941 con riguardo al decreto ministeriale attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine. Nello stesso senso v. Cass. Sez. L. 2 luglio 2014, n.
15065, e Cass. 15 ottobre 2019, n. 25995).
La soluzione accolta si pone nel solco recentemente tracciato da alcune decisioni di legittimità che infatti hanno riconosciuto valore di norme giuridiche alle prescrizioni dei piani regolatori e dei collegati regolamenti comunali edilizi disciplinanti le distanze nelle costruzioni (Cass. 29 luglio 2009,
n. 17692; Cass. 15 giugno 2010, n. 14446; Cass. 5 febbraio 2020, n. 2661. Da ultimo v. Cass. 9 marzo
2022, n. 7715), ai provvedimenti emessi da un'Autorità amministrativa indipendente (Cass. 6 luglio
2022, n. 21407) e, per quel che rileva in questa sede, ai decreti ministeriali di rilevazione del tasso- soglia usura (Cass. 13 maggio 2020, n. 8883; Cass. 20 ottobre 2021, n. 29240; Cass. 10 marzo 2022,
n. 7872), quali atti aventi funzione integrativa della disciplina dettata dalla legge penale e civile.
In definitiva, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, l'applicabilità del principio iura novit curia ai decreti ministeriali in materia di usura non incide sull'onere della prova gravante sul cliente che lamenti l'applicazione di tassi di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
Ed invero, il giudice, a prescindere dalla mancata produzione dei decreti ministeriali, ha il potere-dovere di acquisirli o mediante la sua scienza personale (tenuto conto della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), o con la collaborazione delle parti, sebbene non gravate da un onere in senso tecnico, o con una c.t.u. contabile (Cass. n. 29240/2021 cit.).
L'applicazione del brocardo iura novit curia, tuttavia, non esonera il cliente dall'onere di allegazione e prova degli elementi di fatto su cui si fonda l'azione di nullità per la violazione della disciplina in materia di usura.
Ed invero, il cliente che lamenti l'applicazione di interessi usurari, nonostante il potere-dovere del giudice di acquisizione in materia, è comunque tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso pattuito, il tasso in concreto applicato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso- l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato, con la segnalazione, mediante conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi usurari, mentre è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass., sez. un., n. 19597/2020 cit.).
Va di poi e nello specifico rilevato in iure come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano oramai da tempo aderito all'orientamento, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo
è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” indi la conclusione che l'art. 1 della legge n. 108 del
1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 19597 del 18/9/2020; Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017).
Secondo la Cassazione richiamata, ancora, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato” donde la formula: “T.E.G.M., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Aggiungono ancora le Sezioni Unite che ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815, comma II, c.c., pertanto non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma I, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Ed ancora “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (cfr.
Cass. civ. sez. un. cit.).
Questa Corte non può che richiamare l'orientamento predicato dal recente arresto delle Sezioni
Unite della Suprema Corte ed i principi su cui esso si fonda, evidenziando come sia pacifico ed anche documentato che il credito maturato dalla parte appellata derivi atto pubblico con cui
[...]
Contr e conclusero con la di un contratto di mutuo fondiario in data Parte_1 Parte_2 CP_1
19.04.2006 a mezzo di atto a rogito del Notaio Rep. 84734 Racc. 19968. In base Persona_1
a tale contratto, la banca ebbe ad erogare a titolo di mutuo agli appellanti la somma di 100.000,00 euro, da restituire mediante 240 rate mensili di importo pari a 672,41 euro ciascuna;
inoltre, venne pattuito un tasso di interesse corrispettivo pari al 5,22% (art. 3 del contratto) ed un tasso moratorio, che matura in caso di mancato pagamento e con decorrenza dalla data dell'inadempimento, pari al tasso corrispettivo aumentato del 3% (art. 7 del contratto).
Alla data di intimazione del precetto oggetto di opposizione, l'ammontare del credito della ammontava a complessivi euro 95.236,78. CP_1
Come sopra riportato le SS.UU. hanno precisato che la verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori deve essere effettuata tenendo conto della maggiorazione media di mora riportata nei Decreti Ministeriali di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi in quanto “La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Ebbene, utilizzando questi criteri nel caso di specie, partendo quindi dal TEG medio rilevato al tempo cui il tasso pattuito si riferisce (5,14% nel secondo trim. 2006) ed aggiungendovi la maggiorazione mediamente considerata per i ritardi nel pagamento del 2,1%, avremmo un TEG medio comprensivo del tasso di mora, pari al 7,24% che, aumentato della metà secondo il meccanismo allora vigente per il calcolo (attualmente il meccanismo è cambiato), porterebbe il tasso soglia alla misura del 10,86%.
Con la conseguenza che il tasso a tale titolo pattuito nel contratto di cui è causa, risulta in tutta evidenza e sensibilmente inferiore alla suddetta soglia.
Da ciò consegue la superfluità della richiesta di ctu come avanzata da parte appellante.
La infondatezza della domanda di accertamento della nullità della clausola di interessi moratori comporta ovviamente l'infondatezza anche della domanda, avanzata dagli attori a mente dell'art. 1815 comma 2° c.c., di restituzione di tutte le somme pagate a titolo di interessi anche corrispettivi nel corso del rapporto. Giova peraltro sottolineare che la eventuale nullità della clausola riguardante gli interessi moratori non potrebbe mai travolgere anche l'autonoma clausola che nel contratto in considerazione fissa gli interessi corrispettivi come del resto affermato anche nel suddetto recente arresto delle SS.UU. 19597/20. Infatti, l'art. 1815 comma 2° c.c., disponendo che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, restringe evidentemente le sanzioni della nullità e della liberazione dall'obbligazione degli interessi, esclusivamente alla clausola nella quale sono convenuti gli interessi pattuiti in termini usurari.
Peraltro, gli appellanti non hanno comunque provato di aver pagato interessi moratori ed in quale misura. E pertanto anche la domanda risarcitoria pur reiterata è rimasta priva di fondamento anche per la omessa allegazione e prova, fin dal primo grado, del benché minimo elemento, anche solo indiziario, idoneo a configurarne la esistenza, la quantificazione ed il collegamento eziologico coi fatti lamentati. Ad abundantiam va rilevato come in nessun caso, la decisione potrebbe impattare sulla validità del pignoramento se non in termini quantitativi del credito azionato e quindi sull'ammontare di quanto correttamente spettante alla Banca appellata.
Da quanto si qui rilevato deriva, conclusivamente, il rigetto dell'appello pur se con diversa motivazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (XII Tabella - IV scaglione, valore della controversia fino ad € 52.000) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 1002/2020, pubblicata il 14/08/2020 così
[...] provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_2 le spese del presente grado, liquidate in complessivi €8.469 per
[...] compensi oltre a spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
e , in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2 dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -RT CC- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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