CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AM ON PI RI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 938/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720229002465542000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Roma e, in riassunzione, dinanzi alla Corte competente di Frosinone, avverso l'intimazione di pagamento n. 04720229002465542, notificata il 10.11.2022, riferita a due cartelle (n. 04720140015310616000 e n. 04720160007904643000) riguardanti la tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2013, che assume mai notificate, deducendo l'intervenuta prescrizione anche se le predette cartelle fossero state notificate.
L'Agenzia delle entrate RI e la Regione Lazio si sono costituiti, deducendo l'infondatezza del ricorso e riferendo (la Regione Lazio) che le cartelle erano state annullate ex-lege limitatamente agli interessi e alle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'eccezione di prescrizione triennale è maturata in considerazione del tempo trascorso dalla notifica delle due cartelle presupposte, rispettivamente il 17.12.2014 e il 13.9.2016, al primo atto impositivo successivo che è costituito dall'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 10.11.2022, in mancanza di atti interruttivi successivi.
Il ricorso è quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido alle spese, liquidate in € 350,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
AM ON PI RI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 938/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Snc 03100 FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720229002465542000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di Roma e, in riassunzione, dinanzi alla Corte competente di Frosinone, avverso l'intimazione di pagamento n. 04720229002465542, notificata il 10.11.2022, riferita a due cartelle (n. 04720140015310616000 e n. 04720160007904643000) riguardanti la tassa automobilistica relativa agli anni 2011 e 2013, che assume mai notificate, deducendo l'intervenuta prescrizione anche se le predette cartelle fossero state notificate.
L'Agenzia delle entrate RI e la Regione Lazio si sono costituiti, deducendo l'infondatezza del ricorso e riferendo (la Regione Lazio) che le cartelle erano state annullate ex-lege limitatamente agli interessi e alle sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'eccezione di prescrizione triennale è maturata in considerazione del tempo trascorso dalla notifica delle due cartelle presupposte, rispettivamente il 17.12.2014 e il 13.9.2016, al primo atto impositivo successivo che è costituito dall'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 10.11.2022, in mancanza di atti interruttivi successivi.
Il ricorso è quindi accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna i resistenti in solido alle spese, liquidate in € 350,00.