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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2283/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2118/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433034 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Al ricorrente generalizzato in epigrafe in data 28.10.2024 è stato notificato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di attivazione di utenza in Roma Indirizzo_1 ed omessi versamenti per gli anni dal 2018 al 2023.
Avverso tale avviso l'interessato ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
all'indirizzo in relazione al quale è stato notificato l'avviso di accertamento il ricorrente ha attivato una utenza fin dal 2012 ed ha sempre regolarmente versato le imposte dovute, cosicché l'attivazione di un'altra utenza a suo nome rappresenta una illegittima duplicazione;
vero è che egli nel 2018 ha trasferito la propria residenza in altro indirizzo ma in Indirizzo_1 sono rimasti ad abitare i suoi famigliari;
inoltre risulta errata la attribuzione della categoria “studi” perché pure avendo egli formalmente in Indirizzo_1 la sede della propria attività professionale, l'immobile, di soli 95 mq., è adibito pressoché totalmente a residenza dei suoi famigliari.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento o, in subordine, perché venga calcolata la metratura destinata a studio rispetto a quella destinata ad abitazione e restituito quanto già pagato da lui per l'utenza registrata negli stessi anni.
Ha chiesto altresì la sospensiva dell'atto impugnato.
Roma Capitale risulta costituita in giudizio contestando il dedotto avverso e chiede il rigetto.
Osserva la Corte di Giustizia tributaria che dalla documentazione prodotta dal ricorrente non vi è prova della veridicità delle circostanze allegate o meglio come correttamente dedotto dall'Ufficio non vi è corrispondenza degli immobili. Difatti esiste un'utenza in Indirizzo_1 per l'immobile identificato al Dati catastali_1 mentre l'immobile accertato è diverso e precisamente: quello identificato al Dati catastali_2. Quindi è evidente come l'immobile iscritto in Tariffa sia un immobile distinto rispetto a quello accertato. Risulta corretta l'indicazione di Ricorrente_1 quale soggetto passivo dell'imposta in quanto proprietario dell'immobile in questione in considerazione dell'assenza di dichiarazione di subentro per il versamento TARI.
Quindi l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato.
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione del fatto che avendo il ricorrente formalmente allo stesso indirizzo la sede della propria attività professionale ha comunque concorso a determinare confusione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
PEDICINI ETTORE, Relatore
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2118/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433034 TARI 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Al ricorrente generalizzato in epigrafe in data 28.10.2024 è stato notificato un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di attivazione di utenza in Roma Indirizzo_1 ed omessi versamenti per gli anni dal 2018 al 2023.
Avverso tale avviso l'interessato ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
all'indirizzo in relazione al quale è stato notificato l'avviso di accertamento il ricorrente ha attivato una utenza fin dal 2012 ed ha sempre regolarmente versato le imposte dovute, cosicché l'attivazione di un'altra utenza a suo nome rappresenta una illegittima duplicazione;
vero è che egli nel 2018 ha trasferito la propria residenza in altro indirizzo ma in Indirizzo_1 sono rimasti ad abitare i suoi famigliari;
inoltre risulta errata la attribuzione della categoria “studi” perché pure avendo egli formalmente in Indirizzo_1 la sede della propria attività professionale, l'immobile, di soli 95 mq., è adibito pressoché totalmente a residenza dei suoi famigliari.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dell'avviso di accertamento o, in subordine, perché venga calcolata la metratura destinata a studio rispetto a quella destinata ad abitazione e restituito quanto già pagato da lui per l'utenza registrata negli stessi anni.
Ha chiesto altresì la sospensiva dell'atto impugnato.
Roma Capitale risulta costituita in giudizio contestando il dedotto avverso e chiede il rigetto.
Osserva la Corte di Giustizia tributaria che dalla documentazione prodotta dal ricorrente non vi è prova della veridicità delle circostanze allegate o meglio come correttamente dedotto dall'Ufficio non vi è corrispondenza degli immobili. Difatti esiste un'utenza in Indirizzo_1 per l'immobile identificato al Dati catastali_1 mentre l'immobile accertato è diverso e precisamente: quello identificato al Dati catastali_2. Quindi è evidente come l'immobile iscritto in Tariffa sia un immobile distinto rispetto a quello accertato. Risulta corretta l'indicazione di Ricorrente_1 quale soggetto passivo dell'imposta in quanto proprietario dell'immobile in questione in considerazione dell'assenza di dichiarazione di subentro per il versamento TARI.
Quindi l'avviso di accertamento impugnato deve essere confermato.
Le spese processuali possono essere compensate in considerazione del fatto che avendo il ricorrente formalmente allo stesso indirizzo la sede della propria attività professionale ha comunque concorso a determinare confusione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 33 respinge il ricorso;
spese compensate.
Roma 21.1.2026 Il Presidente