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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr.754/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 14.02.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr. 754/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(c.f. ), genitore esercente la patria potestà sul Parte_1 C.F._1 minore (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 C.F._2
Maria Stanganelli;
APPELLANTE
c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Attilio Cotroneo e CP_1 P.IVA_1
Antonino Polimeni;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 26/2024 del Giudice di Pace di Palmi
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CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in qualità di genitore Parte_2 esercente la patria potestà sul minore , proponeva appello avverso la sentenza n. Persona_2
26/2024 del Giudice di Pace di Palmi, con cui il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta in primo grado da essa appellante.
In particolare, in primo grado, e nella qualità di genitori Controparte_2 Parte_2 esercenti la patria potestà sul minore , avevano chiesto, ex art. 141 cod. ass., il Persona_2 risarcimento dei danni patiti dal minore nel sinistro verificatosi il 25.07.2016 - in Persona_2
Rizziconi, sulla Contrada Conche - quando il figlio si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo Fiat 600 (tg. BK835HE) di proprietà di ed assicurato presso Controparte_2 Controparte_3
[...]
La si era costituita nel giudizio di primo grado e aveva chiesto il rigetto Controparte_3 della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nel corso del giudizio di primo grado, aveva rinunciato all'azione a fronte Controparte_2 del potenziale conflitto di interessi rilevato dal giudice di prime cure, avendo egli incardinato il giudizio insieme a quale genitore esercente la potestà sul figlio minore pur essendo Parte_2 il proprietario del veicolo. A seguito della rinuncia all'azione, aveva, dunque, Controparte_2 cessato di essere parte del giudizio.
Il Giudice di pace aveva, infine, dichiarato la domanda risarcitoria inammissibile sul presupposto che, nelle more del giudizio, era intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione (n. 35318/2022), stabilendo che nel caso di sinistro in cui è coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato era (ed è) esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass.; in altri termini, l'azione proposta ex art. 141 cod. ass. da era Parte_2 stata dichiarata inammissibile perché il sinistro oggetto di causa non coinvolgeva veicoli diversi da quello su cui viaggiava il terzo trasportato. impugnava, dunque, in questa sede la sentenza di primo grado e deduceva, in Parte_2 via preliminare, la nullità della stessa per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di
, da citarsi quale responsabile civile;
nel merito, chiedeva la condanna dell' Controparte_2 [...] al risarcimento dei danni subiti dal figlio minore. CP_3
La si costituiva nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. In via preliminare, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è nulla poiché non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di , proprietario del veicolo Fiat 600 tg. Controparte_2
BK835HE sui cui viaggiava il minore e, dunque, litisconsorte necessario. Persona_2
Difatti, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro il proprietario del veicolo è pacificamente litisconsorte necessario, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione,
2
rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/09/2022, n.27078; Cassazione civile sez. III, 08/04/2020, n.7755, Cassazione civile sez. III,
22/11/2016, n.23706).
In particolare, nel caso di specie, , dopo la sua rinuncia all'azione per Controparte_2 conflitto di interessi, ha cessato di essere parte del giudizio;
egli avrebbe dovuto, invece, essere citato in giudizio in qualità di proprietario del veicolo e, dunque, di responsabile civile.
A fronte della mancata integrazione del litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado, la causa deve, pertanto, essere rimessa al Giudice di Pace di Palmi ai sensi degli artt. 353 e 354
c.p.c., considerato che pacificamente il difetto di contraddittorio è un vizio pregiudiziale che impedisce l'esame di ogni ulteriore profilo.
Per i motivi esposti, la sentenza nr. 26/2024 del Giudice di Pace di Palmi deve, quindi, essere annullata e la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado.
3. In applicazione del principio di causalità, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, avendo parte appellante fatto valere un vizio di integrazione del contraddittorio causato
(anche) dalla condotta della stessa parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rilevata la mancata integrazione del contradittorio nei confronti del responsabile civile, annulla la sentenza nr. 26/2024 del Giudice di Pace di Palmi e rimette la causa al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c.;
2) assegna alle parti termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Palmi, il 18 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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