TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
AE AL in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5383 dell'anno 2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- e – - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianfranco e Mauro F. Marzocco,
ATTORI
E
- -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AN AR - -, C.F._3
CONVENUTA
NONCHÉ
CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel 2018, i convenivano dinanzi all'intestato Tribunale la Pt_1 CP_1
e la
[...] CP_2
Deducevano:
- che erano proprietari del castagneto in Cervinara, alla contrada Ioffredo –
Castello, censito in catasto alla particella 43 del foglio 22;
- che nel settembre del 2000 l'Istituto Idrografico e Mareografico aveva occupato abusivamente una parte di detto terreno allocandovi una stazione idrometereologica;
- che nonostante molti solleciti la stazione non era stata rimossa;
- che l'Istituto predetto era stato incorporato dalla Controparte_1
Tanto rappresentato chiedevano condannarsi i convenuti o chi per essi alla restituzione della porzione di fondo abusivamente occupata, previa rimozione della stazione allocatavi nonché al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 32.900.
La costituitasi, deduceva che sin dal 2007 aveva dato la disponibilità a CP_1 rimuovere la stazione a proprie spese, ma che non aveva mai ricevuto dai proprietari del fondo le istruzioni per provvedervi;
che del resto una precedente analoga domanda era stata rigettata. Eccepiva comunque il difetto di giurisdizione, il ne bis in idem, il difetto di legittimazione passiva e quello di legittimazione attiva, la non ricorrenza dei danni e comunque la prescrizione della relativa azione per quelli antecedenti i cinque anni dalla domanda.
Il difetto di giurisdizione non ricorre essendosi in tema di tutela di un diritto soggettivo, quello di proprietà, inciso dalla pubblica amministrazione con un mero comportamento illecito o abusivo.
Il ne bis in idem neppure ricorre poiché il giudizio precedente si è concluso con una pronuncia in rito o non con il rigetto della domanda. Più precisamente il precedente giudice ha ritenuto che il processo iniziato nel 2007 con la notifica della domanda all' venuto meno nel 2002 fosse da considerare mai Parte_3
2 venuto a pendenza per inesistenza della parte convenuta per cui ha dichiarato inammissibili le domande;
ciò che peraltro dà alla chiamata in causa della in CP_1 detto giudizio (giudicato poi non pendente) effetti sul piano della interruzione della prescrizione nulli, o a tutto concedere meramente interruttivi.
La legittimazione passiva della ricorre poiché essa è succeduta nelle CP_1 funzioni proprie del predetto Istituto.
La legittimazione degli attori ricorre egualmente. I hanno prodotto il titolo Pt_1 di proprietà e d'altronde nel corso degli anni più volte la ha riconosciuto ciò CP_1 impegnandosi a rimuovere la stazione dal fondo attoreo;
per tutte vedesi la missiva datata 29 10 2007 in produzione attorea.
La prima domanda va dunque accolta e la va condannata a rimuovere a CP_1 proprie spese la stazione planovolumetrica per cui è causa e a ripristinare lo stato dei luoghi.
La domanda risarcitoria è infondata è dunque da rigettare.
È noto che la occupazione illegittima di un fondo integra una lesione del diritto di proprietà ed è noto altresì che tale lesione trova i suoi rimedi tipici nella tutela reale che
è rappresentata dalle azioni poste dall'ordinamento a salvaguardia della proprietà.
Tutela che nel caso in rassegna ha comportato il vaglio positivo della prima domanda, appunto di tipo reale, esaminata in precedenza.
La tutela risarcitoria in casi quali quello in esame può essere invocata solo a difesa di interessi ulteriori quali quelli di non subire perdite economiche ingiustificate, quale potrebbe essere quella della perdita concreta e provata di un canone di fitto.
D'altronde, anche ove si ritenesse, come chiesto dagli attori, applicabile analogicamente al caso di specie il sistema risarcitorio figurato tipico previsto dall'art. 42 bis del d.p.r. 327 del 2001 per il caso di acquisizione non retroattiva al patrimonio indisponibile della pubblica amministrazione di bene utilizzato per scopi di interesse pubblico senza titolo – fattispecie però non realizzatasi nel caso di specie - il dovuto finirebbe per essere dell'ordine di poche decine di euro e dunque ben lontano dagli oltre
32.000 euro richiesti. È infatti lo stesso tecnico di parte attrice a specificare che il valore di mercato del suolo occupato sarebbe di 7 euro a metro quadrato (il che equivale peraltro a ritenere che il valore di mercato di un ettaro di castagneto in Cervinara sia quello - spropositato secondo qualsivoglia banca dati specializzata – di 70.000 euro),
3 che la superficie occupata dalla stazione è di 7 metri quadrati (7 metri lineari x 1 metro lineare) e che il valore dell'area – è la conseguenza logica – è di euro 49,00. Di tale valore spetterebbe agli attori a titolo risarcitorio a termine della norma invocata in analogia il 5% per ogni anno di occupazione, vale a dire euro 2,45 per anno, e dunque euro 61,25 a calcolare tutti e venticinque gli anni di protrazione della occupazione.
Valore che si ridurrebbe ad euro 31,85 a considerare, come si deve (vedasi per tutte
Cass. 5381/2011), l'azione per gli anni precedenti al 2013 prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente che è della e si CP_1 liquidano come da dispositivo.
La domanda nei confronti dell è da ritenere inammissibile poiché fatta in CP_2 mera via ipotetica e comunque senza che sia neppure chiaramente delineata la titolarità passiva della medesima. Vanno compensate le spese relative a questa seconda lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna la a rimuovere a sue spese dal fondo attoreo la Controparte_1 stazione idrometereologica di cui in motivazione;
2) rigetta la domanda risarcitoria;
3) dichiara inammissibile la domanda nei confronti dell CP_2
4) compensa le spese di lite tra quest'ultima e gli attori;
5) condanna la a pagare agli attori le spese di lite che si liquidano in euro CP_1
600,00 per esborsi e in euro 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso, in Avellino, lì 23 10 2025.
IL GIUDICE
AE AL
4