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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1512/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6152/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14238/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 08/08/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 14238/12/25, depositata in cancelleria in data 08.08.2025, che aveva accolto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 07120240137852081/000 relativa a tassa automobilistica, annualità 2017, dell'importo di euro 734,53. Il contribuente ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione dei compensi professionali, deducendo illogicità e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91-92 e ss. c.p.c., violazione del principio di soccombenza, causalità ed applicazione al caso di specie dell'art. 2233 c.c.
Così la decisione impugnata aveva così motivato il punto in contestazione: «[…] la Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate, e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa […]». L'atto di appello, quindi, ha posto in rilievo che le frasi della motivazione come sopra riportata, costituiscono un guscio vuoto in quanto non si comprende il ragionamento fatto dalla Corte di prime cure e, nello specifico, quali siano le ragioni rinvenibili nella controversia;
dunque, su tale punto la sentenza va riformata in quanto non sussiste un solo elemento che possa giustificare la compensazione delle spese di lite. Così ancora sul punto l'appellante: «Il provvedimento impugnato è contraddittorio ed errato nel capo riferito alla compensazione delle spese di lite, il contenzioso, non aveva ragion
d'essere, infatti, dalla motivazione resa nella sentenza, l'atto non poteva e non doveva essere notificato, quindi, sussisteva una illegittimità di fondo che era ben chiara (ovvero la prescrizione del credito esattoriale), con la conseguenza che se l'atto esattoriale non fosse stato inviato, non ci sarebbe stato alcun contenzioso (violazione dei principi di causalità e soccombenza), pertanto, non sussiste alcuna giustificazione della compensazione delle spese di lite, se per assurdo la parte appellante, non si fosse opposta, sarebbe stata esposta alla riscossione esattoriale coattiva, nonostante l'illegittimità di fondo, sarebbero state riscosse coattivamente le somme».
Quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità l'atto di appello conclude chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento dei compensi professionali del primo grado di giudizio, ovvero la somma di € 2.050,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alle spese di lite del presente grado.
Si è costituita AdER che nel resistere all'appello ha evidenziato come nel giudizio in narrativa si sia in presenza di una ipotesi rientrante in una ampia casistica individuata dalla giurisprudenza in cui è possibile riconoscere “le gravi ed eccezionali ragioni” da «sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà di accertamenti in fatto (idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti),una palese sproporzione tra
l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste». Inoltre l'appellata ha rappresentato che il quantum debeatur indicato nell'appello risulta di tutta evidenza sproporzionato rispetto alle attività svolte e all'importo della controversia.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che il procedimento promosso dal contribuente si è concluso con una declaratoria di prescrizione che ha comportato l'accoglimento del ricorso in assenza di atti interruttivi intervenuti prima della notifica della cartella esattoriale opposta, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica, annualità 2017, dell'importo di euro 734,53. In sostanza, l'omessa produzione da parte dell'Ufficio convenuto di atti antecedenti a quello impugnato non aveva lasciato alcun margine di valutazione al giudice che si era dovuto limitare a prendere atto della circostanza negativa indicata. A fronte di tale emergenza non si comprende il ragionamento fatto dal primo giudice che per addivenire alla compensazione delle spese di lite ha fatto riferimento alla “fattispecie concreta nel suo complesso”.
Dunque l'appello va accolto. Nel caso di specie, difatti, deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato, il quale rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
E, invero, in base alla vigente normativa le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso di specie non vi è stata soccombenza reciproca, né vi è stata una obiettiva e realistica motivazione in merito alla mancata condanna alle spese di lite essendo stata utilizzata una formula argomentativa nient'affatto inerente ed anzi del tutto scollegata alla concreta fattispecie, la quale si è rivelata del tutto priva di plurime “statuizioni relative ai punti della controversia”, risolvendosi questa, come detto, solo con il semplice prendere atto della assenza di atti interruttivi, il che palesemente contraddice anche l'ulteriore argomentazione riferita alla “complessità delle questioni trattate”.
Ne consegue che risulta essere stata totalmente e immotivatamente disapplicata la richiamata normativa che disciplina il regolamento delle spese processuali, in particolare difettando una pertinente, comprensibile valutazione circa la sussistenza dei requisiti per addivenire alla affermata compensazione delle spese di lite, dovendo questa invece basarsi, come noto, su ragioni specifiche previste dalla legge, come la soccombenza reciproca o la novità assoluta della questione, ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni effettivamente attinenti allo sviluppo del contenzioso e che devono essere espressamente motivate in modo chiaro e, soprattutto, come detto, oggettivamente aderenti alla effettiva realtà processuale. Dunque, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l'univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, sostituiti da affermazioni apodittiche, oltre che indefinite e comunque inattendibili.
In conclusione, le spese di giudizio per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'Ente soccombente, ma dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, di tutta evidenza, come già evidenziato, di semplice e agevole definizione in quanto totalmente privo di questioni di fatto o di diritto, nonché del ridotto importo in contestazione;
per quanto poi concerne l'appello questo ha visto la proposizione di un unico, sintetico motivo di censura.
Quindi, per il primo grado, rapportandosi alla tabella aggiornata sulla base del D.M. 147 del
13 agosto 2022 sitoweb_1 relativa al valore del contenzioso “fino a 1.100,00 euro” – escluse la fase cautelare che non vi è stata ed esclusa altresì la affermata presenza di più parti resistenti essendo stata convenuta la sola AdER – si liquidano euro 233,00 (90+53+90); il medesimo importo va attribuito anche per il presente grado. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 233,00 per ciascun grado di giudizio, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
MA de UC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice MINIO EMILIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6152/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 14238/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 12 e pubblicata il 08/08/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli n. 14238/12/25, depositata in cancelleria in data 08.08.2025, che aveva accolto il ricorso avverso la cartella esattoriale n. 07120240137852081/000 relativa a tassa automobilistica, annualità 2017, dell'importo di euro 734,53. Il contribuente ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione dei compensi professionali, deducendo illogicità e mancanza di una valida motivazione, falsa applicazione degli artt. 91-92 e ss. c.p.c., violazione del principio di soccombenza, causalità ed applicazione al caso di specie dell'art. 2233 c.c.
Così la decisione impugnata aveva così motivato il punto in contestazione: «[…] la Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate, e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa […]». L'atto di appello, quindi, ha posto in rilievo che le frasi della motivazione come sopra riportata, costituiscono un guscio vuoto in quanto non si comprende il ragionamento fatto dalla Corte di prime cure e, nello specifico, quali siano le ragioni rinvenibili nella controversia;
dunque, su tale punto la sentenza va riformata in quanto non sussiste un solo elemento che possa giustificare la compensazione delle spese di lite. Così ancora sul punto l'appellante: «Il provvedimento impugnato è contraddittorio ed errato nel capo riferito alla compensazione delle spese di lite, il contenzioso, non aveva ragion
d'essere, infatti, dalla motivazione resa nella sentenza, l'atto non poteva e non doveva essere notificato, quindi, sussisteva una illegittimità di fondo che era ben chiara (ovvero la prescrizione del credito esattoriale), con la conseguenza che se l'atto esattoriale non fosse stato inviato, non ci sarebbe stato alcun contenzioso (violazione dei principi di causalità e soccombenza), pertanto, non sussiste alcuna giustificazione della compensazione delle spese di lite, se per assurdo la parte appellante, non si fosse opposta, sarebbe stata esposta alla riscossione esattoriale coattiva, nonostante l'illegittimità di fondo, sarebbero state riscosse coattivamente le somme».
Quindi, richiamando giurisprudenza di legittimità l'atto di appello conclude chiedendo, in riforma parziale della sentenza impugnata, di condannare parte appellata al pagamento dei compensi professionali del primo grado di giudizio, ovvero la somma di € 2.050,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alle spese di lite del presente grado.
Si è costituita AdER che nel resistere all'appello ha evidenziato come nel giudizio in narrativa si sia in presenza di una ipotesi rientrante in una ampia casistica individuata dalla giurisprudenza in cui è possibile riconoscere “le gravi ed eccezionali ragioni” da «sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà di accertamenti in fatto (idonee ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti),una palese sproporzione tra
l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste». Inoltre l'appellata ha rappresentato che il quantum debeatur indicato nell'appello risulta di tutta evidenza sproporzionato rispetto alle attività svolte e all'importo della controversia.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che il procedimento promosso dal contribuente si è concluso con una declaratoria di prescrizione che ha comportato l'accoglimento del ricorso in assenza di atti interruttivi intervenuti prima della notifica della cartella esattoriale opposta, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica, annualità 2017, dell'importo di euro 734,53. In sostanza, l'omessa produzione da parte dell'Ufficio convenuto di atti antecedenti a quello impugnato non aveva lasciato alcun margine di valutazione al giudice che si era dovuto limitare a prendere atto della circostanza negativa indicata. A fronte di tale emergenza non si comprende il ragionamento fatto dal primo giudice che per addivenire alla compensazione delle spese di lite ha fatto riferimento alla “fattispecie concreta nel suo complesso”.
Dunque l'appello va accolto. Nel caso di specie, difatti, deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato, il quale rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
E, invero, in base alla vigente normativa le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso di specie non vi è stata soccombenza reciproca, né vi è stata una obiettiva e realistica motivazione in merito alla mancata condanna alle spese di lite essendo stata utilizzata una formula argomentativa nient'affatto inerente ed anzi del tutto scollegata alla concreta fattispecie, la quale si è rivelata del tutto priva di plurime “statuizioni relative ai punti della controversia”, risolvendosi questa, come detto, solo con il semplice prendere atto della assenza di atti interruttivi, il che palesemente contraddice anche l'ulteriore argomentazione riferita alla “complessità delle questioni trattate”.
Ne consegue che risulta essere stata totalmente e immotivatamente disapplicata la richiamata normativa che disciplina il regolamento delle spese processuali, in particolare difettando una pertinente, comprensibile valutazione circa la sussistenza dei requisiti per addivenire alla affermata compensazione delle spese di lite, dovendo questa invece basarsi, come noto, su ragioni specifiche previste dalla legge, come la soccombenza reciproca o la novità assoluta della questione, ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni effettivamente attinenti allo sviluppo del contenzioso e che devono essere espressamente motivate in modo chiaro e, soprattutto, come detto, oggettivamente aderenti alla effettiva realtà processuale. Dunque, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l'univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, sostituiti da affermazioni apodittiche, oltre che indefinite e comunque inattendibili.
In conclusione, le spese di giudizio per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'Ente soccombente, ma dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, di tutta evidenza, come già evidenziato, di semplice e agevole definizione in quanto totalmente privo di questioni di fatto o di diritto, nonché del ridotto importo in contestazione;
per quanto poi concerne l'appello questo ha visto la proposizione di un unico, sintetico motivo di censura.
Quindi, per il primo grado, rapportandosi alla tabella aggiornata sulla base del D.M. 147 del
13 agosto 2022 sitoweb_1 relativa al valore del contenzioso “fino a 1.100,00 euro” – escluse la fase cautelare che non vi è stata ed esclusa altresì la affermata presenza di più parti resistenti essendo stata convenuta la sola AdER – si liquidano euro 233,00 (90+53+90); il medesimo importo va attribuito anche per il presente grado. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 233,00 per ciascun grado di giudizio, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Napoli, 10 febbraio 2026 Il Presidente relatore
MA de UC