TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/12/2025, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
nella persona del Giudice Dott. TA Cataldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe promossa da:
(C. F./P. IVA , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO FI
contro
(C. F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
(C. F. ), nata a [...] il [...], con l'avv. Carlo Controparte_2 C.F._2
TA Di UR
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto
La società in rubrica ha chiesto al Tribunale di condannare le sigg.re e “a CP_1 CP_2 rifondere ad in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di € Parte_1
657.826,82 sino al soddisfo per le causali in narrativa o per la minore o maggior somma che sarà accertata in corso di causa”
A fondamento della domanda, la società ha prospettato di aver subito un pregiudizio patrimoniale, pari a Euro 657.826,86, derivante da condotte poste in essere dalle dette sigg.re e nella gestione della Ditta individuale del sig. . CP_1 CP_2 Parte_2 Più specificamente, ha affermato di avere intrapreso un rapporto commerciale con la Pt_1
- avente ad oggetto la fornitura periodica di carni - poi proseguito con Parte_3 il figlio e con le odierne convenute. Parte_4
Nella domanda riconvenzionale, ha prospettato l'esistenza di una impresa a carattere Pt_1 familiare gestita anche da e le quali, ad avviso dell'attrice, Controparte_1 Controparte_2 avevano ricoperto un ruolo attivo e centrale nell'attività imprenditoriale, nella gestione degli ordini e nella esecuzione pagamenti per conto dell'impresa.
La difesa della società, dopo aver descritto le condizioni fattuali in cui avvenivano le relazioni commerciali con la , ha prospettato che nel 2009, quando i rapporti commerciali Parte_3 iniziarono a entrare in crisi, si era recata unitamente alla ragioniera della Controparte_2
presso lo stabilimento dell' . In quella sede aveva proposto alla società, Parte_3 Pt_1 per conto della , un piano di rientro dell'azienda di famiglia mediante la dazione Parte_3 di ventidue cambiali, il cui pagamento, ad avviso della SO attrice, non sarebbe mai avvenuto.
, oltre all'inadempimento della fornitura, ha affermato di aver subito un ulteriore danno Pt_1 derivante dal fatto che la carne acquista a credito, sarebbe stata rivenduta al dettaglio, secondo quanto allegato dalla SO, a un prezzo decurtato del 30% rispetto al costo di acquisto.
La gestione dell'impresa da parte delle convenute anche a seguito dei fatti del 2009, secondo la ricostruzione dell'attrice, avrebbe determinato una esposizione debitoria pari a Euro 657.826,82 per la quale la si è rivolta al Tribunale. Pt_1
A supporto della domanda, la società ha in indicato la sentenza n. 3499 del 2023 della II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che, in riforma di quanto accertato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Catania, aveva assolto - per i fatti del 2009 indicati in narrativa - le convenute dal delitto di cui all'art. 641 c. p. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Ha altresì allegato di aver ricevuto anche un assegno bancario pari € 4.208,00 emesso da comprovante, a suo dire, sia il coinvolgimento attivo della convenuta Controparte_1 nell'attività gestoria, sia la sussistenza delle relazioni commerciali causative del pregiudizio affermato.
Infine, a supporto del quantum dovuto, ha allegato un documento dalla stessa SO denominato “mastrino contabile” dal quale si evincerebbe, a dire dell'attrice, l'importo dovuto pari a Euro 657.826,86 per i fatti descritti in narrativa. Nella seconda memoria di cui al n. 2 dell'art. 171 ter c. p. c., ha inoltre prospettato la Pt_1 sussistenza di una società di fatto intercorrente tra Controparte_2 Controparte_1
e . Parte_2 Parte_4
Con memoria integrativa di cui al n. 1 dell'art. 171 ter c. p. c., e hanno CP_1 CP_2 contestato la domanda proposta dalla SO . Pt_1
Nel dettaglio, le convenute hanno contestato la rilevanza degli accertamenti operati in sede penale nel giudizio civile poiché, a loro avviso, la ricostruzione dei fatti ad opera del giudice penale sarebbe avvenuta soltanto sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai titolari dell'intero capitale sociale della ( e ). Pertanto, secondo Pt_1 Testimone_1 Parte_5 la tesi delle convenute, la valorizzazione dell'accertamento compiuto in sede penale ai fini della causa sarebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 246 c. p. c..
Le convenute hanno inoltre contestato la mancata prospettazione del quantum del danno patito dalla SO in relazione al valore probatorio del “mastrino contabile” allegato dall'attrice; in particolare, ad avviso delle convenute, si tratterebbe di un documento di provenienza unilaterale non riconducibile alla fattispecie e alla disciplina di cui agli artt. 2709 e 2710 c. c..
Le convenute hanno altresì contestato la rilevanza probatoria l'assegno di Euro 4.208,00 emesso da in favore della , invocando la natura astratta del titolo e la Controparte_1 Pt_1 differenza fra l'importo indicato e la somma richiesta.
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
***
I - Secondo la Suprema corte, nei rapporti fra giudicato penale e processo civile,
“l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni
e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale”(così Cass. n. 36638 del
25/11/2021 ma anche Cass. n. 4764 del 11/3/2016 e Cass., n. 3376 del 11/02/2011).
II - L'art. 2709 c. c. riconosce efficacia probatoria a tutti i libri e alle altre scritture contabili tenuti dall'imprenditore, anche se non correttamente annotati, a condizione che i fatti contabili relativi all'azienda vengano registrati e valutati nella loro totalità e interezza (“I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto”).
. L'art. 2710 c. c. sancisce che i registri contabili possono costituire prova, anche a favore dell'imprenditore, a condizione che siano regolarmente tenuti, bollati e vidimati, che riguardino rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e che vengano invocati in una controversia contro un altro imprenditore (“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”)..
Poiché l'art. 2710 cit. costituisce un'eccezione al principio generale di cui all'art. 2709 cit., essa
è di stretta interpretazione e non può trovare applicazione ove difetti anche uno solo dei prescritti elementi di fattispecie.
Tuttavia, secondo i principi generali che regolano il processo civile, la Suprema Corte di cassazione non esclude che “le scritture contabili, pur se non regolarmente tenute, possono comunque essere valutate come elementi indiziari idonei a concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito, nel concorso di altri elementi probatori” (così Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023).
III - Infine, va rilevato che la memoria di cui all'art. 171 ter c. p. c. n. 2 è finalizzata esclusivamente a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte e giammai può introdurre nuovi fatti non proposti nell'atto introduttivo del giudizio. La memoria integrativa in oggetto serve soltanto replicare in modo specifico e mirato e non ad ampliare quanto la parte avrebbe potuto prospettare nell'atto introduttivo del giudizio.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda della va disattesa, in base all'assorbente considerazione che il Parte_1 documento allegato e denominato “mastrino contabile” esula dalla fattispecie di cui all'art. 2710 c. c.; esso è privo dei suindicati requisiti prescritti dalla normativa in materia di scritture contabili.
Anche liberamente valutato, esso costituisce un indizio troppo tenue dell'ammontare dell'asserito indebito.
Tale deficit probatorio neppure si presta a essere colmato valorizzando probatoriamente l'assegno bancario più sopra richiamato, di guisa che tali due elementi indiziari risultano destinati a rimanere slegati, senza portare alla formazione della prova.
Inoltre, che le sigg.re e abbiano operato come “imprenditori” in quanto CP_2 CP_1 socie di fatto dei sigg.ri e è stato prospettato Parte_2 Parte_4 tardivamente.
Secondo soccombenza, l'attrice va condannata a rifondere le convenute delle spese di lite. I compensi vanno liquidati in Euro 10.218,60 in base ai parametri previsti dal D. M. 55 del
2014 (sì come aggiornati con D. M. 147 del 2022), con il massimo abbattimento per ogni fase in ragione della natura puramente documentale della controversia, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge e rimborso a forfait come da. D. M. cit.. Le spese vive vanno liquidate in Euro
1.686,00.
P. T. M.
Rigetta la domanda della . Parte_6
Condanna a rifondere solidalmente le sigg.re Parte_1
e delle spese di lite, che liquida come da motivazione. Controparte_1 Controparte_2
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. TA Cataldo
Atto depositato telematicamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
nella persona del Giudice Dott. TA Cataldo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe promossa da:
(C. F./P. IVA , con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
DO FI
contro
(C. F. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
(C. F. ), nata a [...] il [...], con l'avv. Carlo Controparte_2 C.F._2
TA Di UR
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto
La società in rubrica ha chiesto al Tribunale di condannare le sigg.re e “a CP_1 CP_2 rifondere ad in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di € Parte_1
657.826,82 sino al soddisfo per le causali in narrativa o per la minore o maggior somma che sarà accertata in corso di causa”
A fondamento della domanda, la società ha prospettato di aver subito un pregiudizio patrimoniale, pari a Euro 657.826,86, derivante da condotte poste in essere dalle dette sigg.re e nella gestione della Ditta individuale del sig. . CP_1 CP_2 Parte_2 Più specificamente, ha affermato di avere intrapreso un rapporto commerciale con la Pt_1
- avente ad oggetto la fornitura periodica di carni - poi proseguito con Parte_3 il figlio e con le odierne convenute. Parte_4
Nella domanda riconvenzionale, ha prospettato l'esistenza di una impresa a carattere Pt_1 familiare gestita anche da e le quali, ad avviso dell'attrice, Controparte_1 Controparte_2 avevano ricoperto un ruolo attivo e centrale nell'attività imprenditoriale, nella gestione degli ordini e nella esecuzione pagamenti per conto dell'impresa.
La difesa della società, dopo aver descritto le condizioni fattuali in cui avvenivano le relazioni commerciali con la , ha prospettato che nel 2009, quando i rapporti commerciali Parte_3 iniziarono a entrare in crisi, si era recata unitamente alla ragioniera della Controparte_2
presso lo stabilimento dell' . In quella sede aveva proposto alla società, Parte_3 Pt_1 per conto della , un piano di rientro dell'azienda di famiglia mediante la dazione Parte_3 di ventidue cambiali, il cui pagamento, ad avviso della SO attrice, non sarebbe mai avvenuto.
, oltre all'inadempimento della fornitura, ha affermato di aver subito un ulteriore danno Pt_1 derivante dal fatto che la carne acquista a credito, sarebbe stata rivenduta al dettaglio, secondo quanto allegato dalla SO, a un prezzo decurtato del 30% rispetto al costo di acquisto.
La gestione dell'impresa da parte delle convenute anche a seguito dei fatti del 2009, secondo la ricostruzione dell'attrice, avrebbe determinato una esposizione debitoria pari a Euro 657.826,82 per la quale la si è rivolta al Tribunale. Pt_1
A supporto della domanda, la società ha in indicato la sentenza n. 3499 del 2023 della II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione che, in riforma di quanto accertato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Catania, aveva assolto - per i fatti del 2009 indicati in narrativa - le convenute dal delitto di cui all'art. 641 c. p. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Ha altresì allegato di aver ricevuto anche un assegno bancario pari € 4.208,00 emesso da comprovante, a suo dire, sia il coinvolgimento attivo della convenuta Controparte_1 nell'attività gestoria, sia la sussistenza delle relazioni commerciali causative del pregiudizio affermato.
Infine, a supporto del quantum dovuto, ha allegato un documento dalla stessa SO denominato “mastrino contabile” dal quale si evincerebbe, a dire dell'attrice, l'importo dovuto pari a Euro 657.826,86 per i fatti descritti in narrativa. Nella seconda memoria di cui al n. 2 dell'art. 171 ter c. p. c., ha inoltre prospettato la Pt_1 sussistenza di una società di fatto intercorrente tra Controparte_2 Controparte_1
e . Parte_2 Parte_4
Con memoria integrativa di cui al n. 1 dell'art. 171 ter c. p. c., e hanno CP_1 CP_2 contestato la domanda proposta dalla SO . Pt_1
Nel dettaglio, le convenute hanno contestato la rilevanza degli accertamenti operati in sede penale nel giudizio civile poiché, a loro avviso, la ricostruzione dei fatti ad opera del giudice penale sarebbe avvenuta soltanto sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai titolari dell'intero capitale sociale della ( e ). Pertanto, secondo Pt_1 Testimone_1 Parte_5 la tesi delle convenute, la valorizzazione dell'accertamento compiuto in sede penale ai fini della causa sarebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 246 c. p. c..
Le convenute hanno inoltre contestato la mancata prospettazione del quantum del danno patito dalla SO in relazione al valore probatorio del “mastrino contabile” allegato dall'attrice; in particolare, ad avviso delle convenute, si tratterebbe di un documento di provenienza unilaterale non riconducibile alla fattispecie e alla disciplina di cui agli artt. 2709 e 2710 c. c..
Le convenute hanno altresì contestato la rilevanza probatoria l'assegno di Euro 4.208,00 emesso da in favore della , invocando la natura astratta del titolo e la Controparte_1 Pt_1 differenza fra l'importo indicato e la somma richiesta.
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato quanto segue.
***
I - Secondo la Suprema corte, nei rapporti fra giudicato penale e processo civile,
“l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni
e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale”(così Cass. n. 36638 del
25/11/2021 ma anche Cass. n. 4764 del 11/3/2016 e Cass., n. 3376 del 11/02/2011).
II - L'art. 2709 c. c. riconosce efficacia probatoria a tutti i libri e alle altre scritture contabili tenuti dall'imprenditore, anche se non correttamente annotati, a condizione che i fatti contabili relativi all'azienda vengano registrati e valutati nella loro totalità e interezza (“I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto”).
. L'art. 2710 c. c. sancisce che i registri contabili possono costituire prova, anche a favore dell'imprenditore, a condizione che siano regolarmente tenuti, bollati e vidimati, che riguardino rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa e che vengano invocati in una controversia contro un altro imprenditore (“I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa”)..
Poiché l'art. 2710 cit. costituisce un'eccezione al principio generale di cui all'art. 2709 cit., essa
è di stretta interpretazione e non può trovare applicazione ove difetti anche uno solo dei prescritti elementi di fattispecie.
Tuttavia, secondo i principi generali che regolano il processo civile, la Suprema Corte di cassazione non esclude che “le scritture contabili, pur se non regolarmente tenute, possono comunque essere valutate come elementi indiziari idonei a concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito, nel concorso di altri elementi probatori” (così Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza n. 28217 del 06/10/2023).
III - Infine, va rilevato che la memoria di cui all'art. 171 ter c. p. c. n. 2 è finalizzata esclusivamente a replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte e giammai può introdurre nuovi fatti non proposti nell'atto introduttivo del giudizio. La memoria integrativa in oggetto serve soltanto replicare in modo specifico e mirato e non ad ampliare quanto la parte avrebbe potuto prospettare nell'atto introduttivo del giudizio.
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
La domanda della va disattesa, in base all'assorbente considerazione che il Parte_1 documento allegato e denominato “mastrino contabile” esula dalla fattispecie di cui all'art. 2710 c. c.; esso è privo dei suindicati requisiti prescritti dalla normativa in materia di scritture contabili.
Anche liberamente valutato, esso costituisce un indizio troppo tenue dell'ammontare dell'asserito indebito.
Tale deficit probatorio neppure si presta a essere colmato valorizzando probatoriamente l'assegno bancario più sopra richiamato, di guisa che tali due elementi indiziari risultano destinati a rimanere slegati, senza portare alla formazione della prova.
Inoltre, che le sigg.re e abbiano operato come “imprenditori” in quanto CP_2 CP_1 socie di fatto dei sigg.ri e è stato prospettato Parte_2 Parte_4 tardivamente.
Secondo soccombenza, l'attrice va condannata a rifondere le convenute delle spese di lite. I compensi vanno liquidati in Euro 10.218,60 in base ai parametri previsti dal D. M. 55 del
2014 (sì come aggiornati con D. M. 147 del 2022), con il massimo abbattimento per ogni fase in ragione della natura puramente documentale della controversia, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge e rimborso a forfait come da. D. M. cit.. Le spese vive vanno liquidate in Euro
1.686,00.
P. T. M.
Rigetta la domanda della . Parte_6
Condanna a rifondere solidalmente le sigg.re Parte_1
e delle spese di lite, che liquida come da motivazione. Controparte_1 Controparte_2
Catania, 7 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. TA Cataldo
Atto depositato telematicamente