Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/07/2025, n. 27515
CASS
Sentenza 28 luglio 2025

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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un soggetto accusato del reato di epidemia colposa, ai sensi degli artt. 40, comma 2, 438 e 452, comma 1, n. 2, cod. pen. L'imputato, delegato dal datore di lavoro, era stato accusato di aver cagionato un'epidemia all'interno di un ospedale per non aver fornito adeguati dispositivi di protezione individuale ai lavoratori e per non aver assicurato una formazione sufficiente sui rischi da Sars-Cov.2, configurando una condotta omissiva. Il Tribunale di Sassari aveva assolto l'imputato sul presupposto che il delitto di epidemia, interpretato come reato a forma vincolata e causalmente orientato, non fosse integrabile mediante condotta omissiva, ma solo attraverso la specifica modalità della "diffusione di germi patogeni" intesa come azione commissiva. Il Procuratore ricorrente ha contestato tale interpretazione, sostenendo sia l'applicabilità dell'art. 40, comma 2, cod. pen. anche ai reati a forma vincolata, sia la natura non necessariamente vincolata del reato di epidemia. La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del delitto di epidemia colposa anche in forma omissiva.

Le Sezioni Unite Penali hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio, affermando il principio di diritto secondo cui il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva. La Corte ha preliminarmente analizzato la natura del reato di epidemia, escludendo che la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" debba essere intesa come una condotta vincolata e commissiva, ma piuttosto come una descrizione dell'evento tipico. Hanno ritenuto che il verbo "cagionare" renda il reato a forma libera e causalmente orientato, rendendo applicabile la clausola di equivalenza di cui all'art. 40, comma 2, cod. pen. anche alle condotte omissive. La Corte ha sottolineato come un'interpretazione restrittiva, che escluda la configurabilità del reato omissivo, sarebbe in contrasto con la ratio della norma, volta a tutelare la salute pubblica, bene di rilievo costituzionale, e con l'evoluzione del contesto socio-sanitario, dove le condotte colpose di gestione del rischio sono sempre più rilevanti. Pertanto, la sentenza di assoluzione, basata sull'erronea premessa teorica dell'inconfigurabilità del reato omissivo, è stata annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per un nuovo giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/07/2025, n. 27515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27515
Data del deposito : 28 luglio 2025

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