TAR
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02225/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00704 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02225/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2025, proposto da
KA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
Zampieri, FA AN, LT LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione
Generale - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza N. 02225/2025 REG.RIC.
alla sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione scolastica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di
Giudice del Lavoro, n. 1072/2024, nella parte in cui:
“- accerta e dichiara il diritto di CO ER all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
La parte ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a..
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto depositato il
25.11.2025.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione. N. 02225/2025 REG.RIC.
Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria della Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all'Amministrazione scolastica debitrice.
Di converso, l'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l'importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il
Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell'ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l'ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto. N. 02225/2025 REG.RIC.
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della
G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico -
Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente
- avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le
“procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l'effetto, assegna al Ministero dell'Istruzione e del Merito termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per ottemperare alla sentenza n. 1072/2024 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese in funzione di Giudice del lavoro in data 3.10.2024;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli N. 02225/2025 REG.RIC.
ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
LO SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LO SA FA TE N. 02225/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00704 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02225/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2025, proposto da
KA ON, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
Zampieri, FA AN, LT LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione
Generale - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza N. 02225/2025 REG.RIC.
alla sentenza n. 1072/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione scolastica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. LO SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di
Giudice del Lavoro, n. 1072/2024, nella parte in cui:
“- accerta e dichiara il diritto di CO ER all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del
2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
- per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00), attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
La parte ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento della p.a..
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto depositato il
25.11.2025.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione. N. 02225/2025 REG.RIC.
Il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria della Amministrazione resistente, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all'Amministrazione scolastica debitrice.
Di converso, l'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
La resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l'importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il
Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale - nel doveroso adempimento dell'ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l'ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico del resistente Ministero.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto. N. 02225/2025 REG.RIC.
Il compenso per il commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della
G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico -
Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente
- avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le
“procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247;
30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l'effetto, assegna al Ministero dell'Istruzione e del Merito termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per ottemperare alla sentenza n. 1072/2024 emessa dal Tribunale di Termini
Imerese in funzione di Giudice del lavoro in data 3.10.2024;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli N. 02225/2025 REG.RIC.
ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA TE, Presidente
LO SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LO SA FA TE N. 02225/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO