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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15546 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18429/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONA STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N. 24 ROMApresso il difensore avv. BONA STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI Controparte_1 C.F._2 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA SERENISSIMA N. 86 ROMA, presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDRE' MARA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in via a. dionisi 73 ROMA, presso il difensore avv. MANDRE' MARA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, sulla premessa di essere proprietaria Parte_1 dell'appartamento sito in Roma, Viale Parioli n.72, scala F, piano terzo, soggetto fin dal settembre del 2020 ad infiltrazioni di acqua nel locale lavanderia ripostiglio provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di come accertato dall'architetto nominato CTU nel Controparte_1 Controparte_3 procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 67629/2022, tanto premesso, chiedeva che fosse accertato quanto indicato in premessa e che Controparte_1 fosse condannata all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i fenomeni infiltrativi ed al risarcimento dei danni in misura pari alle spese necessarie per il ripristino dell'appartamento, ai costi sostenuti per il procedimento promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ai danni subiti a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'appartamento ed ai danni pagina 1 di 4 provocati dalle spese sostenute per il costo per l'energia elettrica destinata ad alimentare il deumidificatore, spese vinte anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito Controparte_1 in favore del giudice di pace e, nel merito, l'infondatezza delle avverse domanda di cui chiedeva il Co rigetto, chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla di cui invocava la chiamata in CP_2 causa. La spa di cui era autorizzata la chiamata in causa, si associava alle difese della Controparte_4 con riferimento alla eccepita incompetenza e, in subordine, eccepiva la inoperatività della CP_1 garanzia assicurativa, concludendo per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e del fascicolo RG 67629/2022.
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
Preliminarmente, in rito, con riferimento alla eccepita incompetenza per valore del giudice adito in favore del giudice di pace, si richiama il contenuto dell'ordinanza del 27.2.2025, che ha già statuito nel senso della competenza dell'adito Tribunale.
Nel merito si osserva che l'attrice ha proposto nei confronti della convenuta una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalle CTU espletata dall'architetto Controparte_3 nel giudizio iscritto al n. 67629/2022 R.G. secondo un condivisibile iter logico argomentativo è emersa la presenza di macchie, aloni, muffe e lo scrostamento/rimozione di una consistente porzione di soffitto nel locale lavanderia dell'appartamento dell'attrice, causati da un'infiltrazione attiva di acqua sanitaria proveniente dalla piletta sifonata del soprastante piatto doccia del locale bagno posto in prossimità dell'ingresso dell'appartamento sito al piano 4° int. 10 di proprietà della CP_1
Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui la convenuta è proprietaria e custode e come tale responsabile per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi.
In ordine alle plurime domande spiegate dalla parte attrice, va certamente accolta quella di condanna della convenuta alla esecuzione degli interventi necessari per eliminare la causa del fenomeno infiltrativo riscontrato e che, secondo le condivisibili indicazioni del CTU, consistono nello smontaggio del piatto doccia e nella sostituzione della piletta di scarico con sifone, compresi gli interventi edili e idraulici conseguenti e correlati. A tal fine non merita pregio l'eccezione della convenuta, secondo cui la causa delle infiltrazioni sarebbe stata già eliminata, non risultando nessuna evidenza probatoria in ordine alla esecuzione degli interventi prescritti dal CTU.
pagina 2 di 4 Accoglibile e fondata è, altresì, la domanda formulata dalla parte attrice ed avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni di immobile ammalorato e che, secondo la condivisibile stima operata dal CTU, peraltro, non contestata dalle controparti, possono essere quantificati in complessivi euro 1700,00 oltre iva e, dunque, in complessivi euro 2074,00, importo che va maggiorato degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'appartamento ed ai danni provocati dalle spese sostenute per il costo per l'energia elettrica destinata ad alimentare il deumidificatore, il primo in quanto solo genericamente allegato ed entrambi perché non provati. Co Con riferimento ai rapporti tra la e la deve darsi atto che CP_1 Controparte_2 quest'ultima, costituitasi tempestivamente in giudizio ha, tra l'altro, eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa per intervenuta decadenza conseguente alla mancanza di tempestiva denuncia ex artt. 1913 e 1915 c.c. L'eccezione è infondata, non avendo il terzo offerto la prova né dell'intento fraudolento dell'assicurato, né che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo di denuncia ed il pregiudizio eventualmente sofferto.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta dalla la CP_1 CP_2 deve manlevare la convenuta dall'obbligo risarcitorio come liquidato nella misura di
[...] euro 2074,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ordine alle restati voci di danno deve darsi atto che esse costituiscono spese di lite che devono essere regolamentate esclusivamente secondo il principio della soccombenza, senza considerazione alcuna delle pattuizioni del contratto assicurativo, che, peraltro, non prevedono l'indennizzabilità di dette spese.
Orbene, l'esito della lite, che ha visto la soccombenza della impone di porre a carico di CP_1 quest'ultima le spese del procedimento RG 67629/2022, ivi comprese quelle di CTU e di CTP, oltre Co alle spese del presente giudizio, mentre vanno compensate quelle tra le parti attrice e convenuta e la avuto riguardo all'offerta risarcitoria già avanzata dalla la quale Controparte_2 CP_5 in adesione agli accordi ANIA già prima della instaurazione della lite offriva l'indennizzo nella misura di euro 1800,00, importo non accettato dall'attrice.
Le spese vive del procedimento iscritto al n. R.G. 67629/2022 ammontano a complessive euro 4340,72, di cui euro 286,00 per contributo unificato e diritti di segreteria, euro 500,00, iva e cpa compresi, per spese di CTP ed euro 3554,72, iva e cpa compresi, per spese di CTU.
I compensi professionali del presente giudizio devono essere liquidati avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della lite e l'accoglimento solo parziale delle richieste risarcitorie.
I compensi professionali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. possono essere liquidati nella misura richiesta dalla parte attrice di euro 1453,30, iva e cpa compresi, assolutamente in linea con i parametri minimi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accertata la responsabilità di nella causazione dei danni da infiltrazioni descritti in premessa, Controparte_1 condanna all'esecuzione degli interventi necessari per la rimozione della Controparte_1
pagina 3 di 4 causa delle infiltrazioni e consistenti nello smontaggio del piatto doccia e nella sostituzione della piletta di scarico con sifone, compresi gli interventi edili e idraulici conseguenti e correlati;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 2074,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, con obbligo di manleva da parte della spa e con rigetto delle voci di danno di cui alla parte Controparte_2 motiva;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel Controparte_1 procedimento iscritto al n. 67629/2022 R.G., che liquida in euro 4340,72 per spese ed euro 1453,30, iva e cpa compresi, per compensi professionali;
5. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra le parti attrice e convenuta e la spa
Controparte_2
Roma , 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18429/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONA STEFANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO N. 24 ROMApresso il difensore avv. BONA STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLI Controparte_1 C.F._2 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA SERENISSIMA N. 86 ROMA, presso il difensore avv. CIRILLI MASSIMO
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDRE' MARA, Controparte_2 elettivamente domiciliato in via a. dionisi 73 ROMA, presso il difensore avv. MANDRE' MARA TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, sulla premessa di essere proprietaria Parte_1 dell'appartamento sito in Roma, Viale Parioli n.72, scala F, piano terzo, soggetto fin dal settembre del 2020 ad infiltrazioni di acqua nel locale lavanderia ripostiglio provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà di come accertato dall'architetto nominato CTU nel Controparte_1 Controparte_3 procedimento promosso dall'attrice ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. ed iscritto al n. R.G. 67629/2022, tanto premesso, chiedeva che fosse accertato quanto indicato in premessa e che Controparte_1 fosse condannata all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i fenomeni infiltrativi ed al risarcimento dei danni in misura pari alle spese necessarie per il ripristino dell'appartamento, ai costi sostenuti per il procedimento promosso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ai danni subiti a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'appartamento ed ai danni pagina 1 di 4 provocati dalle spese sostenute per il costo per l'energia elettrica destinata ad alimentare il deumidificatore, spese vinte anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza per valore del Tribunale adito Controparte_1 in favore del giudice di pace e, nel merito, l'infondatezza delle avverse domanda di cui chiedeva il Co rigetto, chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla di cui invocava la chiamata in CP_2 causa. La spa di cui era autorizzata la chiamata in causa, si associava alle difese della Controparte_4 con riferimento alla eccepita incompetenza e, in subordine, eccepiva la inoperatività della CP_1 garanzia assicurativa, concludendo per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e del fascicolo RG 67629/2022.
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
Preliminarmente, in rito, con riferimento alla eccepita incompetenza per valore del giudice adito in favore del giudice di pace, si richiama il contenuto dell'ordinanza del 27.2.2025, che ha già statuito nel senso della competenza dell'adito Tribunale.
Nel merito si osserva che l'attrice ha proposto nei confronti della convenuta una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c.
Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.
Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalle CTU espletata dall'architetto Controparte_3 nel giudizio iscritto al n. 67629/2022 R.G. secondo un condivisibile iter logico argomentativo è emersa la presenza di macchie, aloni, muffe e lo scrostamento/rimozione di una consistente porzione di soffitto nel locale lavanderia dell'appartamento dell'attrice, causati da un'infiltrazione attiva di acqua sanitaria proveniente dalla piletta sifonata del soprastante piatto doccia del locale bagno posto in prossimità dell'ingresso dell'appartamento sito al piano 4° int. 10 di proprietà della CP_1
Quanto emerso consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi del diritto dell'attrice, avuto specifico riguardo alla sussistenza del danno all'immobile ed alla sua riconducibilità eziologica a beni di cui la convenuta è proprietaria e custode e come tale responsabile per l'omesso esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento con i rimedi necessari per evitare danni a terzi.
In ordine alle plurime domande spiegate dalla parte attrice, va certamente accolta quella di condanna della convenuta alla esecuzione degli interventi necessari per eliminare la causa del fenomeno infiltrativo riscontrato e che, secondo le condivisibili indicazioni del CTU, consistono nello smontaggio del piatto doccia e nella sostituzione della piletta di scarico con sifone, compresi gli interventi edili e idraulici conseguenti e correlati. A tal fine non merita pregio l'eccezione della convenuta, secondo cui la causa delle infiltrazioni sarebbe stata già eliminata, non risultando nessuna evidenza probatoria in ordine alla esecuzione degli interventi prescritti dal CTU.
pagina 2 di 4 Accoglibile e fondata è, altresì, la domanda formulata dalla parte attrice ed avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale emergente, pari ai costi necessari per il ripristino delle porzioni di immobile ammalorato e che, secondo la condivisibile stima operata dal CTU, peraltro, non contestata dalle controparti, possono essere quantificati in complessivi euro 1700,00 oltre iva e, dunque, in complessivi euro 2074,00, importo che va maggiorato degli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno dell'appartamento ed ai danni provocati dalle spese sostenute per il costo per l'energia elettrica destinata ad alimentare il deumidificatore, il primo in quanto solo genericamente allegato ed entrambi perché non provati. Co Con riferimento ai rapporti tra la e la deve darsi atto che CP_1 Controparte_2 quest'ultima, costituitasi tempestivamente in giudizio ha, tra l'altro, eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa per intervenuta decadenza conseguente alla mancanza di tempestiva denuncia ex artt. 1913 e 1915 c.c. L'eccezione è infondata, non avendo il terzo offerto la prova né dell'intento fraudolento dell'assicurato, né che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo di denuncia ed il pregiudizio eventualmente sofferto.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta dalla la CP_1 CP_2 deve manlevare la convenuta dall'obbligo risarcitorio come liquidato nella misura di
[...] euro 2074,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In ordine alle restati voci di danno deve darsi atto che esse costituiscono spese di lite che devono essere regolamentate esclusivamente secondo il principio della soccombenza, senza considerazione alcuna delle pattuizioni del contratto assicurativo, che, peraltro, non prevedono l'indennizzabilità di dette spese.
Orbene, l'esito della lite, che ha visto la soccombenza della impone di porre a carico di CP_1 quest'ultima le spese del procedimento RG 67629/2022, ivi comprese quelle di CTU e di CTP, oltre Co alle spese del presente giudizio, mentre vanno compensate quelle tra le parti attrice e convenuta e la avuto riguardo all'offerta risarcitoria già avanzata dalla la quale Controparte_2 CP_5 in adesione agli accordi ANIA già prima della instaurazione della lite offriva l'indennizzo nella misura di euro 1800,00, importo non accettato dall'attrice.
Le spese vive del procedimento iscritto al n. R.G. 67629/2022 ammontano a complessive euro 4340,72, di cui euro 286,00 per contributo unificato e diritti di segreteria, euro 500,00, iva e cpa compresi, per spese di CTP ed euro 3554,72, iva e cpa compresi, per spese di CTU.
I compensi professionali del presente giudizio devono essere liquidati avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della lite e l'accoglimento solo parziale delle richieste risarcitorie.
I compensi professionali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. possono essere liquidati nella misura richiesta dalla parte attrice di euro 1453,30, iva e cpa compresi, assolutamente in linea con i parametri minimi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accertata la responsabilità di nella causazione dei danni da infiltrazioni descritti in premessa, Controparte_1 condanna all'esecuzione degli interventi necessari per la rimozione della Controparte_1
pagina 3 di 4 causa delle infiltrazioni e consistenti nello smontaggio del piatto doccia e nella sostituzione della piletta di scarico con sifone, compresi gli interventi edili e idraulici conseguenti e correlati;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, che liquida in Controparte_1 euro 2074,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, con obbligo di manleva da parte della spa e con rigetto delle voci di danno di cui alla parte Controparte_2 motiva;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte attrice nel Controparte_1 procedimento iscritto al n. 67629/2022 R.G., che liquida in euro 4340,72 per spese ed euro 1453,30, iva e cpa compresi, per compensi professionali;
5. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra le parti attrice e convenuta e la spa
Controparte_2
Roma , 6 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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